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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10450 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alfonso Santagata in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82
r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente depositato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 30.09.2022 ad istanza della odierna convenuta, eccependo l'inesistenza del credito azionato, fondato sul decreto ingiuntivo n.
2452/2018 del Tribunale di Napoli Nord.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita la società e per essa Controparte_1
quale procuratrice la contestando le avverse deduzioni e Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Passando ad esaminare la domanda proposta, occorre premettere che l'atto di precetto impugnato è stato azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 2452/2018 del Tribunale di
Napoli Nord, reso in data 16.04.2018.
Per un verso, va rilevato, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, che nel caso in cui l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia.
Invero, l'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale riconosciuta nel provvedimento del giudice della cognizione, con la conseguenza che la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto attraverso la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo, e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, avrebbero potuto (o meglio, dovuto) essere fatte valere nel procedimento di cognizione già definito o tuttora pendente, in virtù del principio dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex
plurimis, Corte di Cassazione, sentenza n. 27159 del 2006; sentenza n. 26089 del 2005; sentenza n. 10504 del 2004; sentenza n. 2742 del 1999; con specifico riferimento all'ipotesi in
2 cui il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo, cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
22402 del 2008; sentenza n. 12251 del 2007; sentenza n. 3007 del 1992).
Per altro verso, va rilevato che la parte convenuta ha fornito prova della rituale notifica del titolo esecutivo, mentre la parte attrice non ha documentato l'estinzione del credito azionato.
La sollevata opposizione all'esecuzione non merita, dunque, accoglimento.
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4 del citato decreto,
non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle.
Si ritiene, infine, di dover fare applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. (norma applicabile di ufficio dal giudice, ed in tal senso parte opposta ne ha sollecitato l'esercizio).
Invero, secondo l'orientamento cui si aderisce in questa sede, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, in presenza dei presupposti soggettivi della lite temeraria - in particolare, in ipotesi di mala fede o colpa grave
- pur a prescindere dalla prova (ed anche dall'allegazione) di un danno (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza n. 21570 del 2012; Trib. Bari, sez. II, 06/03/2014, n. 1273; Trib. Reggio
Emilia, 25/09/2012, n. 1569; Trib. Piacenza, 15/11/2011, n. 855).
Tale interpretazione appare la più ragionevole e conforme all'intentio legis della riforma introdotta con la legge n. 69 del 2009, anche alla luce dei lavori preparatori, durante i quali si è
notato che lo scarso ricorso, da parte dei giudici, alla condanna per responsabilità aggravata -
ai sensi dei commi previgenti dell'art. 96 c.p.c. - era dovuto alla difficoltà per il richiedente di dare la prova del danno.
La condanna di cui al terzo comma della citata disposizione ha, del resto, carattere sanzionatorio, e non compensativo, atteso che il fine perseguito dal legislatore è quello di scoraggiare iniziative o comportamenti processuali retti da un intento meramente dilatorio e di preservare la funzionalità del sistema giustizia.
3 Nel presente giudizio, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata trova fondamento nella condotta della parte attrice, che ha posto in essere un'attività processuale qualificabile come temeraria, in considerazione della natura dei motivi di opposizione formulati e del mancato deposito delle memorie conclusionali.
Tale comportamento legittima, pertanto, la condanna di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.,
pur in mancanza della prova del danno subito dalla controparte (cfr. Trib. Milano, sez. IV,
20/03/2014, n. 3900: “La norma di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo
che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio,
in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del
sistema giustizia. Tale meccanismo è, pertanto, sottratto alla rigorosa prova del danno, in
quanto unicamente condizionato all'accertamento di una condotta di grave negligenza, o
addirittura malafede processuale, della controparte. Lo scopo della norma, di conseguenza, è
la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente
anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del
superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, con ricadute
anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione
dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001. (Nel caso concreto, l'atteggiamento processuale di
parte convenuta, consistito nel sollevare generiche eccezioni senza la produzione di alcun
documento rilevante, e la successiva condotta di non depositare memoria alcuna, nonostante
la espressa richiesta concessione dei termini di legge, costituiscono evidenti indici del
carattere dilatorio della resistenza in giudizio e sintomi, quantomeno, di una grave negligenza nell'utilizzo degli strumenti processuali”).
Circa la quantificazione del relativo ammontare, si ritiene opportuno seguire l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, in difetto di esplicite indicazioni legislative, detta somma può essere ragionevolmente liquidata ricorrendo al parametro fissato dall'art. 2bis l. n. 89 del 2001, che prevede un criterio applicativo di equa riparazione correlato all'allungamento (calcolato in anno o frazione di anno) dei tempi processuali eccedenti il termine di ragionevole durata del processo (ex multis, Trib. Savona, 24 marzo 2014).
4 Ed invero, anche nel caso previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c., il legislatore ha inteso sanzionare un comportamento che incide sul sistema giudiziario, gravandolo inutilmente ed ingiustamente.
Pertanto, alla luce di un equo contemperamento degli interessi in gioco, si ritiene opportuno condannare la parte soccombente al pagamento in favore della parte convenuta dell'ulteriore somma di 500,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.358,00 per compensi,
oltre accessori di legge;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., della somma equitativamente determinata di euro 500,00, in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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