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Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/02/2022, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa da se medesima e dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Taranto - Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliataria ex lege in CE, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto del -OMISSIS- con il quale viene disposta l'esibizione obbligatoria agli Avvocati-difensori presso il Tribunale di Taranto, del certificato verde base ovvero cosiddetto Green Pass a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come asseritamente statuito dal D.L. n. 1/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 15-16 Gennaio 2022:
- del provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto del -OMISSIS- con il quale viene disposta l'esibizione obbligatoria agli Avvocati-difensori presso il Tribunale di Taranto, del certificato verde base ovvero cosiddetto Green Pass a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come asseritamente statuito dal D.L. n. 1/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 1° Febbraio 2022:
-del provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto del -OMISSIS- con il quale viene disposta l'esibizione obbligatoria agli Avvocati-difensori presso il Tribunale di Taranto, del certificato verde base ovvero cosiddetto Green Pass a partire dal 10 Gennaio 2022, e non dal 1° Febbraio 2022, così come asseritamente statuito dal D.L. n. 1/2022, con richiesta di disapplicazione dei Decreti Legge n. 1/2022 e n. 52/2021, atteso che il Regolamento Europeo n. 536/2014 prevale su ogni norma nazionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Taranto - Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 Febbraio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e udita per l’Amministrazione della Giustizia resistente l’Avvocato dello Stato G. Matteo;
Premesso che va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - CE (in favore del T.A.R. Lazio sede di Roma) sollevata dall’Avvocatura erariale con la memoria difensiva depositata il 5 Febbraio 2022, in quanto la ricorrente non ha impugnato direttamente atti normativi o generali, ma solo il provvedimento amministrativo adottato in data -OMISSIS-dal Procuratore della Repubblica e del Presidente del Tribunale Ordinario di Taranto, sollevando anche - in via incidentale - questioni di legittimità costituzionale della normativa applicata con il predetto provvedimento e chiedendo, altresì, la disapplicazione dei Decreti Legge n. 1/2022 e n. 52/2021 per allegato contrasto con il Regolamento U.E. n. 536/2014.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, non si ravvisa la sussistenza del fumus boni juris necessario per la concessione della tutela cautelare invocata con il ricorso e con i due motivi aggiunti proposti in corso di causa, in quanto - a parte ogni questione inerente la eccepita inammissibilità/improcedibilità del gravame - il Collegio condivide pienamente i rilievi contenuti sia nel decreto presidenziale cautelare n. 38/2022: “in quanto l’art. 3 comma 1 del D.L. 7 Gennaio 2022 n. 1 ha modificato l’art. 9 sexies del D.L. n. 52/2021 (convertito dalla L. n. 87/2021) sancendo l’obbligo immediato per i difensori, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2022 (8 Gennaio 2022), al fine di poter accedere agi Uffici Giudiziari, di esibizione della certificazione verde base COVID-19, di cui all’art. 9 D.L. n. 52/2021, c.d. Green Pass Base, e apparendo manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente avverso il menzionato D.L. n. 1/2022”, sia nel decreto presidenziale cautelare n. 69/2022: “e apparendo - allo stato - manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale e di preteso contrasto con la richiamata normativa dell’Unione Europea sollevate dalla parte ricorrente avverso il menzionato D.L. n. 1/2022, nonchè avverso il D.L. n. 52/2021 (con richiesta di disapplicazione)”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Terza, disattesa ex art. 15 comma 2 c.p.a. l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura erariale, respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con il ricorso e i due motivi aggiunti.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 22 Febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.