TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1949/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), sito a Germignaga Parte_1 P.IVA_1
(VA), via F. Filzi n. 15, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa Besozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Porto Valtravaglia, Piazza Imbarcadero n. 27, giusta procura in atti ricorrente contro
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale a Varese, via Griffi n. 6, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore EO. , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Massimo Vaglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a NO (VA) via XXV aprile n. 121, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Nell'interesse Parte_1
piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
Cont
- accertare e dichiarare la totale ed assorbente responsabilità della in personale CP_4 del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai danni patiti e patiendi dal ricorrente come meglio descritti nel presente ricorso sulle Parte_1 parti comuni del complesso condominiale e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, che si indicano nella misura di €. 76.800,00, oltre spese tecniche come indicate in narrativa ed accessori di Legge, o nel diverso anche maggiore importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla richiesta di risarcimento danni al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché rimborso integrale di tutte le spese legali, di CTP e CTU in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. così come precisate in narrativa e documentate.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di:
a) ordinare l'acquisizione ai sensi dell'art. 698 c.p.c. della consulenza tecnica preventiva – con elaborato peritale depositato agli atti in data 03/03/2024 - espletata nell'ambito fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Varese R.G. 1027/2023, Dott.ssa Valentina Leggio;
b) in caso di mancata acquisizione del fascicolo di cui al punto a), ammettere C.T.U. al fine di:
- verificare l'esistenza, nonché l'origine, la natura e la causa dei danni denunciati e subiti dal così come meglio descritti nell'elaborato peritale prodotto (cfr. doc. 4), e che qui Parte_1 si intendono integralmente trascritti;
- valutare la conformità, l'idoneità e la sicurezza delle tecniche utilizzate per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione totale del in relazione ai danni Parte_1 accertati e subiti dallo stesso, tenuto conto, tra gli altri, della particolarità idrogeologica del sito su cui sono stati realizzati;
- quantificare l'entità dei danni e del costo di riparazione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali.
Nell'interesse di CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 c.c. ed eventualmente altresì la decadenza di cui alla medesima norma.
NEL MERITO Rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse.
In via Istruttoria:
2 Si chiede ammettere c.t.u. volta a determinare tipologia, consistenza ed ascrivibilità dei presunti vizi e difetti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18 settembre 2024, il
[...] ha convenuto in giudizio la Società costruttrice e venditrice del Parte_1 complesso condominiale sito a Germignaga, alla via Fabio Filzi n. 15 (formato da due blocchi, Palazzina A e Palazzina B), per sentirla condannare, ai sensi dell'art. CP_1
1669 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei gravi vizi e difetti
A, sottoposta ad un intervento di radicale Parte_3 ristrutturazione di un preesistente fabbricato, mediante la creazione di un nuovo corpo scala/ascensore esterno addossato alla facciata sud in luogo della scala interna e la realizzazione, al piano interrato, di due cantine ed un locale tecnico comune anche alla Palazzina B, ove sono stati alloggiati gli impianti tecnologici condominiali, danni quantificati nella misura di euro 76.800,00, oltre spese tecniche e accessori di legge.
A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente ha dedotto che: i. negli anni Parte_1 successivi all'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 14 giugno 2018, si sono verificati diversi e frequenti casi di infiltrazione di acque meteoriche attraverso il rivestimento delle scale e dei ballatoi, nonché di infiltrazioni ed allagamenti del vano e della fossa ascensore, prontamente denunciati dall'Amministratore alla Società assicurativa del in Parte_1 quanto ritenuti riconducibili ad eventi atmosferici;
ii. divenuto il fenomeno infiltrativo più persistente, l'Assemblea condominiale si è determinata a conferire un incarico tecnico all'Arch. , al fine di individuare le cause e rimedi delle criticità riscontrate e, all'esito Pt_4 della trasmissione della perizia, la medesima Assemblea ha deliberato di promuovere un giudizio di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; iii. nell'ambito del procedimento R.G.N. 1027/2023, il CTU incaricato Ing. con perizia Persona_1 depositata in data 4 marzo 2024, ha accertato la natura e la causa dei danni lamentati, “di fatto confermando quanto già rilevato dal perito di parte incaricato dall'odierna ricorrente”; iv. nonostante le risultanze dell'espletato accertamento tecnico, non si è resa CP_1 disponibile a definire in via conciliativa la vertenza, così determinando l'instaurazione del presente giudizio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 dicembre 2024, la quale, dopo aver premesso di non aver “potuto CP_1 costituirsi nella procedura ex art 696 bis c.p.c. di consulenza tecnica preventiva a cagione di riassetti e sconvolgimenti societari, avvenuti negli ultimi due anni, che si sono conclusi con il recesso di un socio”, ha dedotto la prescrizione biennale dell'azione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., per venire in rilievo, nella specie, non già vizi e difetti strutturali, ma difformità e vizi rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione da ultimo richiamata.
3 Nel merito, la parte resistente ha chiesto disporsi “c.t.u. volta a determinare l'eventuale Cont consistenza dei danni e l'effettiva ascrivibilità all'operato della e non CP_4 eventualmente ad altre imprese”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e della consulenza tecnica preventiva espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 1027/2023, svoltosi dinnanzi a questo Tribunale.
Non è stata, invece, disposta la ctu richiesta da parte resistente, “volta a determinare tipologia, consistenza ed ascrivibilità dei presunti vizi e difetti”, in quanto istanza articolata in termini esplorativi e superflua alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti nell'ambito del procedimento di ATP.
A tale ultimo proposito, giova evidenziare che non può dubitarsi dell'utilizzabilità, ai fini della decisione, dell'indagine tecnica esperita in fase di ATP, trattandosi di mezzo istruttorio esperito nel contraddittorio delle parti, almeno potenziale, vista la regolare notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. a CP_1
Peraltro, nell'ambito del presente giudizio, parte resistente non ha contestato le risultanze della ctu, limitandosi ad eccepire la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c. e a domandare, con un'istanza di carattere esplorativo, di disporre una nuova ctu, in ragione della circostanza che “il consulente tecnico incaricato dal giudice nella sopra menzionata procedura conciliativa, in assenza di contraddittorio, non ha potuto valutare dettagliatamente ogni aspetto inerente il composito oggetto della perizia”.
La causa matura per la decisione è stata, infine, discussa all'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento nei Parte_1 limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nella specie, non è contestato tra le parti e risulta per tabulas che il complesso immobiliare denominato è stato realizzato dalla Società appaltatrice e venditrice Parte_1
laddove ciò che è controverso tra le parti è la natura dei vizi lamentati dal CP_1
e accertati in sede di ctu preventiva, agli effetti della disciplina applicabile, con Parte_1 particolare riguardo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
A tal proposito, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature (cfr. Cass. civ. ord. n. 27315/2017).
4 Ed infatti, il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (in questi termini Cass. civ. n. 20307/2011).
Con particolare riguardo alle infiltrazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, quali appunto quelli relativi alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr. Cass. civ. ord. n. 24230/2018), comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo della durata e della conservazione della costruzione. Tra questi vizi vanno annoverati anche i difetti di costruzione che abbiano causato infiltrazioni e ristagni d'acqua nei muri del fabbricato, la caduta di intonaco dovuta ad infiltrazione di umidità ed in genere tutti i difetti che siano tali da influire sull'estetica, sul godimento, sulla stabilità e solidità dell'opera stessa.
Nel caso in esame, il giudizio sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1669 c.c. si fonda sulla constatazione delle caratteristiche ed estensione dei fenomeni di muffa e umidità riscontrati e della causa di tali fenomeni, derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e dalla non conformità delle murature perimetrali, eliminabili solo mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio. Vanno poi ricondotti alla tutela ex art. 1669 c.c. i danni consistenti nei deterioramenti del sotto scala esterno, le infiltrazioni di acqua presenti nel vano corsa e nella fossa dell'ascensore e le imbotti dei contorni vani porta ascensore, assumendo rilievo l'estensione del fenomeno, rilevabile anche in modo evidente dalle fotografie allegate alla consulenza, oltre alla causa, nonché ai problemi di sicurezza derivanti dalle infiltrazioni presenti nel vano ascensore.
Ritiene, dunque, il Tribunale che tali vizi, oltre ad incidere sull'aspetto estetico degli ambienti dell'edificio, sono suscettibili di incidere sul godimento, sulla stessa funzionalità dell'immobile condominiale e sulla sua sicurezza, mentre non sono da ricondurre alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c. gli ulteriori vizi e difetti riscontrati dal CTU e di cui si dirà di seguito e, precisamente, i danni da ossidazione alle porte dell'ascensore e alle bottoniere, riconducibili all'utilizzo, da parte dell'appaltatore, di materiali non adeguati rispetto alla collocazione esterna dell'ascensore, nonché i vizi individuati dal perito alla lett. H (i fori realizzati sulle facciate condominiali per l'ancoraggio del ponteggio impiegato nei lavori di ristrutturazione, tuttora visibili in quanto privi degli appositi tappi in materiale plastico che avrebbero dovuto essere montati contestualmente alle operazioni di smontaggio del ponteggio), trattandosi di difformità palesi, non riconducibili al fenomeno infiltrativo.
Pertanto, per i motivi già indicati, deve concludersi per l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., fatta eccezione per i vizi sopra indicati, e non alla disciplina, pure invocata da parte convenuta, di cui all'art. 1667 c.c.
5 Ne consegue il parziale accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte convenuta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., in relazione ai soli vizi relative a porte dell'ascensore, bottoniere e fori sulle facciate, per non essere stata l'azione, incontestabilmente, promossa entro due anni dalla consegna dell'opera avvenuta nell'anno 2018 e venendo i rilievo vizi senz'altro palesi, manifestatisi con l'insorgere dei primi eventi atmosferici successivi alla consegna medesima.
Tanto chiarito e ancorché alcuna eccezione di decadenza e/o prescrizione sia stata proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., giova comunque qui evidenziare, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669
c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. civ. ord. n. 777/2020), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Tale momento va fatto, quindi, coincidere con l'acquisizione, da parte del ricorrente, della perizia tecnica a firma dell'Arch. datata 1 marzo 2023 (doc. 5 fascicolo Pt_4
. E del resto è lo stesso CTU, ing. ad affermare che Parte_1 Persona_1
l'accertamento peritale eseguito nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha richiesto un'analisi visiva, tramite sopralluoghi, nonché rilievi, così confermando la necessità di un intervento tecnico al fine di poter verificare l'effettiva causa dei vizi riscontrati (cfr. pag. 4 della relazione tecnica acquisita in atti).
Il giorno successivo alla trasmissione della perizia di parte, con pec del 2 marzo 2023, il per il tramite del suo legale, ha trasmesso alla compagnia assicurativa Helvetia Parte_1 Co Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA, assicuratrice di . formale denuncia dei CP_4 danni subiti (doc. 7) e successivamente ha introdotto, entro l'anno, il ricorso ex art. 696 c.p.c. (cfr. fasc. ATP R.G. n. 1027/2023).
Successivamente, entro il termine di prescrizione annuale, e precisamente in data 18 settembre 2024, è stato introdotto, nei confronti della medesima convenuta, il giudizio di merito, essendosi concluso l'ATP ante causam con il deposito dell'elaborato peritale in data 3 marzo 2024. Poiché, come noto, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. civ. n. 3357/2016), il termine di prescrizione ha ripreso la sua decorrenza da quest'ultima data (3 marzo 2024), rispetto alla quale il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta senz'altro idoneo a evitare lo spirare del termine di prescrizione.
Tanto chiarito in via preliminare, nel merito, in ordine all'effettiva sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente e alla loro riconducibilità all'opera prestata dalla parte Parte_1 convenuta, ai fini della realizzazione del complesso immobiliare condominiale per cui è
6 causa, viene in rilievo la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solo genericamente contestata dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'esito delle operazioni peritali preventive, il consulente tecnico nominato, ing. Per_1
ha accertato le problematiche lamentate, nonché i vizi e i difetti costruttivi
[...] eziologicamente riconducibili ai lavori eseguiti dalla parte resistente e precisamente:
[A] La pittura dei sotto-rampa e dei sotto-pianerottoli è distaccata in più punti (vedasi fotografie Figure 3 – 4 – 5 – 6 – 7). Vista la diffusione del fenomeno, lo scrivente C.T.U. ritiene che la causa del deterioramento del sotto-scala sia da ascriversi all'inadeguatezza dell'impermeabilizzazione dell'estradosso della scala medesima;
[B] La pavimentazione dei ballatoi in corrispondenza degli sbarchi ai piani dell'ascensore è stata realizzata con pendenza verso la porta dell'ascensore. Considerando che trattasi di scala aperta, e che lo sbarco ascensore è stato realizzato a filo pavimento (vedasi fotografia esemplificativa Figura 8, oltre a rappresentazioni fotografiche puntuali allegate al verbale di sopralluogo del 15/09/2023), tale soluzione esecutiva porta inevitabilmente, in caso di precipitazioni, ad infiltrazioni d'acqua all'interno del vano corsa ascensore e da qui, direttamente, alla fossa del medesimo, causando anche l'impossibilità di utilizzare l'impianto elevatore per motivi di sicurezza;
[C] Le imbotti dei contorni vani porta ascensore evidenziano tracce di infiltrazioni d'acqua come diretta conseguenza di quanto rilevato al punto precedente (vedasi fotografia esemplificativa Figura 9, oltre a rappresentazioni fotografiche puntuali allegate al verbale di sopralluogo del 15/09/2023). L'acqua infiltratasi all'interno del vano corsa ascensore del piano superiore, percolando lungo la parete verticale dilava dall'interno anche questo elemento architettonico;
[D] Le porte dell'ascensore mostrano, sul lato esterno, tracce di ossidazione (vedasi fotografia Figura 10). Come risulta dalla corrispondenza mail reperita (vedasi Figura 11), allegata alla relazione tecnica del C.T.P. di parte ricorrente (datata 01/03/2023) e di cui al ricorso introduttivo, si evince che l'amministratore ha richiesto delucidazioni alla ditta fornitrice SC in data 06/10/2021; la ditta SC, interpellata al riguardo, rispondeva in data 11/10/2021 evidenziando che all'epoca dell'ordine da parte dell'impresa esecutrice, non furono fornite specifiche riguardo la necessità di utilizzare trattamenti “da esterno” e, conseguentemente il materiale fornito è stato trattato con protettivo anticorrosivo
“standard” ovvero da interno;
[E] La fossa ascensore risulta in costante esposizione delle precipitazioni atmosferiche in quanto, da un lato, la pioggia può infiltrarsi attraverso le soglie delle porte ascensore per le ragioni esposte ai punti precedenti (ovvero contropendenza del pavimento e complanarità della soglia di sbarco), dall'altro, l'acqua meteorica può insinuarsi nel vano interrato sottoscala a causa del minore aggetto della scala rispetto alla muratura di contenimento del medesimo (vedasi fotografie pedate bagnate nelle Figure 12 – 13 – 14 – 15).
7 [F] L'impianto ascensore realizzato presso l'immobile in questione risulta non adeguato alla collocazione esterna e alla problematica di allagamento della fossa sopra esposta. Anche le bottoniere installate ai vari piani sono del tipo “da interno” (vedasi fotografia Figura 19) e non a tenuta stagna, come avrebbero dovuto essere considerata la loro esposizione agli agenti meteorici. Inoltre, gli impianti collocati nel vano fossa, considerato il rischio allagamento, avrebbero dovuto essere collocati ad una quota altimetrica compatibile con il possibile presentarsi di tale fenomeno ripetitivo;
[G] Al piano interrato, nei locali interni collocati dentro la sagoma dell'edificio originario oggetto di ristrutturazione, sono evidenti tracce di infiltrazione d'acqua dai pavimenti e dai muri perimetrali;
in occasione del sopralluogo peritale del 15/09/2023, successivo a prolungati eventi meteorici dei giorni precedenti con possibile innalzamento della falda freatica, tali porzioni risultavano bagnate (vedasi fotografie Figure 20 – 21 – 22) … La causa delle infiltrazioni in tale ambito è compatibile con l'assenza di impermeabilizzazione delle strutture murarie
contro
-terra esistenti;
[H] Sulle facciate condominiali, parte dei fori realizzati per l'ancoraggio del ponteggio impiegato nei lavori di ristrutturazione risultano tuttora visibili in quanto privi degli appositi tappi in materiale plastico che avrebbero dovuto essere montati contestualmente alle operazioni di smontaggio del ponteggio (vedasi fotografia Figura 23) (in questi termini a pag. 5 e ss. della relazione peritale acquisita in atti).
In relazione ai vizi rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., come accertati dal ctu e di cui si è già detto, sussiste la responsabilità della convenuta società CP_1 appaltatrice e costruttrice del complesso condominiale, nei confronti del Condominio ricorrente.
Quanto alla responsabilità ex art. 1669 c.c. della resistente, giova qui richiamare il CP_5 consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore (costruttore–venditore), in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto. In particolare, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 19132/2011; Cass. civ. n. 15782/2006).
La disposizione di cui all'art. 1669 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità dell'appaltatore da qualificarsi come iuris tantum e che può essere vinta, non tanto mediante la prova generica di aver adoperato nell'esecuzione dell'opera la necessaria diligenza, quanto piuttosto dimostrando l'esistenza di circostanze positive, precise e concordanti idonee a escludere la colpa dell'appaltatore stesso (Cass. civ. n. 1026/2013; Cass. civ. n. 16815/2012).
8 Nel caso di specie, in ordine alla responsabilità della Società appaltatrice, all'esito dell'espletata istruttoria, è emersa, in particolare, l'errata esecuzione di opere di impermeabilizzazione, non adeguate anche in relazione alle peculiarità idrogeologiche del sito in esame, ben individuate nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. CP_6 depositata a corredo del progetto di ristrutturazione di cui trattasi e quindi note prima dell'esecuzione delle opere di ristrutturazione. Tali peculiarità, come evidenziato dal ctu, suggerivano opportune lavorazioni tese all'impermeabilizzazione degli elementi
contro
-terra e all'efficace allontanamento/smaltimento delle acque meteoriche, lavorazioni che, tuttavia, non sono state eseguite dalla parte resistente.
Fermo restando che era onere della parte convenuta dimostrare l'esecuzione a regola d'arte delle opere, ovvero, il rilievo sul piano eziologico di altri fattori, circostanza invero neppure Cont dedotta da (la quale non ha neppure prodotto una consulenza di parte o altra CP_4 documentazione idonea allo scopo), il CTU, con valutazione tecnica esauriente e condivisa dal Tribunale, ha puntualmente argomentato in merito alla presenza dei vizi e alla riconducibilità dei medesimi all'operato dell'impresa appaltatrice.
Cont Ne deriva che deve essere ritenuta responsabile nei confronti del Condominio CP_4 attore per tutti i vizi accertati in sede di ATP e riconducibili, per quanto già detto, alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal CTU Ing. in quanto fondata su criteri tecnici esenti Per_1 da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi ed avendo indicato i motivi che hanno portato ad individuare le opere di ripristino indicate.
Ritiene il Tribunale, alla luce di quanto già sopra esposto sulla natura dei vizi di cui alle lettere D, F e H che, dall'importo totale di € 76.800 iva esclusa, come quantificato dal CTU, debba essere detratta la somma di € 9.530 relativi a vizi e difformità che, ancorché accertati Co dal CTU e ricondotti eziologicamente all'opera prestata da . non rientrano nella CP_4 disciplina di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente prescrizione della relativa pretesa risarcitoria.
Pertanto, il risarcimento spettante al Condominio ricorrente deve essere quantificato nella complessiva somma di € 67.270, oltre spese tecniche, quantificate nella misura di € 3.600, oltre accessori di legge e oltre iva.
I suddetti importi devono essere oggetto di rivalutazione monetaria dal 3 marzo 2024 (data di deposito della CTU preventiva) e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza in quanto oggetto di obbligazione risarcitoria e, dunque, costituenti debito di valore, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo, come da domanda.
Con riferimento ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, per i compensi pagati al consulente d'ufficio e al professionista che ha assistito il ricorrente in tale fase come consulente di parte, rileva il Tribunale che parte ricorrente ha prodotto unicamente la fattura del CTP Arch.
9 dell'importo complessivo di € 748,16 (doc. 13 fascicolo ricorrente), mentre non Pt_4 sono state indicati, né documentati gli eventuali pagamenti eseguiti in favore del CTU, non potendo, pertanto, in questa parte la relativa domanda trovare accoglimento.
Pertanto, tenuto conto del principio di causalità e considerata la soccombenza della convenuta la stessa va condannata a rifondere al ricorrente, le spese di lite del presente CP_1 giudizio e del procedimento di ATP ante causam, ivi comprese quelle relative alle spese del CTP.
Le spese processuali sostenute dal ricorrente in relazione alla procedura di ATP R.G. n.
1027/2023 sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di istruzione preventiva con riferimento al valore dell'accolto, applicando il parametro medio per le singole fasi, mentre le spese del presente giudizio sono liquidate dimidiando i parametri medi in relazione alle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria), tenuto conto, per la fase di studio e introduttiva, che il thema decidendum della controversia era già noto al procuratore della parte perché oggetto di ATP e che la fase decisionale è stata prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta per i vizi relativi al complesso Co condominiale di cui in parte motiva, condanna . in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 70.870,00 oltre accessori di legge, oltre rivalutazione con decorrenza dalla data del 3 marzo 2024 e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in CP_1 favore del delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 406,50 per spese, € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese di ATP, che liquida in € 406,50 per spese, € 3.827,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTP arch. pari a complessivi € 748,16. Pt_4
Così deciso in Varese, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1949/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), sito a Germignaga Parte_1 P.IVA_1
(VA), via F. Filzi n. 15, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa Besozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Porto Valtravaglia, Piazza Imbarcadero n. 27, giusta procura in atti ricorrente contro
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale a Varese, via Griffi n. 6, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore EO. , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Massimo Vaglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a NO (VA) via XXV aprile n. 121, giusta procura in atti resistente
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Nell'interesse Parte_1
piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
Cont
- accertare e dichiarare la totale ed assorbente responsabilità della in personale CP_4 del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai danni patiti e patiendi dal ricorrente come meglio descritti nel presente ricorso sulle Parte_1 parti comuni del complesso condominiale e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, che si indicano nella misura di €. 76.800,00, oltre spese tecniche come indicate in narrativa ed accessori di Legge, o nel diverso anche maggiore importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla richiesta di risarcimento danni al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché rimborso integrale di tutte le spese legali, di CTP e CTU in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. così come precisate in narrativa e documentate.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di:
a) ordinare l'acquisizione ai sensi dell'art. 698 c.p.c. della consulenza tecnica preventiva – con elaborato peritale depositato agli atti in data 03/03/2024 - espletata nell'ambito fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di Varese R.G. 1027/2023, Dott.ssa Valentina Leggio;
b) in caso di mancata acquisizione del fascicolo di cui al punto a), ammettere C.T.U. al fine di:
- verificare l'esistenza, nonché l'origine, la natura e la causa dei danni denunciati e subiti dal così come meglio descritti nell'elaborato peritale prodotto (cfr. doc. 4), e che qui Parte_1 si intendono integralmente trascritti;
- valutare la conformità, l'idoneità e la sicurezza delle tecniche utilizzate per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione totale del in relazione ai danni Parte_1 accertati e subiti dallo stesso, tenuto conto, tra gli altri, della particolarità idrogeologica del sito su cui sono stati realizzati;
- quantificare l'entità dei danni e del costo di riparazione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali.
Nell'interesse di CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1667 c.c. ed eventualmente altresì la decadenza di cui alla medesima norma.
NEL MERITO Rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Spese di lite rifuse.
In via Istruttoria:
2 Si chiede ammettere c.t.u. volta a determinare tipologia, consistenza ed ascrivibilità dei presunti vizi e difetti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18 settembre 2024, il
[...] ha convenuto in giudizio la Società costruttrice e venditrice del Parte_1 complesso condominiale sito a Germignaga, alla via Fabio Filzi n. 15 (formato da due blocchi, Palazzina A e Palazzina B), per sentirla condannare, ai sensi dell'art. CP_1
1669 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei gravi vizi e difetti
A, sottoposta ad un intervento di radicale Parte_3 ristrutturazione di un preesistente fabbricato, mediante la creazione di un nuovo corpo scala/ascensore esterno addossato alla facciata sud in luogo della scala interna e la realizzazione, al piano interrato, di due cantine ed un locale tecnico comune anche alla Palazzina B, ove sono stati alloggiati gli impianti tecnologici condominiali, danni quantificati nella misura di euro 76.800,00, oltre spese tecniche e accessori di legge.
A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente ha dedotto che: i. negli anni Parte_1 successivi all'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 14 giugno 2018, si sono verificati diversi e frequenti casi di infiltrazione di acque meteoriche attraverso il rivestimento delle scale e dei ballatoi, nonché di infiltrazioni ed allagamenti del vano e della fossa ascensore, prontamente denunciati dall'Amministratore alla Società assicurativa del in Parte_1 quanto ritenuti riconducibili ad eventi atmosferici;
ii. divenuto il fenomeno infiltrativo più persistente, l'Assemblea condominiale si è determinata a conferire un incarico tecnico all'Arch. , al fine di individuare le cause e rimedi delle criticità riscontrate e, all'esito Pt_4 della trasmissione della perizia, la medesima Assemblea ha deliberato di promuovere un giudizio di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; iii. nell'ambito del procedimento R.G.N. 1027/2023, il CTU incaricato Ing. con perizia Persona_1 depositata in data 4 marzo 2024, ha accertato la natura e la causa dei danni lamentati, “di fatto confermando quanto già rilevato dal perito di parte incaricato dall'odierna ricorrente”; iv. nonostante le risultanze dell'espletato accertamento tecnico, non si è resa CP_1 disponibile a definire in via conciliativa la vertenza, così determinando l'instaurazione del presente giudizio.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 dicembre 2024, la quale, dopo aver premesso di non aver “potuto CP_1 costituirsi nella procedura ex art 696 bis c.p.c. di consulenza tecnica preventiva a cagione di riassetti e sconvolgimenti societari, avvenuti negli ultimi due anni, che si sono conclusi con il recesso di un socio”, ha dedotto la prescrizione biennale dell'azione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., per venire in rilievo, nella specie, non già vizi e difetti strutturali, ma difformità e vizi rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione da ultimo richiamata.
3 Nel merito, la parte resistente ha chiesto disporsi “c.t.u. volta a determinare l'eventuale Cont consistenza dei danni e l'effettiva ascrivibilità all'operato della e non CP_4 eventualmente ad altre imprese”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e della consulenza tecnica preventiva espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 1027/2023, svoltosi dinnanzi a questo Tribunale.
Non è stata, invece, disposta la ctu richiesta da parte resistente, “volta a determinare tipologia, consistenza ed ascrivibilità dei presunti vizi e difetti”, in quanto istanza articolata in termini esplorativi e superflua alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti nell'ambito del procedimento di ATP.
A tale ultimo proposito, giova evidenziare che non può dubitarsi dell'utilizzabilità, ai fini della decisione, dell'indagine tecnica esperita in fase di ATP, trattandosi di mezzo istruttorio esperito nel contraddittorio delle parti, almeno potenziale, vista la regolare notifica del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. a CP_1
Peraltro, nell'ambito del presente giudizio, parte resistente non ha contestato le risultanze della ctu, limitandosi ad eccepire la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c. e a domandare, con un'istanza di carattere esplorativo, di disporre una nuova ctu, in ragione della circostanza che “il consulente tecnico incaricato dal giudice nella sopra menzionata procedura conciliativa, in assenza di contraddittorio, non ha potuto valutare dettagliatamente ogni aspetto inerente il composito oggetto della perizia”.
La causa matura per la decisione è stata, infine, discussa all'udienza del 22 ottobre 2025, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento nei Parte_1 limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nella specie, non è contestato tra le parti e risulta per tabulas che il complesso immobiliare denominato è stato realizzato dalla Società appaltatrice e venditrice Parte_1
laddove ciò che è controverso tra le parti è la natura dei vizi lamentati dal CP_1
e accertati in sede di ctu preventiva, agli effetti della disciplina applicabile, con Parte_1 particolare riguardo all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
A tal proposito, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature (cfr. Cass. civ. ord. n. 27315/2017).
4 Ed infatti, il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (in questi termini Cass. civ. n. 20307/2011).
Con particolare riguardo alle infiltrazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, quali appunto quelli relativi alla presenza di infiltrazioni e umidità (cfr. Cass. civ. ord. n. 24230/2018), comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo della durata e della conservazione della costruzione. Tra questi vizi vanno annoverati anche i difetti di costruzione che abbiano causato infiltrazioni e ristagni d'acqua nei muri del fabbricato, la caduta di intonaco dovuta ad infiltrazione di umidità ed in genere tutti i difetti che siano tali da influire sull'estetica, sul godimento, sulla stabilità e solidità dell'opera stessa.
Nel caso in esame, il giudizio sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1669 c.c. si fonda sulla constatazione delle caratteristiche ed estensione dei fenomeni di muffa e umidità riscontrati e della causa di tali fenomeni, derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e dalla non conformità delle murature perimetrali, eliminabili solo mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio. Vanno poi ricondotti alla tutela ex art. 1669 c.c. i danni consistenti nei deterioramenti del sotto scala esterno, le infiltrazioni di acqua presenti nel vano corsa e nella fossa dell'ascensore e le imbotti dei contorni vani porta ascensore, assumendo rilievo l'estensione del fenomeno, rilevabile anche in modo evidente dalle fotografie allegate alla consulenza, oltre alla causa, nonché ai problemi di sicurezza derivanti dalle infiltrazioni presenti nel vano ascensore.
Ritiene, dunque, il Tribunale che tali vizi, oltre ad incidere sull'aspetto estetico degli ambienti dell'edificio, sono suscettibili di incidere sul godimento, sulla stessa funzionalità dell'immobile condominiale e sulla sua sicurezza, mentre non sono da ricondurre alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c. gli ulteriori vizi e difetti riscontrati dal CTU e di cui si dirà di seguito e, precisamente, i danni da ossidazione alle porte dell'ascensore e alle bottoniere, riconducibili all'utilizzo, da parte dell'appaltatore, di materiali non adeguati rispetto alla collocazione esterna dell'ascensore, nonché i vizi individuati dal perito alla lett. H (i fori realizzati sulle facciate condominiali per l'ancoraggio del ponteggio impiegato nei lavori di ristrutturazione, tuttora visibili in quanto privi degli appositi tappi in materiale plastico che avrebbero dovuto essere montati contestualmente alle operazioni di smontaggio del ponteggio), trattandosi di difformità palesi, non riconducibili al fenomeno infiltrativo.
Pertanto, per i motivi già indicati, deve concludersi per l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., fatta eccezione per i vizi sopra indicati, e non alla disciplina, pure invocata da parte convenuta, di cui all'art. 1667 c.c.
5 Ne consegue il parziale accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte convenuta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., in relazione ai soli vizi relative a porte dell'ascensore, bottoniere e fori sulle facciate, per non essere stata l'azione, incontestabilmente, promossa entro due anni dalla consegna dell'opera avvenuta nell'anno 2018 e venendo i rilievo vizi senz'altro palesi, manifestatisi con l'insorgere dei primi eventi atmosferici successivi alla consegna medesima.
Tanto chiarito e ancorché alcuna eccezione di decadenza e/o prescrizione sia stata proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c., giova comunque qui evidenziare, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669
c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. civ. ord. n. 777/2020), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Tale momento va fatto, quindi, coincidere con l'acquisizione, da parte del ricorrente, della perizia tecnica a firma dell'Arch. datata 1 marzo 2023 (doc. 5 fascicolo Pt_4
. E del resto è lo stesso CTU, ing. ad affermare che Parte_1 Persona_1
l'accertamento peritale eseguito nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha richiesto un'analisi visiva, tramite sopralluoghi, nonché rilievi, così confermando la necessità di un intervento tecnico al fine di poter verificare l'effettiva causa dei vizi riscontrati (cfr. pag. 4 della relazione tecnica acquisita in atti).
Il giorno successivo alla trasmissione della perizia di parte, con pec del 2 marzo 2023, il per il tramite del suo legale, ha trasmesso alla compagnia assicurativa Helvetia Parte_1 Co Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA, assicuratrice di . formale denuncia dei CP_4 danni subiti (doc. 7) e successivamente ha introdotto, entro l'anno, il ricorso ex art. 696 c.p.c. (cfr. fasc. ATP R.G. n. 1027/2023).
Successivamente, entro il termine di prescrizione annuale, e precisamente in data 18 settembre 2024, è stato introdotto, nei confronti della medesima convenuta, il giudizio di merito, essendosi concluso l'ATP ante causam con il deposito dell'elaborato peritale in data 3 marzo 2024. Poiché, come noto, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. civ. n. 3357/2016), il termine di prescrizione ha ripreso la sua decorrenza da quest'ultima data (3 marzo 2024), rispetto alla quale il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta senz'altro idoneo a evitare lo spirare del termine di prescrizione.
Tanto chiarito in via preliminare, nel merito, in ordine all'effettiva sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente e alla loro riconducibilità all'opera prestata dalla parte Parte_1 convenuta, ai fini della realizzazione del complesso immobiliare condominiale per cui è
6 causa, viene in rilievo la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solo genericamente contestata dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'esito delle operazioni peritali preventive, il consulente tecnico nominato, ing. Per_1
ha accertato le problematiche lamentate, nonché i vizi e i difetti costruttivi
[...] eziologicamente riconducibili ai lavori eseguiti dalla parte resistente e precisamente:
[A] La pittura dei sotto-rampa e dei sotto-pianerottoli è distaccata in più punti (vedasi fotografie Figure 3 – 4 – 5 – 6 – 7). Vista la diffusione del fenomeno, lo scrivente C.T.U. ritiene che la causa del deterioramento del sotto-scala sia da ascriversi all'inadeguatezza dell'impermeabilizzazione dell'estradosso della scala medesima;
[B] La pavimentazione dei ballatoi in corrispondenza degli sbarchi ai piani dell'ascensore è stata realizzata con pendenza verso la porta dell'ascensore. Considerando che trattasi di scala aperta, e che lo sbarco ascensore è stato realizzato a filo pavimento (vedasi fotografia esemplificativa Figura 8, oltre a rappresentazioni fotografiche puntuali allegate al verbale di sopralluogo del 15/09/2023), tale soluzione esecutiva porta inevitabilmente, in caso di precipitazioni, ad infiltrazioni d'acqua all'interno del vano corsa ascensore e da qui, direttamente, alla fossa del medesimo, causando anche l'impossibilità di utilizzare l'impianto elevatore per motivi di sicurezza;
[C] Le imbotti dei contorni vani porta ascensore evidenziano tracce di infiltrazioni d'acqua come diretta conseguenza di quanto rilevato al punto precedente (vedasi fotografia esemplificativa Figura 9, oltre a rappresentazioni fotografiche puntuali allegate al verbale di sopralluogo del 15/09/2023). L'acqua infiltratasi all'interno del vano corsa ascensore del piano superiore, percolando lungo la parete verticale dilava dall'interno anche questo elemento architettonico;
[D] Le porte dell'ascensore mostrano, sul lato esterno, tracce di ossidazione (vedasi fotografia Figura 10). Come risulta dalla corrispondenza mail reperita (vedasi Figura 11), allegata alla relazione tecnica del C.T.P. di parte ricorrente (datata 01/03/2023) e di cui al ricorso introduttivo, si evince che l'amministratore ha richiesto delucidazioni alla ditta fornitrice SC in data 06/10/2021; la ditta SC, interpellata al riguardo, rispondeva in data 11/10/2021 evidenziando che all'epoca dell'ordine da parte dell'impresa esecutrice, non furono fornite specifiche riguardo la necessità di utilizzare trattamenti “da esterno” e, conseguentemente il materiale fornito è stato trattato con protettivo anticorrosivo
“standard” ovvero da interno;
[E] La fossa ascensore risulta in costante esposizione delle precipitazioni atmosferiche in quanto, da un lato, la pioggia può infiltrarsi attraverso le soglie delle porte ascensore per le ragioni esposte ai punti precedenti (ovvero contropendenza del pavimento e complanarità della soglia di sbarco), dall'altro, l'acqua meteorica può insinuarsi nel vano interrato sottoscala a causa del minore aggetto della scala rispetto alla muratura di contenimento del medesimo (vedasi fotografie pedate bagnate nelle Figure 12 – 13 – 14 – 15).
7 [F] L'impianto ascensore realizzato presso l'immobile in questione risulta non adeguato alla collocazione esterna e alla problematica di allagamento della fossa sopra esposta. Anche le bottoniere installate ai vari piani sono del tipo “da interno” (vedasi fotografia Figura 19) e non a tenuta stagna, come avrebbero dovuto essere considerata la loro esposizione agli agenti meteorici. Inoltre, gli impianti collocati nel vano fossa, considerato il rischio allagamento, avrebbero dovuto essere collocati ad una quota altimetrica compatibile con il possibile presentarsi di tale fenomeno ripetitivo;
[G] Al piano interrato, nei locali interni collocati dentro la sagoma dell'edificio originario oggetto di ristrutturazione, sono evidenti tracce di infiltrazione d'acqua dai pavimenti e dai muri perimetrali;
in occasione del sopralluogo peritale del 15/09/2023, successivo a prolungati eventi meteorici dei giorni precedenti con possibile innalzamento della falda freatica, tali porzioni risultavano bagnate (vedasi fotografie Figure 20 – 21 – 22) … La causa delle infiltrazioni in tale ambito è compatibile con l'assenza di impermeabilizzazione delle strutture murarie
contro
-terra esistenti;
[H] Sulle facciate condominiali, parte dei fori realizzati per l'ancoraggio del ponteggio impiegato nei lavori di ristrutturazione risultano tuttora visibili in quanto privi degli appositi tappi in materiale plastico che avrebbero dovuto essere montati contestualmente alle operazioni di smontaggio del ponteggio (vedasi fotografia Figura 23) (in questi termini a pag. 5 e ss. della relazione peritale acquisita in atti).
In relazione ai vizi rientranti nell'ambito della tutela ex art. 1669 c.c., come accertati dal ctu e di cui si è già detto, sussiste la responsabilità della convenuta società CP_1 appaltatrice e costruttrice del complesso condominiale, nei confronti del Condominio ricorrente.
Quanto alla responsabilità ex art. 1669 c.c. della resistente, giova qui richiamare il CP_5 consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore (costruttore–venditore), in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto. In particolare, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 19132/2011; Cass. civ. n. 15782/2006).
La disposizione di cui all'art. 1669 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità dell'appaltatore da qualificarsi come iuris tantum e che può essere vinta, non tanto mediante la prova generica di aver adoperato nell'esecuzione dell'opera la necessaria diligenza, quanto piuttosto dimostrando l'esistenza di circostanze positive, precise e concordanti idonee a escludere la colpa dell'appaltatore stesso (Cass. civ. n. 1026/2013; Cass. civ. n. 16815/2012).
8 Nel caso di specie, in ordine alla responsabilità della Società appaltatrice, all'esito dell'espletata istruttoria, è emersa, in particolare, l'errata esecuzione di opere di impermeabilizzazione, non adeguate anche in relazione alle peculiarità idrogeologiche del sito in esame, ben individuate nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. CP_6 depositata a corredo del progetto di ristrutturazione di cui trattasi e quindi note prima dell'esecuzione delle opere di ristrutturazione. Tali peculiarità, come evidenziato dal ctu, suggerivano opportune lavorazioni tese all'impermeabilizzazione degli elementi
contro
-terra e all'efficace allontanamento/smaltimento delle acque meteoriche, lavorazioni che, tuttavia, non sono state eseguite dalla parte resistente.
Fermo restando che era onere della parte convenuta dimostrare l'esecuzione a regola d'arte delle opere, ovvero, il rilievo sul piano eziologico di altri fattori, circostanza invero neppure Cont dedotta da (la quale non ha neppure prodotto una consulenza di parte o altra CP_4 documentazione idonea allo scopo), il CTU, con valutazione tecnica esauriente e condivisa dal Tribunale, ha puntualmente argomentato in merito alla presenza dei vizi e alla riconducibilità dei medesimi all'operato dell'impresa appaltatrice.
Cont Ne deriva che deve essere ritenuta responsabile nei confronti del Condominio CP_4 attore per tutti i vizi accertati in sede di ATP e riconducibili, per quanto già detto, alla disciplina di cui all'art. 1669 c.c.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene corretta e condivisibile la stima dei costi degli interventi di ripristino eseguita dal CTU Ing. in quanto fondata su criteri tecnici esenti Per_1 da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi ed avendo indicato i motivi che hanno portato ad individuare le opere di ripristino indicate.
Ritiene il Tribunale, alla luce di quanto già sopra esposto sulla natura dei vizi di cui alle lettere D, F e H che, dall'importo totale di € 76.800 iva esclusa, come quantificato dal CTU, debba essere detratta la somma di € 9.530 relativi a vizi e difformità che, ancorché accertati Co dal CTU e ricondotti eziologicamente all'opera prestata da . non rientrano nella CP_4 disciplina di cui all'art. 1669 c.c., con conseguente prescrizione della relativa pretesa risarcitoria.
Pertanto, il risarcimento spettante al Condominio ricorrente deve essere quantificato nella complessiva somma di € 67.270, oltre spese tecniche, quantificate nella misura di € 3.600, oltre accessori di legge e oltre iva.
I suddetti importi devono essere oggetto di rivalutazione monetaria dal 3 marzo 2024 (data di deposito della CTU preventiva) e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza in quanto oggetto di obbligazione risarcitoria e, dunque, costituenti debito di valore, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo, come da domanda.
Con riferimento ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, per i compensi pagati al consulente d'ufficio e al professionista che ha assistito il ricorrente in tale fase come consulente di parte, rileva il Tribunale che parte ricorrente ha prodotto unicamente la fattura del CTP Arch.
9 dell'importo complessivo di € 748,16 (doc. 13 fascicolo ricorrente), mentre non Pt_4 sono state indicati, né documentati gli eventuali pagamenti eseguiti in favore del CTU, non potendo, pertanto, in questa parte la relativa domanda trovare accoglimento.
Pertanto, tenuto conto del principio di causalità e considerata la soccombenza della convenuta la stessa va condannata a rifondere al ricorrente, le spese di lite del presente CP_1 giudizio e del procedimento di ATP ante causam, ivi comprese quelle relative alle spese del CTP.
Le spese processuali sostenute dal ricorrente in relazione alla procedura di ATP R.G. n.
1027/2023 sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti di istruzione preventiva con riferimento al valore dell'accolto, applicando il parametro medio per le singole fasi, mentre le spese del presente giudizio sono liquidate dimidiando i parametri medi in relazione alle fasi effettivamente svolte (esclusa la fase istruttoria), tenuto conto, per la fase di studio e introduttiva, che il thema decidendum della controversia era già noto al procuratore della parte perché oggetto di ATP e che la fase decisionale è stata prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta per i vizi relativi al complesso Co condominiale di cui in parte motiva, condanna . in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 70.870,00 oltre accessori di legge, oltre rivalutazione con decorrenza dalla data del 3 marzo 2024 e interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in CP_1 favore del delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€ 406,50 per spese, € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché alla rifusione delle spese di ATP, che liquida in € 406,50 per spese, € 3.827,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTP arch. pari a complessivi € 748,16. Pt_4
Così deciso in Varese, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
10