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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 437/2023 R.G. tra:
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, con mandato in atti, dagli Avv. ti U. Magaraggia e G.Magaraggia
Ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
F. Leone Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 10.02.2023, i ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di e come in epigrafe
[...] Persona_1 indicati, chiedevano che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata in capo al de cuius, la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% o, in subordine, dell'assegno di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 66,6% con decorrenza dalla data della prima domanda amministrativa (14/01/19) sino al febbraio 2020.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_2 data 01/05/2024, sulla base della documentazione presenta in atti, ha diagnosticato a carico del Sig. deceduto in data 9 dicembre 2020: Pt_2
“Spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di pregresso intervento chirurgico di stabilizzazione L5-S1 mediante posizionamento di viti transpeduncolari più emilaminectomia parziale destra L5-S1 con asportazione di protrusione discale
e seconda liberazione della radice spinale per discopatia degenerativa ed associata instabilità segmentaria a tale livello. Decesso da shock settico in paziente neutropenico affetto da Linfoma di OD refrattario”.
A livello teorico il medico ha considerato che “Il tipo di lavoro manuale e ripetitivo, con mantenimento prolungato di posizioni statiche e disergonomiche
o con lavoro contro resistenza e manovra su pesi e spostamento degli stessi, con impegno particolare sul rachide e sugli arti, in un uomo che ha fatto sempre
e solo l'operaio, con un basso titoli di studi e di 50 anni di età (quindi difficilmente riadattabile a lavoro differente), condiziona e caratterizza in via definitiva la naturale collocazione lavorativa in occupazioni che, per confacenza ed attitudini, sono inseribili nell'ambito di quelle generiche di tipo manuale. Per queste è richiesto massimo impegno fisico, particolarmente a carico del rachide e degli arti oltre che psichico, anche perché svolte in modo ripetitivo, con necessario spostamento e trasporto di pesi, mantenimento di posture incongrue prolungate con sovraccarico funzionale particolarmente a livello del rachide, uso di macchine pericolose, anche vibranti, e di conseguenza difficilmente gestibili ed utilizzabili se non profondendo la massima attenzione ed intense energie psico-fisiche. Si ricorda, al riguardo, come l'attitudine raccoglie nella stessa nozione sia la predisposizione innata, sia la preparazione tecnico/culturale. Così l'attitudine dipende dal sesso, dalla costituzione psicofisica, dall'età, ma anche dalla formazione scolastica, dalla qualificazione professionale e dalle precedenti esperienze lavorative”.
Prendendo in considerazione “la medio-grave alterazione anatomo-patologica che aveva interessato il rachide lombo-sacrale” (cfr. pag 7 Relazione Peritale) il
Consulente ha ritenuto che la suddetta situazione, aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini,” ha determinato la riduzione a meno di un terzo dalla capacità lavorativa del de cuius
) in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative, nel Persona_1 periodo compreso fra la domanda amministrativa del 14.01.2019 e il gennaio
2020, quando l'insorgenza del Linfoma di OD ha determinato il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per nuove ed ulteriori infermità”.
Ha pertanto concluso per la sussistenza, in detto periodo, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili anali delle risultanze clinico-patologiche emerse dalla documentazione medica contenuta in atti e sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario ( risalente alla data della domanda ) – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.02.2023 da , Parte_1
E nei confronti di , così Parte_2 Parte_3 CP_1 provvede: accerta e dichiara che il de cuius, Sig. , nel periodo Persona_1 compreso fra il 14.01.2019 e il 30.01.2020, si è trovato in uno stato invalidante con una la riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative come da CTU depositata in data
01.05.2024; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.600,00 CP_1 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Brindisi, 23.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 437/2023 R.G. tra:
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, con mandato in atti, dagli Avv. ti U. Magaraggia e G.Magaraggia
Ricorrenti
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
F. Leone Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 10.02.2023, i ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella loro qualità di eredi di e come in epigrafe
[...] Persona_1 indicati, chiedevano che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata in capo al de cuius, la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% o, in subordine, dell'assegno di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 66,6% con decorrenza dalla data della prima domanda amministrativa (14/01/19) sino al febbraio 2020.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_2 data 01/05/2024, sulla base della documentazione presenta in atti, ha diagnosticato a carico del Sig. deceduto in data 9 dicembre 2020: Pt_2
“Spondilodiscoartrosi lombare ed esiti di pregresso intervento chirurgico di stabilizzazione L5-S1 mediante posizionamento di viti transpeduncolari più emilaminectomia parziale destra L5-S1 con asportazione di protrusione discale
e seconda liberazione della radice spinale per discopatia degenerativa ed associata instabilità segmentaria a tale livello. Decesso da shock settico in paziente neutropenico affetto da Linfoma di OD refrattario”.
A livello teorico il medico ha considerato che “Il tipo di lavoro manuale e ripetitivo, con mantenimento prolungato di posizioni statiche e disergonomiche
o con lavoro contro resistenza e manovra su pesi e spostamento degli stessi, con impegno particolare sul rachide e sugli arti, in un uomo che ha fatto sempre
e solo l'operaio, con un basso titoli di studi e di 50 anni di età (quindi difficilmente riadattabile a lavoro differente), condiziona e caratterizza in via definitiva la naturale collocazione lavorativa in occupazioni che, per confacenza ed attitudini, sono inseribili nell'ambito di quelle generiche di tipo manuale. Per queste è richiesto massimo impegno fisico, particolarmente a carico del rachide e degli arti oltre che psichico, anche perché svolte in modo ripetitivo, con necessario spostamento e trasporto di pesi, mantenimento di posture incongrue prolungate con sovraccarico funzionale particolarmente a livello del rachide, uso di macchine pericolose, anche vibranti, e di conseguenza difficilmente gestibili ed utilizzabili se non profondendo la massima attenzione ed intense energie psico-fisiche. Si ricorda, al riguardo, come l'attitudine raccoglie nella stessa nozione sia la predisposizione innata, sia la preparazione tecnico/culturale. Così l'attitudine dipende dal sesso, dalla costituzione psicofisica, dall'età, ma anche dalla formazione scolastica, dalla qualificazione professionale e dalle precedenti esperienze lavorative”.
Prendendo in considerazione “la medio-grave alterazione anatomo-patologica che aveva interessato il rachide lombo-sacrale” (cfr. pag 7 Relazione Peritale) il
Consulente ha ritenuto che la suddetta situazione, aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini,” ha determinato la riduzione a meno di un terzo dalla capacità lavorativa del de cuius
) in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative, nel Persona_1 periodo compreso fra la domanda amministrativa del 14.01.2019 e il gennaio
2020, quando l'insorgenza del Linfoma di OD ha determinato il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per nuove ed ulteriori infermità”.
Ha pertanto concluso per la sussistenza, in detto periodo, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili anali delle risultanze clinico-patologiche emerse dalla documentazione medica contenuta in atti e sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario ( risalente alla data della domanda ) – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10.02.2023 da , Parte_1
E nei confronti di , così Parte_2 Parte_3 CP_1 provvede: accerta e dichiara che il de cuius, Sig. , nel periodo Persona_1 compreso fra il 14.01.2019 e il 30.01.2020, si è trovato in uno stato invalidante con una la riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative come da CTU depositata in data
01.05.2024; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.600,00 CP_1 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Brindisi, 23.01.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola