Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all' articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65 , in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 ; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 ."
A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all' articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 65 , in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 ; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 1970, n.381 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed e' interamente destinato all'assolvimento delle finalita' previste dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 ."