TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1392/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tritto Maria Luigia e Tarricone Cataldo
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.2.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei maggiori postumi indennizzabili derivanti dagli infortuni sul lavoro occorsogli in data 10.11.2020 e in data 6.7.2022 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo in misura superiore all'11%, o comunque secondo quella accertata in corso di causa, da cumularsi con quelle derivanti da precedenti infortuni già denunciati.
Asseriva, infatti, di essere operaio carpentiere e che, nello svolgimento delle sue funzioni, restava vittima di quattro gravi infortuni in data 06/06/2018, 20/09/2019,
10/11/2020 e 06/07/2022, derivandone un danno complessivo che l CP_1
quantificava nella misura dell'11%. In particolare, riferiva che, a seguito di visita medica specialistica, veniva accertato che i postumi residuati dagli ultimi due infortuni erano maggiori di quanto accertato dall'Istituto.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente depositava presso l opposizione CP_1
amministrativa ai provvedimenti di liquidazione, chiedendo il riconoscimento dei maggiori postumi complessivi, senza esito.
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta ma limitatamente a quanto di ragione. Quanto all'occasione di lavoro, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti CP_1
rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l riconosciuto la CP_1
sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Ebbene, quanto agli “esiti di frattura dei processi trasversi destri di L2 e L3”, derivanti dall'infortunio del 10.11.2020, si osserva che l'espletata consulenza medica del dott. ha consentito di appurare che, dal predetto evento, siano residuati Per_1
maggiori postumi che hanno determinato una menomazione dell'integrità psico- fisica del soggetto che il CTU ha valutato in misura pari al 6%, in applicazione dei criteri riportati nella “Tabella delle menomazioni” relativa al danno biologico di cui al D.M. 12.07.2000 (G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), come indicato nella voce 203, con decorrenza dalla data dell'opposizione amministrativa.
Dunque, le risultanze della CTU hanno accertato che, relativamente al suddetto infortunio, può riconoscersi in capo alla parte ricorrente una maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
Di contro, ha ritenuto che non vi sia stato alcun aggravamento per i postumi dell'infortunio del 06.07.2022 da cui sarebbe derivata una “tumefazione localizzata all'IFD del V° dito, con atteggiamento in semiflessione della FU e limitazione funzionale dei movimenti di flessione in destrimane”.
Pertanto, sommando tale percentuale con quelle riconosciute dagli altri infortuni denunciati e riconosciuti (infortunio del 06.06.2018 “esito cicatriziale regione frontale” con danno biologico del 4%; infortunio del 20.09.2019 “esito cicatriziale gamba destra con lieve pregiudizio estetico” con danno biologico del 1%; infortunio del 06.07.2022 “tumefazione localizzata all'IFD del V° dito con atteggiamento in semiflessione della FU e limitazione funzionale dei movimenti di flessione in destrimane” con danno biologico del 2%) il danno biologico complessivo risulta essere del 12%. Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 12% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data dell'opposizione amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr.
CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 12 (dodici) per cento, con decorrenza dalla data d'opposizione amministrativa, condanna l al pagamento della CP_1
relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Avv.to Maria Luigia Tritto e Avv.to Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12 MARZO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1392/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tritto Maria Luigia e Tarricone Cataldo
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.2.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento dei maggiori postumi indennizzabili derivanti dagli infortuni sul lavoro occorsogli in data 10.11.2020 e in data 6.7.2022 e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire il relativo indennizzo in misura superiore all'11%, o comunque secondo quella accertata in corso di causa, da cumularsi con quelle derivanti da precedenti infortuni già denunciati.
Asseriva, infatti, di essere operaio carpentiere e che, nello svolgimento delle sue funzioni, restava vittima di quattro gravi infortuni in data 06/06/2018, 20/09/2019,
10/11/2020 e 06/07/2022, derivandone un danno complessivo che l CP_1
quantificava nella misura dell'11%. In particolare, riferiva che, a seguito di visita medica specialistica, veniva accertato che i postumi residuati dagli ultimi due infortuni erano maggiori di quanto accertato dall'Istituto.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente depositava presso l opposizione CP_1
amministrativa ai provvedimenti di liquidazione, chiedendo il riconoscimento dei maggiori postumi complessivi, senza esito.
Si costituiva l che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale è stata decisa, previo espletamento della
CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta ma limitatamente a quanto di ragione. Quanto all'occasione di lavoro, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti CP_1
rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l riconosciuto la CP_1
sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
Ebbene, quanto agli “esiti di frattura dei processi trasversi destri di L2 e L3”, derivanti dall'infortunio del 10.11.2020, si osserva che l'espletata consulenza medica del dott. ha consentito di appurare che, dal predetto evento, siano residuati Per_1
maggiori postumi che hanno determinato una menomazione dell'integrità psico- fisica del soggetto che il CTU ha valutato in misura pari al 6%, in applicazione dei criteri riportati nella “Tabella delle menomazioni” relativa al danno biologico di cui al D.M. 12.07.2000 (G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), come indicato nella voce 203, con decorrenza dalla data dell'opposizione amministrativa.
Dunque, le risultanze della CTU hanno accertato che, relativamente al suddetto infortunio, può riconoscersi in capo alla parte ricorrente una maggiore percentuale di danno biologico rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa.
Di contro, ha ritenuto che non vi sia stato alcun aggravamento per i postumi dell'infortunio del 06.07.2022 da cui sarebbe derivata una “tumefazione localizzata all'IFD del V° dito, con atteggiamento in semiflessione della FU e limitazione funzionale dei movimenti di flessione in destrimane”.
Pertanto, sommando tale percentuale con quelle riconosciute dagli altri infortuni denunciati e riconosciuti (infortunio del 06.06.2018 “esito cicatriziale regione frontale” con danno biologico del 4%; infortunio del 20.09.2019 “esito cicatriziale gamba destra con lieve pregiudizio estetico” con danno biologico del 1%; infortunio del 06.07.2022 “tumefazione localizzata all'IFD del V° dito con atteggiamento in semiflessione della FU e limitazione funzionale dei movimenti di flessione in destrimane” con danno biologico del 2%) il danno biologico complessivo risulta essere del 12%. Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n°
10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 12% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data dell'opposizione amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr.
CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D.
Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 12 (dodici) per cento, con decorrenza dalla data d'opposizione amministrativa, condanna l al pagamento della CP_1
relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.1.000,oo ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Avv.to Maria Luigia Tritto e Avv.to Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)