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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6873/2021
Promossa da
Sig. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Maria Garofano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Ostaglio, 59/C, intimante-ricorrente contro
e , rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in Controparte_1 Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosario Santese e dalla dott.ssa Angela
Santese, presso il cui studio elett.te domiciliano, sito in Macchia di Montecorvino
Rovella (SA) alla via G. D'Aiutolo, 1,
Intimati – resistenti
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 premesso che in data 03/09/2017 concedeva in locazione un immobile ad uso abitativo sito in Montecorvino Rovella ad un canone annuo di € 1.200,00, oltre accessori, da corrispondere in n. 12 rate mensili pari ad € 100,00; che i conduttori si rendevano morosi, per il mancato pagamento dei canoni, utenze e danni, per un pagina 1 di 5 importo complessivo pari ad € 10.049,15 e che la morosità persiste, tanto esposto intimava ai sigg. e lo sfratto immediato Controparte_1 Controparte_2 per persistente morosità dell'immobile ad uso abitativo dagli stessi occupato e, nel contempo, li citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare la persistente morosità dei sigg. e Controparte_1 CP_2 nonché quella maturanda e, per l'effetto, risolvere il contratto di locazione
[...] intercorso inter partes per inadempimento dei conduttori;
disporre il rilascio immediato dell'immobile ed emettere ingiunzione di pagamento per la somma di €
10.049,15 per i canoni scaduti e non pagati con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 19/01/2021 si costituivano i sigg. e Controparte_1 che, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità della Controparte_2 domanda stante il blocco degli sfratti, come da decreto “milleproroghe” del
31/12/2020 a causa della situazione emergenziale del covid-19, nel merito rilevavano che, pur avendo pattuito un canone di € 100,00 mensili, in realtà avevano pagato, €
350,00 mensili e ciò da settembre 2017 fino a dicembre 2018 importo che, come da contratto, doveva essere comprensivo di spese condominiali, ipotizzate in € 1.950,00 annue, salvo conguaglio, oltre al pagamento dell'utenza elettrica e idrica, quindi, ipotizzate in assenza di qualsiasi prova documentale;
che l'attore, comunque, non ha mai corrisposto loro le ricevute relative alle somme pagate e, comunque, l'unico contatore Enel serve ben tre moduli abitativi;
che incomprensibile è anche la richiesta di risarcimento da infiltrazioni ed arbitraria rimozione di piastrelle per € 1.500,00, senza alcun supporto documentale;
che, pertanto, avendo pagato la somma di €
5.600,00, cioè € 350,00 mensili da settembre 2017 a dicembre 2018, senza mai aver ricevuto alcuna ricevuta relativa al canone né alcuna fattura di spese condominiali o di utenze di Enel e acqua ad oggi non sono morosi.
Avendo, pertanto, versato un canone superiore a quanto contrattualmente pattuito, concludevano per il rigetto della domanda, per palese improcedibilità, nel merito per il rigetto della domanda in assenza dei presupposti per la evocata morosità, per il rigetto del richiesto decreto ingiuntivo pari ad € 10.049,15, in quanto sprovvisto di prova scritta, con vittoria di spese di giudizio.
La fase sommaria veniva definita con l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disposto mutamento di rito e la concessione del termine per l'avviamento pagina 2 di 5 della procedura della mediazione oltre che concessione di termine per il deposito di memorie integrative.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti ed insistendo nelle rispettive richieste.
Essendo la causa fondata su prova documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato e sostituzione giudice, veniva rinviata, sempre per la discussione, da questo giudicante, al 25 settembre 2025 con termine per le parti di deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza sulle conclusioni di solo parte intimante la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, come da documentazione in atti.
Nel merito la domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata per cui va accolta.
Parte attrice ha assolto gli oneri probatori che le incombevano, producendo in giudizio contratto di locazione del 03/09/2017, regolarmente registrato, a termini del quale i conduttori si impegnavano al pagamento del canone locatizio pattuito in €
100,00 mensili.
Restavano, poi, a carico dei conduttori, punto 4 del contratto, tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione totale e relativa sostituzione, ove necessaria, riguardanti impianti, pavimentazioni, canna fumaria.
Sempre al punto 4) del contratto veniva pattuito “al locatore spetterà, altresì, il rimborso delle spese condominiali ... fin d'ora ipotizzate ... nella cifra pari ad €
1.950,00 annuali, salvo conguagli di fine anno compreso del pagamento e non dell'energia elettrica.
Il contratto in questione dà, quindi prova sufficiente del titolo, e quant'altro contrattualmente pattuito.
Pertanto, stante l'omesso pagamento dei canoni da gennaio 2019 a novembre 2020, delle utenze, spese di registrazione nonché € 1.500,00 quale risarcimento danni da infiltrazione per arbitraria rimozione piastrelle, per un importo complessivo di € pagina 3 di 5 10.049,15 l'intimante ha avanzato richiesta di risoluzione contrattuale e contestuale richiesta di pagamento della predetta somma.
Invero, parte conduttrice, sostiene che, a fronte del canone contrattualmente pattuito e pari ad € 100,00 mensili in realtà hanno versato, per il periodo settembre 2017 - dicembre 2018 un canone mensile di € 350,00.
Ebbene, a fronte di quanto sostenuto, alcuna prova di un effettivo pagamento di canone in misura superiore a quello pattuito è stata fornita, per cui la giustificazione di un successivo omesso pagamento dei canoni per aver versato, in realtà, un canone superiore all'importo pattuito non può trovare accoglimento, quindi, va rigettata.
Pertanto, in assenza di prova, vanno condannati al pagamento dei canoni per come richiesti per un importo di € 2.300,00 oltre quelli scaduti fino al 03/02/2022, quindi, per un importo complessivo pari ad € 3.800,00, somma cui va aggiunto l'importo di
€ 112,00 per spese di registrazione.
Vanno, altresì, condannati al pagamento della somma di € 2.197,00 per consumi, somma ridotta a fronte di quanto richiesto, in assenza di prova di un reale consumo, come contrattualmente concordato.
Va invece, rigettata la richiesta di risarcimento danni, sempre avanzata da parte intimante, per € 1.500,00 per rimozione piastrelle, in quanto non provata.
In conclusione, la lunga durata della morosità è tale da far ritenere di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La morosità, quindi sussiste e risulta idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, anche in ragione dell'elevato importo della morosità risultante dagli atti.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma complessiva di € 6.109,00 a titolo dei canoni non pagati e utenze, oltre interessi in misura legale dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6873/2021 tra , intimante-ricorrente, e Parte_1
e –intimati- resistenti, ogni altra istanza, Controparte_1 Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede: pagina 4 di 5 1) Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data
03/09/2017 per grave inadempimento dei conduttori;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio del 07/09/2021;
3) Condanna i conduttori, e al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del locatore, , della somma di € 6.109,00 a titolo dei Parte_1
canoni non pagati e utenze, oltre interessi in misura legale dalle singole scadenze al saldo.
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 25/09/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6873/2021
Promossa da
Sig. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1 intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Maria Garofano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Ostaglio, 59/C, intimante-ricorrente contro
e , rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in Controparte_1 Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Rosario Santese e dalla dott.ssa Angela
Santese, presso il cui studio elett.te domiciliano, sito in Macchia di Montecorvino
Rovella (SA) alla via G. D'Aiutolo, 1,
Intimati – resistenti
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 premesso che in data 03/09/2017 concedeva in locazione un immobile ad uso abitativo sito in Montecorvino Rovella ad un canone annuo di € 1.200,00, oltre accessori, da corrispondere in n. 12 rate mensili pari ad € 100,00; che i conduttori si rendevano morosi, per il mancato pagamento dei canoni, utenze e danni, per un pagina 1 di 5 importo complessivo pari ad € 10.049,15 e che la morosità persiste, tanto esposto intimava ai sigg. e lo sfratto immediato Controparte_1 Controparte_2 per persistente morosità dell'immobile ad uso abitativo dagli stessi occupato e, nel contempo, li citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare la persistente morosità dei sigg. e Controparte_1 CP_2 nonché quella maturanda e, per l'effetto, risolvere il contratto di locazione
[...] intercorso inter partes per inadempimento dei conduttori;
disporre il rilascio immediato dell'immobile ed emettere ingiunzione di pagamento per la somma di €
10.049,15 per i canoni scaduti e non pagati con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa del 19/01/2021 si costituivano i sigg. e Controparte_1 che, preliminarmente, eccepivano l'improcedibilità della Controparte_2 domanda stante il blocco degli sfratti, come da decreto “milleproroghe” del
31/12/2020 a causa della situazione emergenziale del covid-19, nel merito rilevavano che, pur avendo pattuito un canone di € 100,00 mensili, in realtà avevano pagato, €
350,00 mensili e ciò da settembre 2017 fino a dicembre 2018 importo che, come da contratto, doveva essere comprensivo di spese condominiali, ipotizzate in € 1.950,00 annue, salvo conguaglio, oltre al pagamento dell'utenza elettrica e idrica, quindi, ipotizzate in assenza di qualsiasi prova documentale;
che l'attore, comunque, non ha mai corrisposto loro le ricevute relative alle somme pagate e, comunque, l'unico contatore Enel serve ben tre moduli abitativi;
che incomprensibile è anche la richiesta di risarcimento da infiltrazioni ed arbitraria rimozione di piastrelle per € 1.500,00, senza alcun supporto documentale;
che, pertanto, avendo pagato la somma di €
5.600,00, cioè € 350,00 mensili da settembre 2017 a dicembre 2018, senza mai aver ricevuto alcuna ricevuta relativa al canone né alcuna fattura di spese condominiali o di utenze di Enel e acqua ad oggi non sono morosi.
Avendo, pertanto, versato un canone superiore a quanto contrattualmente pattuito, concludevano per il rigetto della domanda, per palese improcedibilità, nel merito per il rigetto della domanda in assenza dei presupposti per la evocata morosità, per il rigetto del richiesto decreto ingiuntivo pari ad € 10.049,15, in quanto sprovvisto di prova scritta, con vittoria di spese di giudizio.
La fase sommaria veniva definita con l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disposto mutamento di rito e la concessione del termine per l'avviamento pagina 2 di 5 della procedura della mediazione oltre che concessione di termine per il deposito di memorie integrative.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative riportandosi a quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti ed insistendo nelle rispettive richieste.
Essendo la causa fondata su prova documentale veniva rinviata per la discussione.
Dopo alcuni rinvii nello stato e sostituzione giudice, veniva rinviata, sempre per la discussione, da questo giudicante, al 25 settembre 2025 con termine per le parti di deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza sulle conclusioni di solo parte intimante la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, come da documentazione in atti.
Nel merito la domanda di risoluzione del contratto di locazione è fondata per cui va accolta.
Parte attrice ha assolto gli oneri probatori che le incombevano, producendo in giudizio contratto di locazione del 03/09/2017, regolarmente registrato, a termini del quale i conduttori si impegnavano al pagamento del canone locatizio pattuito in €
100,00 mensili.
Restavano, poi, a carico dei conduttori, punto 4 del contratto, tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione totale e relativa sostituzione, ove necessaria, riguardanti impianti, pavimentazioni, canna fumaria.
Sempre al punto 4) del contratto veniva pattuito “al locatore spetterà, altresì, il rimborso delle spese condominiali ... fin d'ora ipotizzate ... nella cifra pari ad €
1.950,00 annuali, salvo conguagli di fine anno compreso del pagamento e non dell'energia elettrica.
Il contratto in questione dà, quindi prova sufficiente del titolo, e quant'altro contrattualmente pattuito.
Pertanto, stante l'omesso pagamento dei canoni da gennaio 2019 a novembre 2020, delle utenze, spese di registrazione nonché € 1.500,00 quale risarcimento danni da infiltrazione per arbitraria rimozione piastrelle, per un importo complessivo di € pagina 3 di 5 10.049,15 l'intimante ha avanzato richiesta di risoluzione contrattuale e contestuale richiesta di pagamento della predetta somma.
Invero, parte conduttrice, sostiene che, a fronte del canone contrattualmente pattuito e pari ad € 100,00 mensili in realtà hanno versato, per il periodo settembre 2017 - dicembre 2018 un canone mensile di € 350,00.
Ebbene, a fronte di quanto sostenuto, alcuna prova di un effettivo pagamento di canone in misura superiore a quello pattuito è stata fornita, per cui la giustificazione di un successivo omesso pagamento dei canoni per aver versato, in realtà, un canone superiore all'importo pattuito non può trovare accoglimento, quindi, va rigettata.
Pertanto, in assenza di prova, vanno condannati al pagamento dei canoni per come richiesti per un importo di € 2.300,00 oltre quelli scaduti fino al 03/02/2022, quindi, per un importo complessivo pari ad € 3.800,00, somma cui va aggiunto l'importo di
€ 112,00 per spese di registrazione.
Vanno, altresì, condannati al pagamento della somma di € 2.197,00 per consumi, somma ridotta a fronte di quanto richiesto, in assenza di prova di un reale consumo, come contrattualmente concordato.
Va invece, rigettata la richiesta di risarcimento danni, sempre avanzata da parte intimante, per € 1.500,00 per rimozione piastrelle, in quanto non provata.
In conclusione, la lunga durata della morosità è tale da far ritenere di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1455 c.c..
La morosità, quindi sussiste e risulta idonea a determinare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, anche in ragione dell'elevato importo della morosità risultante dagli atti.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma complessiva di € 6.109,00 a titolo dei canoni non pagati e utenze, oltre interessi in misura legale dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6873/2021 tra , intimante-ricorrente, e Parte_1
e –intimati- resistenti, ogni altra istanza, Controparte_1 Controparte_2 eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede: pagina 4 di 5 1) Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti in causa in data
03/09/2017 per grave inadempimento dei conduttori;
2) Conferma l'ordinanza di rilascio del 07/09/2021;
3) Condanna i conduttori, e al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del locatore, , della somma di € 6.109,00 a titolo dei Parte_1
canoni non pagati e utenze, oltre interessi in misura legale dalle singole scadenze al saldo.
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 25/09/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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