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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 28/11/2025 da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/06/1950 e residente in Avola, C.da Pantanello Residence, sc. M, Int. 6, elettivamente domiciliato ad Avola, Via San Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. Midulla Gianmarco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
25/11/1954 e residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, Via
San Francesco d'Assisi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Midulla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio, come da atto iscritto al n. 24, parte 2, serie C, anno 2025, emesso in data 15/7/2025 dal (AL). Parte_3
In particolare, le parti - comparse dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile – confermavano l'accordo di cessazione degli effetti civili concluso dinanzi del predetto Ufficio in data 11/6/2025 con il quale nulla era stato previsto in merito alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Hanno precisato, inoltre, di essersi separate consensualmente con decreto di omologa n. 405/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa prevendendo, in punto economico, che fosse obbligato Parte_1
a corrispondere alla moglie la somma mensile di €150,00 a titolo del contributo per il mantenimento pagina1 di 2 della stessa stabilendo che il suddetto importo sarebbe aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella maggior somma di €200,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN di cui la dovesse necessitare. Pt_2
Ciò premesso, hanno dedotto che in sede di divorzio nulla era stato concordato in punto economico ritenendo così confermate le statuizioni della separazione.
Su tali presupposti hanno chiesto la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevendendo la revoca delle obbligazioni economiche assunte dallo in sede Parte_1
di separazione in favore della con decorrenza dal mese di novembre 2025. Pt_2
***
Tanto precisato, si rileva che l'assegno di mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime di separazione è dovuto fino alla pronuncia di divorzio che determina la cessazione del vincolo matrimoniale ed il venir meno del presupposto d'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza di legittimità più di recente ha ulteriormente chiarito l'efficacia spiegata dall'assegno di mantenimento reso in sede di separazione precisando che in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati, nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (v. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9345).
Posto il richiamato principio, e rilevato che gli effetti della separazione cessano automaticamente con la pronuncia di divorzio, la domanda avanzata dalle parti è inammissibile.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
dichiara l'inammissibilità della domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 28/11/2025 da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
02/06/1950 e residente in Avola, C.da Pantanello Residence, sc. M, Int. 6, elettivamente domiciliato ad Avola, Via San Francesco D'Assisi n. 11, presso lo studio dell'avv. Midulla Gianmarco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
25/11/1954 e residente a [...], elettivamente domiciliata ad Avola, Via
San Francesco d'Assisi n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Midulla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio, come da atto iscritto al n. 24, parte 2, serie C, anno 2025, emesso in data 15/7/2025 dal (AL). Parte_3
In particolare, le parti - comparse dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile – confermavano l'accordo di cessazione degli effetti civili concluso dinanzi del predetto Ufficio in data 11/6/2025 con il quale nulla era stato previsto in merito alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Hanno precisato, inoltre, di essersi separate consensualmente con decreto di omologa n. 405/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa prevendendo, in punto economico, che fosse obbligato Parte_1
a corrispondere alla moglie la somma mensile di €150,00 a titolo del contributo per il mantenimento pagina1 di 2 della stessa stabilendo che il suddetto importo sarebbe aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella maggior somma di €200,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN di cui la dovesse necessitare. Pt_2
Ciò premesso, hanno dedotto che in sede di divorzio nulla era stato concordato in punto economico ritenendo così confermate le statuizioni della separazione.
Su tali presupposti hanno chiesto la modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevendendo la revoca delle obbligazioni economiche assunte dallo in sede Parte_1
di separazione in favore della con decorrenza dal mese di novembre 2025. Pt_2
***
Tanto precisato, si rileva che l'assegno di mantenimento, in favore di uno dei due coniugi in regime di separazione è dovuto fino alla pronuncia di divorzio che determina la cessazione del vincolo matrimoniale ed il venir meno del presupposto d'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza di legittimità più di recente ha ulteriormente chiarito l'efficacia spiegata dall'assegno di mantenimento reso in sede di separazione precisando che in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati, nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (v. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9345).
Posto il richiamato principio, e rilevato che gli effetti della separazione cessano automaticamente con la pronuncia di divorzio, la domanda avanzata dalle parti è inammissibile.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla va disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, così dispone:
dichiara l'inammissibilità della domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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