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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giaveno - Via Francesco Marchini 1 10094 Giaveno TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in totale riforma della sentenza n. 541/2024, depositata il 20/05/2024 e non notificata ed in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata nullo o venga annullato ed in ogni caso revocato l'avviso di accertamento n. 393 del 14/12/2022 - ed ogni suo precedente e conseguente atto - emesso dalla Città di Giaveno per i motivi tutti riportati in atto e, per l'effetto, venga dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente alla Città di Giaveno a titolo di Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2017. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato Comune di GIAVENO chiede conferma della sentenza n. 541/02/2024, pronunciata dalla C.G.
T. di Primo Grado di Torino in data 13 novembre 2023 e depositata in data 20 maggio 2024, non notificata, - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 393/2022, emesso dal Comune di Giaveno nei confronti della Signora Ricorrente_1, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2017 e, per l'effetto, condannare l'attuale appellante al versamento dell'importo indicato nello stesso avviso, a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ovvero dell'importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 393 del 14/12/2022, il Comune di Giaveno richiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 609,31 a titolo di IMU per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi, disconoscendo l'agevolazione per "abitazione principale" in relazione all'immobile sito in Giaveno, Indirizzo_1. L'Ente impositore motivava la pretesa sostenendo l'assenza di prova del requisito della dimora abituale.
Impugnato l'atto dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino respingeva il ricorso con sentenza n. 541/2024. Il giudice di prime cure riteneva che la contribuente non avesse fornito prova rigorosa dell'utilizzo effettivo dell'immobile, giudicando irrilevante la residenza anagrafica e insufficienti i consumi elettrici documentati, in assenza di bollette relative a gas e acqua.
Propone appello Ricorrente_1, deducendo:
1. Violazione di legge: Errata applicazione della normativa alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte
Costituzionale.
2. Difetto di motivazione ed erronea valutazione probatoria: Omessa valutazione del compendio indiziario
(residenza anagrafica, testimonianze, stato dell'immobile privo di impianti gas al momento dell'acquisto).
3. Illegittimità del requisito dichiarativo: La mancata presentazione della dichiarazione IMU non può precludere un diritto sostanziale provato aliunde.
Si costituiva il Comune di Giaveno, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa veniva discussa e posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento, in continuità con analoga decisione assunta inter partes da questa Corte su analoga fattispecie relativa all'anno di imposta 2018.
1. Sulla portata della Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, il Collegio osserva che la citata pronuncia della Consulta ha profondamente innovato la materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011. È stato chiarito che l'esenzione IMU spetta al possessore dell'immobile che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, a nulla rilevando che il nucleo familiare o il coniuge risiedano altrove. Nel caso di specie, è pacifico che i coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1, seppur non legalmente separati ma in regime di separazione dei beni, avessero residenze distinte. La sentenza di primo grado appare dunque superata nella misura in cui ha trascurato la portata retroattiva della suddetta declaratoria di incostituzionalità su un giudizio ancora pendente. Pealtro la citata decisione della
Corte Costituzionale fa è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali.
2. La sentenza impugnata è censurabile e del tutto fuori segno nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della dimora abituale basandosi esclusivamente sull'esiguità dei consumi elettrici e sulla mancanza di altre utenze, effettuando una valutazione dei consumi del tutto superficiale e decontualizzata senza altresì tenere in debito conto di atti muniti di particolare fede pubblica quali il certificato di residenza ed il rogito di acquisto.
Il Collegio rileva che la contribuente ha prodotto in atti il rogito notarile del 2010 (doc. 10), da cui risulta che l'immobile era stato acquistato in "pessimo stato di conservazione e privo di qualsiasi impianto". Tale dato fattuale spiega ragionevolmente l'assenza di forniture di gas e acqua di rete, tipica di contesti rurali (borgate montane) dove il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico possono avvenire con modalità alternative
(legna/pellet, pozzi o cisterne).
Le bollette elettriche prodotte per l'anno 2017 dimostrano una fornitura attiva e costante. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9059/2018) impone al giudice una valutazione sintetica e globale degli indizi: la residenza anagrafica (che gode di presunzione di veridicità), l'invio dell'accertamento allo stesso indirizzo di b.ta TI (segno di reperibilità della contribuente) e la testimonianza della figlia Nominativo_2 formano un quadro probatorio coerente e sufficiente a confermare la dimora abituale.
3. In merito all'asserito obbligo dichiarativo quale condizione ostativa ( la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione IMU), si osserva che la giurisprudenza prevalente e lo Statuto del Contribuente escludono che l'omissione di un adempimento formale possa comportare la decadenza da un'agevolazione qualora i requisiti sostanziali siano certi. Nel caso in esame, il diritto all'esenzione "disgiunta" per i coniugi è stato sancito espressamente solo nel 2022, rendendo inesigibile un comportamento dichiarativo specifico nel
2017 basato su un assetto normativo all'epoca interpretato in senso restrittivo e poi dichiarato incostituzionale.
4.Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa del Comune di Giaveno risulta infondata. La contribuente ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile de quo per il periodo d'imposta 2017.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata. Condanna il Comune di Giaveno alle spese del doppio grado liquidate a favore della contribuente in euro
300,00 per il primo ed in euro 500,00 per il secondo grado. Oltre spese generali, esposti, IVA e cassa se dovuti.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 41/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giaveno - Via Francesco Marchini 1 10094 Giaveno TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 393 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in totale riforma della sentenza n. 541/2024, depositata il 20/05/2024 e non notificata ed in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata nullo o venga annullato ed in ogni caso revocato l'avviso di accertamento n. 393 del 14/12/2022 - ed ogni suo precedente e conseguente atto - emesso dalla Città di Giaveno per i motivi tutti riportati in atto e, per l'effetto, venga dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente alla Città di Giaveno a titolo di Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2017. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato Comune di GIAVENO chiede conferma della sentenza n. 541/02/2024, pronunciata dalla C.G.
T. di Primo Grado di Torino in data 13 novembre 2023 e depositata in data 20 maggio 2024, non notificata, - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 393/2022, emesso dal Comune di Giaveno nei confronti della Signora Ricorrente_1, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2017 e, per l'effetto, condannare l'attuale appellante al versamento dell'importo indicato nello stesso avviso, a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ovvero dell'importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 393 del 14/12/2022, il Comune di Giaveno richiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 609,31 a titolo di IMU per l'anno 2017, oltre sanzioni e interessi, disconoscendo l'agevolazione per "abitazione principale" in relazione all'immobile sito in Giaveno, Indirizzo_1. L'Ente impositore motivava la pretesa sostenendo l'assenza di prova del requisito della dimora abituale.
Impugnato l'atto dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino respingeva il ricorso con sentenza n. 541/2024. Il giudice di prime cure riteneva che la contribuente non avesse fornito prova rigorosa dell'utilizzo effettivo dell'immobile, giudicando irrilevante la residenza anagrafica e insufficienti i consumi elettrici documentati, in assenza di bollette relative a gas e acqua.
Propone appello Ricorrente_1, deducendo:
1. Violazione di legge: Errata applicazione della normativa alla luce della sentenza n. 209/2022 della Corte
Costituzionale.
2. Difetto di motivazione ed erronea valutazione probatoria: Omessa valutazione del compendio indiziario
(residenza anagrafica, testimonianze, stato dell'immobile privo di impianti gas al momento dell'acquisto).
3. Illegittimità del requisito dichiarativo: La mancata presentazione della dichiarazione IMU non può precludere un diritto sostanziale provato aliunde.
Si costituiva il Comune di Giaveno, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa veniva discussa e posta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento, in continuità con analoga decisione assunta inter partes da questa Corte su analoga fattispecie relativa all'anno di imposta 2018.
1. Sulla portata della Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, il Collegio osserva che la citata pronuncia della Consulta ha profondamente innovato la materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011. È stato chiarito che l'esenzione IMU spetta al possessore dell'immobile che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, a nulla rilevando che il nucleo familiare o il coniuge risiedano altrove. Nel caso di specie, è pacifico che i coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1, seppur non legalmente separati ma in regime di separazione dei beni, avessero residenze distinte. La sentenza di primo grado appare dunque superata nella misura in cui ha trascurato la portata retroattiva della suddetta declaratoria di incostituzionalità su un giudizio ancora pendente. Pealtro la citata decisione della
Corte Costituzionale fa è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n.
4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali.
2. La sentenza impugnata è censurabile e del tutto fuori segno nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della dimora abituale basandosi esclusivamente sull'esiguità dei consumi elettrici e sulla mancanza di altre utenze, effettuando una valutazione dei consumi del tutto superficiale e decontualizzata senza altresì tenere in debito conto di atti muniti di particolare fede pubblica quali il certificato di residenza ed il rogito di acquisto.
Il Collegio rileva che la contribuente ha prodotto in atti il rogito notarile del 2010 (doc. 10), da cui risulta che l'immobile era stato acquistato in "pessimo stato di conservazione e privo di qualsiasi impianto". Tale dato fattuale spiega ragionevolmente l'assenza di forniture di gas e acqua di rete, tipica di contesti rurali (borgate montane) dove il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico possono avvenire con modalità alternative
(legna/pellet, pozzi o cisterne).
Le bollette elettriche prodotte per l'anno 2017 dimostrano una fornitura attiva e costante. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9059/2018) impone al giudice una valutazione sintetica e globale degli indizi: la residenza anagrafica (che gode di presunzione di veridicità), l'invio dell'accertamento allo stesso indirizzo di b.ta TI (segno di reperibilità della contribuente) e la testimonianza della figlia Nominativo_2 formano un quadro probatorio coerente e sufficiente a confermare la dimora abituale.
3. In merito all'asserito obbligo dichiarativo quale condizione ostativa ( la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione IMU), si osserva che la giurisprudenza prevalente e lo Statuto del Contribuente escludono che l'omissione di un adempimento formale possa comportare la decadenza da un'agevolazione qualora i requisiti sostanziali siano certi. Nel caso in esame, il diritto all'esenzione "disgiunta" per i coniugi è stato sancito espressamente solo nel 2022, rendendo inesigibile un comportamento dichiarativo specifico nel
2017 basato su un assetto normativo all'epoca interpretato in senso restrittivo e poi dichiarato incostituzionale.
4.Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa del Comune di Giaveno risulta infondata. La contribuente ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile de quo per il periodo d'imposta 2017.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata. Condanna il Comune di Giaveno alle spese del doppio grado liquidate a favore della contribuente in euro
300,00 per il primo ed in euro 500,00 per il secondo grado. Oltre spese generali, esposti, IVA e cassa se dovuti.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero