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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/07/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 254/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BOLOGNESE MARIKA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 26.6.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 2.4.2025 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 20/09/2003 e che dalla loro unione sono nati i figli il 23.9.2005, e il 11.1.2011, Per_1 Per_2 visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “a) dichiarare la separazione tra i coniugi e;
b) autorizzare i Parte_1 Parte_2 coniugi a vivere separatamente;
c) assegnare l'abitazione familiare in San Salvo alla via Socrate nr.
35 a , che continuerà ad abitarla, mentre trasferirà, unitamente Parte_2 Parte_1 alla prole, la propria residenza entro e non oltre il 30.01.2025, prelevando dalla casa familiare i suoi effetti personali;
d) esentare i coniugi da reciproci assegni di contribuzione nel rispettivo mantenimento;
e) affidare i figli minori e congiuntamente ai due genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso di e regolamentazione degli incontri per Parte_1 Parte_2
da esercitarsi nell'imprescindibile rispetto delle esigenze di crescita, educazione e
[...] mantenimento dei minori, e comunque almeno nei seguenti periodi: - i ragazzi trascorreranno due weekend con la madre e due weekend con il padre, in maniera alternata, dal mattino del primo giorno di riposo (sabato) alle ore 21:30 del secondo giorno di riposo (domenica); - tre giorni a settimana per
3 ore;
- 3 giorni consecutivi durante le feste pasquali alternando ogni anno Pasqua e Pasquetta e 7 giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno;
- 14 giorni consecutivi o, a scelta del padre, frazionabili in due periodi da 7 giorni ciascuno, durante l'estate, con preavviso di almeno 15 giorni;
f) assegnare a favore di integralmente l'assegno unico Parte_1 familiare spettante al nucleo familiare di cui è giudizio;
g) assegnare a carico di Parte_2 ed in favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 Parte_1
(euroquattrocento/00) a titolo di contribuzione nel mantenimento dei figli e (euro Per_1 Per_2
200,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente e versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma non comprensiva dell'assegno unico familiare che verrà direttamente incassato, per entrambi i figli, solo ed esclusivamente dalla con espressa rinuncia di h) obbligare i coniugi al Pt_1 Parte_2 pagamento ciascuno di metà delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, eccetera) occorrenti ai loro figli per la migliore crescita, educazione, mantenimento;
i) ciascuna delle parti provvederà negli adempimenti delle rate indicate nelle premesse secondo le rispettive relative obbligazioni;
l) ciascuna delle parti proseguirà ad utilizzare il proprio veicolo di proprietà come indicate in premessa;
m) spese processuali compensate tra le parti.”.
pagina 2 di 4 L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio in Vasto il 20/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 108 parte II Serie A Anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite. pagina 3 di 4 Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 26/07/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 254/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BOLOGNESE MARIKA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 26.6.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 2.4.2025 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio in Vasto il 20/09/2003 e che dalla loro unione sono nati i figli il 23.9.2005, e il 11.1.2011, Per_1 Per_2 visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “a) dichiarare la separazione tra i coniugi e;
b) autorizzare i Parte_1 Parte_2 coniugi a vivere separatamente;
c) assegnare l'abitazione familiare in San Salvo alla via Socrate nr.
35 a , che continuerà ad abitarla, mentre trasferirà, unitamente Parte_2 Parte_1 alla prole, la propria residenza entro e non oltre il 30.01.2025, prelevando dalla casa familiare i suoi effetti personali;
d) esentare i coniugi da reciproci assegni di contribuzione nel rispettivo mantenimento;
e) affidare i figli minori e congiuntamente ai due genitori con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso di e regolamentazione degli incontri per Parte_1 Parte_2
da esercitarsi nell'imprescindibile rispetto delle esigenze di crescita, educazione e
[...] mantenimento dei minori, e comunque almeno nei seguenti periodi: - i ragazzi trascorreranno due weekend con la madre e due weekend con il padre, in maniera alternata, dal mattino del primo giorno di riposo (sabato) alle ore 21:30 del secondo giorno di riposo (domenica); - tre giorni a settimana per
3 ore;
- 3 giorni consecutivi durante le feste pasquali alternando ogni anno Pasqua e Pasquetta e 7 giorni consecutivi durante le feste natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno;
- 14 giorni consecutivi o, a scelta del padre, frazionabili in due periodi da 7 giorni ciascuno, durante l'estate, con preavviso di almeno 15 giorni;
f) assegnare a favore di integralmente l'assegno unico Parte_1 familiare spettante al nucleo familiare di cui è giudizio;
g) assegnare a carico di Parte_2 ed in favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 Parte_1
(euroquattrocento/00) a titolo di contribuzione nel mantenimento dei figli e (euro Per_1 Per_2
200,00 cadauno), da rivalutarsi annualmente e versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma non comprensiva dell'assegno unico familiare che verrà direttamente incassato, per entrambi i figli, solo ed esclusivamente dalla con espressa rinuncia di h) obbligare i coniugi al Pt_1 Parte_2 pagamento ciascuno di metà delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, eccetera) occorrenti ai loro figli per la migliore crescita, educazione, mantenimento;
i) ciascuna delle parti provvederà negli adempimenti delle rate indicate nelle premesse secondo le rispettive relative obbligazioni;
l) ciascuna delle parti proseguirà ad utilizzare il proprio veicolo di proprietà come indicate in premessa;
m) spese processuali compensate tra le parti.”.
pagina 2 di 4 L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio in Vasto il 20/09/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 108 parte II Serie A Anno 2003);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite. pagina 3 di 4 Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 26/07/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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