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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2054/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Chivasso (TO), Via Cappuccini 13, con cittadinanza italiana, rappresentato e difeso,
dall'Avv. Luana ZANGARI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Torino, Corso Monte Cucco n. 133,
contro nata a [...] il [...], C.F.: residente Controparte_1 C.F._2
in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B, elettivamente domiciliata in
Torino – Via Susa n. 42 presso lo studio dell'Avv. Elena De Bernardi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti ammessa al Patrocino a Spese dello Stato con delibera n. 909 del 21.5.2024
pagina 1 di 8 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
a) La casa ex familiare, sita in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B e
comprensiva di due box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si è
allontanato sin dal dicembre 2021, resta assegnata alla signora la quale vi potrà CP_1
rimanere fino alla vendita della stessa.
Il ricavato della vendita della casa familiare sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
Il costo di acquisto del diritto di superfice relativo alla casa ex familiare verrà suddiviso al 50%
tra i coniugi e verrà effettuato contestualmente all'atto di vendita.
b) La seconda casa, sita in Chivasso (TO) – Via Cappuccini 13, comprensiva di un box auto, di
proprietà al 50% tra i coniugi, in cui il sig. si è trasferito sin dall'allontanamento dalla Pt_1
casa familiare eleggendo ivi la propria residenza anagrafica, resta in uso al signor . Pt_1
Il signor si impegna, contestualmente all'atto di vendita della casa ex familiare, ad Pt_1
acquistare il 50% della casa di Chivasso di proprietà della moglie, così da diventarne l'unico
proprietario, con corresponsione alla signora della somma omnicomprensiva di € CP_1
35.000,00.
c) Le parti si dichiarano disponibili a stipulare contestualmente entrambi gli atti di
vendita/cessione quote delle suddette abitazioni. In quella sede gli acquirenti della casa ex
familiare pagheranno alla signora la somma corrispondente al 50% del prezzo di CP_1
vendita della casa ex familiare, oltre al valore della propria quota dell'abitazione di Chivasso e al
signor il 50% del prezzo di vendita della casa ex familiare, dedotta la quota Pt_1
dell'abitazione di Chivasso dovuta alla moglie.
d) Le parti concordano che, qualora dovessero procedere alla stipula del contratto di vendita
della casa ex familiare prima dell'intervenuta sentenza di separazione personale,
pagina 2 di 8 contestualmente ai sopracitati atti (punto C) procederanno a sottoscrizione di convenzione
matrimoniale con cui opteranno per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti concordano, altresì, che il costo della convenzione matrimoniale verrà sostenuto
interamente dalla signora CP_1
e) Fino alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a sostenere la totalità Pt_1
delle spese condominiali di entrambe le abitazioni, la spesa dell'IMU per entrambe le abitazioni,
nonché tutte le utenze e tributi per entrambe le abitazioni.
f) Le parti dichiarano che il conto corrente comune è già stato suddiviso nella misura del 50%
ciascuno e che il signor ha trasferito la propria quota in un conto corrente personale. Pt_1
I coniugi convengono che, contestualmente alla vendita della casa ex coniugale, il suddetto
conto corrente verrà estinto. Sino alla suddetta data il signor verserà ivi l'importo Pt_1
dell'assegno di mantenimento per la moglie (punto I del presente accordo) nonché le spese
condominiali, di IMU e per le utenze come da punto E del presente accordo.
g) Attualmente la figlia (maggiorenne non economicamente autosufficiente) risiede Per_1
presso l'abitazione paterna e i genitori concordano che ella sarà libera di decidere dove vivere in
base alle proprie esigenze accademiche ed extra-accademiche; i genitori concordano, altresì, che
sarà libera di decidere in autonomia il tempo di visita presso il genitore con cui non Per_1
ha il domicilio abituale.
h) Fino a che vivrà principalmente presso il padre, egli si farà carico integrale del Per_1
suo mantenimento ordinario, nonché della totalità (100%) delle spese straordinarie così come
disciplinate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di
Ivrea.
i) Dal momento che la signora non ha adeguati redditi propri, il signor si CP_1 Pt_1
impegna a corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro e non
oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), sino
alla vendita della casa ex familiare di TT SE.
Successivamente alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla moglie a titolo di contributo per il
pagina 3 di 8 suo mantenimento una somma pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat.
j) I coniugi danno atto che il sig. , il 31 dicembre 2024, ha corrisposto alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), quale prezzo per il 25% CP_1
dell'automobile in comunione dei beni.
k) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.7.2024, Pt_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, confermando la residenza della figlia maggiorenne presso il padre, e obbligo per la madre di contribuzione al suo mantenimento una volta conseguito un reddito e assegno divorzile in favore della convenuta di € 350,00.
La convenuta si è costituita in giudizio;
nelle more dell'udienza di comparizione ex art. 473 bs.21 c.p.c., i coniugi hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione delle condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
24.4.2025, celebrata con modalità d trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 4 di 8 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TT OR (TO) il 9.6.1996 (Atto n. 73 Parte
II serie A) (doc. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa il mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne (nata il giorno 1.6.2005), ma non ancora economicamente autosufficiente e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TT OR
[...]
(TO) il 9.6.1996 (Atto n. 73 Parte II serie A).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) La casa ex familiare, sita in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B e comprensiva di due box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si pagina 5 di 8 è allontanato sin dal dicembre 2021, resta assegnata alla signora la quale vi CP_1
potrà rimanere fino alla vendita della stessa.
Il ricavato della vendita della casa familiare sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
Il costo di acquisto del diritto di superfice relativo alla casa ex familiare verrà
suddiviso al 50% tra i coniugi e verrà effettuato contestualmente all'atto di vendita.
b) La seconda casa, sita in Chivasso (TO) – Via Cappuccini 13, comprensiva di un box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, in cui il sig. si è trasferito sin Pt_1
dall'allontanamento dalla casa familiare eleggendo ivi la propria residenza anagrafica,
resta in uso al signor . Pt_1
Il signor si impegna, contestualmente all'atto di vendita della casa ex familiare, Pt_1
ad acquistare il 50% della casa di Chivasso di proprietà della moglie, così da diventarne l'unico proprietario, con corresponsione alla signora della CP_1
somma omnicomprensiva di € 35.000,00.
c) Le parti si dichiarano disponibili a stipulare contestualmente entrambi gli atti di vendita/cessione quote delle suddette abitazioni. In quella sede gli acquirenti della casa ex familiare pagheranno alla signora la somma corrispondente al 50% CP_1
del prezzo di vendita della casa ex familiare, oltre al valore della propria quota dell'abitazione di Chivasso e al signor il 50% del prezzo di vendita della casa Pt_1
ex familiare, dedotta la quota dell'abitazione di Chivasso dovuta alla moglie.
d) Le parti concordano che, qualora dovessero procedere alla stipula del contratto di vendita della casa ex familiare prima dell'intervenuta sentenza di separazione personale, contestualmente ai sopracitati atti (punto C) procederanno a sottoscrizione di convenzione matrimoniale con cui opteranno per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti concordano, altresì, che il costo della convenzione matrimoniale verrà
sostenuto interamente dalla signora CP_1
pagina 6 di 8 e) Fino alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a sostenere la Pt_1
totalità delle spese condominiali di entrambe le abitazioni, la spesa dell'IMU per entrambe le abitazioni, nonché tutte le utenze e tributi per entrambe le abitazioni.
f) Le parti dichiarano che il conto corrente comune è già stato suddiviso nella misura del 50% ciascuno e che il signor ha trasferito la propria quota in un conto Pt_1
corrente personale.
I coniugi convengono che, contestualmente alla vendita della casa ex coniugale, il suddetto conto corrente verrà estinto. Sino alla suddetta data il signor verserà Pt_1
ivi l'importo dell'assegno di mantenimento per la moglie (punto I del presente accordo) nonché le spese condominiali, di IMU e per le utenze come da punto E del presente accordo.
g) Attualmente la figlia (maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente) risiede presso l'abitazione paterna e i genitori concordano che ella sarà
libera di decidere dove vivere in base alle proprie esigenze accademiche ed extra-
accademiche; i genitori concordano, altresì, che sarà libera di decidere in Per_1
autonomia il tempo di visita presso il genitore con cui non ha il domicilio abituale.
h) Fino a che vivrà principalmente presso il padre, egli si farà carico Per_1
integrale del suo mantenimento ordinario, nonché della totalità (100%) delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea.
i) Dal momento che la signora non ha adeguati redditi propri, il signor CP_1
si impegna a corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il suo Pt_1
mantenimento, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €
350,00 (trecentocinquanta/00), sino alla vendita della casa ex familiare di TT
SE.
Successivamente alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla moglie a titolo di pagina 7 di 8 contributo per il suo mantenimento una somma pari ad € 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
j) I coniugi danno atto che il sig. , il 31 dicembre 2024, ha corrisposto alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), quale prezzo per CP_1
il 25% dell'automobile in comunione dei beni.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2054/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Chivasso (TO), Via Cappuccini 13, con cittadinanza italiana, rappresentato e difeso,
dall'Avv. Luana ZANGARI, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in Torino, Corso Monte Cucco n. 133,
contro nata a [...] il [...], C.F.: residente Controparte_1 C.F._2
in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B, elettivamente domiciliata in
Torino – Via Susa n. 42 presso lo studio dell'Avv. Elena De Bernardi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti ammessa al Patrocino a Spese dello Stato con delibera n. 909 del 21.5.2024
pagina 1 di 8 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
a) La casa ex familiare, sita in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B e
comprensiva di due box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si è
allontanato sin dal dicembre 2021, resta assegnata alla signora la quale vi potrà CP_1
rimanere fino alla vendita della stessa.
Il ricavato della vendita della casa familiare sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
Il costo di acquisto del diritto di superfice relativo alla casa ex familiare verrà suddiviso al 50%
tra i coniugi e verrà effettuato contestualmente all'atto di vendita.
b) La seconda casa, sita in Chivasso (TO) – Via Cappuccini 13, comprensiva di un box auto, di
proprietà al 50% tra i coniugi, in cui il sig. si è trasferito sin dall'allontanamento dalla Pt_1
casa familiare eleggendo ivi la propria residenza anagrafica, resta in uso al signor . Pt_1
Il signor si impegna, contestualmente all'atto di vendita della casa ex familiare, ad Pt_1
acquistare il 50% della casa di Chivasso di proprietà della moglie, così da diventarne l'unico
proprietario, con corresponsione alla signora della somma omnicomprensiva di € CP_1
35.000,00.
c) Le parti si dichiarano disponibili a stipulare contestualmente entrambi gli atti di
vendita/cessione quote delle suddette abitazioni. In quella sede gli acquirenti della casa ex
familiare pagheranno alla signora la somma corrispondente al 50% del prezzo di CP_1
vendita della casa ex familiare, oltre al valore della propria quota dell'abitazione di Chivasso e al
signor il 50% del prezzo di vendita della casa ex familiare, dedotta la quota Pt_1
dell'abitazione di Chivasso dovuta alla moglie.
d) Le parti concordano che, qualora dovessero procedere alla stipula del contratto di vendita
della casa ex familiare prima dell'intervenuta sentenza di separazione personale,
pagina 2 di 8 contestualmente ai sopracitati atti (punto C) procederanno a sottoscrizione di convenzione
matrimoniale con cui opteranno per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti concordano, altresì, che il costo della convenzione matrimoniale verrà sostenuto
interamente dalla signora CP_1
e) Fino alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a sostenere la totalità Pt_1
delle spese condominiali di entrambe le abitazioni, la spesa dell'IMU per entrambe le abitazioni,
nonché tutte le utenze e tributi per entrambe le abitazioni.
f) Le parti dichiarano che il conto corrente comune è già stato suddiviso nella misura del 50%
ciascuno e che il signor ha trasferito la propria quota in un conto corrente personale. Pt_1
I coniugi convengono che, contestualmente alla vendita della casa ex coniugale, il suddetto
conto corrente verrà estinto. Sino alla suddetta data il signor verserà ivi l'importo Pt_1
dell'assegno di mantenimento per la moglie (punto I del presente accordo) nonché le spese
condominiali, di IMU e per le utenze come da punto E del presente accordo.
g) Attualmente la figlia (maggiorenne non economicamente autosufficiente) risiede Per_1
presso l'abitazione paterna e i genitori concordano che ella sarà libera di decidere dove vivere in
base alle proprie esigenze accademiche ed extra-accademiche; i genitori concordano, altresì, che
sarà libera di decidere in autonomia il tempo di visita presso il genitore con cui non Per_1
ha il domicilio abituale.
h) Fino a che vivrà principalmente presso il padre, egli si farà carico integrale del Per_1
suo mantenimento ordinario, nonché della totalità (100%) delle spese straordinarie così come
disciplinate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di
Ivrea.
i) Dal momento che la signora non ha adeguati redditi propri, il signor si CP_1 Pt_1
impegna a corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il suo mantenimento, entro e non
oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), sino
alla vendita della casa ex familiare di TT SE.
Successivamente alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla moglie a titolo di contributo per il
pagina 3 di 8 suo mantenimento una somma pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat.
j) I coniugi danno atto che il sig. , il 31 dicembre 2024, ha corrisposto alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), quale prezzo per il 25% CP_1
dell'automobile in comunione dei beni.
k) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte
delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 23.7.2024, Pt_1
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, confermando la residenza della figlia maggiorenne presso il padre, e obbligo per la madre di contribuzione al suo mantenimento una volta conseguito un reddito e assegno divorzile in favore della convenuta di € 350,00.
La convenuta si è costituita in giudizio;
nelle more dell'udienza di comparizione ex art. 473 bs.21 c.p.c., i coniugi hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione delle condizioni di separazione.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno
24.4.2025, celebrata con modalità d trattazione scritta, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Alla medesima udienza le parti, avendo raggiunto l'accordo, rassegnavano conclusioni congiunte.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
pagina 4 di 8 In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TT OR (TO) il 9.6.1996 (Atto n. 73 Parte
II serie A) (doc. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa il mantenimento della figlia Per_1
maggiorenne (nata il giorno 1.6.2005), ma non ancora economicamente autosufficiente e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TT OR
[...]
(TO) il 9.6.1996 (Atto n. 73 Parte II serie A).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) La casa ex familiare, sita in TT SE (TO) – Via Rio San Gallo n. 24/B e comprensiva di due box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, dalla quale il marito si pagina 5 di 8 è allontanato sin dal dicembre 2021, resta assegnata alla signora la quale vi CP_1
potrà rimanere fino alla vendita della stessa.
Il ricavato della vendita della casa familiare sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
Il costo di acquisto del diritto di superfice relativo alla casa ex familiare verrà
suddiviso al 50% tra i coniugi e verrà effettuato contestualmente all'atto di vendita.
b) La seconda casa, sita in Chivasso (TO) – Via Cappuccini 13, comprensiva di un box auto, di proprietà al 50% tra i coniugi, in cui il sig. si è trasferito sin Pt_1
dall'allontanamento dalla casa familiare eleggendo ivi la propria residenza anagrafica,
resta in uso al signor . Pt_1
Il signor si impegna, contestualmente all'atto di vendita della casa ex familiare, Pt_1
ad acquistare il 50% della casa di Chivasso di proprietà della moglie, così da diventarne l'unico proprietario, con corresponsione alla signora della CP_1
somma omnicomprensiva di € 35.000,00.
c) Le parti si dichiarano disponibili a stipulare contestualmente entrambi gli atti di vendita/cessione quote delle suddette abitazioni. In quella sede gli acquirenti della casa ex familiare pagheranno alla signora la somma corrispondente al 50% CP_1
del prezzo di vendita della casa ex familiare, oltre al valore della propria quota dell'abitazione di Chivasso e al signor il 50% del prezzo di vendita della casa Pt_1
ex familiare, dedotta la quota dell'abitazione di Chivasso dovuta alla moglie.
d) Le parti concordano che, qualora dovessero procedere alla stipula del contratto di vendita della casa ex familiare prima dell'intervenuta sentenza di separazione personale, contestualmente ai sopracitati atti (punto C) procederanno a sottoscrizione di convenzione matrimoniale con cui opteranno per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Le parti concordano, altresì, che il costo della convenzione matrimoniale verrà
sostenuto interamente dalla signora CP_1
pagina 6 di 8 e) Fino alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a sostenere la Pt_1
totalità delle spese condominiali di entrambe le abitazioni, la spesa dell'IMU per entrambe le abitazioni, nonché tutte le utenze e tributi per entrambe le abitazioni.
f) Le parti dichiarano che il conto corrente comune è già stato suddiviso nella misura del 50% ciascuno e che il signor ha trasferito la propria quota in un conto Pt_1
corrente personale.
I coniugi convengono che, contestualmente alla vendita della casa ex coniugale, il suddetto conto corrente verrà estinto. Sino alla suddetta data il signor verserà Pt_1
ivi l'importo dell'assegno di mantenimento per la moglie (punto I del presente accordo) nonché le spese condominiali, di IMU e per le utenze come da punto E del presente accordo.
g) Attualmente la figlia (maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente) risiede presso l'abitazione paterna e i genitori concordano che ella sarà
libera di decidere dove vivere in base alle proprie esigenze accademiche ed extra-
accademiche; i genitori concordano, altresì, che sarà libera di decidere in Per_1
autonomia il tempo di visita presso il genitore con cui non ha il domicilio abituale.
h) Fino a che vivrà principalmente presso il padre, egli si farà carico Per_1
integrale del suo mantenimento ordinario, nonché della totalità (100%) delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea.
i) Dal momento che la signora non ha adeguati redditi propri, il signor CP_1
si impegna a corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il suo Pt_1
mantenimento, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad €
350,00 (trecentocinquanta/00), sino alla vendita della casa ex familiare di TT
SE.
Successivamente alla vendita della casa ex familiare, il signor si impegna a Pt_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla moglie a titolo di pagina 7 di 8 contributo per il suo mantenimento una somma pari ad € 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
j) I coniugi danno atto che il sig. , il 31 dicembre 2024, ha corrisposto alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), quale prezzo per CP_1
il 25% dell'automobile in comunione dei beni.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 7 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8