Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2022, proposto da
HA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto datato 09/10/2021 prot.n.P-GR/L/N/2020/100829, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato al sig. ME HA, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro, notificato a mezzo pec al difensore in data 15/11/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. IC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente evidenzia che nel suo interesse era stata presentata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, domanda di regolarizzazione del lavoro irregolare, la quale era stata respinta dallo Sportello Unico della Prefettura di Grosseto per carenza in capo al datore di lavoro di sufficienti redditi. Il ricorrente impugna il suddetto decreto, contestandolo nella parte in cui la Prefettura di Grosseto ha omesso totalmente di valutare l’opportunità per lo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il ricorrente contesta il mancato assentimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilevando che “ non vi è assolutamente alcun impedimento, per il quale l’inaccoglibilità della domanda di sanatoria per insufficienza del reddito del datore di lavoro vieta la concessione del permesso sopra detto in favore del lavoratore straniero ”, a tal fine richiamando la sanatoria del 2012 e la relativa circolare n. 35/13 del Ministero dell’Interno. Parte ricorrente contesta altresì anche la violazione del principio del legittimo affidamento.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Grosseto si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 24 marzo 2026, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
La pretesa del ricorrente, volta ad ottenere il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, pur a fronte del rigetto della domanda di regolarizzazione, per mancanza ab origine dei requisiti, è infondata. Il Collegio a tal fine si richiama a quanto deciso nella recente sentenza della Sezione del 25.11.2025, n. 1894, che integralmente condivide:
“ Invero, la normativa sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, prevede che il possibile rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è comunque correlato, anche in tali previsioni, all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dall’art. 103 decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda: TAR Toscana, II, 14 gennaio 2022 n. 15).
In difetto di una sufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità dell’istanza, dunque il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato: «La disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro, confermando il carattere eccezionale e restrittivo della normativa, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti» (TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 681; cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422, T.A.R. Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 15, id, 22 dicembre 2021, n. 1686, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022, n. 41, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021, n. 2424).
Non sussistono peraltro dubbi, ad avviso del Collegio, sulla legittimità costituzionale del citato art. 103 D.L. 34/2020, in quanto, nella parte che qui viene in rilievo, lo stesso risulta ragionevolmente e legittimamente orientato a garantire la piena controllabilità della procedura che consente di regolarizzare la presenza di stranieri entrati clandestinamente nello Stato italiano, escludendo ipotesi ampliative legate alle peculiari condizioni del datore di lavoro, che potrebbero favorire condotte abusive e tradursi in un incremento numericamente non preventivabile e difficilmente gestibile, anche sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza pubblica, di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento sul territorio nazionale ”.
Alla luce delle considerazioni suddette il ricorso deve quindi essere respinto, mentre le spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Paolo Nasini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC GI |
IL SEGRETARIO