TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 18336/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'avv. Carmela
Di Sarro, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca ed Imperia Tagliafierro, ed elettivamente domiciliato in Napoli al c.so Garibaldi n. 387;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo delle indennità perequativa, compensativa e di turno per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2024, condannare la al pagamento della somma di € 4.218,94 o CP_2 di quella diversa ritenuta in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria: con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 03.08.2024, il ricorrente esponeva di essere dipendente dell' con mansioni di macchinista (parametro 190), di cui al Controparte_1
CCNL del settore Autoferrotranvieri.
Precisava che, in ragione del rapporto lavorativo intercorrente con la società, aveva maturato e goduto di giorni di ferie come risultante dalle buste paga prodotte.
Lamentava, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto;
ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dei seguenti elementi retributivi: l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e di turno. Emolumenti, quest'ultimi, introdotti dall'accordo regionale del
15.12.2011 (artt. 2-3), trasfuso nell'accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e nell'accordo nazionale del 21.05.1981.
Deduceva l'illegittimità della decurtazione di tali somme dalla retribuzione utile per le ferie, essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in via generale, con la nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_2 funzione di Giudice del lavoro, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
4.218,94 o di quella diversa ritenuta in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio CP_2 eccependo, in via preliminare, la intervenuta prescrizione del credito;
nel merito sosteneva l'illegittimità della pretesa azionata per il periodo successivo al giugno 2022 in virtù del
CCNL del 10 maggio 2022, che aveva disposto l'istituzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, regolarmente percepita a decorrere dal
30.06.2022.
Aggiungeva che la causa percipiendi degli emolumenti in questione non era da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva
2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia).
Concludeva per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedeva la rideterminazione del quantum limitando la richiesta sino a giugno 2022, avendo il ricorrente percepito la nuova
“indennità retribuzione ferie” nel periodo successivo, nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 09.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, dell'indennità perequativa, compensativa e di turno.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte avrebbero sancito il diritto alla omnicomprensività della retribuzione feriale, secondo cui in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussiste una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019; Cass. n.
22401/2020).
Dirimente ai fini del decidere, dunque, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Le indennità in questione sono regolate dall'Accordo regionale del 15.12.2011 (artt. 2-
3), trasfuso nell'Accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e dall'accordo nazionale del
21.05.1981 (art. 5).
In particolare, l'art. 2 dell'Accordo regionale prevede che: “[…] Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società a capitale pubblico
3 esercenti il trasporto pubblico locate e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale e la riconversione e la riqualificazione del personale, si conviene, in coerenza con l'art. 3 CCNL 27/11/2000, che, a partire dallo 1/1/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci: a) retribuzione tabellare;
b) ex indennità di contingenza;
c) aumenti periodici di anzianità; d) importi del T.D.R. (trattamento distintivo della retribuzione); e) indennità di mensa;
f) indennità di funzione per i quadri;
g) competenze accessorie unificate;
h) trattamenti sostitutivi;
i) assegno ad personam, eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi della indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula dei presente accordo. Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi. L'entità della voce assegno ad personam di cui alla lett. i) del precedente capoverso è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL, spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento, e quelli erogati dalle singole aziende.
Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità. Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”.
L'art. 3 dell'accordo in parola dispone che: “[…] In ragione dell'adozione del cennato processo di omogeneizzazione del costo del lavoro a partire dal 31/12/2011 cessano di avere efficacia gli accordi di II livello vigenti nelle aziende del t.p.l e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale. Nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti
a quelle in godimento. Allo scopo, a partire: dall' 1/1/2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza - in misura equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fini del computo del t.f.r. Per le aziende che operano nel comparto sotto forma di gruppi societari, e nei processi di aggregazione l'importo dell'indennità introdotta dal presente articolo sarà determinato in misura corrispondente al trattamento economico complessivamente inferiore fra quelli corrisposti dalle aziende stesse. Le eventuali differenze economiche derivanti dal predetto trattamento saranno corrisposte, al personale
4 avente titolo, con un'ulteriore indennità perequativa e compensativa legata alla prestazione. Per i nuovi assunti l'indennità perequativa e compensativa sarà oggetto di confronto nell'ambito di future negoziazioni di secondo livello”.
Le parti, poi, al fine di dare attuazione all'Accordo Regionale, con l'Accordo aziendale del 2012, all'art. 4, hanno previsto che: “[…] Allo scopo di facilitare il previsto processo di fusione e riorganizzazione delle società del gruppo esercenti il trasporto pubblico locale su ferro, hanno condiviso l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento, che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale, la riconversione e la riqualificazione del personale (…) sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa è quello di cui alla allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: sarà determinata in cifra fissa;
non è rivalutabile;
è pensionabile;
confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.” (cfr. all. 3 accordo aziendale 25.07.2012, rubricato “Nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art. 3 dell'intesa regionale del 15.12.2011”, prod. parte ricorrente).
L'indennità di turno trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio
1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire
(oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
L'istituzione di tali indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto delle clausole degli accordi negoziali, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
5 Gli emolumenti in questione sono stati pacificamente previsti dagli accordi collettivi di primo e secondo livello per comporre la cd. parte variabile della retribuzione.
Sul punto occorre ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza sovranazionale
(C155/10–Williams), che laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Pertanto, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie
(“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”).
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, va osservato come queste siano caratterizzate da una connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte ovvero con lo status professionale del lavoratore;
connessione, quest'ultima, che non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'ente convenuto.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte
6 negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ultima analisi, deve osservarsi che giungere a tali conclusioni non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale (costantemente escluso dalla giurisprudenza), ciò in quanto non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
3. In ordine al quantum, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Per la quantificazione delle somme dovute ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte resistente (cfr. note del 06.10.2025), non specificamente contestati, considerando quale base di calcolo sia le ferie effettivamente godute e sia il computo dei giorni di permesso, i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Infine, il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del
CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio
2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, che pertanto limita le richieste di parte ricorrente da agosto 2014 a giugno 2022.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento delle indennità perequativa, compensativa e di turno, per i giorni di ferie per il periodo da agosto 2014 a giugno 2022. Per l'effetto l' va CP_2
7 condannata al pagamento della somma di € 3.569,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo.
4. Le oscillazioni giurisprudenziali ed il parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione in misura di un terzo delle spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 in misura minima tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Carmela Di Sarro.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità perequativa, compensativa e di turno per i giorni di ferie maturati per il periodo dal 2014 al 2022;
per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
dell'importo di € 3.569,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in
[...] motivazione e fino al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' Controparte_3 del l.r.p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida in € 852,00, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 10.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 18336/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'avv. Carmela
Di Sarro, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca ed Imperia Tagliafierro, ed elettivamente domiciliato in Napoli al c.so Garibaldi n. 387;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: previo accertamento del diritto al riconoscimento retributivo delle indennità perequativa, compensativa e di turno per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni dal 2014 al 2024, condannare la al pagamento della somma di € 4.218,94 o CP_2 di quella diversa ritenuta in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria: con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE: rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 03.08.2024, il ricorrente esponeva di essere dipendente dell' con mansioni di macchinista (parametro 190), di cui al Controparte_1
CCNL del settore Autoferrotranvieri.
Precisava che, in ragione del rapporto lavorativo intercorrente con la società, aveva maturato e goduto di giorni di ferie come risultante dalle buste paga prodotte.
Lamentava, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto;
ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale dei seguenti elementi retributivi: l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e di turno. Emolumenti, quest'ultimi, introdotti dall'accordo regionale del
15.12.2011 (artt. 2-3), trasfuso nell'accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e nell'accordo nazionale del 21.05.1981.
Deduceva l'illegittimità della decurtazione di tali somme dalla retribuzione utile per le ferie, essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in via generale, con la nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_2 funzione di Giudice del lavoro, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €
4.218,94 o di quella diversa ritenuta in giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio CP_2 eccependo, in via preliminare, la intervenuta prescrizione del credito;
nel merito sosteneva l'illegittimità della pretesa azionata per il periodo successivo al giugno 2022 in virtù del
CCNL del 10 maggio 2022, che aveva disposto l'istituzione di una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, regolarmente percepita a decorrere dal
30.06.2022.
Aggiungeva che la causa percipiendi degli emolumenti in questione non era da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva
2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia).
Concludeva per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedeva la rideterminazione del quantum limitando la richiesta sino a giugno 2022, avendo il ricorrente percepito la nuova
“indennità retribuzione ferie” nel periodo successivo, nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 09.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, dell'indennità perequativa, compensativa e di turno.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.”.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte avrebbero sancito il diritto alla omnicomprensività della retribuzione feriale, secondo cui in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussiste una cd. nozione europea di retribuzione. Nozione, quest'ultima, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che, ponendosi in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019; Cass. n.
22401/2020).
Dirimente ai fini del decidere, dunque, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Le indennità in questione sono regolate dall'Accordo regionale del 15.12.2011 (artt. 2-
3), trasfuso nell'Accordo aziendale del 25.07.2012 (art. 4) e dall'accordo nazionale del
21.05.1981 (art. 5).
In particolare, l'art. 2 dell'Accordo regionale prevede che: “[…] Anche allo scopo di facilitare i processi di progressiva riorganizzazione delle società a capitale pubblico
3 esercenti il trasporto pubblico locate e pervenire alla individuazione di un costo del lavoro omogeneo nel comparto pubblico che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale e la riconversione e la riqualificazione del personale, si conviene, in coerenza con l'art. 3 CCNL 27/11/2000, che, a partire dallo 1/1/2012, per i lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo la struttura della retribuzione mensile, di cui al richiamato art. 3, distinta per parametri retributivi, resti articolata nelle seguenti voci: a) retribuzione tabellare;
b) ex indennità di contingenza;
c) aumenti periodici di anzianità; d) importi del T.D.R. (trattamento distintivo della retribuzione); e) indennità di mensa;
f) indennità di funzione per i quadri;
g) competenze accessorie unificate;
h) trattamenti sostitutivi;
i) assegno ad personam, eventualmente spettante in base a norme di legge, di regolamento o di accordi e trattamenti comprensivi della indennità di carica, superminimi individuali e di funzione, corrisposte per effetto di accordi di secondo livello, al personale in servizio alla data di stipula dei presente accordo. Tale voce retributiva rappresenta parte integrante della retribuzione e rimarrà invariata negli attuali importi. L'entità della voce assegno ad personam di cui alla lett. i) del precedente capoverso è costituita dalla differenza tra l'entità del trattamento economico complessivamente goduto in forza delle previsioni del CCNL, spettante in relazione a ciascun parametro di inquadramento, e quelli erogati dalle singole aziende.
Detti elementi retributivi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti per 14 mensilità. Gli stessi rimarranno invariati negli attuali importi salvo quelli che saranno adeguati per effetto della contrattazione collettiva nazionale”.
L'art. 3 dell'accordo in parola dispone che: “[…] In ragione dell'adozione del cennato processo di omogeneizzazione del costo del lavoro a partire dal 31/12/2011 cessano di avere efficacia gli accordi di II livello vigenti nelle aziende del t.p.l e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale. Nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti
a quelle in godimento. Allo scopo, a partire: dall' 1/1/2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza - in misura equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fini del computo del t.f.r. Per le aziende che operano nel comparto sotto forma di gruppi societari, e nei processi di aggregazione l'importo dell'indennità introdotta dal presente articolo sarà determinato in misura corrispondente al trattamento economico complessivamente inferiore fra quelli corrisposti dalle aziende stesse. Le eventuali differenze economiche derivanti dal predetto trattamento saranno corrisposte, al personale
4 avente titolo, con un'ulteriore indennità perequativa e compensativa legata alla prestazione. Per i nuovi assunti l'indennità perequativa e compensativa sarà oggetto di confronto nell'ambito di future negoziazioni di secondo livello”.
Le parti, poi, al fine di dare attuazione all'Accordo Regionale, con l'Accordo aziendale del 2012, all'art. 4, hanno previsto che: “[…] Allo scopo di facilitare il previsto processo di fusione e riorganizzazione delle società del gruppo esercenti il trasporto pubblico locale su ferro, hanno condiviso l'esigenza di individuare un costo del lavoro omogeneo, garantendo ai lavoratori in servizio a tale data condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle già in godimento, che sia funzionale a facilitare anche la mobilità interaziendale e/o endosettoriale, la riconversione e la riqualificazione del personale (…) sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della indennità perequativa è quello di cui alla allegata tabella (All. 4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo della indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: sarà determinata in cifra fissa;
non è rivalutabile;
è pensionabile;
confluisce nella base di calcolo del t.f.r. In caso di attribuzione di nuova figura professionale, il dipendente percepirà la sola indennità perequativa relativa alla figura professionale che andrà a rivestire.” (cfr. all. 3 accordo aziendale 25.07.2012, rubricato “Nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art. 3 dell'intesa regionale del 15.12.2011”, prod. parte ricorrente).
L'indennità di turno trova il suo fondamento nell'Accordo Nazionale del 21 maggio
1981, che ne ha previsto la corresponsione giornaliera nella misura originaria di 500 lire
(oggi rivalutata a 0,52 euro) per il personale viaggiante di macchina, di guida e per tutti i lavoratori che prestano servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione;
ciò al fine di remunerare le peculiarità delle mansioni proprie del predetto personale, nonché la penosità della prestazione svolta su turni avvicendanti, predisposti unilateralmente dall'azienda al fine di assicurare all'utenza il servizio di trasporto pubblico in tutti i giorni della settimana (domenica compresa).
L'istituzione di tali indennità è collegata alla particolare organizzazione del lavoro nel settore del trasporto pubblico, che richiede una copertura del servizio in fasce orarie diverse nell'arco della giornata, inclusi i giorni festivi.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto delle clausole degli accordi negoziali, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
5 Gli emolumenti in questione sono stati pacificamente previsti dagli accordi collettivi di primo e secondo livello per comporre la cd. parte variabile della retribuzione.
Sul punto occorre ricordare, come chiarito dalla giurisprudenza sovranazionale
(C155/10–Williams), che laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Pertanto, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie
(“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”).
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, va osservato come queste siano caratterizzate da una connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte ovvero con lo status professionale del lavoratore;
connessione, quest'ultima, che non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'ente convenuto.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte
6 negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ultima analisi, deve osservarsi che giungere a tali conclusioni non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale (costantemente escluso dalla giurisprudenza), ciò in quanto non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
3. In ordine al quantum, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente va disattesa in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Per la quantificazione delle somme dovute ritiene il Tribunale di poter utilizzare i conteggi analitici prodotti da parte resistente (cfr. note del 06.10.2025), non specificamente contestati, considerando quale base di calcolo sia le ferie effettivamente godute e sia il computo dei giorni di permesso, i quali, come specificamente previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015 e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, prevede che “in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie”.
Infine, il computo deve tener conto della nuova disposizione contenuta nell'art. 4 del
CCNL Autoferrotranvieri del 10 maggio 2022 - che ha disposto che a far data dal 1° luglio
2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie”, che pertanto limita le richieste di parte ricorrente da agosto 2014 a giugno 2022.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento delle indennità perequativa, compensativa e di turno, per i giorni di ferie per il periodo da agosto 2014 a giugno 2022. Per l'effetto l' va CP_2
7 condannata al pagamento della somma di € 3.569,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione di ciascun singolo rateo fino all'effettivo soddisfo.
4. Le oscillazioni giurisprudenziali ed il parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione in misura di un terzo delle spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 in misura minima tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Carmela Di Sarro.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità perequativa, compensativa e di turno per i giorni di ferie maturati per il periodo dal 2014 al 2022;
per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
dell'importo di € 3.569,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in
[...] motivazione e fino al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' Controparte_3 del l.r.p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida in € 852,00, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 10.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
8