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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19079/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21/11/2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2024 promossa da:
1) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 21/08/1937 Parte_1
2) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 05/08/1963, Parte_2
3) nato a [...]/SP (Brasile), il 09/04/1969 Parte_3
4) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 03/08/1978 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Ines Anna D'Argenzio in intesa con l'Avvocato Stabilito Anita Alves Batista , con studio a Brescia (BS), Via Solferino, 6, con domicilio eletto presso il loro studio
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: NEL MERITO: - Accertare e dichiarare lo status pagina 1 di 4 di Cittadini Italiani iure sanguinis dei ricorrenti, Parte_1 Parte_2 [...]
discendenti di cittadino Parte_3 Parte_4 Persona_1 italiano per nascita e non naturalizzato cittadino brasiliano e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile inerenti alla predetta situazione di Cittadinanza italiana, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - Spese di lite rifuse” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30 dicembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (cognome) (nome) (avo PATERNO – figlio di Per_1 Persona_1 Per_2
e di ) nato in [...], il [...], nel comune di SA CA (FE) (doc.
[...] Persona_3 5),emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha poi ritenuto infondate le sollevate questioni sent.n. 142/2025), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 3/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 18/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si sposava con il il 31/01/1897 e dalla loro unione nasceva Persona_1 CP_2
il 28/04/1905 (doc. 07). Persona_4 si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Persona_4 Persona_5 a São Paulo, il 21/08/1937 (cfr doc. 01), ivi sposatosi con il Parte_1 Persona_6 28/06/1962 (doc. 010). Dal matrimonio tra ed sono nati i tre figli: Parte_1 Persona_6
- il 05/08/1963 (doc. 02), ivi sposatosi con , il Parte_2 Persona_7 13/03/1992 (doc. 011); nato a [...], il [...] (doc. 03), ivi sposatosi con Controparte_3 [...] il 21/01/2006 (doc. 012); Persona_8 nato a [...], il [...] (doc. 04) Parte_4
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di SA CA , in provincia di Ferrara. pagina 2 di 4 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. I ricorrenti risiedono nello Stato di San Paolo e, nonostante il Consolato Generale d'Italia a San Paolo abbia aderito ad una nuova metodologia di prenotazione del servizio di consegna dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il sistema
“prenot@mi” non è ancora in grado di garantire all'utenza l'accesso al servizio, dato che ad ogni tentativo di prenotazione si evidenzia l'impossibilità della medesima, con l'attuale convocazione degli interessati che abbiano fatto domanda di riconoscimento negli anni 2016/2017 (doc. 014) Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO I ricorrenti, , hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. pagina 3 di 4 SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 21/08/1937 Parte_1
2) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 05/08/1963, Parte_2
3) nato a [...]/SP (Brasile), il 09/04/1969 Parte_3
4) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 03/08/1978 Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025 Il gop Patrizia Bellettati
vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025, letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21/11/2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2024 promossa da:
1) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 21/08/1937 Parte_1
2) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 05/08/1963, Parte_2
3) nato a [...]/SP (Brasile), il 09/04/1969 Parte_3
4) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 03/08/1978 Parte_4 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Ines Anna D'Argenzio in intesa con l'Avvocato Stabilito Anita Alves Batista , con studio a Brescia (BS), Via Solferino, 6, con domicilio eletto presso il loro studio
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: NEL MERITO: - Accertare e dichiarare lo status pagina 1 di 4 di Cittadini Italiani iure sanguinis dei ricorrenti, Parte_1 Parte_2 [...]
discendenti di cittadino Parte_3 Parte_4 Persona_1 italiano per nascita e non naturalizzato cittadino brasiliano e, per l'effetto, ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile inerenti alla predetta situazione di Cittadinanza italiana, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - Spese di lite rifuse” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30 dicembre 2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano (cognome) (nome) (avo PATERNO – figlio di Per_1 Persona_1 Per_2
e di ) nato in [...], il [...], nel comune di SA CA (FE) (doc.
[...] Persona_3 5),emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.13). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha poi ritenuto infondate le sollevate questioni sent.n. 142/2025), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 3/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 18/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si sposava con il il 31/01/1897 e dalla loro unione nasceva Persona_1 CP_2
il 28/04/1905 (doc. 07). Persona_4 si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva il ricorrente Persona_4 Persona_5 a São Paulo, il 21/08/1937 (cfr doc. 01), ivi sposatosi con il Parte_1 Persona_6 28/06/1962 (doc. 010). Dal matrimonio tra ed sono nati i tre figli: Parte_1 Persona_6
- il 05/08/1963 (doc. 02), ivi sposatosi con , il Parte_2 Persona_7 13/03/1992 (doc. 011); nato a [...], il [...] (doc. 03), ivi sposatosi con Controparte_3 [...] il 21/01/2006 (doc. 012); Persona_8 nato a [...], il [...] (doc. 04) Parte_4
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di SA CA , in provincia di Ferrara. pagina 2 di 4 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. I ricorrenti risiedono nello Stato di San Paolo e, nonostante il Consolato Generale d'Italia a San Paolo abbia aderito ad una nuova metodologia di prenotazione del servizio di consegna dei documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il sistema
“prenot@mi” non è ancora in grado di garantire all'utenza l'accesso al servizio, dato che ad ogni tentativo di prenotazione si evidenzia l'impossibilità della medesima, con l'attuale convocazione degli interessati che abbiano fatto domanda di riconoscimento negli anni 2016/2017 (doc. 014) Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. B. NEL MERITO I ricorrenti, , hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. pagina 3 di 4 SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 21/08/1937 Parte_1
2) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 05/08/1963, Parte_2
3) nato a [...]/SP (Brasile), il 09/04/1969 Parte_3
4) nato a [...], Stato di São Paulo (Brasile), il 03/08/1978 Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 10 dicembre 2025
dott. Patrizia Bellettati
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