Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 961/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 961/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 30.01.2025 da
, con l'avv. PANTANO CRISTINA, come da mandato in Parte_1
atti;
e da
, con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“RICORRONO CONGIUNTAMENTE
avanti Codesto On. Le Tribunale, con richiesta di sostituzione dell'udienza con
deposito di note scritte, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato
Civile del Comune di Teolo.
2) I coniugi dichiarano e danno atto di aver già compiutamente definito ogni
loro rapporto di natura patrimoniale e dichiarano di non aver più nulla a
pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo, ragione o
causa.
3) Spese legali compensate. Ciascuna parte provvederà al pagamento del
proprio legale di fiducia, i quali rinunciano alla solidarietà ex art. 13 comma
8 legge professionale forense. Il contributo unico è a carico dei coniugi nella
misura del 50%.
Per il P.M.: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude
per l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 30.05.1970 a Teolo (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 79, Serie A, anno 1970.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 23.06.2020 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 5638/2020, pubblicato in data 25.06.2020.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 23.06.2020 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle rassegnate conclusioni congiunte.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 30.05.1970 a TEOLO
[...] Parte_2
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II, n.79, serie A, anno 1970;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle rassegnate conclusioni;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.03.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari