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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2027/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. ), Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Mudoni (C.F.: , pec: C.F._4
, elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Email_1
Matino alla Via Volturno n.39
Attori
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
Giuseppe A. AR (cod. fisc. , PEC C.F._6
, elettivamente domiciliato presso il di lui Email_2 studio in Lecce al Viale Grassi n. 4
Convenuto
Conclusioni
1 Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce, per le causali di cui in narrativa:
a) accertare e dichiarare il diritto degli istanti, ex art.1051 c.c. all'ampliamento del passo pedonale di cui in narrativa al fine di rendere possibile il passaggio con veicoli a trazione meccanica per l'utilità del fondo rustico di proprietà del sig. , identificato nel CT del Parte_1
Comune di Casarano al foglio 10 particella 87 e di proprietà dei sig.ri e Parte_2 [...]
stesso foglio particella 42, a carico del fondo di proprietà del sig. Parte_3 [...]
identificato nel CT del Comune di Casarano al foglio 10 particelle 89 e 206; il CP_1 tutto per l'ampiezza minima di almeno ml.2,70 e secondo le indicazioni del CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina e, conseguentemente, dichiarare l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio ordinando l'ampliamento medesimo sino a tale larghezza;
b) determinare la indennità dovuta dagli attori al proprietario del fondo servente per il predetto ampliamento secondo le indicazioni del nominando CTU;
c) condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi di causa oltre accessori, ivi compresi il costo della CTU stante la sua immotivata e ingiustificata opposizione in via convenzionale all'invocato ampliamento, nonché costi e competenze della fase della tentata mediazione”.
Per il convenuto:
l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia
I) Rigettare tutte le domande delle parti attrici, in quanto infondate, illegittime e pretestuose, per le causali di cui in narrativa.
II) con vittoria di spese e competenze di lite nonché con espressa istanza di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2022, e Parte_4 [...]
, sulla premessa di essere proprietari di due fondi agricoli in agro di Casarano, Parte_3 di due fondi agricoli – contraddistinti rispettivamente nel Catasto Terreni del Comune di Casarano al foglio 10 particella 87 di complessive are 14,10, condotto a vigneto ed uliveto sul quale insiste fabbricato rurale di circa mq. 85 (proprietà ) e stesso foglio particella 42 di Parte_1 complessive are 13,90, condotto ad uliveto (proprietà e ) – Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare il loro Controparte_1
2 diritto all'ampliamento del passaggio esercitato sul suo terreno ai sensi dell'art. 1051 c.c. onde consentire l'accesso con mezzi meccanici necessari per la coltivazione dei propri terreni.
Nell'avanzare la domanda, gli attori hanno fatto presente che sul terreno del – in CP_1 catasto al foglio 10 particella 42 – sussisteva già diritto di servitù in favore dei loro fondi, giusta atto per Notar in data 28.08.1960, trascritta a Lecce il 20.09.1960 ai nn. 42347/37593, Per_1 ma che era limitata ad un viottolo della larghezza costante di circa 80 cm., ubicato lungo il confine est delle particelle 89-206 del fondo di proprietà del convenuto: come tale inidoneo a permettere il passaggio anche con automezzi e mezzi agricoli.
Si è costituito il convenuto Opponendosi alla domanda avversaria sulla scorta virgola in primo luogo, della esistenza di una diversa possibilità di accesso dalla strada pubblica ai terreni degli attori e, in secondo luogo, facendo rilevare che la peculiare conformazione dei luoghi - connotati dalla presenza di una cisterna, di un muretto a secco e della modificata area attorno alla propria abitazione - avrebbero reso impossibile e pericoloso il transito di veicoli a motore anche a fronte di un alto rischio di cedimento del terreno
Dopo rituale scambio di memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 25 maggio 2023, il giudice istruttore ha disposto consulenza tecnica.
In data 19 giugno 2023 si è costituito nuovo difensore del convenuto.
A seguito di richieste delle parti, gli accertamenti tecnici sono stati procrastinati in dieverse occasioni al fine di comporre bonariamente la vicenda.
La relazione di CTU è stata depositata il 18 dicembre 2024.
Con provvedimento reso all'udienza del 23 gennaio 2025, il giudice istruttore – disattese le richieste di chiarimenti e riconvocazione del CTU – ha fissato l'udienza del 2 ottobre 2025, poi slittata al 29 gennaio 2026, per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto che all'udienza fissata si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato note.
II)
§1
Viene in rilievo il dettato dell'art. 1051 c.c., nella parte in cui dispone:
3 “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Nel caso di specie, gli accertamenti tecnici hanno consentito di appurare che:
“L'appezzamento appartenente ai germani non ha ingresso/uscita diretti da via pubblica Pt_3 ed allo stesso è possibile accedere esclusivamente tramite il passaggio pedonale oggetto di diatriba in forza di servitù costituita con atto a rogito Notaio Per_1
Considerato che l'appezzamento di proprietà degli attori non ha uscita diretta sulla pubblica via,
l'ampliamento del passaggio pedonale appare necessario affinché il fondo dominante possa essere coltivato e convenientemente utilizzato dagli stessi germani anche con l'impiego di Pt_3 mezzi e/o veicoli a trazione meccanica (ad esempio, trattori con relative dotazioni e attrezzature) che allo stato attuale non possono addentrarsi nel terreno in questione.
Atteso che la larghezza dell'area di accesso dalla strada provinciale nel tratto in cui è posto il palo di distribuzione di energia elettrica (Foto 01-02) misura circa 2,50 m e che l'ampiezza della medesima area nel punto più stretto in corrispondenza della cisterna antica (Foto 15-17) è pari a circa 2,43 m, il richiesto ampliamento minimo del passaggio pedonale di 2,70 m non appare motivato. Infatti, tenuto conto dei suddetti limiti di larghezza dell'area di accesso, il viottolo oggetto di diatriba potrebbe essere raggiunto e percorso da mezzi e/o veicoli a trazione meccanica di ampiezza massima 2,20/2,30 m. Inoltre, non è possibile demolire, anche solo in parte, il muretto a secco e la cisterna antica in pietra, al fine di conseguire un accesso praticabile di 2,70 m. A tal proposito si rileva che, in relazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), come illustrato nello stralcio riportato nell'Allegato “E”, i terreni in commento ricadono nell'ambito 6.3.2. Componenti dei Valori Percettivi – Coni Visuali, e sono soggetti alle prescrizioni individuate agli Articoli 84, 85, 86, 87 e 88 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
4 L'allargamento dell'attuale passaggio pedonale comporterebbe significativi disagi a carico del fondo servente. Infatti, per poter realizzare quanto richiesto dalla parte attrice, occorrerebbe riconfigurare l'area di ingresso all'abitazione di proprietà dell'attore, rimuovendo e ricollocando almeno una delle due colonne in pietra e demolendo e ripristinando alcuni tratti della zona pavimentata in lastre di pietra. Inoltre, sarebbe necessario divellere la rete metallica ed i relativi paletti di sostegno impiantati nel terreno, per una lunghezza complessiva di circa 56 m, e ricollocare il tutto alla distanza opportuna. In sostanza, sarebbe necessario risistemare un'intera fascia di terreno avente lunghezza di oltre 60 m (considerando anche il cancello di ingresso) utilizzando adeguati accorgimenti in considerazione della presenza del passaggio adiacente che verrebbe transitato da veicoli eventualmente anche pesanti.
Inoltre, il transito di mezzi (trattori con annesse attrezzature e dotazioni, piccoli camion con cassone ribaltabile, etc.) pressocché a ridosso della nuova cisterna, comporterebbe il rischio di cedimenti e franamenti del terreno sul lato in cui è stato eseguito lo scavo per la costruzione della vasca. Infatti, tale zona è stata oggetto di rinterro finale con materiale derivante dallo scavo stesso;
di conseguenza, il terreno presenta una coesione inferiore rispetto a quella iniziale.
Inoltre, la situazione di instabilità è aggravata dalla tipologia dello scavo effettuato, ovvero a sezione ristretta, con pareti aventi pendenza verticale.
Come detto, l'ampliamento richiesto dagli attori, di larghezza complessiva pari a 2,70 m, arriverebbe pressocchè a ridosso della nuova cisterna costruita dal convenuto. Pertanto, il passaggio di veicoli a trazione meccanica (trattori con annesse attrezzature e dotazioni, piccoli camion con cassone ribaltabile, etc.) indurrebbe sollecitazioni che le componenti strutturali della medesima vasca potrebbero non essere in grado di sopportare. D'altro canto, la progettazione della cisterna è probabile che sia stata condotta non contemplando l'eventualità di successiva realizzazione di una sede carrabile adiacente”.
Tali considerazioni, non scalfite dalle osservazioni del CT di parte convenuta, e riconfermate in maniera condivisibile in seno alle affermazioni rese in sede di replica dal consulente di ufficio, comportano il disconoscimento della fondatezza della richiesta degli attori.
Ferme le considerazioni in ordine all'illegittimità dell'eventuale opera di demolizione di beni vincolati, e dunque alla impossibilità di imporre servitù mediante realizzazione di opere illecite, mette conto osservare che l'ampliamento della servitù esistente – non comprendendosi neanche il motivo per il quale essa non potrebbe essere realizzata sull'opposto lato del viottolo già usato – si tradurrebbe nell'imposizione del peso sul cortile della casa del sì come appare CP_1 evidente dalle foto allegate.
5 E tanto, alla luce del dettato dell'art. 1051 c.c., non è consentito.
Ne discende pronuncia in termini.
Le spese processuali – tenuto conto delle pur rilevanti richieste degli attori e della motivazione della decisione – meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato l'11 marzo 2022, e nei Parte_4 Parte_3 confronti di ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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