CASS
Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7437 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 28424-2020 proposto da: EL AE e NO AT MA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO n. 48, nello studio dell’avv. AN AO e rappresentati e difesi dall’avv. DINA MARASCO
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 7437 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 AC RO, DE IO GI, DE IO AN e DE IO EP, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI n. 5, presso l’avv. SERGIO TOMAINO, che li rappresenta e difende – controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1821/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata in data 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. IO CO FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.7.2000 RO CC (alias RO) e QU Di IO evocavano in giudizio GA LL e TE MA AN innanzi il Tribunale di Lamezia Terme, esponendo di aver acquistato, per atto del notar Anania del 7.10.1981, un appezzamento di terreno confinante con quello dei convenuti, e che sui due terreni ciascuna delle parti aveva poi edificato un immobile. Gli attori lamentavano che i convenuti, nel realizzare il loro fabbricato, non avevano rispettato le distanze previste dal regolamento locale e chiedevano quindi disporsi l’arretramento del detto edificio fino alla distanza delle stesse e condannarsi i convenuti al risarcimento del danno, nonché ad eseguire gli interventi necessari ad evitare il convogliamento delle acque piovane sul fondo di parte attrice. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’eliminazione di una canna fumaria realizzata dagli attori in violazione delle norme locali applicabili, la cessazione delle immissioni di fumo dalla stessa provenienti, la condanna degli attori stessi al risarcimento del danno ed alla eliminazione di un 3 manufatto, adibito a cucina e deposito, da essi eretto in assenza di concessione edilizia. Con sentenza n. 1646/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando i convenuti ad arretrare di 20 cm. la sporgenza dei balconi chiusi (bow-windows) da essi realizzati;
dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale concernente la canna fumaria, medio tempore spostata;
rigettava le restanti domande, principali e riconvenzionali. Avverso detta decisione interponevano appello principale i convenuti in prime cure, ed appello incidentale gli originari attori. Con la sentenza impugnata, n. 1821/2019, la Corte di Appello di TA rigettava ambedue i gravami, confermando la decisione di prime cure e compensando le spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GA LL e TE MA AN, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso RO CC, GI De IO, LI De IO e EP De IO, la prima in proprio, e tutti quali eredi di QU De IO, spiegando a loro volta ricorso incidentale articolato in tre motivi. In prossimità della pubblica udienza il P.G. ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi del ricorso incidentale. Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha confermato le richieste contenute nelle sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, 4 primo comma, n. 4, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Con questo articolato motivo, i ricorrenti contestano la statuizione con la quale la Corte di Appello ha confermato la statuizione di arretramento di 20cm. delle bow-windows esistenti sul loro fabbricato senza procedere alla preventiva identificazione dell’esatto confine tra le due proprietà. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il C.T.U. avrebbe affermato che le strutture anzidette si trovano a 3,80 metri dal confine, in luogo dei 4 previsti dal regolamento locale, ma non avrebbe svolto alcuna indagine sull’esatta collocazione del confine, a partire dal quale eseguire la misurazione della distanza. In concreto, tra i due fondi esiste un muretto, sulla linea mediana del quale insiste una rete metallica: secondo i ricorrenti, il C.T.U. avrebbe eseguito la misurazione a partire dalla faccia esterna del muro, e non dalla rete metallica, corrispondente alla sua mediana, onde la distanza delle strutture realizzate dagli originari convenuti si troverebbe non a 3,80 ma a 3,90 metri dal confine, e di conseguenza l’arretramento avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti di 10 cm, e non di 20 cm. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. E’ in particolare inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame, non consentita in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Sono invece infondate le doglianze concernenti il vizio della motivazione e la violazione di legge, dovendosi ribadire il principio secondo cui “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa 5 incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26941 del 23/12/2016, Rv. 642878; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10041 del 27/04/2010, Rv. 612579; nonché, in relazione alla veduta, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 10/04/1986, Rv. 445595; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168). La tesi di parte ricorrente, secondo cui la distanza avrebbe dovuto essere misurata non già –come ha fatto il C.T.U.– dalla faccia esterna del muro di confine, bensì dalla sua linea mediana, si pone quindi in aperto e insanabile contrasto con la più che consolidata giurisprudenza di questa Corte. La statuizione della Corte di Appello, contestata con il motivo in esame, è invece corretta e coerente con il predetto insegnamento;
va quindi esclusa la sussistenza, in concreto, della violazione di legge denunciata dai ricorrenti. Non sussiste neppure il vizio della motivazione della sentenza impugnata, poiché questa, facendo riferimento alla C.T.U. e confermando la decisione di prime cure, ha confermato la correttezza delle misurazioni eseguite dall’ausiliario, onde non risulta viziata da apparenza, né affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo 6 comma, n. 3, c.p.c., e della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare la normativa sopravvenuta, rappresentata dal D. Lgs. n. 115 del 2008 e dalla legge n. 106 del 2011, che conterrebbero disposizioni di maggior favore per gli odierni ricorrenti. In particolare, la legge n. 106 del 2011 avrebbe previsto una tolleranza del 2% nel calcolo dei distacchi. Applicando tale norma alla fattispecie, a fronte di una distanza di 4 metri, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere una tolleranza di 8 cm., il che ridurrebbe –secondo la ricostruzione operata dai ricorrenti– la violazione della distanza regolamentare a soli 2 cm. (mt. 3,90 calcolati dalla linea mediana del muro di confine + 8 cm. di tolleranza previsti dalla legge n. 106 del 2011, per un totale di mt. 3,98 a fronte dei mt. 4 prescritti). Si potrebbe quindi invocare la disposizione di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 115 del 2008, secondo la quale è consentito derogare al regime delle distanze in presenza di interventi di riqualificazione energetica degli edifici che ne abbiano aumentato lo spessore dei muri esterni. La censura è infondata. Va evidenziato che la disposizione di cui alla legge n. 106 del 2011, secondo cui è ammessa la tolleranza del 2%, non si applica alle distanze dal confine, ma agli scostamenti tra quanto realizzato e quanto progettato (cd. tolleranze di cantiere). La norma del 2011 ha in particolare introdotto un nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui testo –che peraltro la parte ricorrente riporta a pag. 9 del ricorso– recita testualmente: “2-ter – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. Il 7 riferimento di partenza, dunque, non sono le distanze legali, siano essere prescritte dal codice civile o dai regolamenti locali, bensì le misure del progetto approvato: la ratio della norma, del resto, non è quello di consentire l’esecuzione di interventi in deroga alla normativa sulle distanze, bensì quello –del tutto diverso– di individuare in quali casi si configura un intervento edilizio non preventivamente autorizzato;
cosa, questa, che è confermata dallo stesso titolo della norma in esame “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”. La norma suindicata, peraltro, non è più in vigore, poiché il comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 è stato abrogato dall’art. 10, comma ottavo, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha introdotto nel richiamato D.P.R. n. 380 del 2001 un nuovo art. 34 bis, che recita testualmente: “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con 8 apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali". Anche quest’ultima disposizione, quindi, non prende a riferimento, per il computo dello scostamento del 2% ritenuto accettabile dal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titolo abilitativo”. Essa dunque, così come il previgente comma 2-ter dell’art. 34, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed è pertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30216 del 31/10/2023, non massimata, pag. 6; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24469 del 10/08/2023, non massimata, pag. 7). Da quanto precede discende che non si configura la denunziata violazione di legge, non essendo la norma invocata dai ricorrenti pertinente al caso di specie. Neppure sussiste alcun vizio della motivazione, posto che il giudice di merito non era tenuto a motivare in relazione ad una disposizione normativa non applicabile al caso concreto sottoposto alla sua valutazione. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 9 Con questa articolata censura, la parte ricorrente contesta il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, del difetto di interesse ad agire in capo agli originari attori, avendo questi ultimi denunziato una violazione della normativa sulle distanze di pochi centimetri;
la loro pretesa, dunque, avrebbe dovuto essere configurata sub specie di atto emulativo e la coltivazione della lite integrerebbe un abuso dello strumento processuale. Gli odierni ricorrenti si dolgono anche che questa censura, che essi avevano proposto anche in secondo grado, non stata in alcun modo affrontata dal giudice del gravame, che quindi sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 c.p.c. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. In particolare, per quel che concerne la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., deve osservarsi che dalla sentenza impugnata non risulta esser stato proposto, in seconde cure, uno specifico motivo di gravame in relazione ad essa. Nel ricorso non viene indicato, d’altra parte, lo strumento processuale con il quale essa sarebbe stata introdotta, né viene trascritta la doglianza della quale si contesta l’omesso esame da parte della Corte di Appello. In ogni caso, nel caso di specie non si configura alcun profilo di omessa pronuncia, poiché la Corte di Appello, nel rigettare l’appello principale e quello incidentale, ha confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto solo in parte la domanda principale di arretramento degli originari attori, dichiarato il difetto di interesse su quella riconvenzionale concernente la canna fumaria e rigettato tutte le domande restanti, principali ed incidentali. Per quanto invece riguarda la parte del motivo con il quale si deduce il difetto di interesse all’azione e la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., occorre partire dalla considerazione che, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelle 10 in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “… le disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 27/02/1995, Rv. 490779; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995, Rv. 494914; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15381 del 01/12/2000, Rv. 542364; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001, Rv. 550866; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006, Rv. 585821; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del 04/04/2017, Rv. 643541). Non essendo possibile configurare alcun margine di tolleranza nell’applicazione delle norme in tema di distanze, non è neppure possibile ipotizzare una carenza di interesse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto. Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27916 del 31/10/2018, Rv. 651036; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9001 del 11/09/1998, Rv. 518803). Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fine indifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un danno concreto per l’attore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3359 del 16/05/1983, Rv. 428253 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 19/02/1996, Rv. 495903). Del resto, va anche ribadito che “Un atto si 11 considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023, Rv. 666850). Nella specie, da un lato i ricorrenti non avevano alcun diritto di derogare, in loro favore, alla distanza prevista dal regolamento locale, e dall’altro lato gli odierni controricorrenti avevano agito per la tutela del loro diritto dominicale: non si configura dunque alcuna posizione soggettiva tutelabile in capo ai ricorrenti, né alcun atto a contenuto emulativo nella legittima richiesta di tutela degli originari attori. Da quanto precede deriva che il ricorso principale va, nel suo complesso, rigettato. 4. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi i ricorrenti incidentali lamentano la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme in tema di distanze legali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che, secondo la norma regolamentare applicabile, le bow windows realizzate dai ricorrenti principali avrebbero dovuto essere considerate come superfici coperte, e di conseguenza ritenute, per loro totale estensione, contrastanti con il regolamento locale. L’arretramento, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere contenuto in 20 cm. ma avrebbe dovuto riguardare lo sporto nella sua interezza. La censura è fondata nei termini di seguito specificati. Va premesso che in tema di distanze vige il principio generale per cui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto verificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di un regolamento locale (come nella fattispecie), indicarne gli estremi ed il contenuto. Nella decisione impugnata, viceversa, la Corte di Appello dà 12 per assodato che nel caso specifico si applicherebbero le distanze previste dal regolamento locale, ma non specifica né quali siano dette distanze, né quale regolamento sia stato in concreto preso a riferimento. Inoltre, in materia di distanze, quando uno degli edifici presenti balconi o aggetti va fatta applicazione del principio secondo cui “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016, Rv. 641075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010, Rv. 614192; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 31/05/2006, Rv. 593831). L’eventuale norma del regolamento locale che escludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sporti dell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali o artistiche, dunque, dovrebbe essere disapplicata, con conseguente computo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto che il concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica e non è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. Sul punto, va infatti ribadito che “La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016, Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv. 13 584152; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630). 5. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di esaminare la domanda con la quale essi avevano chiesto, in prime cure, la condanna degli originari attori ad eseguire le opere necessarie ad eliminare il deflusso delle acque a carico del loro fondo. La censura è fondata nei termini di seguito specificati. La Corte di Appello, nell’esaminare i motivi di appello incidentale, ha affermato –con riferimento al secondo di essi– che il muro di confine costituisce per definizione una fabbrica isolata, in relazione alla quale non si configurano esigenze di regolamentazione del deflusso delle acque. In particolare, secondo il giudice del gravame, “Non risulta, peraltro, che nel muro di recinzione debbano essere praticati dei buchi per l’acqua … si ritiene di dover concordare con quanto affermato dal CTU (cfr. pag. 6 del II elaborato, nei chiarimenti al quesito n. 7), ove ha precisato in modo dettagliato, specificandone anche la funzione, che i buchi per il deflusso dell’acqua non vanno praticati nei muri di recinzione bensì nei soli muri di sostegno” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il motivo di appello concernente la regolamentazione del regime delle acque, dunque, è stato esaminato solo in apparenza dal giudice di merito, poiché la motivazione del rigetto della seconda censura che era stata proposta in seconde cure dagli odierni ricorrenti incidentali non ha alcuna attinenza con l’oggetto della stessa. Gli appellanti incidentali, odierni ricorrenti incidentali, infatti, non avevano contestato la necessità che nel muro di recinzione dovessero essere praticati dei fori per lo scolo delle acque, ma avevano denunziato la presenza di una situazione di 14 asservimento del loro fondo, a causa del deflusso delle acque dal confinante fondo dei ricorrenti principali. Rispetto a questa doglianza, il giudice del gravame non ha fornito alcuna risposta, incorrendo di conseguenza nella violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c. 6. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono infine della violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in relazione alla domanda con cui essi avevano chiesto installarsi dei dossi di rallentamento sulla strada soggetta a servitù di passaggio. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha affrontato questo specifico tema, oggetto del terzo motivo di appello incidentale, affermando che il perito d’ufficio, pur non avendo escluso in radice la possibilità di installare detti dossi, l’aveva però sconsigliata, poiché la stessa strada, in quanto dissestata ed irregolare, e di lunghezza ridotta, impediva di fatto che le vetture potessero raggiungere velocità elevate (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’interpretazione delle prove, in relazione alla quale non si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c. Al riguardo, va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca 15 che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha fondato la propria decisione obliterando la valenza probatoria di evidenze istruttorie cui il legislatore attribuisce la forza di prova legale o privilegiata, rispetto ad altre, ma si è limitato a valutare nel suo complesso il compendio istruttorio, pervenendo –sullo specifico punto di cui si discute– ad una decisione non implausibile, adeguatamente motivata, alla quale i ricorrenti incidentali contrappongono una lettura alternativa del dato istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, 16 dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre va rigettato il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di TA, in differente composizione. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di TA, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di 17 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 19 marzo 2026. IL PRESIDENTE ZO LI IL RELATORE TE Oliva
- ricorrenti -
contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 7437 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 AC RO, DE IO GI, DE IO AN e DE IO EP, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI n. 5, presso l’avv. SERGIO TOMAINO, che li rappresenta e difende – controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1821/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata in data 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. IO CO FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 6.7.2000 RO CC (alias RO) e QU Di IO evocavano in giudizio GA LL e TE MA AN innanzi il Tribunale di Lamezia Terme, esponendo di aver acquistato, per atto del notar Anania del 7.10.1981, un appezzamento di terreno confinante con quello dei convenuti, e che sui due terreni ciascuna delle parti aveva poi edificato un immobile. Gli attori lamentavano che i convenuti, nel realizzare il loro fabbricato, non avevano rispettato le distanze previste dal regolamento locale e chiedevano quindi disporsi l’arretramento del detto edificio fino alla distanza delle stesse e condannarsi i convenuti al risarcimento del danno, nonché ad eseguire gli interventi necessari ad evitare il convogliamento delle acque piovane sul fondo di parte attrice. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’eliminazione di una canna fumaria realizzata dagli attori in violazione delle norme locali applicabili, la cessazione delle immissioni di fumo dalla stessa provenienti, la condanna degli attori stessi al risarcimento del danno ed alla eliminazione di un 3 manufatto, adibito a cucina e deposito, da essi eretto in assenza di concessione edilizia. Con sentenza n. 1646/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando i convenuti ad arretrare di 20 cm. la sporgenza dei balconi chiusi (bow-windows) da essi realizzati;
dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale concernente la canna fumaria, medio tempore spostata;
rigettava le restanti domande, principali e riconvenzionali. Avverso detta decisione interponevano appello principale i convenuti in prime cure, ed appello incidentale gli originari attori. Con la sentenza impugnata, n. 1821/2019, la Corte di Appello di TA rigettava ambedue i gravami, confermando la decisione di prime cure e compensando le spese del grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GA LL e TE MA AN, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso RO CC, GI De IO, LI De IO e EP De IO, la prima in proprio, e tutti quali eredi di QU De IO, spiegando a loro volta ricorso incidentale articolato in tre motivi. In prossimità della pubblica udienza il P.G. ha depositato conclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e la dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi del ricorso incidentale. Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostituto dott. Fulvio Troncone, il quale ha confermato le richieste contenute nelle sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, 4 primo comma, n. 4, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Con questo articolato motivo, i ricorrenti contestano la statuizione con la quale la Corte di Appello ha confermato la statuizione di arretramento di 20cm. delle bow-windows esistenti sul loro fabbricato senza procedere alla preventiva identificazione dell’esatto confine tra le due proprietà. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il C.T.U. avrebbe affermato che le strutture anzidette si trovano a 3,80 metri dal confine, in luogo dei 4 previsti dal regolamento locale, ma non avrebbe svolto alcuna indagine sull’esatta collocazione del confine, a partire dal quale eseguire la misurazione della distanza. In concreto, tra i due fondi esiste un muretto, sulla linea mediana del quale insiste una rete metallica: secondo i ricorrenti, il C.T.U. avrebbe eseguito la misurazione a partire dalla faccia esterna del muro, e non dalla rete metallica, corrispondente alla sua mediana, onde la distanza delle strutture realizzate dagli originari convenuti si troverebbe non a 3,80 ma a 3,90 metri dal confine, e di conseguenza l’arretramento avrebbe dovuto essere contenuto nei limiti di 10 cm, e non di 20 cm. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. E’ in particolare inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame, non consentita in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Sono invece infondate le doglianze concernenti il vizio della motivazione e la violazione di legge, dovendosi ribadire il principio secondo cui “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativa 5 incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicché le distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente la cosa da tenere a distanza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26941 del 23/12/2016, Rv. 642878; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10041 del 27/04/2010, Rv. 612579; nonché, in relazione alla veduta, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2499 del 10/04/1986, Rv. 445595; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168). La tesi di parte ricorrente, secondo cui la distanza avrebbe dovuto essere misurata non già –come ha fatto il C.T.U.– dalla faccia esterna del muro di confine, bensì dalla sua linea mediana, si pone quindi in aperto e insanabile contrasto con la più che consolidata giurisprudenza di questa Corte. La statuizione della Corte di Appello, contestata con il motivo in esame, è invece corretta e coerente con il predetto insegnamento;
va quindi esclusa la sussistenza, in concreto, della violazione di legge denunciata dai ricorrenti. Non sussiste neppure il vizio della motivazione della sentenza impugnata, poiché questa, facendo riferimento alla C.T.U. e confermando la decisione di prime cure, ha confermato la correttezza delle misurazioni eseguite dall’ausiliario, onde non risulta viziata da apparenza, né affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639). 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo 6 comma, n. 3, c.p.c., e della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare la normativa sopravvenuta, rappresentata dal D. Lgs. n. 115 del 2008 e dalla legge n. 106 del 2011, che conterrebbero disposizioni di maggior favore per gli odierni ricorrenti. In particolare, la legge n. 106 del 2011 avrebbe previsto una tolleranza del 2% nel calcolo dei distacchi. Applicando tale norma alla fattispecie, a fronte di una distanza di 4 metri, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere una tolleranza di 8 cm., il che ridurrebbe –secondo la ricostruzione operata dai ricorrenti– la violazione della distanza regolamentare a soli 2 cm. (mt. 3,90 calcolati dalla linea mediana del muro di confine + 8 cm. di tolleranza previsti dalla legge n. 106 del 2011, per un totale di mt. 3,98 a fronte dei mt. 4 prescritti). Si potrebbe quindi invocare la disposizione di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 115 del 2008, secondo la quale è consentito derogare al regime delle distanze in presenza di interventi di riqualificazione energetica degli edifici che ne abbiano aumentato lo spessore dei muri esterni. La censura è infondata. Va evidenziato che la disposizione di cui alla legge n. 106 del 2011, secondo cui è ammessa la tolleranza del 2%, non si applica alle distanze dal confine, ma agli scostamenti tra quanto realizzato e quanto progettato (cd. tolleranze di cantiere). La norma del 2011 ha in particolare introdotto un nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui testo –che peraltro la parte ricorrente riporta a pag. 9 del ricorso– recita testualmente: “2-ter – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. Il 7 riferimento di partenza, dunque, non sono le distanze legali, siano essere prescritte dal codice civile o dai regolamenti locali, bensì le misure del progetto approvato: la ratio della norma, del resto, non è quello di consentire l’esecuzione di interventi in deroga alla normativa sulle distanze, bensì quello –del tutto diverso– di individuare in quali casi si configura un intervento edilizio non preventivamente autorizzato;
cosa, questa, che è confermata dallo stesso titolo della norma in esame “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”. La norma suindicata, peraltro, non è più in vigore, poiché il comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 è stato abrogato dall’art. 10, comma ottavo, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha introdotto nel richiamato D.P.R. n. 380 del 2001 un nuovo art. 34 bis, che recita testualmente: “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con 8 apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali". Anche quest’ultima disposizione, quindi, non prende a riferimento, per il computo dello scostamento del 2% ritenuto accettabile dal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titolo abilitativo”. Essa dunque, così come il previgente comma 2-ter dell’art. 34, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dai regolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di disposizione che, in base al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attiene al profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed è pertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30216 del 31/10/2023, non massimata, pag. 6; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24469 del 10/08/2023, non massimata, pag. 7). Da quanto precede discende che non si configura la denunziata violazione di legge, non essendo la norma invocata dai ricorrenti pertinente al caso di specie. Neppure sussiste alcun vizio della motivazione, posto che il giudice di merito non era tenuto a motivare in relazione ad una disposizione normativa non applicabile al caso concreto sottoposto alla sua valutazione. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 9 Con questa articolata censura, la parte ricorrente contesta il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, del difetto di interesse ad agire in capo agli originari attori, avendo questi ultimi denunziato una violazione della normativa sulle distanze di pochi centimetri;
la loro pretesa, dunque, avrebbe dovuto essere configurata sub specie di atto emulativo e la coltivazione della lite integrerebbe un abuso dello strumento processuale. Gli odierni ricorrenti si dolgono anche che questa censura, che essi avevano proposto anche in secondo grado, non stata in alcun modo affrontata dal giudice del gravame, che quindi sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 c.p.c. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. In particolare, per quel che concerne la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., deve osservarsi che dalla sentenza impugnata non risulta esser stato proposto, in seconde cure, uno specifico motivo di gravame in relazione ad essa. Nel ricorso non viene indicato, d’altra parte, lo strumento processuale con il quale essa sarebbe stata introdotta, né viene trascritta la doglianza della quale si contesta l’omesso esame da parte della Corte di Appello. In ogni caso, nel caso di specie non si configura alcun profilo di omessa pronuncia, poiché la Corte di Appello, nel rigettare l’appello principale e quello incidentale, ha confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto solo in parte la domanda principale di arretramento degli originari attori, dichiarato il difetto di interesse su quella riconvenzionale concernente la canna fumaria e rigettato tutte le domande restanti, principali ed incidentali. Per quanto invece riguarda la parte del motivo con il quale si deduce il difetto di interesse all’azione e la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., occorre partire dalla considerazione che, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelle 10 in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “… le disposizioni in materia di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudice alcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loro inosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dette disposizioni si ispirano” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 27/02/1995, Rv. 490779; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995, Rv. 494914; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15381 del 01/12/2000, Rv. 542364; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001, Rv. 550866; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006, Rv. 585821; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del 04/04/2017, Rv. 643541). Non essendo possibile configurare alcun margine di tolleranza nell’applicazione delle norme in tema di distanze, non è neppure possibile ipotizzare una carenza di interesse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto. Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui “La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio diritto reale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833 c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo al proprietario” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27916 del 31/10/2018, Rv. 651036; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9001 del 11/09/1998, Rv. 518803). Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fine indifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un danno concreto per l’attore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3359 del 16/05/1983, Rv. 428253 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 19/02/1996, Rv. 495903). Del resto, va anche ribadito che “Un atto si 11 considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023, Rv. 666850). Nella specie, da un lato i ricorrenti non avevano alcun diritto di derogare, in loro favore, alla distanza prevista dal regolamento locale, e dall’altro lato gli odierni controricorrenti avevano agito per la tutela del loro diritto dominicale: non si configura dunque alcuna posizione soggettiva tutelabile in capo ai ricorrenti, né alcun atto a contenuto emulativo nella legittima richiesta di tutela degli originari attori. Da quanto precede deriva che il ricorso principale va, nel suo complesso, rigettato. 4. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi i ricorrenti incidentali lamentano la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme in tema di distanze legali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere che, secondo la norma regolamentare applicabile, le bow windows realizzate dai ricorrenti principali avrebbero dovuto essere considerate come superfici coperte, e di conseguenza ritenute, per loro totale estensione, contrastanti con il regolamento locale. L’arretramento, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere contenuto in 20 cm. ma avrebbe dovuto riguardare lo sporto nella sua interezza. La censura è fondata nei termini di seguito specificati. Va premesso che in tema di distanze vige il principio generale per cui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto verificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di un regolamento locale (come nella fattispecie), indicarne gli estremi ed il contenuto. Nella decisione impugnata, viceversa, la Corte di Appello dà 12 per assodato che nel caso specifico si applicherebbero le distanze previste dal regolamento locale, ma non specifica né quali siano dette distanze, né quale regolamento sia stato in concreto preso a riferimento. Inoltre, in materia di distanze, quando uno degli edifici presenti balconi o aggetti va fatta applicazione del principio secondo cui “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016, Rv. 641075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010, Rv. 614192; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12964 del 31/05/2006, Rv. 593831). L’eventuale norma del regolamento locale che escludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sporti dell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali o artistiche, dunque, dovrebbe essere disapplicata, con conseguente computo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto che il concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica e non è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. Sul punto, va infatti ribadito che “La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016, Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv. 13 584152; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630). 5. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di esaminare la domanda con la quale essi avevano chiesto, in prime cure, la condanna degli originari attori ad eseguire le opere necessarie ad eliminare il deflusso delle acque a carico del loro fondo. La censura è fondata nei termini di seguito specificati. La Corte di Appello, nell’esaminare i motivi di appello incidentale, ha affermato –con riferimento al secondo di essi– che il muro di confine costituisce per definizione una fabbrica isolata, in relazione alla quale non si configurano esigenze di regolamentazione del deflusso delle acque. In particolare, secondo il giudice del gravame, “Non risulta, peraltro, che nel muro di recinzione debbano essere praticati dei buchi per l’acqua … si ritiene di dover concordare con quanto affermato dal CTU (cfr. pag. 6 del II elaborato, nei chiarimenti al quesito n. 7), ove ha precisato in modo dettagliato, specificandone anche la funzione, che i buchi per il deflusso dell’acqua non vanno praticati nei muri di recinzione bensì nei soli muri di sostegno” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Il motivo di appello concernente la regolamentazione del regime delle acque, dunque, è stato esaminato solo in apparenza dal giudice di merito, poiché la motivazione del rigetto della seconda censura che era stata proposta in seconde cure dagli odierni ricorrenti incidentali non ha alcuna attinenza con l’oggetto della stessa. Gli appellanti incidentali, odierni ricorrenti incidentali, infatti, non avevano contestato la necessità che nel muro di recinzione dovessero essere praticati dei fori per lo scolo delle acque, ma avevano denunziato la presenza di una situazione di 14 asservimento del loro fondo, a causa del deflusso delle acque dal confinante fondo dei ricorrenti principali. Rispetto a questa doglianza, il giudice del gravame non ha fornito alcuna risposta, incorrendo di conseguenza nella violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c. 6. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono infine della violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in relazione alla domanda con cui essi avevano chiesto installarsi dei dossi di rallentamento sulla strada soggetta a servitù di passaggio. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha affrontato questo specifico tema, oggetto del terzo motivo di appello incidentale, affermando che il perito d’ufficio, pur non avendo escluso in radice la possibilità di installare detti dossi, l’aveva però sconsigliata, poiché la stessa strada, in quanto dissestata ed irregolare, e di lunghezza ridotta, impediva di fatto che le vetture potessero raggiungere velocità elevate (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’interpretazione delle prove, in relazione alla quale non si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c. Al riguardo, va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca 15 che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360). Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha fondato la propria decisione obliterando la valenza probatoria di evidenze istruttorie cui il legislatore attribuisce la forza di prova legale o privilegiata, rispetto ad altre, ma si è limitato a valutare nel suo complesso il compendio istruttorio, pervenendo –sullo specifico punto di cui si discute– ad una decisione non implausibile, adeguatamente motivata, alla quale i ricorrenti incidentali contrappongono una lettura alternativa del dato istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, 16 dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre va rigettato il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di TA, in differente composizione. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di TA, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di 17 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 19 marzo 2026. IL PRESIDENTE ZO LI IL RELATORE TE Oliva