Art. 12. (Intercettazioni) 1. All' articolo 266 del codice di procedura penale , al comma 1 , dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall' articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale ".
"f-bis) delitti previsti dall' articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale ".