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Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 35
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Legge 29 gennaio 1986, n. 35
Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1986, n. 35
Versione
23 febbraio 1986
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1986
Vedi fonte istituzionale
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