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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3637 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Lisa BALLARIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Schio (VI) in data 05/10/2013 (Atto n. 40, Parte II, Serie A- Parte_1 Parte_2
Anno 2013 Comune di Schio) disponendosi la conforme trascrizione nei Registri dello Stato Civile dei Comuni di appartenenza dei ricorrenti;
2) I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, in quanto dotati di reddito proprio e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di qualunque somma a titolo di concorso nel loro mantenimento;
3) Nulla a proposito dell'ex casa coniugale, nel frattempo divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra all'esito delle condizioni di separazione;
Parte_1
1 4) Il sig. potrà continuare vedere il cane ON, ora intestato alla sig.ra Parte_2
all'esito e nel rispetto delle condizioni della separazione, ogni volta che sarà Parte_1
suo desiderio, previo accordo con la proprietaria.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 5/10/2013.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
4/07/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Schio (VI) il 5/10/2013 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Schio (VI) al n. 40, parte II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3637 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Lisa BALLARIN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e in Schio (VI) in data 05/10/2013 (Atto n. 40, Parte II, Serie A- Parte_1 Parte_2
Anno 2013 Comune di Schio) disponendosi la conforme trascrizione nei Registri dello Stato Civile dei Comuni di appartenenza dei ricorrenti;
2) I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, in quanto dotati di reddito proprio e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di qualunque somma a titolo di concorso nel loro mantenimento;
3) Nulla a proposito dell'ex casa coniugale, nel frattempo divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra all'esito delle condizioni di separazione;
Parte_1
1 4) Il sig. potrà continuare vedere il cane ON, ora intestato alla sig.ra Parte_2
all'esito e nel rispetto delle condizioni della separazione, ogni volta che sarà Parte_1
suo desiderio, previo accordo con la proprietaria.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 5/10/2013.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del
4/07/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Schio (VI) il 5/10/2013 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Schio (VI) al n. 40, parte II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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