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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/09/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1853/2023 RG del Tribunale di Viterbo discussa all'udienza del
11.9.2025, promossa da:
C.F. , in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Di Pietro ed elettivamente domiciliata in Roma, via Livio Andronico n.25, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
, (già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. , in persona del presidente p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Antonio Gramsci n.9, studio del difensore
Opposto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
520/2023, emesso in data 21.6.2023 dal Tribunale di Viterbo, su ricorso avanzato dal
[...]
volto ad ottenere il pagamento della somma di € 437.436,00 oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, nel merito la revoca del titolo monitorio
1 o, in subordine, la condanna al pagamento della minor somma eventualmente accertata, con vittoria di spese.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: di essere priva di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 36 2°c. della legge regione Lazio n.53/1998 e dell'art. 17 7°c. legge regione Lazio n.
9/2017, non avendo ancora acquisito la titolarità esclusiva della gestione del servizio idrico integrato per tutti i municipi rientranti nella zona di operatività del , territorio A.T.O. n. 1 CP_1
Lazio Nord, posto che il Comune di Tarquinia aveva proceduto al conferimento della gestione del sistema idrico integrato in proprio favore, soltanto a partire dal secondo semestre del 2016, mentre il non aveva ancora provveduto a tale adempimento, preferendo lasciare la Controparte_3 gestione degli impianti alla società le comunicazioni dell'Ente di Governo Parte_2 dell'A.t.o. n.
1. Lazio , a riprova del proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_4
l'indeterminatezza della pretesa creditoria sul rilievo che la controparte avrebbe richiesto il pagamento di somme afferenti ai territori corrispondenti ai municipi di Tarquinia e Montalto di
Castro, per gli anni intercorsi dal 2018 al 1° semestre 2023, senza distinguere in base ai lavori svolti nei due Comuni ed astenendosi dal fornire un dettaglio analitico dei costi effettivamente sostenuti;
da ultimo i presupposti a sostegno della propria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio.
2.Costituitosi il ha chiesto, oltre al rigetto dell'istanza di Controparte_1 controparte volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
A fondamento ha dedotto: di essere successore a titolo universale del Controparte_2 ai sensi dell'art. 11 2°c. della Legge Regionale del Lazio n. 12/2016; la
[...] legittimazione passiva dell'odierna opponente derivante: 1) dall'art. 9 legge Regionale del Lazio n.
6/1996 che aveva affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla 2) dall'art. 36 Parte_1 legge della Regione Lazio n. 53/1998 che aveva posto in capo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato il pagamento dei canoni consortili, per come determinati da apposite convenzioni da concludersi tra le Autorità d'Ambito e i di bonifica;
3) dalla convenzione attuativa della CP_1 disposizione richiamata, approvata con le delibere regionali n. 25/1999 e 13/2006; 4) dalla delibera n. 692/2008 con la quale è stata approvata la conclusione di una convezione tra le Autorità
d'Ambito n.1 Lazio Nord e il stipulata in data Controparte_2
8.10.2008; l'art. 8 della medesima convezione che fissava il canone annuo dovuto dal Gestore del
Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 1, al consorzio di bonifica operante nel territorio, in €
2 71.135,74 annui oltre rivalutazione secondo il tasso di inflazione;
le diverse clausole previste nel medesimo regolamento negoziale volte ad evitare l'interruzione del pubblico servizio, in particolare: la previsione del suo rinnovo automatico (art.4), l'esclusione di ipotesi di sospensione delle obbligazioni assunte dalle parti anche a fronte di eventuali controversie (art.14) nonché la mancata previsione del diritto di recesso (art.16); l'aver adempiuto in modo esatto alle obbligazioni assunte in forza di tale convenzione, avendo regolarmente svolto le attività dovute nei Comuni di
Tarquinia e Montalto di Castro;
l'inadempimento della società iniziato nel 2011 e protrattosi Pt_1 all'attualità; l'esito del giudizio avente R.g.1302/2018 con il quale il Tribunale di Viterbo, esclusi i canoni del 2011 e del 2012 ormai prescritti, aveva riconosciuto l'odierna opponente tenuta al pagamento delle somme dovute per gli anni dal 2013 al 2017; l'odierna pretesa creditoria avente ad oggetto i canoni maturati dal 2018 al primo semestre del 2023; l'infondatezza dell'istanza di controparte volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio.
3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del giorno 11.9.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
4.In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
L'odierna opponente pone a fondamento della propria doglianza l'avvenuta consegna degli impianti del Comune di Tarquinia soltanto nel secondo semestre del 2016 congiuntamente al non aver ancora preso in carico gli impianti del Comune di Montalto di Castro, siti nei quali opera la società opposta.
Inconferente risulta essere la prima ragione dedotta, dal momento che l'odierna pretesa creditoria ha ad oggetto i canoni maturati a decorrere dall'anno 2018, ossia quando la consegna era ormai già avvenuta da tempo.
Relativamente agli impianti del Comune di Montalto di Castro, giova fornire una ricostruzione, seppur breve, della disciplina che ha regola i rapporti tra le parti.
L'art.9 della legge della Regione Lazio n. 6/1996 prevede la stipula di una convezione di gestione tra l'Ato e la al fine di garantire una corretta amministrazione del servizio idrico Parte_1 integrato. Tale accordo è stato effettivamente concluso in data 11.3.2006 e, non risultando cause ostative, da quel momento ha prodotto effetti giuridici. Questi ultimi, oltreché derivare dalla
3 convenzione stessa, discendono anche dalla complessa disciplina, nazionale e regionale, che li subordina alla conclusione della convenzione.
Ne discende che, dal perfezionamento dell'accordo richiamato, sono conseguiti: l'acquisto, da parte della società , della qualità di gestore del servizio idrico integrato;
il trasferimento in capo al Pt_1 medesimo ente dell'obbligo di contribuire alle spese di gestione del , antecedentemente CP_1 gravanti sulla Regione ai sensi dell'art.13 1°c. l.14/2000 oltre alla cessazione di ogni pregressa gestione affidata agli enti comunali ai sensi dell'art.11 2°c. l. regionale 6/1996. A distanza di circa due anni dalla conclusione della prima convenzione, le medesime parti ne hanno stipulata una seconda, in data 8.10.2008, integrativa della prima, con la quale è stato rimesso indirettamente a possibili accordi tra la ed i gestori dei servizi idrici che ancora non abbiano provveduto Parte_1 alla consegna degli impianti, la determinazione della quota non coperta dalla tariffa idrica, facendo salvo, tuttavia, per il gestore del servizio idrico integrato, dunque la l'obbligo del Parte_1 pagamento degli oneri dovuti ai . Controparte_1
Tale quadro normativo, pertanto, consente di ritenere che la diversamente da quanto Parte_1 prospettato nel proprio atto introduttivo, abbia già acquistato la qualifica di gestore del servizio idrico integrato e sia tenuta al pagamento dei canoni consortili.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che alcuni Comuni ancora non abbiano provveduto alla consegna degli impianti, evenienza che può qualificarsi come un inadempimento della Parte_1 alla menzionata convenzione, e che, pertanto, non può essere opposta all'ente opposto.
Diversamente opinando, infatti, risulterebbe priva di senso la previsione che consente all'odierna opponente, nelle more dell'acquisto della gestione degli impianti, di concludere accordi, al fine di determinare la quota non coperta dalla tariffa idrica, con i gestori dei servizi idrici che ancora non abbiano provveduto alla consegna degli impianti (cfr. 14° paragrafo che integra la premessa della
Convezione dell'8.10.2008).
5.Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è tenuto all'accertamento della pretesa creditoria, fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, avente la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e difese, fatte valere dall'opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale inversione processuale non muta il riparto degli oneri probatori in materia contrattuale che segue i criteri di cui all'art.2697 c.c., come chiarito nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001.
4 Pertanto, il creditore, che agisce per l'adempimento, deve provare il titolo fatto valere, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte, mentre quest'ultima, laddove eccepisca l'indeterminatezza del credito, è chiamata a provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella vicenda in esame il ha agito al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dei canoni relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 nonché per il primo semestre del 2023, oltre accessori, dando prova del proprio titolo, costituito, nel caso di specie, dalla
Convenzione conclusa, in data 8.10.2008, tra l' ed il Parte_3 Controparte_2
(ora ).
[...] Controparte_1
A fronte di ciò, l'odierna opponente ha eccepito l'indeterminatezza delle somme, deducendo la mancata consegna, da parte del , di alcuna documentazione idonea a chiarire il criterio di CP_1 calcolo del compenso nonché i costi effettivamente sostenuti dal per lo svolgimento della CP_1 propria attività.
L'eccezione, invero, risulta priva di pregio considerato il già richiamato quadro normativo. Più precisamente va rilevato l'art. 36 l. regione Lazio 53/1998 è puntuale nello stabilire che i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti a sostenere le spese consortili, versando i contributi per come determinati “dalle convenzioni di cui al comma 3”. La disposizione, dunque, prevede la conclusione di apposite convenzioni tra l'autorità di ambito e i consorzi di bonifica, e, nel caso di specie, è stata attuata in data 8.10.2008. L'accordo concluso, infatti, all'art.8, rubricato “Determinazione del canone”, specifica che, per l'anno 2008, il canone è dovuto nella somma omnicomprensiva di €
71.135,74 (1°c.) e che per gli anni successivi, è dovuto il medesimo importo, aggiornato, però, al tasso di inflazione programmato per l'anno corrente. Ciò senza alcun obbligo, in capo al
[...]
, di documentare l'entità e il valore dell'attività effettivamente svolta, la quale, peraltro, CP_1 nel presente giudizio, non è stata specificatamente contestata.
L'arco di tempo in cui si è protratto l'inadempimento, dall'inizio dell'anno 2018 e fino al giugno del 2023, consente di giustificare la somma oggetto della pretesa creditoria, laddove si tenga conto dei calcoli, non specificatamente contestati da parte opponente, volti a considerare il tasso di inflazione annuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2004, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte (dunque al netto dell'istruttoria) e secondo i parametri medi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.520/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 21.6.2023:
- Dichiara la legittimazione passiva della Parte_1
- Rigetta l'opposizione avanzata da e la condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di controparte, da liquidarsi in complessivi € 12.046,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Viterbo, 15.09.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 1853/2023 RG del Tribunale di Viterbo discussa all'udienza del
11.9.2025, promossa da:
C.F. , in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Di Pietro ed elettivamente domiciliata in Roma, via Livio Andronico n.25, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
, (già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. , in persona del presidente p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Antonio Gramsci n.9, studio del difensore
Opposto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
520/2023, emesso in data 21.6.2023 dal Tribunale di Viterbo, su ricorso avanzato dal
[...]
volto ad ottenere il pagamento della somma di € 437.436,00 oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura monitoria, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, nel merito la revoca del titolo monitorio
1 o, in subordine, la condanna al pagamento della minor somma eventualmente accertata, con vittoria di spese.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: di essere priva di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 36 2°c. della legge regione Lazio n.53/1998 e dell'art. 17 7°c. legge regione Lazio n.
9/2017, non avendo ancora acquisito la titolarità esclusiva della gestione del servizio idrico integrato per tutti i municipi rientranti nella zona di operatività del , territorio A.T.O. n. 1 CP_1
Lazio Nord, posto che il Comune di Tarquinia aveva proceduto al conferimento della gestione del sistema idrico integrato in proprio favore, soltanto a partire dal secondo semestre del 2016, mentre il non aveva ancora provveduto a tale adempimento, preferendo lasciare la Controparte_3 gestione degli impianti alla società le comunicazioni dell'Ente di Governo Parte_2 dell'A.t.o. n.
1. Lazio , a riprova del proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_4
l'indeterminatezza della pretesa creditoria sul rilievo che la controparte avrebbe richiesto il pagamento di somme afferenti ai territori corrispondenti ai municipi di Tarquinia e Montalto di
Castro, per gli anni intercorsi dal 2018 al 1° semestre 2023, senza distinguere in base ai lavori svolti nei due Comuni ed astenendosi dal fornire un dettaglio analitico dei costi effettivamente sostenuti;
da ultimo i presupposti a sostegno della propria istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio.
2.Costituitosi il ha chiesto, oltre al rigetto dell'istanza di Controparte_1 controparte volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese.
A fondamento ha dedotto: di essere successore a titolo universale del Controparte_2 ai sensi dell'art. 11 2°c. della Legge Regionale del Lazio n. 12/2016; la
[...] legittimazione passiva dell'odierna opponente derivante: 1) dall'art. 9 legge Regionale del Lazio n.
6/1996 che aveva affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla 2) dall'art. 36 Parte_1 legge della Regione Lazio n. 53/1998 che aveva posto in capo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato il pagamento dei canoni consortili, per come determinati da apposite convenzioni da concludersi tra le Autorità d'Ambito e i di bonifica;
3) dalla convenzione attuativa della CP_1 disposizione richiamata, approvata con le delibere regionali n. 25/1999 e 13/2006; 4) dalla delibera n. 692/2008 con la quale è stata approvata la conclusione di una convezione tra le Autorità
d'Ambito n.1 Lazio Nord e il stipulata in data Controparte_2
8.10.2008; l'art. 8 della medesima convezione che fissava il canone annuo dovuto dal Gestore del
Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 1, al consorzio di bonifica operante nel territorio, in €
2 71.135,74 annui oltre rivalutazione secondo il tasso di inflazione;
le diverse clausole previste nel medesimo regolamento negoziale volte ad evitare l'interruzione del pubblico servizio, in particolare: la previsione del suo rinnovo automatico (art.4), l'esclusione di ipotesi di sospensione delle obbligazioni assunte dalle parti anche a fronte di eventuali controversie (art.14) nonché la mancata previsione del diritto di recesso (art.16); l'aver adempiuto in modo esatto alle obbligazioni assunte in forza di tale convenzione, avendo regolarmente svolto le attività dovute nei Comuni di
Tarquinia e Montalto di Castro;
l'inadempimento della società iniziato nel 2011 e protrattosi Pt_1 all'attualità; l'esito del giudizio avente R.g.1302/2018 con il quale il Tribunale di Viterbo, esclusi i canoni del 2011 e del 2012 ormai prescritti, aveva riconosciuto l'odierna opponente tenuta al pagamento delle somme dovute per gli anni dal 2013 al 2017; l'odierna pretesa creditoria avente ad oggetto i canoni maturati dal 2018 al primo semestre del 2023; l'infondatezza dell'istanza di controparte volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio.
3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del giorno 11.9.2025, la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
4.In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
L'odierna opponente pone a fondamento della propria doglianza l'avvenuta consegna degli impianti del Comune di Tarquinia soltanto nel secondo semestre del 2016 congiuntamente al non aver ancora preso in carico gli impianti del Comune di Montalto di Castro, siti nei quali opera la società opposta.
Inconferente risulta essere la prima ragione dedotta, dal momento che l'odierna pretesa creditoria ha ad oggetto i canoni maturati a decorrere dall'anno 2018, ossia quando la consegna era ormai già avvenuta da tempo.
Relativamente agli impianti del Comune di Montalto di Castro, giova fornire una ricostruzione, seppur breve, della disciplina che ha regola i rapporti tra le parti.
L'art.9 della legge della Regione Lazio n. 6/1996 prevede la stipula di una convezione di gestione tra l'Ato e la al fine di garantire una corretta amministrazione del servizio idrico Parte_1 integrato. Tale accordo è stato effettivamente concluso in data 11.3.2006 e, non risultando cause ostative, da quel momento ha prodotto effetti giuridici. Questi ultimi, oltreché derivare dalla
3 convenzione stessa, discendono anche dalla complessa disciplina, nazionale e regionale, che li subordina alla conclusione della convenzione.
Ne discende che, dal perfezionamento dell'accordo richiamato, sono conseguiti: l'acquisto, da parte della società , della qualità di gestore del servizio idrico integrato;
il trasferimento in capo al Pt_1 medesimo ente dell'obbligo di contribuire alle spese di gestione del , antecedentemente CP_1 gravanti sulla Regione ai sensi dell'art.13 1°c. l.14/2000 oltre alla cessazione di ogni pregressa gestione affidata agli enti comunali ai sensi dell'art.11 2°c. l. regionale 6/1996. A distanza di circa due anni dalla conclusione della prima convenzione, le medesime parti ne hanno stipulata una seconda, in data 8.10.2008, integrativa della prima, con la quale è stato rimesso indirettamente a possibili accordi tra la ed i gestori dei servizi idrici che ancora non abbiano provveduto Parte_1 alla consegna degli impianti, la determinazione della quota non coperta dalla tariffa idrica, facendo salvo, tuttavia, per il gestore del servizio idrico integrato, dunque la l'obbligo del Parte_1 pagamento degli oneri dovuti ai . Controparte_1
Tale quadro normativo, pertanto, consente di ritenere che la diversamente da quanto Parte_1 prospettato nel proprio atto introduttivo, abbia già acquistato la qualifica di gestore del servizio idrico integrato e sia tenuta al pagamento dei canoni consortili.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che alcuni Comuni ancora non abbiano provveduto alla consegna degli impianti, evenienza che può qualificarsi come un inadempimento della Parte_1 alla menzionata convenzione, e che, pertanto, non può essere opposta all'ente opposto.
Diversamente opinando, infatti, risulterebbe priva di senso la previsione che consente all'odierna opponente, nelle more dell'acquisto della gestione degli impianti, di concludere accordi, al fine di determinare la quota non coperta dalla tariffa idrica, con i gestori dei servizi idrici che ancora non abbiano provveduto alla consegna degli impianti (cfr. 14° paragrafo che integra la premessa della
Convezione dell'8.10.2008).
5.Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è tenuto all'accertamento della pretesa creditoria, fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, avente la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e difese, fatte valere dall'opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto. Tale inversione processuale non muta il riparto degli oneri probatori in materia contrattuale che segue i criteri di cui all'art.2697 c.c., come chiarito nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001.
4 Pertanto, il creditore, che agisce per l'adempimento, deve provare il titolo fatto valere, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte, mentre quest'ultima, laddove eccepisca l'indeterminatezza del credito, è chiamata a provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella vicenda in esame il ha agito al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dei canoni relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 nonché per il primo semestre del 2023, oltre accessori, dando prova del proprio titolo, costituito, nel caso di specie, dalla
Convenzione conclusa, in data 8.10.2008, tra l' ed il Parte_3 Controparte_2
(ora ).
[...] Controparte_1
A fronte di ciò, l'odierna opponente ha eccepito l'indeterminatezza delle somme, deducendo la mancata consegna, da parte del , di alcuna documentazione idonea a chiarire il criterio di CP_1 calcolo del compenso nonché i costi effettivamente sostenuti dal per lo svolgimento della CP_1 propria attività.
L'eccezione, invero, risulta priva di pregio considerato il già richiamato quadro normativo. Più precisamente va rilevato l'art. 36 l. regione Lazio 53/1998 è puntuale nello stabilire che i gestori del servizio idrico integrato, sono tenuti a sostenere le spese consortili, versando i contributi per come determinati “dalle convenzioni di cui al comma 3”. La disposizione, dunque, prevede la conclusione di apposite convenzioni tra l'autorità di ambito e i consorzi di bonifica, e, nel caso di specie, è stata attuata in data 8.10.2008. L'accordo concluso, infatti, all'art.8, rubricato “Determinazione del canone”, specifica che, per l'anno 2008, il canone è dovuto nella somma omnicomprensiva di €
71.135,74 (1°c.) e che per gli anni successivi, è dovuto il medesimo importo, aggiornato, però, al tasso di inflazione programmato per l'anno corrente. Ciò senza alcun obbligo, in capo al
[...]
, di documentare l'entità e il valore dell'attività effettivamente svolta, la quale, peraltro, CP_1 nel presente giudizio, non è stata specificatamente contestata.
L'arco di tempo in cui si è protratto l'inadempimento, dall'inizio dell'anno 2018 e fino al giugno del 2023, consente di giustificare la somma oggetto della pretesa creditoria, laddove si tenga conto dei calcoli, non specificatamente contestati da parte opponente, volti a considerare il tasso di inflazione annuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2004, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte (dunque al netto dell'istruttoria) e secondo i parametri medi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.520/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 21.6.2023:
- Dichiara la legittimazione passiva della Parte_1
- Rigetta l'opposizione avanzata da e la condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di controparte, da liquidarsi in complessivi € 12.046,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Viterbo, 15.09.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6