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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7504/2025 promossa da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Dall'Agata presso lo studio del quale, sito in Forlì Via Oberdan n.30, sono elettivamente domiciliati e dall'Avv. Liliana Benini con studio in Bologna, Via Castiglione n.47
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/05/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2023, quando comparivano dinnanzi al Giudice designato pagina 1 di 3 per il procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza di separazione pubblicata il
07/11/2023;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_3
nata a [...] l'[...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
14/04/1975 celebrato a San Costanzo (PU) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Costanzo (PU) al n. 2 parte 2 anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida i minori ad entrambi i genitori in via condivisa, collocandoli presso la madre;
2) dispone che il padre li potrà vedere quando vorrà, previo accordo con la madre, e comunque li terrà con sé secondo il seguente calendario: nella prima e terza settimana del mese:
- 3 giorni infrasettimanali, da individuarsi, anche con flessibilità, eventualmente settimana per settimana a seconda degli impegni lavorativi dei genitori;
nella seconda e quarta settimana del mese:
- 4 giorni di cui 2 infrasettimanali, da individuarsi come suddetto, e 2 nel fine settimana (sabato e domenica);
- i genitori terranno, inoltre, rispettivamente i figli durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con accordo preventivo sui periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
- 7 giorni durante le vacanze invernali con accordo sui periodi entro il 15 novembre di ogni anno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali con preventivo accordo entro il mese antecedente;
alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
3) dispone che la casa coniugale di proprietà della Signora rimanga assegnata alla stessa in Parte_1 quanto collocataria prevalente dei figli assieme ai mobili ed agli arredi ivi contenuti;
pagina 2 di 3 4) prende atto che il Signor si è già trasferito altrove in Medicina al Corso Mazzini n. 166; Parte_2
5) dispone che il mantenimento dei figli minori avvenga in maniera diretta da parte di ciascun genitore per il tempo in cui li terrà con sé. I Signori e verseranno mensilmente € 300,00 (euro Parte_1 Parte_2 trecento/00) ciascuno su di apposito conto corrente cointestato dal quale attingeranno i danari per il pagamento delle spese dei figli (escluse quelle alimentari e comunque quelle afferenti al mantenimento diretto), ivi incluse dunque quelle mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, quali in via esemplificativa ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi;
spese per l'istruzione e la formazione, quali, in via esemplificativa, tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese per lo sport, spese di abbigliamento, di baby sitter e attività ricreative. Detto importo mensile verrà integrato in maniera paritaria allorché vi siano spese da sostenere afferenti i figli che non possano essere affrontate con la provvista del conto;
6) prende atto che i Signori e si riservano inoltre di aumentare l'importo mensile da Parte_1 Parte_2 versare sul conto, sempre in maniera paritaria, in relazione alle future aumentate esigenze dei minori;
7) prende atto che i coniugi dichiarano di essere dotati di adeguati redditi personali e risorse, di essere autonomi ed autosufficienti e di rinunciare perciò a reciproche richieste di assegno;
8) prende atto che le parti dichiarano di essere disposte a concedersi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto dei figli;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare-avere e di non avere più alcunché da pretendere l'uno dall'altro, se non per quanto espressamente sopra previsto, ad alcun titolo;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Costanzo (PU) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_16.7.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7504/2025 promossa da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Dall'Agata presso lo studio del quale, sito in Forlì Via Oberdan n.30, sono elettivamente domiciliati e dall'Avv. Liliana Benini con studio in Bologna, Via Castiglione n.47
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del
08/07/2025; il P.M ha espresso parere favorevole.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/05/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 2023, quando comparivano dinnanzi al Giudice designato pagina 1 di 3 per il procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza di separazione pubblicata il
07/11/2023;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_3
nata a [...] l'[...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
14/04/1975 celebrato a San Costanzo (PU) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Costanzo (PU) al n. 2 parte 2 anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida i minori ad entrambi i genitori in via condivisa, collocandoli presso la madre;
2) dispone che il padre li potrà vedere quando vorrà, previo accordo con la madre, e comunque li terrà con sé secondo il seguente calendario: nella prima e terza settimana del mese:
- 3 giorni infrasettimanali, da individuarsi, anche con flessibilità, eventualmente settimana per settimana a seconda degli impegni lavorativi dei genitori;
nella seconda e quarta settimana del mese:
- 4 giorni di cui 2 infrasettimanali, da individuarsi come suddetto, e 2 nel fine settimana (sabato e domenica);
- i genitori terranno, inoltre, rispettivamente i figli durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con accordo preventivo sui periodi entro il 30 maggio di ogni anno;
- 7 giorni durante le vacanze invernali con accordo sui periodi entro il 15 novembre di ogni anno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali con preventivo accordo entro il mese antecedente;
alternando di anno in anno il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua;
3) dispone che la casa coniugale di proprietà della Signora rimanga assegnata alla stessa in Parte_1 quanto collocataria prevalente dei figli assieme ai mobili ed agli arredi ivi contenuti;
pagina 2 di 3 4) prende atto che il Signor si è già trasferito altrove in Medicina al Corso Mazzini n. 166; Parte_2
5) dispone che il mantenimento dei figli minori avvenga in maniera diretta da parte di ciascun genitore per il tempo in cui li terrà con sé. I Signori e verseranno mensilmente € 300,00 (euro Parte_1 Parte_2 trecento/00) ciascuno su di apposito conto corrente cointestato dal quale attingeranno i danari per il pagamento delle spese dei figli (escluse quelle alimentari e comunque quelle afferenti al mantenimento diretto), ivi incluse dunque quelle mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, quali in via esemplificativa ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi;
spese per l'istruzione e la formazione, quali, in via esemplificativa, tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese per lo sport, spese di abbigliamento, di baby sitter e attività ricreative. Detto importo mensile verrà integrato in maniera paritaria allorché vi siano spese da sostenere afferenti i figli che non possano essere affrontate con la provvista del conto;
6) prende atto che i Signori e si riservano inoltre di aumentare l'importo mensile da Parte_1 Parte_2 versare sul conto, sempre in maniera paritaria, in relazione alle future aumentate esigenze dei minori;
7) prende atto che i coniugi dichiarano di essere dotati di adeguati redditi personali e risorse, di essere autonomi ed autosufficienti e di rinunciare perciò a reciproche richieste di assegno;
8) prende atto che le parti dichiarano di essere disposte a concedersi reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto dei figli;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare-avere e di non avere più alcunché da pretendere l'uno dall'altro, se non per quanto espressamente sopra previsto, ad alcun titolo;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Costanzo (PU) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_16.7.2025___________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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