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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/08/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LINGUANTI ISABELLA, presso il cui studio, in
Vittoria, Via San Martino n.- 192, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARIA ALESSANDRO, presso il cui studio, in Milano, Corso Genova n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore , ha proposto la presente opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.10.2021 e iscritto al n. 3807/2021 del ruolo generale, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della
, poi la somma di euro 21.683,33 oltre interessi legali e spese Controparte_3 Controparte_2
di lite, dovuta a titolo di saldo della fattura M198132706 emessa per la fornitura di energia elettrica fruita dall'ingiunta presso Noto (SR), in Via Scarlatti n. 12, contraddistinta dal POD IT001E04405057.
La , proponendo la presente opposizione, ha Parte_2
lamentato la insussistenza della pretesa creditoria vantata da controparte essendo il rapporto di fornitura cessato nell'anno 2017, contestando la quantificazione dei consumi operata da controparte e la correttezza degli importi ingiunti, eccependo, infine, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la già , che instando per il rigetto delle Controparte_2 Controparte_3
avverse eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver erogato la fornitura di energia elettrica presso i locali ad uso dell'azienda opponente;
che in data 17.01.2019 i pagina 2 di 7 tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E04405057, avevano rilevato nel punto di prelievo una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica con un'alterazione della registrazione dei consumi pari al -97,57%, in virtù della quale, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il gennaio 2012 e il gennaio 2016; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n. M198132706 del 26.11.2019; e che parte opponente ometteva il pagamento della fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 5.02.2025, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla Parte_2
infondata per i motivi di seguito indicati.
[...]
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha lamentato l'insussistenza del credito ingiuntogli, sostenendo la risoluzione del rapporto di fornitura nel settembre 2017.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo pagina 3 di 7 formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Ciò premesso, è da ritenersi provato il rapporto di fornitura sotteso alla pretesa creditoria per cui è
causa, difatti, parte opposta in sede di ricorso monitorio ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto da in qualità di legale rappresentante dell'attività e la fattura posta alla base del ricorso Parte_2
monitorio attestando l'avvenuta stipula del contratto di fornitura di energia elettrica.
Ciò detto, devono essere disattese le doglianze con le quali parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e la ricostruzione dei consumi operata da controparte.
A riguardo, è da rilevarsi che la società somministrante, ha regolarmente fornito prova dell'avvenuta manomissione del contatore sito presso l'immobile ad uso dell'opponente producendo in giudizio il verbale di sopralluogo del 17.01.2019 regolarmente sottoscritto da , qualificatosi come Parte_2
legale rappresentante dell'attività commerciale, il quale nessuna contestazione ha sollevato in sede di redazione del verbale di sopralluogo, documento di cui è bene ricordare la particolare valenza probatoria ai sensi dell'art. 2699 c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova, fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile servito dalla fornitura intestata pagina 4 di 7 all'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Inoltre, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi ed estratto conto certificato), la ricostruzione dei consumi deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa la contestata manomissione, limitandosi ad eccepire la cessazione del rapporto di fornitura nel settembre del 2017, ossia, antecedentemente rispetto alla data del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ente di distribuzione nel gennaio del 2019.
Tale ultima circostanza, rimasta sfornita di supporto probatorio, deve ritenersi ad ogni buon conto irrilevante, in quanto i periodi interessati dalla ricostruzione dei consumi operata dall'opposta ai fini della fatturazione contestata sono inerenti all'arco di tempo ricompreso tra il gennaio 2012 e il gennaio
2016.
Parte opponente, dunque, si è limitata alla formulazione di contestazioni astratte, non assolvendo pagina 5 di 7 all'onere probatorio su di essa gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato " (Cass. ord. n. 18195
del 24/06/2021, Cass., ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Infine, non può accogliersi, poiché generica, l'eccezione sollevata circa l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, in quanto, come consolidato dalla giurisprudenza, chi eccepisce l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione,
non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti
(Cass. Sent. n. 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dalla con fattura n. Controparte_2
M198132706 del 26.11.2019.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.10.2021e iscritto al n. 3807/2021 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna la parte opponente alla refusione delle Parte_2
spese processuali in favore di società benefit, che liquida in euro 3.397,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LINGUANTI ISABELLA, presso il cui studio, in
Vittoria, Via San Martino n.- 192, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARIA ALESSANDRO, presso il cui studio, in Milano, Corso Genova n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la , in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore , ha proposto la presente opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29.10.2021 e iscritto al n. 3807/2021 del ruolo generale, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della
, poi la somma di euro 21.683,33 oltre interessi legali e spese Controparte_3 Controparte_2
di lite, dovuta a titolo di saldo della fattura M198132706 emessa per la fornitura di energia elettrica fruita dall'ingiunta presso Noto (SR), in Via Scarlatti n. 12, contraddistinta dal POD IT001E04405057.
La , proponendo la presente opposizione, ha Parte_2
lamentato la insussistenza della pretesa creditoria vantata da controparte essendo il rapporto di fornitura cessato nell'anno 2017, contestando la quantificazione dei consumi operata da controparte e la correttezza degli importi ingiunti, eccependo, infine, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio la già , che instando per il rigetto delle Controparte_2 Controparte_3
avverse eccezioni e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha esposto di aver erogato la fornitura di energia elettrica presso i locali ad uso dell'azienda opponente;
che in data 17.01.2019 i pagina 2 di 7 tecnici dell'ente di distribuzione locale, recandosi presso il contatore identificato dal POD
IT001E04405057, avevano rilevato nel punto di prelievo una manomissione del contatore di fornitura di energia elettrica con un'alterazione della registrazione dei consumi pari al -97,57%, in virtù della quale, la società distributrice aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione dei consumi, facendo riferimento al periodo tra il gennaio 2012 e il gennaio 2016; che sulla base di tale ricostruzione dei consumi, operata dal distributore, era stata emessa la fattura n. M198132706 del 26.11.2019; e che parte opponente ometteva il pagamento della fattura azionata in sede monitoria nonostante i solleciti inviatigli.
Instaurato regolarmente in contradditorio tra le parti, sono stati concessi i termini di cui all' art. 183,
comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 5.02.2025, a seguito della quale,
la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale ritiene l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla Parte_2
infondata per i motivi di seguito indicati.
[...]
La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le odierne parti e in merito al quale l'opponente con le proprie doglianze ha lamentato l'insussistenza del credito ingiuntogli, sostenendo la risoluzione del rapporto di fornitura nel settembre 2017.
Deve premettersi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione gli ordinari principi inerenti alla ripartizione dell'onere della prova, motivo per il quale, l'opposto, pur assumendo pagina 3 di 7 formalmente la posizione di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto,
spetta a lui di provare nel merito i fatti costitutivi della pretesa vantata in giudizio;
all'opponente,
invece, convenuto in senso sostanziale, spetta di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria.
Ciò premesso, è da ritenersi provato il rapporto di fornitura sotteso alla pretesa creditoria per cui è
causa, difatti, parte opposta in sede di ricorso monitorio ha prodotto il contratto di fornitura sottoscritto da in qualità di legale rappresentante dell'attività e la fattura posta alla base del ricorso Parte_2
monitorio attestando l'avvenuta stipula del contratto di fornitura di energia elettrica.
Ciò detto, devono essere disattese le doglianze con le quali parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e la ricostruzione dei consumi operata da controparte.
A riguardo, è da rilevarsi che la società somministrante, ha regolarmente fornito prova dell'avvenuta manomissione del contatore sito presso l'immobile ad uso dell'opponente producendo in giudizio il verbale di sopralluogo del 17.01.2019 regolarmente sottoscritto da , qualificatosi come Parte_2
legale rappresentante dell'attività commerciale, il quale nessuna contestazione ha sollevato in sede di redazione del verbale di sopralluogo, documento di cui è bene ricordare la particolare valenza probatoria ai sensi dell'art. 2699 c.c., secondo il quale: si intende atto pubblico il documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle norme vigenti e la cui caratteristica è da rintracciarsi nel fatto di costituire prova dei fatti trascritti al suo interno ossia l'attitudine di un atto pubblico a fare piena prova, fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza (c.d. fede privilegiata).
Orbene, gli operatori del distributore recatisi presso l'immobile servito dalla fornitura intestata pagina 4 di 7 all'opponente avevano operato in qualità di esercenti un pubblico servizio, di modo che, gli accertamenti contenuti nel verbale dell'operazione loro compiuti fossero coperti da fede privilegiata.
Inoltre, a fronte della documentazione versata in atti (vd. tabella di ricostruzione dei consumi ed estratto conto certificato), la ricostruzione dei consumi deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai criteri stabiliti dalla delibera ARERA n. 200/99 che fanno riferimento alla potenza tecnicamente prelevabile dalla rete in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, legittimando il calcolo della quantità di energia elettrica anche attraverso stime qualora non si disponga dell'effettivo dato rilevato dal distributore: nel caso che ci occupa, infatti, l'avvenuta manomissione ha determinato la sottrazione di buona parte della energia effettivamente prelevata alla registrazione del gruppo di misura, giustificando la ricostruzione operata dalla società fornitrice di energia, che sulla scorta dei consumi comunicati dall'ente di distribuzione, aveva provveduto all'emissione della fattura per le ricostruzioni dei consumi per i prelievi irregolari, assolvendo all'onere della prova su di essa gravante circa la fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione.
Parte opponente, di contro, nulla ha dedotto circa la contestata manomissione, limitandosi ad eccepire la cessazione del rapporto di fornitura nel settembre del 2017, ossia, antecedentemente rispetto alla data del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ente di distribuzione nel gennaio del 2019.
Tale ultima circostanza, rimasta sfornita di supporto probatorio, deve ritenersi ad ogni buon conto irrilevante, in quanto i periodi interessati dalla ricostruzione dei consumi operata dall'opposta ai fini della fatturazione contestata sono inerenti all'arco di tempo ricompreso tra il gennaio 2012 e il gennaio
2016.
Parte opponente, dunque, si è limitata alla formulazione di contestazioni astratte, non assolvendo pagina 5 di 7 all'onere probatorio su di essa gravante stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In ipotesi di allaccio abusivo, invero, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile il principio per cui la rilevazione dei consumi mediante contatore
è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante applicandosi, dunque, l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato " (Cass. ord. n. 18195
del 24/06/2021, Cass., ord. n. 19154 del 19/07/2018).
Infine, non può accogliersi, poiché generica, l'eccezione sollevata circa l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, in quanto, come consolidato dalla giurisprudenza, chi eccepisce l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione,
non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito, ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti
(Cass. Sent. n. 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Per questi motivi
si ritiene corretta la fatturazione operata dalla con fattura n. Controparte_2
M198132706 del 26.11.2019.
In definitiva nulla osta alla conferma del decreto opposto, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1776/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.10.2021e iscritto al n. 3807/2021 del ruolo generale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna la parte opponente alla refusione delle Parte_2
spese processuali in favore di società benefit, che liquida in euro 3.397,00 per Controparte_2
compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7