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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. n. 1644/2024 Oggi 5 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi l'avv. FA Ganci per il ricorrente e la dott.ssa Maria Isernia per il resistente. La giudice, sentiti i procuratori delle parti, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., dispone la riunione delle cause nn. 1644/2024 e n. 1645/2024 alla presente.
I procuratori delle parti discutono oralmente le cause riunite e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
In particolare, quanto alle eccezioni di prescrizione, l'avv. Ganci richiama le diffide depositate.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1644/2024, 1645/2024 e 1646/2024 promosse da (C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ,) con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Parte_3 CodiceFiscale_3
FA RICORRENTI contro
(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dalla dott.ssa Federica La Rosa, dalla dott.ssa Maria Isernia e dalla dott.ssa Sara Punti, funzionarie in servizio presso l' Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorsi
Conclusioni della resistente: come da comparse
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sopra indicati hanno convenuto in giudizio il per domandare il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come educatori presso il convitto nazionale “Gallini” di Voghera. Hanno depositato al riguardo la copia degli stati matricolari e dei contratti di lavoro (Allegati sub 1 ai ricorsi). Il diritto degli educatori, al pari dei docenti, di ottenere la carta elettronica di cui si tratta è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Possono qui richiamarsi le seguenti massime della Suprema Corte: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cass. n. 32104/2022 e Cass. n. 9895/2024) .
“La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti” (Cass. 27872/2024). Non v'è dubbio, pertanto, che il diritto in questione debba essere riconosciuto al ricorrente , Parte_1 che è stato assunto a tempo indeterminato come educatore dal primo settembre 2005. Il medesimo diritto deve, tuttavia, essere riconosciuto anche agli altri ricorrenti, seppure educatori precari, tenendo conto dell'equiparazione, ai fini che ci occupano, da tempo operata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità tra titolari di contratto a tempo indeterminato e supplenti. In particolare, il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_1 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati tutti i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
Deve anche rilevarsi, tenendo conto delle eccezioni di parte resistente, che il diritto di relativo Parte_1 all'anno scolastico 2019/2020 non è prescritto, alla luce della diffida notificata il 4 luglio 2024 (doc. 7 allegato al ricorso del predetto); parimenti non è prescritto il diritto di relativo all'anno scolastico 2019/2020, Parte_2 alla luce della diffida notificata il 28 giugno 2024 (doc. 7 allegato al ricorso della medesima). Non possono, poi, condividersi le argomentazioni di parte resistente in merito al riconoscimento ex lege del diritto per i contratti di supplenza fino al 31 agosto;
infatti, la normativa intervenuta in proposito riguarda i docenti e non gli educatori e pertanto allo stato i diritti in questione non risultano essere stati riconosciuti dal ministero, che non ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo nei confronti dei ricorrenti. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore;
per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_2 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni Parte_3 scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
4) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.102,40 per compenso professionale e in € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e FA Ganci, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Così deciso il 5 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. n. 1644/2024 Oggi 5 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi l'avv. FA Ganci per il ricorrente e la dott.ssa Maria Isernia per il resistente. La giudice, sentiti i procuratori delle parti, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., dispone la riunione delle cause nn. 1644/2024 e n. 1645/2024 alla presente.
I procuratori delle parti discutono oralmente le cause riunite e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
In particolare, quanto alle eccezioni di prescrizione, l'avv. Ganci richiama le diffide depositate.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1644/2024, 1645/2024 e 1646/2024 promosse da (C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ,) con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Parte_3 CodiceFiscale_3
FA RICORRENTI contro
(C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dalla dott.ssa Federica La Rosa, dalla dott.ssa Maria Isernia e dalla dott.ssa Sara Punti, funzionarie in servizio presso l' Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorsi
Conclusioni della resistente: come da comparse
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sopra indicati hanno convenuto in giudizio il per domandare il Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come educatori presso il convitto nazionale “Gallini” di Voghera. Hanno depositato al riguardo la copia degli stati matricolari e dei contratti di lavoro (Allegati sub 1 ai ricorsi). Il diritto degli educatori, al pari dei docenti, di ottenere la carta elettronica di cui si tratta è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Possono qui richiamarsi le seguenti massime della Suprema Corte: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cass. n. 32104/2022 e Cass. n. 9895/2024) .
“La c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 è una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative, e costituisce comunque un beneficio economico, benché atipico, sicché essa compete anche al personale educativo, non solo perché la funzione educativa partecipa al processo di formazione ed educazione nell'ambito della funzione docente, ma anche per l'espressa equiparazione normativa del trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti” (Cass. 27872/2024). Non v'è dubbio, pertanto, che il diritto in questione debba essere riconosciuto al ricorrente , Parte_1 che è stato assunto a tempo indeterminato come educatore dal primo settembre 2005. Il medesimo diritto deve, tuttavia, essere riconosciuto anche agli altri ricorrenti, seppure educatori precari, tenendo conto dell'equiparazione, ai fini che ci occupano, da tempo operata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità tra titolari di contratto a tempo indeterminato e supplenti. In particolare, il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_1 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati tutti i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
Deve anche rilevarsi, tenendo conto delle eccezioni di parte resistente, che il diritto di relativo Parte_1 all'anno scolastico 2019/2020 non è prescritto, alla luce della diffida notificata il 4 luglio 2024 (doc. 7 allegato al ricorso del predetto); parimenti non è prescritto il diritto di relativo all'anno scolastico 2019/2020, Parte_2 alla luce della diffida notificata il 28 giugno 2024 (doc. 7 allegato al ricorso della medesima). Non possono, poi, condividersi le argomentazioni di parte resistente in merito al riconoscimento ex lege del diritto per i contratti di supplenza fino al 31 agosto;
infatti, la normativa intervenuta in proposito riguarda i docenti e non gli educatori e pertanto allo stato i diritti in questione non risultano essere stati riconosciuti dal ministero, che non ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo nei confronti dei ricorrenti. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore;
per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_2 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni Parte_3 scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
4) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 2.102,40 per compenso professionale e in € 147,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e FA Ganci, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Così deciso il 5 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani