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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Paola di Lorenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 410/2025 introdotta con atto di ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione da
C.F. , in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Avv. Alessandro Vignola, corrente in TT TO SP (SV) alla Via per Toirano, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto Bonifacino del Foro di Savona, presso il cui studio sito in Savona (SV) alla Via Dei Vegerio n. 6/5, è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
, C.F. , in persona del Presidente della Giunta Regionale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, elettivamente domiciliata in Genova (GE), via Fieschi 15, presso l'Avvocatura della Regione Liguria
Convenuta
Conclusioni Per il ricorrente:
“Preliminarmente e in via cautelare e urgente, si chiede di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza in epigrafe indicata con decreto inaudita altera parte ovvero con ordinanza previa audizione delle parti, sussistendo palesemente, per le ragioni di cui in premessa, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora;
- Nel merito, si insta per l'accoglimento del presente ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato, con adozione di ogni altra decisione del caso e di legge.
- Vinte le spese”.
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale di Savona ill.mo respingere il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri previdenziali nella misura prevista ex lege per gli Avvocati degli Enti pubblici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2025 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 501-2025, della
[...]
, sottoscritta il 27 gennaio 2025, Prot. Controparte_2
2025-39646, con la quale era irrogata, a carico del Sig. in solido con la Parte_2 società odierna ricorrente, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500,00, prevista dall'art. 133, comma terzo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Codice dell'ambiente”, in relazione all'art. 124, comma 10, del medesimo D.lgs. n. 152/2006. Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, infatti, “In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente”; il comma terzo dell'art. 133 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1”.
ha sostenuto la nullità del provvedimento opposto in quanto Parte_1 emesso nei confronti del sig. il quale, a partire dal 28.12.2022, non ricopriva Parte_2 più la carica di Direttore Generale della Società odierna ricorrente. ha Parte_1 altresì affermato l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, in quanto la contestata inaccessibilità del pozzetto di campionamento collocato in Via Ticino era imputabile all'attività di asfaltatura compiuta dall'appaltatrice alla quale l'opera in questione era affidata dal
[...]
. Eccependo che l'eventuale rimozione della porzione di asfalto interessante Controparte_3
i luoghi in questione, da parte della avrebbe integrato un illecito, e ritenendo Parte_1 insussistente, in capo a sé stessa, l'obbligo di monitorare l'eventuale realizzazione di opere o lavori sulle sedi dei propri impianti, l'odierna opponente ha negato ogni responsabilità per l'illecito contestatole dalla . Controparte_1
Si costituiva tempestivamente la , sostenendo l'infondatezza delle eccezioni Controparte_1 di parte ricorrente e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con riguardo al mutamento del titolare della carica di Direttore Generale di l'amministrazione opposta ha eccepito Parte_1
l'irrilevanza della successione nella relativa posizione societaria, considerato che il destinatario dell'ordinanza - ingiunzione, sig. oltre a ricoprire la carica al momento Parte_2 dell'accertamento della violazione, rimaneva tale nel corso del procedimento amministrativo che precedeva l'irrogazione della sanzione e, pertanto, era correttamente individuato come soggetto responsabile dell'illecito.
Quanto alla sussistenza di profili di responsabilità in capo all'odierna opponente, l'amministrazione ha sostenuto che essendo tenuta a garantire in ogni Pt_1 Parte_1 momento l'accessibilità dei pozzetti di campionamento dello scarico, su di essa gravasse l'obbligo assicurare la possibilità, agli organi compenti, di effettuare in ogni momento i controlli loro riservati: di conseguenza, ha affermato la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito contestato, anche alla luce del considerevole lasso di tempo intervenuto tra la copertura del pozzetto e il ripristino dell'accessibilità dello stesso.
All'udienza del 16.5.2025 le parti concludevano come da atti e il giudice decideva come da dispositivo in calce trascritto.
Il giudice osserva:
L'ordinanza – ingiunzione opposta si fonda sulla asserita violazione delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale, Provv. N. 2016/863 del 15.3.2016, emessa dalla Provincia di Savona in favore di di TT TO SP con riferimento all'impianto Parte_1 depuratore di acque reflue urbane sito in Località Cappellotti, TT TO SP (doc. 2 Comparsa ). In particolare, alla luce delle prescrizioni di cui all'Allegato B dell'AUA Controparte_1 era tenuta, tra l'altro, a “prevedere la realizzazione di un punto di Parte_1 campionamento in una posizione quanto più prossima possibile allo scarico finale” (doc. 2 Comparsa
, pag. 8), e a “mantenere l'impianto di depurazione, i pozzetti di campionamento dello Controparte_1 scarico e i campionatori automatici fissi installati in ingresso e in uscita sempre accessibili ed utilizzabili per sopralluoghi e campionamenti” (doc. 2 Comparsa , pag. 10). Controparte_1
Come emerge dal Verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa n. Reg. 11/2020 elevato da (doc. 4 ), procedeva alla CP_4 CP_1 Parte_1 realizzazione del punto di campionamento richiesto in ossequio alle prescrizioni di cui all'autorizzazione citata (Verbale di accertamento, pag. 1: “la realizzazione di tale pozzetto di campionamento è avvenuta nel 2017, in ottemperanza a quanto indicato nel sopracitato punto 4.3 nel provvedimento di autorizzazione n. 863 del 15/03/2016). Tuttavia, dal medesimo Verbale di accertamento, oltreché dal precedente Verbale di Sopralluogo (doc. 3 ), a seguito di CP_1 interventi di asfaltatura “avvenuti a inizio estate 2019”, “il tombino carrabile di accesso al punto di prelievo ed ubicato in via Ticino, non risulta visibile in quanto coperto dal manto stradale” (doc. 3 , Verbale CP_1 di sopralluogo, pag. 1). Pertanto, essendo impossibile l'accesso al pozzetto di campionamento, era ravvisata la violazione del citato art. 133, comma 3 d. lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”.
Poiché la contestazione si fonda sulla asserita violazione delle prescrizioni di cui all'AUA rilasciata dalla Provincia di Savona si pone, in via preliminare, l'interpretazione del provvedimento amministrativo, con particolare riferimento al punto 14 dell'All. B: tale operazione ermeneutica è necessaria allo scopo di ricostruire l'effettiva portata dell'obbligo, gravante su Parte_1
di assicurare in ogni momento l'accessibilità e la funzionalità del più volte citato pozzetto di
[...] campionamento dello scarico.
Come è pacifico in giurisprudenza, tale interpretazione va svolta applicando all'atto amministrativo “per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti, agli artt. 1362 e ss.; trattandosi di atti amministrativi, va privilegiato il canone dell'interpretazione letterale, senza attribuirvi significati impliciti o inespressi, che evidentemente sarebbero in contrasto con il principio stesso di legalità” (Cons. Stato sez. IV, 09/11/2020, n. 6859). La giurisprudenza ha altresì precisato che
“La interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile per l'interpretazione dei contratti tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione e il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cassazione civile sez. un., 25/07/2019, n. 20181).
La società, odierna opponente, ha sostenuto che la prescrizione asseritamente violata non possa essere interpretata nel senso di imporre “l'onere di monitorare in corso d'opera o in fase di collaudo i lavori di asfaltatura realizzati in appalto dagli enti proprietari delle strade al di sotto delle quali scorrono le condotte idriche o fognarie gestite dalla medesima società, in primo luogo poiché degli stessi a non viene dato avviso e, soprattutto, in quanto ad essa non spetta alcun potere di Parte_1 indirizzo e controllo nei confronti degli appaltatori comunali” (Ricorso, pag. 3).
Tale tesi difensiva, tuttavia, non è condivisibile.
Dall'interpretazione del complesso dell'atto autorizzativo emerge infatti che la
[...] era tenuta ad effettuare, su base periodica, controlli e monitoraggi dell'impianto da Parte_1 essa installato, per l'intera durata del rapporto (v. punto 5 All. B autorizzazione).
La società odierna opponente era tenuta, tra l'altro, a effettuare “Nel corso di ogni anno […] 48 campionamenti e analisi dello scarico”, 24 dei quali “sia in ingresso che in uscita” (v. punto 15 All. B autorizzazione), oltreché “almeno sei volte all'anno con frequenza bimestrale il rispetto allo scarico dei limiti di accettabilità riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d. lgs. 152/2006” (v. punto 16 All. B autorizzazione) e, “con cadenza quadriennale un monitoraggio degli effetti dello scarico finale nell'ambiente marino” (v. punto 18 All. B autorizzazione).
Dal complesso di tali adempimenti si deduce un vero e proprio obbligo di vigilanza e manutenzione continuativa degli impianti, gravante su il cui adempimento Parte_1 era funzionale all'espletamento dei controlli periodici appena richiamati;
presupposto logico necessario per l'adempimento degli obblighi in questione, da ritenersi implicito in questi, appare quello di assicurare l'accessibilità materiale agli impianti predisposti ai fini di campionamento e analisi degli scarichi.
Il solo fatto che l'accesso fosse divenuto impossibile, per causa non imputabile alla Società obbligata – come appunto nel caso di specie, nel quale la fruibilità del pozzetto era preclusa dall'asfalto colato da impresa appaltatrice del – non consente di ritenere che CP_3 [...] per ciò solo, dovesse ritenersi esonerata dal rispetto di tutte le prescrizioni di cui Parte_1 all'AUA.
Neppure appare sostenibile che non fosse neppure tenuta a segnalare agli Parte_1
Enti competenti l'intervenuto mutamento dei luoghi, sede degli impianti di controllo, considerando che tale mutamento si traduceva nell'impossibilità materiale di adempiere agli obblighi ex lege gravanti sulla società odierna ricorrente.
Affermare in capo a un siffatto onere di comunicazione, nei confronti Parte_1 del custode dei luoghi funzionali all'accesso agli impianti di depurazione, appare invero conforme all'interpretazione secondo correttezza del titolo: tale ermeneusi dell'AUA si traduce, in concreto, nell'obbligo di segnalare al titolare dei poteri di governo del bene interessato – nella specie, il
TO SP rispetto al manto stradale che ostruiva il tombino – la necessità Controparte_3 di attivarsi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi. Contegno, questo, senz'altro esigibile dall'impresa autorizzata, poiché non comportante alcun sacrificio abnorme degli interessi dell'obbligato (cfr. Cass. Civile sez. III, 14/03/2024, n. 6930: “La clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1175 del Cc, oltre che regola (articoli 1337,1358,1375 e 1460 del Cc) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. Alla stregua di tali criteri, l'obbligo di buona fede o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare”).
In altre parole, mentre va esclusa ogni responsabilità di per la Parte_1 sopravvenuta impossibilità temporanea e materiale di accesso all'impianto, la stessa va invece affermata con riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione provinciale: l'odierna ricorrente, infatti, non si adoperava per informare gli enti dotati dei poteri connessi alla custodia dei luoghi interessati, e dunque non sollecitava il ripristino dell'accessibilità degli impianti, ai quali ella stessa era tenuta ad accedere periodicamente: con ciò rendendosi essa stessa corresponsabile della violazione degli obblighi comportamentali, quali deducibili dalla prescrizione di cui al punto 14 dell'All. B dell'autorizzazione. L'affermazione della responsabilità dell'opponente trova conforto altresì nel consistente intervallo di tempo intercorso tra la posa dell'asfalto, nell'estate del 2019, e il rilievo dell'inaccessibilità dei luoghi sede del sistema di campionamento, ripristinata il 3 marzo 2020 (cfr. Comparsa, pag. 8): il decorso di oltre sei mesi rende esigibile l'obbligo di segnalazione, e inescusabile l'inerzia.
Con riferimento alla legittimità dell'irrogazione della sanzione nei confronti di Parte_2
la stessa difesa di parte ricorrente ha ammesso che egli ha ricoperto la carica di Direttore
[...] Generale di Ambientali sino al 28.12.2022 (v. Ricorso, pag. 2). Essendo i fatti contestati Pt_1 risalenti al periodo ricompreso tra l'estate 2019 e il marzo 2020, intervallo temporale nel quale il era legale rappresentante della Servizi Ambientali, ne deriva la correttezza Parte_2 dell'individuazione del soggetto responsabile: ai sensi dell'art. 6, comma terzo l. 24 novembre 1981, n. 689, infatti, “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Alla luce degli artt. 3 e 7 l. 689/81, rubricato appunto “Non trasmissibilità dell'obbligazione”, la giurisprudenza ha affermato la natura personale della responsabilità in questione (cfr. Cass. civile sez. I, 08/08/2003, n. 11954: “Il sistema della legge n. 689 del 1981 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1”) e l'operatività, in materia di illecito amministrativo, del correlato “principio di intrasmissibilità della sanzione agli aventi causa dell'autore della violazione, come ricavabile dall'art. 7 della legge n. 689/81, che sancisce il principio generale del carattere personale della responsabilità punitiva, logicamente incompatibile con la trasmissione dell'obbligazione sanzionatoria agli eredi o, come nel caso di specie, al successore della società autrice dell'illecito” (cfr. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 09/09/2019, n. 1548).
L'opposizione presentata da avverso l'ordinanza – ingiunzione n. Parte_1
501-2025, della Controparte_2
, sottoscritta il 27 gennaio 2025, Prot. 2025-39646 va dunque respinta,
[...]
e l'odierna opponente condannata al pagamento delle spese del presente procedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00, detratta la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
RIGETTA
l'opposizione di avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 501-2025, della Parte_1
Controparte_2
sottoscritta il 27 gennaio 2025, Prot. 2025-39646;
[...]
CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Savona, 16/05/2025 Il giudice
D.ssa Paola Di Lorenzo