Sentenza 5 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/10/2004, n. 19906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19906 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO PP - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato Alberto BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 189/01 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 29/06/01 R.G.N. 1721/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/06/04 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in via principale e in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Caltanissetta PP NN, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., premettendo che era inquadrato nell'area quadri con mansioni di dirigente centrale operativo, di avere diritto alla seconda misura della indennità quadri, composta da indennità di base, indennità di posizione e superminimo e, quindi, di avere diritto alla indennità di posizione in forza dell'art. 49 del C.C.N.L. 1990/1992 e dei successivi accordi sindacali ai quali la citata norma collettiva aveva rinviato per stabilire le condizioni di verifica della spettanza e la decorrenza, tutto ciò premesso conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo che la medesima venisse condannata al pagamento in suo favore della seconda misura dell'indennità quadri, ossia dell'indennità di posizione a decorrere dal 1 ottobre 1992 al posto della corrispostagli indennità di base. Con sentenza in data 20 maggio 1999 il pretore adito dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di posizione quadri come richiesta con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze tra l'indennità corrisposta e quella spettante, oltre accessori. Con sentenza in data 22/29 giugno 2001 il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato, rigettava la domanda del ricorrente, osservando che, sulla base degli accordi sindacali ai quali l'art. 49 del C.C.N.L. 1990/1992 aveva rimesso la verifica delle posizioni funzionali cui attribuire una delle tre misure dell'indennità quadri, ossia la prima (indennità base), la seconda (indennità di posizione) o la terza (indennità di superminimo) e la loro decorrenza, l'accordo sindacale del 13 luglio 1992 aveva stabilito che la ricollocazione delle diverse misure dell'indennità di posizione avrebbe avuto effetto dal 1 ottobre 1992; che l'accordo sindacale del 13 maggio 1993 aveva stabilito che ai dirigenti centrali operativi sarebbe stata attribuita la seconda o la terza misura dell'indennità di posizione e non già la prima sulla base di quanto previsto nel prospetto allegato;
che il prospetto allegato aveva stabilito la terza misura agli operatori di alcune linee dei compartimenti di Roma, Bologna, Genova e Firenze, della seconda misura agli operatori di alcune linee dei compartimenti di Firenze e Torino e della prima ai restanti operatori. Il Tribunale di Caltanissetta aggiungeva che soltanto con l'accordo sindacale del 12 giugno 1996 si era stabilito che l'indennità di posizione venisse attribuita nella seconda misura a tutti gli operatori dirigenti centrali operativi di ottava categoria, fatta eccezione per gli uffici di Roma, Sapri, Bologna nodo, Firenze centrale e Genova Rivarolo, ai quali veniva attribuita la terza misura. Il giudice di merito concludeva affermando che sulla base della esposta disciplina collettiva al ricorrente spettava la prima misura sino al 12 giugno 1996 e soltanto da tale data la seconda misura, avendo tale ultimo accordo natura innovativa e non dispiegando, perciò, effetti retroattivi, con la conseguenza che le Ferrovie dello Stato avevano correttamente corrisposto al dipendente, quale dirigente operativo del compartimento di Caltanissetta, la prima misura sino al 12 giugno 1996. Il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta con un unico motivo.
Resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., succeduta alle Ferrovie dello Stato s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente si duole che il Tribunale di Caltanissetta, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e con insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, abbia attribuito natura innovativa all'accordo del 12 giugno 1996, che aveva concesso a tutti i dirigenti centrali operativi la seconda misura, ad eccezione di alcuni operatori di determinati uffici, ai quali aveva attribuito la terza misura. n ricorrente sostiene, invece, che secondo l'interpretazione letterale della norma collettiva, non rispettata dal giudice di appello, l'accordo sindacale in questione dovrebbe considerarsi meramente ricognitivo e interpretativo dei precedenti accordi, ciò desumendosi dal preambolo di tale accordo del 12 giugno 1996, nel quale si parla di "applicazione puntuale degli accordi nazionali che prevedono per il dirigente centrale operativo l'indennità di posizione in seconda fascia l'area ottava categoria". Il ricorso è infondato.
La Corte intanto premette, come ha precisato altre volte (v. pronuncia di questa Corte n. 5427 del 7 aprile 2003), che l'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune costituisce una operazione ermeneutica riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo del mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della completezza e non contraddittorietà della motivazione. Nella specie la motivazione offerta dal Tribunale di Caltanissetta si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, essendo risultata immune da vizi di insufficienza o di logicità e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt 1362 e segg. c.c. nel punto in cui essa afferma che la successione degli accordi sindacali ai quali si era richiamato l'art. 49 del c.c.n.l. del settore 1990/1992 per la regolamentazione dell'attribuzione delle tre misure dell'indennità quadri (base, posizione e superminimo) induce a ritenere che, proprio secondo il criterio ermeneutico della letteralità, tale indennità spetta al ricorrente soltanto nella prima misura in virtù dell'accordo sindacale del 13 maggio 1993, integrato dal prospetto allegato del 13 luglio 1993, in quanto egli era dirigente non rientrante tra i dirigenti operatori centrali degli uffici specificamente indicati per l'attribuzione della seconda o della terza misura.
L'interpretazione prospettata dal ricorrente sul ritenuto criterio di letteralità offerto dal preambolo dell'accordo sindacale del 12 giugno 1996 (" si è convenuto...4, applicazione puntuale degli accordi nazionali che prevedono, per il D.C.O. - dirigente centrale operativo -, l'indennità di posizione in seconda fascia 5^ area 8a categoria") per desumerne la natura ricognitiva di tale ultimo accordo del 1996 rispetto a quelli precedenti del 1992 e del 1993 nell'attribuzione della seconda misura dell'indennità quadri appare, peraltro, non supportato - ai fini dell'autosufficienza del ricorso testè presentato - dalla fedele trascrizione delle clausole dei precedenti accordi sindacali del 1992 e del 1993. la cui lettura avrebbe consentito a questa Corte di accertare la fondatezza delle proposte censure in relazione alla dedotta violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.
In difetto, deve considerarsi corretta l'esegesi ermeneutica offerta dal Tribunale di Caltanissetta, il quale ritiene che raccordo nazionale sindacale del 1996 abbia carattere innovativo rispetto a quello del 1993 integrato dal prospetto allegato in quanto tale ultimo accordo attribuisce al ricorrente non già la seconda misura ma la prima e a decorrere dal 1 ottobre 1992 in forza dell'accordo del 13 luglio 1992.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in euro complessive 1550,00
(millecinquecentocinquanta), di cui 1500,00 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004