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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 11898/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n.11898/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11898/2024 promossa da
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
e residente a Catania, Via Nicola, rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti dall'Avv. Gaetano Franzone, presso il cui studio, sito in 95127 Catania Corso delle
Province n. 50, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 593 2024 00026014 23 000 emesso dall' CP_1
e notificato il 7/11/2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.168,54 per il presunto omesso versamento dei contributi relativi al periodo 01/2018 -
12/2022 dovuti a seguito della regolarizzazione dei lavoratori domestici. Precisava a tal riguardo, che sebbene, in data 29.03.2013, avesse assunto come badante il Sig. R_
, come da estratto che versava in atti, tuttavia, a seguito delle dimissioni presentate
[...] CP_1 da quest'ultimo, ogni rapporto di lavoro cessava definitivamente per dimissioni del lavoratore in data 12/06/2014, data a decorrere dalla quale quest'ultimo veniva assunto dalla Società
Autonoleggi Russo S.r.l., in persona del Suo legale rappresentante , con la Parte_2
qualifica di custode, come da comunicazione UniLav, che allegava in atti. Precisava, ancora, che il richiamato rapporto di lavoro intrapreso alle dipendenze dell'Autonoleggi Russo S.r.l. proseguiva regolarmente per circa un anno, allorquando, interveniva il licenziamento per giusta causa, come da comunicazione di cessazione del rapporto, che riservava di produrre;
Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, atteso che la pretesa di parte resistente afferisce ad un arco temporale in cui ella non era più la datrice di lavoro del Sig. . R_
Concludeva chiedendo: Preliminarmente e in via di rito, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra
[...]
e per l'effetto disporre nei confronti di quest'ultima l'integrale annullamento e/o Parte_1 revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, dell'avviso di addebito opposto;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e C.P.A. come per legge. CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'eventuale inammissibilità del ricorso e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa, spese vinte
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso con provvedimento del 25/8/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 17.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Premessa la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (7.11.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.12.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all'esame del merito della controversia
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione
Occorre premettere che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Sotto questo aspetto va condiviso quanto precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, CP_ con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria (Cfr Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010).
CP_ Nel caso in questione la pretesa creditoria avanzata dall' si fonda sulla mancata comunicazione all'Istituto della cessazione del rapporto di lavoro domestico con il sig.
[...] denunciato il 29.3.13 che, pertanto, risulta ancora in essere. R_
Quanto alla mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro domestico intervenuto tra la ricorrente ed il sig. deve osservarsi che la mancata Persona_1 comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro domestico espone unicamente il datore inadempiente alla sanzione amministrativa da € 100 ad € 5.000 comminata dall'ispettorato del lavoro ex art. 19 comma 3 d.lgs n. 276/03).
CP_ Orbene, poiché l' adduce la compatibilità del numero di ore lavorate settimanalmente e denunciate dal ricorrente con altra attività lavorativa, incombeva allo stesso Istituto l'onere di dimostrare il protrarsi del rapporto di lavoro oltre il 12/06/2014. Prova che non è stata fornita in alcun modo.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11898/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nel l'avviso di addebito N. 593 2024 00026014 23 000, atto impugnato
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 19 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n.11898/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 11898/2024 promossa da
, nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1
e residente a Catania, Via Nicola, rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti dall'Avv. Gaetano Franzone, presso il cui studio, sito in 95127 Catania Corso delle
Province n. 50, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Maria Rosaria Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 593 2024 00026014 23 000 emesso dall' CP_1
e notificato il 7/11/2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
10.168,54 per il presunto omesso versamento dei contributi relativi al periodo 01/2018 -
12/2022 dovuti a seguito della regolarizzazione dei lavoratori domestici. Precisava a tal riguardo, che sebbene, in data 29.03.2013, avesse assunto come badante il Sig. R_
, come da estratto che versava in atti, tuttavia, a seguito delle dimissioni presentate
[...] CP_1 da quest'ultimo, ogni rapporto di lavoro cessava definitivamente per dimissioni del lavoratore in data 12/06/2014, data a decorrere dalla quale quest'ultimo veniva assunto dalla Società
Autonoleggi Russo S.r.l., in persona del Suo legale rappresentante , con la Parte_2
qualifica di custode, come da comunicazione UniLav, che allegava in atti. Precisava, ancora, che il richiamato rapporto di lavoro intrapreso alle dipendenze dell'Autonoleggi Russo S.r.l. proseguiva regolarmente per circa un anno, allorquando, interveniva il licenziamento per giusta causa, come da comunicazione di cessazione del rapporto, che riservava di produrre;
Eccepiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, atteso che la pretesa di parte resistente afferisce ad un arco temporale in cui ella non era più la datrice di lavoro del Sig. . R_
Concludeva chiedendo: Preliminarmente e in via di rito, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra
[...]
e per l'effetto disporre nei confronti di quest'ultima l'integrale annullamento e/o Parte_1 revoca e/o nullità o con qualunque altra formula statuirne in ogni caso l'integrale inefficacia, dell'avviso di addebito opposto;
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre IVA e C.P.A. come per legge. CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare l'eventuale inammissibilità del ricorso e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti, in estremo subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa, spese vinte
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso con provvedimento del 25/8/2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 17.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Premessa la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (7.11.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (17.12.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all'esame del merito della controversia
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione
Occorre premettere che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
Sotto questo aspetto va condiviso quanto precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, CP_ con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria (Cfr Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010).
CP_ Nel caso in questione la pretesa creditoria avanzata dall' si fonda sulla mancata comunicazione all'Istituto della cessazione del rapporto di lavoro domestico con il sig.
[...] denunciato il 29.3.13 che, pertanto, risulta ancora in essere. R_
Quanto alla mancata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro domestico intervenuto tra la ricorrente ed il sig. deve osservarsi che la mancata Persona_1 comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro domestico espone unicamente il datore inadempiente alla sanzione amministrativa da € 100 ad € 5.000 comminata dall'ispettorato del lavoro ex art. 19 comma 3 d.lgs n. 276/03).
CP_ Orbene, poiché l' adduce la compatibilità del numero di ore lavorate settimanalmente e denunciate dal ricorrente con altra attività lavorativa, incombeva allo stesso Istituto l'onere di dimostrare il protrarsi del rapporto di lavoro oltre il 12/06/2014. Prova che non è stata fornita in alcun modo.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11898/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nel l'avviso di addebito N. 593 2024 00026014 23 000, atto impugnato
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 19 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011