CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1381/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Carla GINO del Foro di Torino Parte_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano BOGNONE del Foro di CP_1
Torino PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott.ssa Marina Nuccio che ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di separazione tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 28 ottobre 2024
Conclusioni della parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza notificata in data 11 novembre 2024 Disporre che il minore , nato a [...] il [...], residente Persona_1
a Torino via Chevalley n. 8, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso l'abitazione materna , possa restare con il padre
1 in occasione delle vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio in modo da garantire ad entrambi i genitori una adeguata permanenza con il figlio minorenne in occasione di una festività dedicata ai bambini ed al minore un tempo di qualità con entrambi i genitori a garanzia della realizzazione del principio della bigenitorialità non essendo , sino ad ora, emerse criticità nel rapporto padre-figlio enei rapporti tra il minore ed il contesto paterno che debbano escludere o limitare i tempi di permanenza del minore con il padre. Disporre, inoltre, per le ragioni esposte, che il minore possa restare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola a lunedì mattina quando verrà condotto dal padre a scuola.
In via istruttoria : disporre l'assunzione di tutte le prove dedotte in primo grado ivi compreso l'espletamento della CTU psicologica”.
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per l'effetto dell'art. 342 cpc e 348 cpc;
nel merito: respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto ed in ogni caso inammissibile, confermando l'impugnata sentenza. In via istruttoria: respingere la richiesta di CTU psicologica in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 CP_1 in Frossasco (TO) in data 30.09.2017. Dall'unione nasceva in data 24.04.2021 il figlio
. Persona_1
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, la signora hiedeva al Tribunale CP_1 di Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità già in atto;
di prevedere a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per il figlio di 900,00 euro oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio al 50 % ; di assegnare inoltre la casa familiare alla madre, unica proprietaria dell'immobile e genitore collocatario. In data 3.01.2024 si costituiva in giudizio il signor , aderendo alla domanda Pt_1 di separazione e di regolamentazione delle visite, ma contestando la richiesta di parte ricorrente in relazione al quantum del contributo al mantenimento del minore, chiedendo che fosse determinato nella minor somma di 400,00 euro mensili. Con provvedimento del 9.04.2024 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava il figlio ad
2 entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
disponeva le modalità e i tempi in cui il figlio poteva incontrare il padre;
assegnava la casa familiare con gli arredi alla signora;
disponeva che ciascun coniuge provvedesse al CP_1 mantenimento del minore quando lo aveva con sé e che il signor Pt_1 corrispondesse alla madre per il mantenimento del figlio euro 450,00 mensili, con il 50 % delle spese straordinarie.
Con la sentenza n. 5368/2024 pubblicata in data 28.10.2024, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione personale tra i coniugi, affidava il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- durante i fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 21,00;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); per le vacanze natalizie del 2024, il padre potrà tenere il minore il 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, dal 27 al 29 dicembre ed il 6 gennaio;
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà, per l'anno 2024, una settimana con il padre, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio (in caso di mancato accordo il minore trascorrerà con il padre la seconda settimana di agosto); dall'anno 2025 il minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari); assegnava la casa familiare, sita in Torino, Via Chevalley n.8 alla moglie, con gli arredi;
disponeva che il signor versasse alla signora a titolo di contribuzione al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 450,00 mensili oltre al pagamento al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
3 Nei confronti di tale sentenza ha interposto appello il signor , lamentando Pt_1 la contraddittorietà della decisione in punto regime di visita padre-figlio per carenza di motivazione ed omessa istruzione probatoria. La decisione era stata infatti assunta dal Collegio sulla sola scorta della discussione orale ed in assenza di qualsivoglia attività istruttoria, in particolar modo senza disporre una CTU che avrebbe potuto effettuare approfondite valutazioni sulla capacità genitoriale dei coniugi, indagare sullo stato psicofisico del minore e sulle eventuali problematiche relazionali del piccolo con i genitori e con le figure parentali di riferimento di entrambi i contesti genitoriali.
Segnalava le difficoltà nella relazione con la madre del minore che aveva ostacolato la nomina del coordinatore genitoriale e il percorso di logopedia seppur necessario per il minore. Censurava la determinazione dei periodi natalizi e la determinazione dei tempi nel fine settimana in quanto eccessivamente limitata e di ostacolo all'organizzazione di attività.
Si è costituita in giudizio la signora rilevando preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso. Rilevava preliminarmente la genericità dell'atto di appello, che si limitava a ricostruire i fatti storici del giudizio di primo grado, senza indicare i capi oggetto di censura né i motivi e le relative prove a fondamento della necessità di cambiare le modalità di visita padre-figlio. Il profilo di inammissibilità era del tutto evidente e conclamato, a maggior ragione in considerazione delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, posto che le parti avevano concordato sul regime di visita all'udienza del 7 marzo 2024 e quanto concordato veniva recepito nel provvedimento del Giudice in data in data 8 aprile 2024. Solo successivamente il signor aveva modificato le conclusioni nel verbale di Pt_1 udienza del 26.09.2024 in cui chiedeva un ampliamento del diritto di visita con il figlio, senza addurre alcuna motivazione. Nel merito evidenziava di non essere una madre ansiosa ed eccessivamente rigida, ma di essere preoccupata per il figlio di tre anni a fronte di un padre che era solito fare uso di farmaci ansiolitici per mitigare l'ansia e combattere gli attacchi di panico. Rappresentava anche che il padre era un soggetto solito ad avere reazioni esagerate e violente, come nell'occasione in cui aveva preso a pugni la porta della casa della suocera ed un quadro appeso al muro, il giorno successivo a quello della nascita del figlio. Ricordava di aver provato fin dall'inizio a intrattenere un rapporto di cogenitorialità con il signor , attraverso un percorso di coppia, che aveva Pt_1 fatto emergere la dipendenza parentale del medesimo e la sua difficoltà ad assumere il ruolo di padre.
4 Il minore era ancora molto piccolo e ancora molto legato alla figura materna, che si era presa cura di lui in via esclusiva e registrava dei segnali di difficoltà nel rapporto con il padre: pianti al ritorno dagli incontri, capricci nell'andare con il padre e rifiuto di vederlo;
segnali che facevano capire che non era nell'interesse del minore ampliare il diritto di visita con il padre. Precisava inoltre di non aver mai ostacolato l'intervento logopedico, ma semplicemente si era opposta ad un secondo parere neuropsichiatrico, auspicato dal padre, avendo preferito la signora che il minore iniziasse al più presto un percorso di psicoterapia. Lamentava altresì che il minore, nei giorni di competenza paterna, fosse lasciato ai nonni paterni. Concludeva infine esplicitando che il rientro presso di sé avvenisse nei weekend di competenza paterna la domenica sera in quanto occorreva del tempo per colmare quel senso di abbandono di cui soffriva il bambino ogni volta che per diversi giorni era tenuto lontano dalla figura materna. All'udienza del 16 maggio 2025 comparivano le parti personalmente e i loro difensori. I difensori chiedevano termine per note conclusive. La Corte concedeva termine fino al 26 giugno 2025 per note conclusive e fino al 16 luglio 2025 per note di replica. All'udienza del 12 settembre 2025 le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
Preliminarmente debbono essere dichiarate inammissibili le produzioni di entrambe le parti effettuate con le note conclusive autorizzate ex art. 473bis.34 cpc in quanto tali memorie sono destinate alla mera attività illustrativa e difensiva mentre non è prevista la possibilità per le parti di effettuare nuove produzioni pena l'alterazione del principio del contraddittorio. Ciò posto non pare a questa Corte che la materia del contendere giustifichi la disposizione di una CTU seppure richiesta da parte appellante. L'appello proposto risulta inoltre sufficientemente specifico quanto ai motivi proposti e quindi rispettoso dei canoni previsti dall'art. 342 cpc. La prima domanda proposta dall'appellante , relativa alle vacanze natalizie anno 2024 ( come da ricorso in appello) deve ritenersi oramai temporalmente superata con conseguente non luogo a provvedere. L'appellante ha poi precisato nelle note conclusive di avere desiderio, in occasione delle vacanze natalizie, di tenere con sé il figlio nel periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Tuttavia – si osserva- sulla questione ha già statuito conformemente il Tribunale laddove ha previsto che il padre possa tenere con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie ( un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Ritiene la Corte, invece, che debba essere accolta la seconda domanda dell'appellante con lieve ampliamento, nei weekend di competenza del padre, della permanenza del figlio dal sabato mattina ore 10 fino al lunedì mattina con
5 riaccompagnamento a scuola a cura del padre, non ravvisandosi particolari ragioni ostative, anzi, reputandosi che tale ampliamento assolva inevitabilmente la funzione di rafforzamento del ruolo paterno nel rispetto del generale principio della bigenitorialità. A fronte di tale funzione non possono ritenersi prioritarie le esigenze della signora di preparazione del bambino in vista dell'inizio della settimana di scuola CP_1 materna. Pertanto tale domanda dell'appellante deve essere accolta. Ricorrono fondati motivi, considerato il parziale accoglimento dell'appello, per compensare per intero le spese di lite del presente grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino pubblicata il 28 ottobre 2024 nel giudizio di separazione personale tra le parti, accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, dichiara non luogo a provvedere sulla prima domanda dell'appellante. In parziale riforma dispone che durante i fine settimana alternati il padre possa vedere e tenere con sé il figlio dal sabato mattina ore 10 fino al lunedì Per_1 mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Conferma per il resto. Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Torino il 17 ottobre 2025 Si CO .
Il Presidente est.
ME LO
6