TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Bogotà (Colombia) il 06.08.1985 – CF Parte_1
difesa dall'Avv. Antonio D'Orazio C.F._1
E
n. a Lanciano il 10.05.1989 – CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Piero Nasuti
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 14.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 14.10.2025, del seguente preciso tenore: a. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. b. I coniugi danno atto che nella casa già coniugale sita in Sant'Eusanio del Sangro (CH) alla Frazione Castellata n. 198/A, è rimasto a vivere il sig. CP_1 mentre l'altro coniuge sig.ra si è già allontanata reperendo Parte_1 un'autonoma sistemazione abitativa. c. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto autosufficienti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 14.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (Anno 2020 n.
1 - Parte I serie S.) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
AN Di LA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa AN DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Bogotà (Colombia) il 06.08.1985 – CF Parte_1
difesa dall'Avv. Antonio D'Orazio C.F._1
E
n. a Lanciano il 10.05.1989 – CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Piero Nasuti
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 14.10.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 14.10.2025, del seguente preciso tenore: a. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto. b. I coniugi danno atto che nella casa già coniugale sita in Sant'Eusanio del Sangro (CH) alla Frazione Castellata n. 198/A, è rimasto a vivere il sig. CP_1 mentre l'altro coniuge sig.ra si è già allontanata reperendo Parte_1 un'autonoma sistemazione abitativa. c. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto autosufficienti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 14.10.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (Anno 2020 n.
1 - Parte I serie S.) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
AN Di LA