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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. AL NO Presidente
- dott. MI Videtta Consigliere
- dott.ssa AD ES Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 125/2009 R.G.
quale società incorporante già denominata Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio Parte_3
Carbonetti giusta procura in calce all'atto introduttivo
appellante - appellata incidentale
e
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
IL e Nacci
appellati
e
, , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e (in Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 qualità di eredi di ), Persona_1 Controparte_13 Controparte_14
(in qualità di eredi di ),
[...] Persona_2 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francescantonio Papa, , MI De CP_3
BO e MI Di BA per e per e Persona_3 Persona_4 CP_11
Controparte_14
e
1 , E Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
(in qualità di eredi di ), ,
[...] Persona_5 Parte_5
- rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Marotta, e Parte_6 CP_3
IA IA e MI De BO e MI Di BA per e Parte_5 [...]
[...]
[...]
in qualità di erede di , rappresentata e Controparte_19 Persona_6 difesa dagli avv.ti e Pietro Bruno Pesacane CP_3
e
OR IO e (in qualità di eredi di Controparte_20 Per_7
), , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dall'avv.to e dall'avv.to per gli CP_3 Persona_4 eredi
[...]
[...]
, , , Parte_14 CP_21 Parte_15 Parte_16
, (in qualità di eredi di ,
[...] Parte_17 Persona_8 rappresentati e difesi dagli avv.ti , Vittorio Brienza e MI De BO CP_3
e
, , rappresentati e difesi Controparte_22 Parte_18 dagli avv.ti Ivana Pipponzi, e CP_3 Persona_4
e
LI DO, , , rappresentati e difesi Parte_19 Parte_20 dagli avv.ti Papa, e IA IA CP_3
e
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Lopes CP_6 Pt_21 Parte_22 ed CP_3
, , (in qualità di eredi di Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Michelangelo Agosto Per_9
appellati – appellanti incidentali
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MI De BO, Controparte_23 [...]
e CP_3 Persona_4
appellato – appellante incidentale
e
2 , , (in qualità di CP_24 Controparte_25 Controparte_26 eredi di ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_27 CP_3
e Persona_4
appellati – appellanti incidentali
, , , Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30
, , Controparte_31 Controparte_32
, , CP_33 Controparte_34 Controparte_35
[...]
, ,
[...] CP_36 Controparte_37 CP_38
[...]
appellati – contumaci
, , , CP_39 Controparte_40 Controparte_41
(in qualità di eredi di ) Controparte_42 Persona_10
appellati - contumaci
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare- appello avverso la sentenza del
Tribunale di Melfi del n. 71/2008
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La controversia per cui è causa è sorta per iniziativa di alcuni soci della
[...]
che hanno convenuto, dinanzi al Tribunale di Melfi, il predetto Controparte_43
istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità della delibera assembleare della del 26 aprile 2000 di approvazione del bilancio di esercizio Controparte_43
relativo all'anno 1999 e della delibera, assunta in pari data, di approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della nella Controparte_43
(delibera iscritta nel Registro delle imprese in data 17 maggio Parte_3
2000) o, in subordine, l'annullamento delle predette delibere, la condanna della alla redazione di un nuovo bilancio relativo all'esercizio 1999 oltre ad una nuova CP_43
3 relazione di gestione nonché la condanna al risarcimento del danno in favore di essi attori da quantificarsi in corso di causa attesa la dedotta incongruità del rapporto di concambio.
A tale domanda aderivano plurimi soci intervenuti nel corso del giudizio mentre la subentrata alla ne chiedeva il rigetto. Parte_2 Controparte_43
Il giudizio di primo grado, istruito con prove documentali ed a mezzo di CTU, è stato quindi deciso con la sentenza oggetto del presente gravame con la quale il Tribunale di Melfi, risolte plurime questioni pregiudiziali di rito ha statuito ritenendo la legittimazione e l'interesse ad agire di attori ed intervenuti con specifico riguardo alla domanda di nullità delle delibere assembleari impugnate, dichiarando improcedibile ed inammissibile l'azione tesa alla declaratoria di nullità della delibera di fusione in quanto già iscritta nel Registro delle imprese, ha ritenuto inoltre ammissibili gli interventi ed inammissibile la domanda tesa alla redazione di un nuovo bilancio essendo nelle more venuta meno la soggetto estinto per Controparte_43
fusione, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Curatela fallimentare dell' in quanto tardivamente Controparte_44
introdotta, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_35
e, quanto all'azione di nullità ha riscontrato tale patologia nella delibera di
[...]
approvazione del bilancio per violazione dei canoni di chiarezza e veridicità. Infine, ha accolto l'azione di risarcimento del danno acclarando un errore per difetto nella determinazione del valore del capitale economico della Controparte_43
così riconoscendo in favore degli azionisti un valore delle azioni maggiore rispetto a quello accordato e perciò condannando l'istituto di credito al pagamento in loro favore della differenza tra il valore attribuito e quello accertato dal Tribunale per il numero delle azioni da ciascuno possedute.
Con atto di citazione in appello del 2 marzo 2009 la ha instaurato il Parte_1
presente giudizio, iscritto a ruolo in data 27 marzo 2009 (R.G. n. 125/2009), avverso la sentenza n. 71 resa dal Tribunale di Melfi il 5 febbraio 2008 ed innanzi sinteticamente ripercorsa.
La medesima sentenza è stata oggetto di una seconda impugnazione intrapresa dai signori ed altri, i quali con atto di citazione in appello del 22 marzo CP_3
4 2009, hanno instaurato un secondo giudizio di appello, iscritto a ruolo in data 2 aprile
2009 (R.G. n. 139/2009).
I due giudizi avverso la medesima pronuncia sono stati riuniti all'udienza del 22 settembre 2009.
Nel costituirsi nell'ambito del giudizio R.G. n. 129/2009 hanno proposto appello incidentale ed altri, d . CP_3 Persona_6 Controparte_23
Si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello principale di Controparte_45
e .
[...] Controparte_46
A causa dei plurimi decessi di vari azionisti, dichiarati dalle rispettive difese anche a distanza di molti anni dalla data dell'evento interruttivo, il giudizio è stato dichiarato interrotto e più volte riassunto (interruzione del 26 marzo 2019 a seguito della dichiarazione di decesso della parte interruzione del 25 Persona_6
novembre 2020 a seguito della dichiarazione di decesso della parte Persona_5
, interruzioni conseguenti alle dichiarazioni di decesso di
[...] [...]
, , , , Per_10 Persona_9 Persona_1 Controparte_27 Persona_2
). Persona_7
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche e discussa oralmente all'udienza del 26 marzo 2025.
La pluralità delle questioni di rito e di merito oggetto del contendere ne suggerisce una trattazione autonoma.
Sulla composizione del Collegio giudicante
In via pregiudiziale di rito va rilevato come non sia un fattore ostativo alla decisione della causa la diversa composizione del Collegio giudicante tra l'udienza in cui la causa
è stata trattenuta in decisione (udienza del 24 settembre 2024 Presidente Nesti,
Consiglieri Videtta e ES) e l'udienza di discussione orale (udienza del 26 marzo
2025 Presidente NO, Consiglieri Videtta e ES).
Difatti, come precisato in sede di legittimità e come già statuito da questa Corte in casi analoghi, tale diversa composizione non costituisce causa di nullità della
5 sentenza laddove la discussione ex art. 352 c.p.c. avvenga dinanzi al Collegio diversamente composto rispetto a quello che ha trattenuto in decisone la causa e assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., tanto sul presupposto che la deliberazione della decisione può essere presa esclusivamente dai giudici del collegio dinanzi al quale si
è svolta l'ultima attività processuale, nella specie l'udienza di discussione orale (cfr.
Cass. n. 18268/2009, 4925/2015, 15660/2020 secondo cui “Ai sensi dell'art. 276, comma
1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art.
352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo”).
Sull'eccezione di giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di
[...]
, , , CP_30 Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32 [...]
, , Controparte_29 CP_33 CP_38 Controparte_47
Quanto alla verifica dell'integrità del contraddittorio, va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di giudicato proposta dagli appellati ed appellanti incidentali secondo cui la sentenza impugnata sarebbe ormai irrevocabile nei confronti di alcune delle parti del giudizio di primo grado non costituitesi nel giudizio di gravame, ovvero:
, , , Controparte_30 Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32
, , .
[...] Controparte_29 CP_33 CP_38 Controparte_47
Tale deduzione è sorretta dalla considerazione secondo cui la notifica dell'appello dell'istituto di credito nei confronti dei soggetti innanzi indicati non si è mai perfezionata.
Giova ripercorrere le tappe del procedimento notificatorio in oggetto.
L'atto di citazione in appello veniva notificato ai predetti appellati, costituiti nel corso del giudizio di primo grado, presso il domicilio eletto, ovvero presso il loro procuratore costituito, avv.to . CP_3
6 Tali plichi, tuttavia, venivano restituiti al mittente con la relazione dell'Ufficiale giudiziario “irreperibile”.
Veniva perciò proposta un'istanza alla Corte volta ad ottenere la fissazione di un termine per completare il procedimento notificatorio.
All'esito della prima udienza, la Corte d'appello, con ordinanza riservata del 28 ottobre 2009, autorizzava l' a rinnovare la notifica. In particolare, la Parte_1
Corte osservava che il procuratore costituito aveva informato del cambio del proprio domicilio con comunicazione dell'11 marzo 2008, perciò solo successivamente alla definizione del giudizio di primo grado la cui sentenza veniva pubblicata il 5 febbraio
2008.
L'appellante principale provvedeva quindi al rinnovo della notifica presso la residenza anagrafica dell'avv.to , in . La notifica veniva eseguita ai sensi CP_3 Pt_12
dell'art. 140 c.p.c. e gli appellati in oggetto non si costituivano.
Gli appellati contestano la ritualità di detta seconda notifica sotto plurimi profili inferendone il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle parti così irritualmente citate.
Ciò premesso, in disparte la considerazione per cui non sussiste un interesse delle controparti ad eccepire e rivendicare il passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti di soggetti terzi, non trattandosi di un'eccezione funzionale a veicolare un interesse proprio delle parti che sollevano detta eccezione, la regolarità del procedimento notificatorio va ad ogni modo vagliata in quanto inerente alla rituale costituzione del contraddittorio.
Occorre perciò valutare se la notifica eseguita presso la residenza del procuratore costituito sia valida nonostante la pregressa comunicazione della modifica di domicilio e se possa ritenersi perfezionata sulla scorta della documentazione in atti.
Sul punto giova preliminarmente precisare come tali soggetti non possano dirsi costituiti a mezzo degli avvocati Nacci e IL nonostante la comparsa di costituzione in giudizio dei predetti difensori contemplasse anche detti appellati.
7 Difatti, con ordinanza del 19 dicembre 2023 questa Corte assegnava agli avvocati
Nacci e IL un termine per il rilascio delle procure alle liti non risultanti dagli atti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e, in risposta a tale sollecito, l'avv.to Nacci depositava memoria precisando di essersi costituito con rituale procura alle liti per i soli CP_46
e . Non può pertanto invocarsi la pretesa costituzione
[...] Controparte_2
anche per le altre parti essendo stata acclarata la mancanza di procura alle liti.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai fini della disamina del profilo in oggetto non rilevano le attività notificatorie poste in essere prima della concessione del termine perentorio per provvedere al rinnovo della notifica, quanto le attività successive all'ordinanza di autorizzazione della Corte ad una nuova notifica, ovvero le attività inerenti alla notifica in rinnovazione eseguita presso la residenza del procuratore costituito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Risulta ex actis che all'udienza del 22 settembre 2009 l'avvocato riferiva la CP_3
nuova elezione di domicilio ( , piazza Gramsci n. 5) ed è incontestato che Pt_12
l' a seguito dell'autorizzazione al rinnovo della notifica, ha eseguito la Parte_1
stessa presso la residenza anagrafica del difensore e non già presso tale nuovo domicilio eletto.
Ciò premesso, vengono in rilievo le previsioni di cui agli artt. 170 e 330 c.p.c. L'art. 330 co. 1 seconda parte, stabilisce che laddove non vi sia stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, la notifica dell'impugnazione va eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.c. “(…) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” (l'art. 330
c.p.c. applicabile ratione temporis stabiliva infatti che “se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito
o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”).
La previsione trova applicazione anche nell'ipotesi di specie di mancata notifica della sentenza impugnata.
8 Il punctum dolens consiste nella valutazione della ritualità o meno della notifica al procuratore costituito non già presso lo studio professionale di questi o comunque presso il domicilio eletto quanto presso la sua residenza anagrafica.
In merito occorre considerare come la ritualità della notifica non sia condizionata dal luogo o dalle modalità della stessa, potendo la “notifica al procuratore costituito” surrogare la notifica “presso il procuratore costituito” (cfr. Cass. n. 27012/2018 secondo cui “La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione
l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale;
sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse”).
In più occasioni, infatti, la Corte di legittimità ha ribadito che ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza e, correlativamente, la notifica in luogo diverso da quello di elezione del domicilio da parte del difensore costituito è valida (cfr. da ultimo Cass. n. 23177/2024 secondo cui “La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della
9 notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza”, ed anche Cass. n. 17391 del 24/07/2009; Cass. n. 19763 del 13/11/2012; Cass. n. 4914 del 24/02/2020 “La notifica dell'atto di impugnazione effettuata a mani della persona "addetta al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza”).
Alla luce delle considerazioni che precedono la notifica al procuratore costituito presso la residenza di questi non è perciò aprioristicamente viziata.
Né può dubitarsi della ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. avendo attestato l'Ufficiale giudiziario la dicitura “traferito” in quanto notifica eseguita previa acquisizione del certificato dell'anagrafe del Comune di (cfr. produzione Pt_12
documentale dell'appellante principale, certificato del 17.11.2009 da cui risulta la residenza dell'avv.to in ). CP_3 Pt_12
Invero, ai fini della declaratoria della nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici non è sufficiente la circostanza del trasferimento ex se, essendo necessario un concorso di colpa del notificante che ricorre quando abbia avuto conoscenza di detto trasferimento ovvero, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Cass. n. 30952/2017).
Nel caso di specie, come detto, la notifica in oggetto è stata eseguita presso il luogo di residenza dell'avv.to così individuato in base ai registri anagrafici e, CP_3
pertanto, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere che altro fosse il luogo di residenza, la notifica così eseguita è valida (cfr. Cass. n. 4274/2019 secondo cui “La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo
10 di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata”).
Va pertanto dichiarata la contumacia delle otto parti suddette ( , Controparte_30
, , , Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32 Controparte_29
, , ) oltre che di ,
[...] CP_33 CP_38 Controparte_47 CP_35
, , , , CP_36 Controparte_37 CP_39 Controparte_40
, tutti ritualmente citati e non Controparte_41 Controparte_42
costituitisi.
Sulla produzione documentale da parte della
[...]
nella disamina di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, Parte_26
ai fini della delibazione del gravame principale così come degli appelli incidentali proposti occorre esaminare l'eccezione degli appellati in punto di inammissibilità della documentazione prodotta dall'istituto di credito in due occasioni, ovvero successivamente al deposito della relazione tecnica d'ufficio (udienza del 5 ottobre
2005) nonché all'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza del 30 maggio
2007).
Tale documentazione, ed in particolare la relazione tecnica svolta nel corso delle indagini penali e depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha costituito fonte del convincimento del giudice di primo grado con riguardo a plurimi aspetti.
La decisione in punto di ammissibilità di detta documentazione, pertanto, costituisce prius logico rispetto alla disamina nel merito delle ragioni non solo dell'appello principale ma anche dell'appello incidentale.
In particolare, sia con l'appello principale (R.G. n. 139/2009) che con l'appello incidentale del 17 luglio 2009 spiegato in sede di costituzione nel giudizio R.G. n.
125/2009 gli azionisti hanno contestato l'ammissibilità della produzione documentale
11 della effettuata sia all'udienza del 5.10.2005 che alla successiva udienza di CP_43
precisazione delle conclusioni del 30.5.2007.
Nel dettaglio, in occasione dell'udienza del 5.10.2005 la depositava CP_43
osservazioni alla CTU nonché i documenti identificati con lettere da A ad E ed in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositava, tra gli altri, anche la relazione tecnica redatta dal Prof. e dal Prof. su incarico della Per_11 Per_12
Procura della Repubblica di Potenza.
Gli appellanti incidentali, quanto al deposito di detta documentazione ne contestano l'ammissibilità richiamando le argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e, con specifico riguardo alla relazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni, assumendone la tardività sul presupposto che fosse a conoscenza di dette relazioni ben prima dell'udienza di precisazione Parte_2
delle conclusioni.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato come la sentenza impugnata abbia utilizzato esclusivamente la documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e non anche le osservazioni alla CTU e l'allegata documentazione prodotta all'udienza del 5.10.2005.
Cionondimeno, la mancata pronuncia su detta documentazione da parte del primo giudice impone una disamina dell'eccezione di inutilizzabilità in quanto rilevante ai fini della decisione perché involgente le osservazioni svolte alla CTU le cui conclusioni sono state poste a base del convincimento del primo giudice quanto alla acclarata nullità della delibera per cui è causa.
La produzione di detta documentazione, infatti, si è resa necessaria secondo la prospettazione della banca, in quanto la relazione tecnica definitiva del CTU ha argomentato il vizio di chiarezza del bilancio impugnato sulla base di profili non preventivamente sottoposti al contraddittorio delle parti nel corso delle operazioni peritali.
Quanto alla documentazione invece depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni essa è stata posta a fondamento della decisione impugnata rivelandosi
12 funzionale alle determinazioni del primo giudice sotto plurimi profili com'è dato evincere dalla pronuncia gravata.
Con riguardo alla produzione documentale depositata all'udienza del
5.10.2005, si osserva quanto segue.
La nel proprio appello principale ha censurato la decisione impugnata nella CP_43
parte in cui si fonda sulle risultanze della CTU nonostante i periti non avessero sottoposto al previo contraddittorio delle parti le conclusioni poi trasfuse nella relazione finale (cfr. p. 14 dell'appello principale). Ha perciò motivato la produzione documentale in concomitanza con l'udienza successiva al deposito della CTU
(udienza del 5.10.2005) proprio sulla scorta della considerazione che tale attività si è resa necessaria per porre rimedio all'irregolare svolgimento delle operazioni peritali.
Le allegazioni dell'appellante principale, benché colgano nel segno quanto alla violazione del contraddittorio in sede di operazioni peritali, non sono tali da poter indurre a ritenere tempestiva la produzione della documentazione depositata in occasione dell'udienza del 5.10.2005.
Pur nella consapevolezza per cui le osservazioni ed i rilievi critici svolti dalla alla CP_43
CTU con le osservazioni prodotte sempre in quella sede e reiterate in sede di gravame sono ammissibili risolvendosi in argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche negli scritti difensivi conclusionali o in appello perché non introducono nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sono volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (così Cass.
Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022), cionondimeno, tale diritto di critica non può spingersi sino a consentire una produzione documentale che sarebbe stata preclusa, senza il consenso delle controparti anche nel corso delle stesse operazioni peritali in quanto depositata in epoca ormai successiva al maturare delle preclusioni istruttorie.
Va perciò acclarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata il
5.10.2005.
13 Può quindi transitarsi alla disamina dell'appello incidentale nella parte in cui è diretto a censurare l'ammissibilità della documentazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza del 30 maggio 2007) tra cui la relazione redatta dai proff. e nell'ambito del procedimento penale e posta Per_11 Per_12
dal giudice di prime cure alla base della motivazione relativa all'accertamento delle censure in tema di inadeguatezza del rapporto di concambio e non veridicità del bilancio.
Sullo specifico profilo dell'ammissibilità di detta produzione documentale, la sentenza impugnata ha statuito che “(…) in punto di ammissibilità la produzione poi risulta tempestiva, in quanto la relazione veniva depositata avanti al PM il 9.12.2005, a distanza di anni dalla scadenza (il 10.1.2002) dei termini per le produzioni istruttorie: la parte convenuta mai, allora, avrebbe potuto disporne in epoca tale da poter osservare quei termini, né è questione di rimessioni in termini ex art. 184 bis c.p.c., norma applicabile quando l'istanza istruttoria, o la produzione documentale, fosse astrattamente possibile, ma, nel concreto, una parte assuma di non avere potuto, incolpevolmente, osservare il termine di rito”.
Le doglianze degli appellanti incidentali in ordine a tale profilo sono dirette a censurare la giustificazione della banca in ordine al deposito della stessa solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, in sede di udienza
(30.5.2007), l'istituto di credito aveva motivato il deposito in quella data assumendo di avere avuto la disponibilità della stessa solo nel febbraio 2007 e che prima di tale epoca il deposito non era stato possibile essendo andato smarrito il fascicolo penale.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla nel corso del presente CP_43
giudizio (cfr. memoria di replica) e come emerge testualmente dal verbale di detta udienza e dalle note depositate dalla ed allegate al verbale, la giustificazione CP_43
del deposito si poggiava essenzialmente sul dedotto smarrimento del fascicolo penale (cfr. verbale d'udienza del 30 maggio 2007 “(…) l'archiviazione è stata disposta nel febbraio 2006, ma i relativi atti sono stati acquisiti nel recente 2007, poiché prima – come attestato dall'avv.to Pignatari, legale officiato da uno degli indagati, esponente di
– il fascicolo era andato smarrito”). Parte_2
14 Con il proprio gravame gli azionisti censurano l'ammissibilità di tale produzione depositando a tale scopo una nota della Procura della Repubblica di Potenza in cui viene attestato che il fascicolo non era stato smarrito.
Così ricostruite le ragioni della decisione nonché le scansioni processuali delle difese e della documentazione prodotta a conforto delle stesse, si osserva quanto segue.
La sentenza impugnata non fa cenno al profilo che aveva addotto la a CP_43
giustificazione del deposito di detta relazione in concomitanza con l'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero il dedotto smarrimento del fascicolo penale.
Piuttosto, la sentenza ha argomentato la tempestività di detto deposito sulla scorta della considerazione per cui la relazione era stata depositata innanzi al P.M. nel dicembre del 2005 laddove i termini delle preclusioni istruttorie erano maturati fin dal
2002.
La contestazione dell'ammissibilità di tale produzione articolata dagli azionisti, riproduttiva dell'eccezione già sollevata nel corso di detta udienza, mira, tuttavia, ad inficiare le ragioni che la banca aveva addotto a sostegno del deposito in quella data, ovvero lo smarrimento del fascicolo penale e, correlativamente, a contestarne la tempestività.
A conforto di tale assunto hanno prodotto una nota della Procura della Repubblica del 30 giugno 2009, rimasta incontestata da parte dell'istituto di credito, in cui l'Ufficio di Procura attesta che non vi era stato alcuno smarrimento del fascicolo penale.
Ciò posto, in disparte la valutazione in ordine alla ritualità o meno di detto deposito, assumono carattere assorbente le considerazioni che seguono.
Viene in rilievo il tema delle condizioni di ammissibilità del deposito di documentazione formatasi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie.
In merito, questa Corte intende aderire all'orientamento, da ultimo ribadito in sede di legittimità, secondo cui, sebbene non sia ricavabile dal vigente regime processuale un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del
15 termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, cionondimeno, l'insussistenza di una simile preclusione deve essere coordinata con la necessità che la produzione avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione (cfr. Cass. n. 10557/2025 secondo cui
“È immanente al nostro sistema processuale, infatti, che i documenti che si siano formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché essa avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione.
Principio desumibile dal fatto che l'art. 345, terzo comma, c.p.c. consente anche la produzione in appello dei documenti, ove non sia stato possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023;
Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005)”).
Ciò premesso, gli appellanti incidentali intendono sostenere l'inammissibilità di detta produzione documentale assumendone la tardività rispetto all'epoca di effettiva conoscenza della stessa da parte della Banca e, pertanto, la produzione in epoca successiva alla prima difesa utile.
Occorre perciò ricostruire le scansioni temporali del giudizio di primo grado.
All'udienza del 5 ottobre 2005 il giudice si riservava assegnando alle parti un termine di 60 giorni per il deposito di memorie e di 30 giorni per il deposito di repliche.
Successivamente, con ordinanza dell'agosto 2006 a scioglimento della riserva assunta, fissava la successiva udienza del 30 maggio 2007 per la precisazione delle conclusioni.
Ne discende che, intervenuto il deposito della relazione dinanzi al PM nel dicembre del 2005 (circostanza incontestata e che trova riscontro anche nella sentenza impugnata), le successive attività processuali in calendario per le parti erano, rispettivamente, il termine per il deposito delle repliche (gennaio 2006) nonché la successiva udienza di precisazione delle conclusioni (30 maggio 2007).
A fronte della contestazione della tempestività nonché delle ragioni addotte dalla in ordine al preteso smarrimento del fascicolo penale, la cui incombeva CP_43 CP_43
il relativo onere, avrebbe perciò dovuto provare che l'udienza di precisazione delle
16 conclusioni fosse la prima difesa utile, successiva alla formazione del documento, per la rituale produzione dello stesso.
Tale onere non è stato assolto.
Invero, come evidenziato dagli azionisti, il motivo del deposito in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva suffragato dall'istituto di credito sulla base del dedotto smarrimento del fascicolo penale (cfr. verbale d'udienza del
30.5.2007). Difatti, come riferito innanzi, la deduceva che “(…) vero è che CP_43
l'archiviazione è stata disposta nel febbraio 2006; ma i relativi atti sono stati acquisiti solo nel recente febbraio 2007, poiché prima – come attestato dall'avv.to Pignatari, legale officiato da uno degli indagati, esponente di il fascicolo era andato Parte_2
smarrito”.
Ebbene, tale circostanza non emerge dalla nota dell'avv.to Pignatari, che in data
23.2.2007 si limitava a riferire che il fascicolo “è stato finalmente rintracciato”.
In disparte la considerazione assorbente per cui non è il difensore il soggetto abilitato a certificare l'eventuale smarrimento del fascicolo penale, occorre rilevare come tale nota dell'avv.to Pignatari non fa alcun esplicito riferimento ad un preteso smarrimento di detto fascicolo. La circostanza, perciò, avrebbe dovuto trovare conforto a mezzo di un'attestazione dell'Ufficio di Procura.
La pertanto, cui incombeva l'onere di provare la tempestività di detto CP_43
deposito nella prima difesa utile, non ha assolto a tale incombente.
Alla luce delle considerazioni che precedono la produzione documentale in oggetto
è inammissibile perché tardiva.
Correlativamente è assorbita la disamina in ordine all'istanza di produzione documentale proposta dagli appellanti azionisti unitamente all'appello principale di cui al giudizio riunito nonché in concomitanza all'appello incidentale in quanto istanza articolata in via subordinata, ovvero per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della documentazione depositata dalla all'udienza di precisazione delle conclusioni. CP_43
E, pertanto, esclusa l'ammissibilità di detta produzione, ne è assorbita la rilevanza.
Sulle istanze istruttorie articolate dagli azionisti
17 Ancora, in via preliminare all'indagine nel merito, vanno delibate le istanze istruttorie rinnovate dagli appellati.
Dette istanze, già vagliate dal primo giudice, involgono sia la richiesta di un ordine di esibizione che la richiesta di prove orali, interrogatorio formale e prova testi.
Esse non sono ammissibili né rilevanti.
La mera riproposizione delle istanze istruttorie non è sufficiente in sede di gravame ove non compendiata da un'espressa censura – con motivo di gravame – delle ragioni per le quali l'istanza è stata respinta ovvero in ordine ad un'eventuale omessa pronuncia al riguardo da parte del primo giudice (cfr. Cass.civ.sez.II, 23 dicembre 2003
n.19727; Cass.civ.sez.II, 7 luglio 2006 n.15519 secondo cui “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo”).
Le parti si sono limitate ad una mera riproposizione delle istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio di primo grado, senza specificatamente contestare la decisione di rigetto del primo giudice e, pertanto, dette istanze sono inammissibili.
Si tratta ad ogni modo di istanze non rilevanti ai fini della decisione della controversia.
Nel merito, alla luce della decisione fin qui illustrata in ordine alle produzioni documentali nonché tenuto conto delle ragioni del gravame proposto dalla CP_43
così come delle ragioni degli appellanti incidentali e delle risultanze della CTU di primo grado che non consentono di risolvere le censure di carattere tecnico mosse da tutte le parti alla decisione impugnata, la Corte reputa necessario un approfondimento istruttorio a mezzo di nuova consulenza tecnica d'ufficio che dispone come da separata ordinanza.
E' riservata alla decisione definitiva la regolazione delle spese di lite. 18
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, non definitivamente decidendo sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , , Controparte_30 Controparte_31 CP_28
, , , ,
[...] Controparte_32 Controparte_29 CP_33 CP_38
, , , , Controparte_47 CP_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_39 Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
;
[...]
2. dichiara inammissibile la produzione documentale della depositata alle CP_43 udienze del 5.10.2005 e del 30.9.2007;
3. dichiara inammissibili le istanze istruttorie come indicato in parte motiva;
4. dispone come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
AD ES
IL PRESIDENTE
AL NO
19
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. AL NO Presidente
- dott. MI Videtta Consigliere
- dott.ssa AD ES Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 125/2009 R.G.
quale società incorporante già denominata Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio Parte_3
Carbonetti giusta procura in calce all'atto introduttivo
appellante - appellata incidentale
e
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
IL e Nacci
appellati
e
, , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , e (in Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 qualità di eredi di ), Persona_1 Controparte_13 Controparte_14
(in qualità di eredi di ),
[...] Persona_2 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francescantonio Papa, , MI De CP_3
BO e MI Di BA per e per e Persona_3 Persona_4 CP_11
Controparte_14
e
1 , E Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
(in qualità di eredi di ), ,
[...] Persona_5 Parte_5
- rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Marotta, e Parte_6 CP_3
IA IA e MI De BO e MI Di BA per e Parte_5 [...]
[...]
[...]
in qualità di erede di , rappresentata e Controparte_19 Persona_6 difesa dagli avv.ti e Pietro Bruno Pesacane CP_3
e
OR IO e (in qualità di eredi di Controparte_20 Per_7
), , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dall'avv.to e dall'avv.to per gli CP_3 Persona_4 eredi
[...]
[...]
, , , Parte_14 CP_21 Parte_15 Parte_16
, (in qualità di eredi di ,
[...] Parte_17 Persona_8 rappresentati e difesi dagli avv.ti , Vittorio Brienza e MI De BO CP_3
e
, , rappresentati e difesi Controparte_22 Parte_18 dagli avv.ti Ivana Pipponzi, e CP_3 Persona_4
e
LI DO, , , rappresentati e difesi Parte_19 Parte_20 dagli avv.ti Papa, e IA IA CP_3
e
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaele Lopes CP_6 Pt_21 Parte_22 ed CP_3
, , (in qualità di eredi di Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
rappresentati e difesi dall'avv.to Michelangelo Agosto Per_9
appellati – appellanti incidentali
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MI De BO, Controparte_23 [...]
e CP_3 Persona_4
appellato – appellante incidentale
e
2 , , (in qualità di CP_24 Controparte_25 Controparte_26 eredi di ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Controparte_27 CP_3
e Persona_4
appellati – appellanti incidentali
, , , Controparte_28 Controparte_29 Controparte_30
, , Controparte_31 Controparte_32
, , CP_33 Controparte_34 Controparte_35
[...]
, ,
[...] CP_36 Controparte_37 CP_38
[...]
appellati – contumaci
, , , CP_39 Controparte_40 Controparte_41
(in qualità di eredi di ) Controparte_42 Persona_10
appellati - contumaci
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare- appello avverso la sentenza del
Tribunale di Melfi del n. 71/2008
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La controversia per cui è causa è sorta per iniziativa di alcuni soci della
[...]
che hanno convenuto, dinanzi al Tribunale di Melfi, il predetto Controparte_43
istituto di credito chiedendo la declaratoria di nullità della delibera assembleare della del 26 aprile 2000 di approvazione del bilancio di esercizio Controparte_43
relativo all'anno 1999 e della delibera, assunta in pari data, di approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della nella Controparte_43
(delibera iscritta nel Registro delle imprese in data 17 maggio Parte_3
2000) o, in subordine, l'annullamento delle predette delibere, la condanna della alla redazione di un nuovo bilancio relativo all'esercizio 1999 oltre ad una nuova CP_43
3 relazione di gestione nonché la condanna al risarcimento del danno in favore di essi attori da quantificarsi in corso di causa attesa la dedotta incongruità del rapporto di concambio.
A tale domanda aderivano plurimi soci intervenuti nel corso del giudizio mentre la subentrata alla ne chiedeva il rigetto. Parte_2 Controparte_43
Il giudizio di primo grado, istruito con prove documentali ed a mezzo di CTU, è stato quindi deciso con la sentenza oggetto del presente gravame con la quale il Tribunale di Melfi, risolte plurime questioni pregiudiziali di rito ha statuito ritenendo la legittimazione e l'interesse ad agire di attori ed intervenuti con specifico riguardo alla domanda di nullità delle delibere assembleari impugnate, dichiarando improcedibile ed inammissibile l'azione tesa alla declaratoria di nullità della delibera di fusione in quanto già iscritta nel Registro delle imprese, ha ritenuto inoltre ammissibili gli interventi ed inammissibile la domanda tesa alla redazione di un nuovo bilancio essendo nelle more venuta meno la soggetto estinto per Controparte_43
fusione, ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Curatela fallimentare dell' in quanto tardivamente Controparte_44
introdotta, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_35
e, quanto all'azione di nullità ha riscontrato tale patologia nella delibera di
[...]
approvazione del bilancio per violazione dei canoni di chiarezza e veridicità. Infine, ha accolto l'azione di risarcimento del danno acclarando un errore per difetto nella determinazione del valore del capitale economico della Controparte_43
così riconoscendo in favore degli azionisti un valore delle azioni maggiore rispetto a quello accordato e perciò condannando l'istituto di credito al pagamento in loro favore della differenza tra il valore attribuito e quello accertato dal Tribunale per il numero delle azioni da ciascuno possedute.
Con atto di citazione in appello del 2 marzo 2009 la ha instaurato il Parte_1
presente giudizio, iscritto a ruolo in data 27 marzo 2009 (R.G. n. 125/2009), avverso la sentenza n. 71 resa dal Tribunale di Melfi il 5 febbraio 2008 ed innanzi sinteticamente ripercorsa.
La medesima sentenza è stata oggetto di una seconda impugnazione intrapresa dai signori ed altri, i quali con atto di citazione in appello del 22 marzo CP_3
4 2009, hanno instaurato un secondo giudizio di appello, iscritto a ruolo in data 2 aprile
2009 (R.G. n. 139/2009).
I due giudizi avverso la medesima pronuncia sono stati riuniti all'udienza del 22 settembre 2009.
Nel costituirsi nell'ambito del giudizio R.G. n. 129/2009 hanno proposto appello incidentale ed altri, d . CP_3 Persona_6 Controparte_23
Si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello principale di Controparte_45
e .
[...] Controparte_46
A causa dei plurimi decessi di vari azionisti, dichiarati dalle rispettive difese anche a distanza di molti anni dalla data dell'evento interruttivo, il giudizio è stato dichiarato interrotto e più volte riassunto (interruzione del 26 marzo 2019 a seguito della dichiarazione di decesso della parte interruzione del 25 Persona_6
novembre 2020 a seguito della dichiarazione di decesso della parte Persona_5
, interruzioni conseguenti alle dichiarazioni di decesso di
[...] [...]
, , , , Per_10 Persona_9 Persona_1 Controparte_27 Persona_2
). Persona_7
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche e discussa oralmente all'udienza del 26 marzo 2025.
La pluralità delle questioni di rito e di merito oggetto del contendere ne suggerisce una trattazione autonoma.
Sulla composizione del Collegio giudicante
In via pregiudiziale di rito va rilevato come non sia un fattore ostativo alla decisione della causa la diversa composizione del Collegio giudicante tra l'udienza in cui la causa
è stata trattenuta in decisione (udienza del 24 settembre 2024 Presidente Nesti,
Consiglieri Videtta e ES) e l'udienza di discussione orale (udienza del 26 marzo
2025 Presidente NO, Consiglieri Videtta e ES).
Difatti, come precisato in sede di legittimità e come già statuito da questa Corte in casi analoghi, tale diversa composizione non costituisce causa di nullità della
5 sentenza laddove la discussione ex art. 352 c.p.c. avvenga dinanzi al Collegio diversamente composto rispetto a quello che ha trattenuto in decisone la causa e assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., tanto sul presupposto che la deliberazione della decisione può essere presa esclusivamente dai giudici del collegio dinanzi al quale si
è svolta l'ultima attività processuale, nella specie l'udienza di discussione orale (cfr.
Cass. n. 18268/2009, 4925/2015, 15660/2020 secondo cui “Ai sensi dell'art. 276, comma
1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art.
352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo”).
Sull'eccezione di giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di
[...]
, , , CP_30 Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32 [...]
, , Controparte_29 CP_33 CP_38 Controparte_47
Quanto alla verifica dell'integrità del contraddittorio, va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di giudicato proposta dagli appellati ed appellanti incidentali secondo cui la sentenza impugnata sarebbe ormai irrevocabile nei confronti di alcune delle parti del giudizio di primo grado non costituitesi nel giudizio di gravame, ovvero:
, , , Controparte_30 Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32
, , .
[...] Controparte_29 CP_33 CP_38 Controparte_47
Tale deduzione è sorretta dalla considerazione secondo cui la notifica dell'appello dell'istituto di credito nei confronti dei soggetti innanzi indicati non si è mai perfezionata.
Giova ripercorrere le tappe del procedimento notificatorio in oggetto.
L'atto di citazione in appello veniva notificato ai predetti appellati, costituiti nel corso del giudizio di primo grado, presso il domicilio eletto, ovvero presso il loro procuratore costituito, avv.to . CP_3
6 Tali plichi, tuttavia, venivano restituiti al mittente con la relazione dell'Ufficiale giudiziario “irreperibile”.
Veniva perciò proposta un'istanza alla Corte volta ad ottenere la fissazione di un termine per completare il procedimento notificatorio.
All'esito della prima udienza, la Corte d'appello, con ordinanza riservata del 28 ottobre 2009, autorizzava l' a rinnovare la notifica. In particolare, la Parte_1
Corte osservava che il procuratore costituito aveva informato del cambio del proprio domicilio con comunicazione dell'11 marzo 2008, perciò solo successivamente alla definizione del giudizio di primo grado la cui sentenza veniva pubblicata il 5 febbraio
2008.
L'appellante principale provvedeva quindi al rinnovo della notifica presso la residenza anagrafica dell'avv.to , in . La notifica veniva eseguita ai sensi CP_3 Pt_12
dell'art. 140 c.p.c. e gli appellati in oggetto non si costituivano.
Gli appellati contestano la ritualità di detta seconda notifica sotto plurimi profili inferendone il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle parti così irritualmente citate.
Ciò premesso, in disparte la considerazione per cui non sussiste un interesse delle controparti ad eccepire e rivendicare il passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti di soggetti terzi, non trattandosi di un'eccezione funzionale a veicolare un interesse proprio delle parti che sollevano detta eccezione, la regolarità del procedimento notificatorio va ad ogni modo vagliata in quanto inerente alla rituale costituzione del contraddittorio.
Occorre perciò valutare se la notifica eseguita presso la residenza del procuratore costituito sia valida nonostante la pregressa comunicazione della modifica di domicilio e se possa ritenersi perfezionata sulla scorta della documentazione in atti.
Sul punto giova preliminarmente precisare come tali soggetti non possano dirsi costituiti a mezzo degli avvocati Nacci e IL nonostante la comparsa di costituzione in giudizio dei predetti difensori contemplasse anche detti appellati.
7 Difatti, con ordinanza del 19 dicembre 2023 questa Corte assegnava agli avvocati
Nacci e IL un termine per il rilascio delle procure alle liti non risultanti dagli atti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. e, in risposta a tale sollecito, l'avv.to Nacci depositava memoria precisando di essersi costituito con rituale procura alle liti per i soli CP_46
e . Non può pertanto invocarsi la pretesa costituzione
[...] Controparte_2
anche per le altre parti essendo stata acclarata la mancanza di procura alle liti.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ai fini della disamina del profilo in oggetto non rilevano le attività notificatorie poste in essere prima della concessione del termine perentorio per provvedere al rinnovo della notifica, quanto le attività successive all'ordinanza di autorizzazione della Corte ad una nuova notifica, ovvero le attività inerenti alla notifica in rinnovazione eseguita presso la residenza del procuratore costituito ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Risulta ex actis che all'udienza del 22 settembre 2009 l'avvocato riferiva la CP_3
nuova elezione di domicilio ( , piazza Gramsci n. 5) ed è incontestato che Pt_12
l' a seguito dell'autorizzazione al rinnovo della notifica, ha eseguito la Parte_1
stessa presso la residenza anagrafica del difensore e non già presso tale nuovo domicilio eletto.
Ciò premesso, vengono in rilievo le previsioni di cui agli artt. 170 e 330 c.p.c. L'art. 330 co. 1 seconda parte, stabilisce che laddove non vi sia stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, la notifica dell'impugnazione va eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.c. “(…) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” (l'art. 330
c.p.c. applicabile ratione temporis stabiliva infatti che “se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica ai sensi dell'art. 170 presso il procuratore costituito
o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”).
La previsione trova applicazione anche nell'ipotesi di specie di mancata notifica della sentenza impugnata.
8 Il punctum dolens consiste nella valutazione della ritualità o meno della notifica al procuratore costituito non già presso lo studio professionale di questi o comunque presso il domicilio eletto quanto presso la sua residenza anagrafica.
In merito occorre considerare come la ritualità della notifica non sia condizionata dal luogo o dalle modalità della stessa, potendo la “notifica al procuratore costituito” surrogare la notifica “presso il procuratore costituito” (cfr. Cass. n. 27012/2018 secondo cui “La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione
l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale;
sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse”).
In più occasioni, infatti, la Corte di legittimità ha ribadito che ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza e, correlativamente, la notifica in luogo diverso da quello di elezione del domicilio da parte del difensore costituito è valida (cfr. da ultimo Cass. n. 23177/2024 secondo cui “La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della
9 notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza”, ed anche Cass. n. 17391 del 24/07/2009; Cass. n. 19763 del 13/11/2012; Cass. n. 4914 del 24/02/2020 “La notifica dell'atto di impugnazione effettuata a mani della persona "addetta al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza”).
Alla luce delle considerazioni che precedono la notifica al procuratore costituito presso la residenza di questi non è perciò aprioristicamente viziata.
Né può dubitarsi della ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. avendo attestato l'Ufficiale giudiziario la dicitura “traferito” in quanto notifica eseguita previa acquisizione del certificato dell'anagrafe del Comune di (cfr. produzione Pt_12
documentale dell'appellante principale, certificato del 17.11.2009 da cui risulta la residenza dell'avv.to in ). CP_3 Pt_12
Invero, ai fini della declaratoria della nullità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici non è sufficiente la circostanza del trasferimento ex se, essendo necessario un concorso di colpa del notificante che ricorre quando abbia avuto conoscenza di detto trasferimento ovvero, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Cass. n. 30952/2017).
Nel caso di specie, come detto, la notifica in oggetto è stata eseguita presso il luogo di residenza dell'avv.to così individuato in base ai registri anagrafici e, CP_3
pertanto, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere che altro fosse il luogo di residenza, la notifica così eseguita è valida (cfr. Cass. n. 4274/2019 secondo cui “La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo
10 di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata”).
Va pertanto dichiarata la contumacia delle otto parti suddette ( , Controparte_30
, , , Controparte_31 Controparte_28 Controparte_32 Controparte_29
, , ) oltre che di ,
[...] CP_33 CP_38 Controparte_47 CP_35
, , , , CP_36 Controparte_37 CP_39 Controparte_40
, tutti ritualmente citati e non Controparte_41 Controparte_42
costituitisi.
Sulla produzione documentale da parte della
[...]
nella disamina di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, Parte_26
ai fini della delibazione del gravame principale così come degli appelli incidentali proposti occorre esaminare l'eccezione degli appellati in punto di inammissibilità della documentazione prodotta dall'istituto di credito in due occasioni, ovvero successivamente al deposito della relazione tecnica d'ufficio (udienza del 5 ottobre
2005) nonché all'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza del 30 maggio
2007).
Tale documentazione, ed in particolare la relazione tecnica svolta nel corso delle indagini penali e depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha costituito fonte del convincimento del giudice di primo grado con riguardo a plurimi aspetti.
La decisione in punto di ammissibilità di detta documentazione, pertanto, costituisce prius logico rispetto alla disamina nel merito delle ragioni non solo dell'appello principale ma anche dell'appello incidentale.
In particolare, sia con l'appello principale (R.G. n. 139/2009) che con l'appello incidentale del 17 luglio 2009 spiegato in sede di costituzione nel giudizio R.G. n.
125/2009 gli azionisti hanno contestato l'ammissibilità della produzione documentale
11 della effettuata sia all'udienza del 5.10.2005 che alla successiva udienza di CP_43
precisazione delle conclusioni del 30.5.2007.
Nel dettaglio, in occasione dell'udienza del 5.10.2005 la depositava CP_43
osservazioni alla CTU nonché i documenti identificati con lettere da A ad E ed in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositava, tra gli altri, anche la relazione tecnica redatta dal Prof. e dal Prof. su incarico della Per_11 Per_12
Procura della Repubblica di Potenza.
Gli appellanti incidentali, quanto al deposito di detta documentazione ne contestano l'ammissibilità richiamando le argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e, con specifico riguardo alla relazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni, assumendone la tardività sul presupposto che fosse a conoscenza di dette relazioni ben prima dell'udienza di precisazione Parte_2
delle conclusioni.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato come la sentenza impugnata abbia utilizzato esclusivamente la documentazione prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e non anche le osservazioni alla CTU e l'allegata documentazione prodotta all'udienza del 5.10.2005.
Cionondimeno, la mancata pronuncia su detta documentazione da parte del primo giudice impone una disamina dell'eccezione di inutilizzabilità in quanto rilevante ai fini della decisione perché involgente le osservazioni svolte alla CTU le cui conclusioni sono state poste a base del convincimento del primo giudice quanto alla acclarata nullità della delibera per cui è causa.
La produzione di detta documentazione, infatti, si è resa necessaria secondo la prospettazione della banca, in quanto la relazione tecnica definitiva del CTU ha argomentato il vizio di chiarezza del bilancio impugnato sulla base di profili non preventivamente sottoposti al contraddittorio delle parti nel corso delle operazioni peritali.
Quanto alla documentazione invece depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni essa è stata posta a fondamento della decisione impugnata rivelandosi
12 funzionale alle determinazioni del primo giudice sotto plurimi profili com'è dato evincere dalla pronuncia gravata.
Con riguardo alla produzione documentale depositata all'udienza del
5.10.2005, si osserva quanto segue.
La nel proprio appello principale ha censurato la decisione impugnata nella CP_43
parte in cui si fonda sulle risultanze della CTU nonostante i periti non avessero sottoposto al previo contraddittorio delle parti le conclusioni poi trasfuse nella relazione finale (cfr. p. 14 dell'appello principale). Ha perciò motivato la produzione documentale in concomitanza con l'udienza successiva al deposito della CTU
(udienza del 5.10.2005) proprio sulla scorta della considerazione che tale attività si è resa necessaria per porre rimedio all'irregolare svolgimento delle operazioni peritali.
Le allegazioni dell'appellante principale, benché colgano nel segno quanto alla violazione del contraddittorio in sede di operazioni peritali, non sono tali da poter indurre a ritenere tempestiva la produzione della documentazione depositata in occasione dell'udienza del 5.10.2005.
Pur nella consapevolezza per cui le osservazioni ed i rilievi critici svolti dalla alla CP_43
CTU con le osservazioni prodotte sempre in quella sede e reiterate in sede di gravame sono ammissibili risolvendosi in argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta anche negli scritti difensivi conclusionali o in appello perché non introducono nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscono all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e sono volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (così Cass.
Sez. U, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022), cionondimeno, tale diritto di critica non può spingersi sino a consentire una produzione documentale che sarebbe stata preclusa, senza il consenso delle controparti anche nel corso delle stesse operazioni peritali in quanto depositata in epoca ormai successiva al maturare delle preclusioni istruttorie.
Va perciò acclarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata il
5.10.2005.
13 Può quindi transitarsi alla disamina dell'appello incidentale nella parte in cui è diretto a censurare l'ammissibilità della documentazione depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni (udienza del 30 maggio 2007) tra cui la relazione redatta dai proff. e nell'ambito del procedimento penale e posta Per_11 Per_12
dal giudice di prime cure alla base della motivazione relativa all'accertamento delle censure in tema di inadeguatezza del rapporto di concambio e non veridicità del bilancio.
Sullo specifico profilo dell'ammissibilità di detta produzione documentale, la sentenza impugnata ha statuito che “(…) in punto di ammissibilità la produzione poi risulta tempestiva, in quanto la relazione veniva depositata avanti al PM il 9.12.2005, a distanza di anni dalla scadenza (il 10.1.2002) dei termini per le produzioni istruttorie: la parte convenuta mai, allora, avrebbe potuto disporne in epoca tale da poter osservare quei termini, né è questione di rimessioni in termini ex art. 184 bis c.p.c., norma applicabile quando l'istanza istruttoria, o la produzione documentale, fosse astrattamente possibile, ma, nel concreto, una parte assuma di non avere potuto, incolpevolmente, osservare il termine di rito”.
Le doglianze degli appellanti incidentali in ordine a tale profilo sono dirette a censurare la giustificazione della banca in ordine al deposito della stessa solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, in sede di udienza
(30.5.2007), l'istituto di credito aveva motivato il deposito in quella data assumendo di avere avuto la disponibilità della stessa solo nel febbraio 2007 e che prima di tale epoca il deposito non era stato possibile essendo andato smarrito il fascicolo penale.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla nel corso del presente CP_43
giudizio (cfr. memoria di replica) e come emerge testualmente dal verbale di detta udienza e dalle note depositate dalla ed allegate al verbale, la giustificazione CP_43
del deposito si poggiava essenzialmente sul dedotto smarrimento del fascicolo penale (cfr. verbale d'udienza del 30 maggio 2007 “(…) l'archiviazione è stata disposta nel febbraio 2006, ma i relativi atti sono stati acquisiti nel recente 2007, poiché prima – come attestato dall'avv.to Pignatari, legale officiato da uno degli indagati, esponente di
– il fascicolo era andato smarrito”). Parte_2
14 Con il proprio gravame gli azionisti censurano l'ammissibilità di tale produzione depositando a tale scopo una nota della Procura della Repubblica di Potenza in cui viene attestato che il fascicolo non era stato smarrito.
Così ricostruite le ragioni della decisione nonché le scansioni processuali delle difese e della documentazione prodotta a conforto delle stesse, si osserva quanto segue.
La sentenza impugnata non fa cenno al profilo che aveva addotto la a CP_43
giustificazione del deposito di detta relazione in concomitanza con l'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero il dedotto smarrimento del fascicolo penale.
Piuttosto, la sentenza ha argomentato la tempestività di detto deposito sulla scorta della considerazione per cui la relazione era stata depositata innanzi al P.M. nel dicembre del 2005 laddove i termini delle preclusioni istruttorie erano maturati fin dal
2002.
La contestazione dell'ammissibilità di tale produzione articolata dagli azionisti, riproduttiva dell'eccezione già sollevata nel corso di detta udienza, mira, tuttavia, ad inficiare le ragioni che la banca aveva addotto a sostegno del deposito in quella data, ovvero lo smarrimento del fascicolo penale e, correlativamente, a contestarne la tempestività.
A conforto di tale assunto hanno prodotto una nota della Procura della Repubblica del 30 giugno 2009, rimasta incontestata da parte dell'istituto di credito, in cui l'Ufficio di Procura attesta che non vi era stato alcuno smarrimento del fascicolo penale.
Ciò posto, in disparte la valutazione in ordine alla ritualità o meno di detto deposito, assumono carattere assorbente le considerazioni che seguono.
Viene in rilievo il tema delle condizioni di ammissibilità del deposito di documentazione formatasi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie.
In merito, questa Corte intende aderire all'orientamento, da ultimo ribadito in sede di legittimità, secondo cui, sebbene non sia ricavabile dal vigente regime processuale un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del
15 termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, cionondimeno, l'insussistenza di una simile preclusione deve essere coordinata con la necessità che la produzione avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione (cfr. Cass. n. 10557/2025 secondo cui
“È immanente al nostro sistema processuale, infatti, che i documenti che si siano formati successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché essa avvenga nella prima difesa utile successiva a tale formazione.
Principio desumibile dal fatto che l'art. 345, terzo comma, c.p.c. consente anche la produzione in appello dei documenti, ove non sia stato possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023;
Sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005)”).
Ciò premesso, gli appellanti incidentali intendono sostenere l'inammissibilità di detta produzione documentale assumendone la tardività rispetto all'epoca di effettiva conoscenza della stessa da parte della Banca e, pertanto, la produzione in epoca successiva alla prima difesa utile.
Occorre perciò ricostruire le scansioni temporali del giudizio di primo grado.
All'udienza del 5 ottobre 2005 il giudice si riservava assegnando alle parti un termine di 60 giorni per il deposito di memorie e di 30 giorni per il deposito di repliche.
Successivamente, con ordinanza dell'agosto 2006 a scioglimento della riserva assunta, fissava la successiva udienza del 30 maggio 2007 per la precisazione delle conclusioni.
Ne discende che, intervenuto il deposito della relazione dinanzi al PM nel dicembre del 2005 (circostanza incontestata e che trova riscontro anche nella sentenza impugnata), le successive attività processuali in calendario per le parti erano, rispettivamente, il termine per il deposito delle repliche (gennaio 2006) nonché la successiva udienza di precisazione delle conclusioni (30 maggio 2007).
A fronte della contestazione della tempestività nonché delle ragioni addotte dalla in ordine al preteso smarrimento del fascicolo penale, la cui incombeva CP_43 CP_43
il relativo onere, avrebbe perciò dovuto provare che l'udienza di precisazione delle
16 conclusioni fosse la prima difesa utile, successiva alla formazione del documento, per la rituale produzione dello stesso.
Tale onere non è stato assolto.
Invero, come evidenziato dagli azionisti, il motivo del deposito in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva suffragato dall'istituto di credito sulla base del dedotto smarrimento del fascicolo penale (cfr. verbale d'udienza del
30.5.2007). Difatti, come riferito innanzi, la deduceva che “(…) vero è che CP_43
l'archiviazione è stata disposta nel febbraio 2006; ma i relativi atti sono stati acquisiti solo nel recente febbraio 2007, poiché prima – come attestato dall'avv.to Pignatari, legale officiato da uno degli indagati, esponente di il fascicolo era andato Parte_2
smarrito”.
Ebbene, tale circostanza non emerge dalla nota dell'avv.to Pignatari, che in data
23.2.2007 si limitava a riferire che il fascicolo “è stato finalmente rintracciato”.
In disparte la considerazione assorbente per cui non è il difensore il soggetto abilitato a certificare l'eventuale smarrimento del fascicolo penale, occorre rilevare come tale nota dell'avv.to Pignatari non fa alcun esplicito riferimento ad un preteso smarrimento di detto fascicolo. La circostanza, perciò, avrebbe dovuto trovare conforto a mezzo di un'attestazione dell'Ufficio di Procura.
La pertanto, cui incombeva l'onere di provare la tempestività di detto CP_43
deposito nella prima difesa utile, non ha assolto a tale incombente.
Alla luce delle considerazioni che precedono la produzione documentale in oggetto
è inammissibile perché tardiva.
Correlativamente è assorbita la disamina in ordine all'istanza di produzione documentale proposta dagli appellanti azionisti unitamente all'appello principale di cui al giudizio riunito nonché in concomitanza all'appello incidentale in quanto istanza articolata in via subordinata, ovvero per l'ipotesi di ritenuta ammissibilità della documentazione depositata dalla all'udienza di precisazione delle conclusioni. CP_43
E, pertanto, esclusa l'ammissibilità di detta produzione, ne è assorbita la rilevanza.
Sulle istanze istruttorie articolate dagli azionisti
17 Ancora, in via preliminare all'indagine nel merito, vanno delibate le istanze istruttorie rinnovate dagli appellati.
Dette istanze, già vagliate dal primo giudice, involgono sia la richiesta di un ordine di esibizione che la richiesta di prove orali, interrogatorio formale e prova testi.
Esse non sono ammissibili né rilevanti.
La mera riproposizione delle istanze istruttorie non è sufficiente in sede di gravame ove non compendiata da un'espressa censura – con motivo di gravame – delle ragioni per le quali l'istanza è stata respinta ovvero in ordine ad un'eventuale omessa pronuncia al riguardo da parte del primo giudice (cfr. Cass.civ.sez.II, 23 dicembre 2003
n.19727; Cass.civ.sez.II, 7 luglio 2006 n.15519 secondo cui “I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo”).
Le parti si sono limitate ad una mera riproposizione delle istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio di primo grado, senza specificatamente contestare la decisione di rigetto del primo giudice e, pertanto, dette istanze sono inammissibili.
Si tratta ad ogni modo di istanze non rilevanti ai fini della decisione della controversia.
Nel merito, alla luce della decisione fin qui illustrata in ordine alle produzioni documentali nonché tenuto conto delle ragioni del gravame proposto dalla CP_43
così come delle ragioni degli appellanti incidentali e delle risultanze della CTU di primo grado che non consentono di risolvere le censure di carattere tecnico mosse da tutte le parti alla decisione impugnata, la Corte reputa necessario un approfondimento istruttorio a mezzo di nuova consulenza tecnica d'ufficio che dispone come da separata ordinanza.
E' riservata alla decisione definitiva la regolazione delle spese di lite. 18
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, non definitivamente decidendo sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , , Controparte_30 Controparte_31 CP_28
, , , ,
[...] Controparte_32 Controparte_29 CP_33 CP_38
, , , , Controparte_47 CP_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_39 Controparte_40 Controparte_41 Controparte_42
;
[...]
2. dichiara inammissibile la produzione documentale della depositata alle CP_43 udienze del 5.10.2005 e del 30.9.2007;
3. dichiara inammissibili le istanze istruttorie come indicato in parte motiva;
4. dispone come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
AD ES
IL PRESIDENTE
AL NO
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