Ordinanza cautelare 14 dicembre 2018
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Franco Mureddu ed Emanuela Rita Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Chisu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Salvatore Paolo Satta, via Libeccio n. 32;
per l’annullamento
dell’Ordinanza n. -OMISSIS- 2018 (R.G. -OMISSIS-) con la quale il Responsabile del Servizio del Comune di -OMISSIS- ha ordinato “… la chiusura immediata dell'esercizio commerciale a far data dalla ricezione della presente ordinanza ”;
- nonché per l'annullamento e/o declaratoria di nullità e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, con particolare riguardo al Verbale di contestazione di infrazione n. -OMISSIS- 2018 e del rapporto (Prot. -OMISSIS-) in data 11 luglio 2018, entrambi del Comando Polizia Municipale di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra -OMISSIS- è legale rappresentante della -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.
L’attività imprenditoriale svolta dalla sig.ra -OMISSIS-, concernente la preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande in forma itinerante mediante rimorchio attrezzato (come da autorizzazione rilasciata dal Comune -OMISSIS-) è sempre stata esercitata – secondo quanto esposto in ricorso - in modo itinerante sia negli spazi pubblici autorizzati dal medesimo Comune, sia in ulteriori spazi privati, in quanto svolta con l'utilizzo di un rimorchio (targato -OMISSIS-) dotato di ruote, che viene spostato all'occorrenza presso siti diversi.
Sennonché, la Polizia Municipale di -OMISSIS-, con Verbale di contestazione di infrazione -OMISSIS-, registrato al n. 1-OMISSIS- 2018 le contestava di aver “… violato le disposizioni previste dall’art. L.R. 18/5/06 del 18/5/06 N° 5 ART. 15 C 4 e 9/ ART. 18 per il seguente motivo: ESERCITAVA COMMERCIO IN PIANTA STABILE CONTRARIAMENTE ALL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE IN FORMA ITINERANTE ”.
Successivamente, con l’ordinanza n. -OMISSIS- 2018 (R.G. -OMISSIS-) del Responsabile del Servizio del Comune di -OMISSIS-, è stata disposta la chiusura immediata della sua attività commerciale in quanto la ditta sanzionata avrebbe “ esercitato l’attività di commercio in sede fissa, su area privata, mentre dagli atti del Suape risulta che la Sig.ra -OMISSIS-, ha presentato una Duap per esercitare il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche ”.
In data 6 agosto 2018 l’odierna ricorrente inviava al Comune di -OMISSIS- le proprie controdeduzioni e chiedeva all’archiviazione del verbale di accertamento del 10 luglio 2018 e l’annullamento e/o la revoca di tutti i provvedimenti ad esso conseguenti.
Non avendo ottenuto positivo riscontro, la Sig.ra -OMISSIS-, con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2018, ha proposto querela di falso avverso il Verbale di contestazione di infrazione -OMISSIS-, registrato al n. 1-OMISSIS- 2018 della Polizia Municipale di -OMISSIS-, denunciando in particolare la falsità delle circostanze riportate nel verbale redatto dal Comando della Polizia Municipale ed in particolare che in data 10 luglio 2018 la Sigra -OMISSIS- avrebbe esercitato “attività di commercio in pianta stabile”.
Ha quindi proposto il ricorso in esame col quale ha contestato la legittimità dei predetti provvedimenti per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento, contraddittorietà, mancanza, contradditoria o comunque insufficiente motivazione, carenza di adeguata istruttoria, eccesso di potere, travisamento, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 3, 5 e 7 della l. n. 241/1990, vizio del procedimento, perplessità in quanto:
- il provvedimento comunale impugnato doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, per consentire alla ricorrente di salvaguardare le sue garanzie procedimentali;
- lo stesso provvedimento non esternerebbe adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata in quanto la sua motivazione sarebbe insufficiente e assolutamente carente di concreti elementi valutativi, risultando adottata tramite formulazioni standardizzate del tutto insignificanti sotto il profilo sostanziale e come tale inidonea a fornire al destinatario alcun elemento utile per poter contrastare le affermazioni dell’ufficio. Inoltre la contestazione sarebbe stata fatta a un soggetto diverso rispetto al titolare della autorizzazione.
2) Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 114 del 1998 (artt. 27 e 29) nonché della L.R. n. 5 del 2006 (Artt. 15 e 17). Travisamento, erronea valutazione dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, eccesso di potere, sviamento, perplessità: la Sig.ra -OMISSIS- ha già contestato (anche proponendo querela di falso presso il Tribunale -OMISSIS-) e anche in questa sede contesta la veridicità di quanto affermato dagli agenti della Polizia Municipale di -OMISSIS- circa la qualificazione (in pianta stabile) dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata mediante rimorchio su ruote attrezzato. Ribadisce infine che il suo comportamento, contrariamente e quanto contestato, sarebbe stato assolutamente rispettoso della normativa vigente e dei titoli autorizzatori in suo possesso.
Concludeva quindi la sig.ra -OMISSIS- chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di -OMISSIS- che dopo aver replicato, anche con talune precisazione in punto di fatto, alle argomentazioni della ricorrente ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 356 del 14 dicembre 1018 il Tribunale non ritenendo “ probabile il buon esito del ricorso ” alla luce della documentazione in atti, ha respinto l’istanza cautelare.
La decisione del ricorso è stata quindi rinviata all’esito della decisione del Tribunale -OMISSIS- sulla querela di falso proposta dalla sig.ra -OMISSIS-.
In data 15 ottobre 2025 la difesa comunale ha depositato la sentenza del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS- 2025 con la quale la querela di falso è stata rigettata e la ricorrente è stata condannata a pagare al Comune di -OMISSIS- la somma di € 3.809,00 oltre accessori per spese di lite.
In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in relazione alla mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento che, a suo dire, avrebbe determinato una lesione delle sue garanzie procedimentali.
L’argomento non è meritevole di favorevole apprezzamento.
Secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo nell’utilizzo delle autorizzazioni commerciali costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, che se pure è stato condivisibilmente ritenuto che “ È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto di seguito esposto in riferimento alla ritenuta legittimità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene invero che tale censura non infici la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252).
Nel merito l’istruttoria prodromica all’emanazione degli atti impugnati, espletata dal Comune di -OMISSIS-, ha inequivocabilmente documentato che, in contrasto col titolo posseduto dalla sig.ra -OMISSIS-, il rimorchio all’interno dell’area privata detenuta dalla società ricorrente si trovava con postazione fissa e non di semplice sosta temporanea.
Come da rapporto del Corpo di Polizia Municipale in data 11 luglio 2018 e da controdeduzioni degli stessi accertatori in data 4 settembre 2018, gli Agenti rilevarono, “all’interno di un’area privata” recintata, la presenza di un chiosco bar su ruote posizionato in modo fisso, nonché di servizi igienici, tavolini e sedie atte ad ospitare clienti (vedi in atti fotografie scattate durante il sopralluogo del 10 luglio 2018).
Sul punto, e in termini decisivi in ordine alle contestazioni della sig.ra -OMISSIS- in ordine alla veridicità di tale assunto, posto poi a fondamento dell’ordinanza impugnata, si è pronunciato il Tribunale -OMISSIS- nella causa avente ad oggetto la querela di falso n. -OMISSIS- R.G. promossa dall’odierna ricorrente contro il Comune di -OMISSIS- volta a dichiarare la falsità delle circostanze contestate nel verbale di accertamento n. -OMISSIS-2018 e nel rapporto prot. -OMISSIS-2018, entrambi redatti dal Comando Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, che con sentenza -OMISSIS-2025 ha rigettato la querela di falso.
Tanto basta, dunque, alla luce della documentazione (anche fotografica) in atti per ritenere adeguatamente motivato il provvedimento sanzionatorio impugnato e concludere per il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese del giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO