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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 961/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvador (El Salvador) il 09/01/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Salvador (El Salvador) il 09/04/1991 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
06/05/2011 e 27/08/2015, entrambi ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 68 del 22/04/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 29 novembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Casale Monferrato (AL) il Parte_1 Parte_2
16/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2016, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. i figli minori e vengono Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
2. il NO ha trasferito la propria residenza in Casale M.to, Via De Vecchi Parte_3
n. 2 pertanto è venuto meno l'obbligo dello stesso di corrispondere il 50% delle utenze del precedente alloggio;
3. il padre, NO , verserà alla madre NOa a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 100,00 (€ 50,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NOa
[...] anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio Pt_2
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Sono da ritenere escluse dal mantenimento le spese relative alla cancelleria scolastica e all'abbigliamento, così come la spesa relativa alla ricarica della scheda telefonica in uso alla figlia, che saranno pertanto sostenute dai genitori in parti uguali. A fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento il NO rinuncia, sempre a decorrere dal gennaio 2025, al 50% Parte_1 dell'Assegno Unico che verrà pertanto integralmente percepito dalla NOa
[...]
Pt_2
4. i genitori stabiliscono concordemente orari e giorni di alternanza nella gestione dei figli minori, calendarizzati sulla base dei rispettivi orari lavorativi. In particolare, posto che il NO , lavora esclusivamente al mattino, dal lunedì al sabato e con orario Pt_1
6.00/12.20, si occuperà dei bambini al pomeriggio, preoccupandosi di attenderli all'uscita da scuola e di predisporre il pranzo. Qualora i figli usufruiscano del servizio mensa il costo relativo sarà a suo esclusivo carico.
La NOa svolge invece attività lavorativa su turni settimanali dal lunedì Parte_2 al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 o dalle ore 12.20 alle ore 19.10.
Sarà sua cura preoccuparsi, indipendentemente dall'orario di inizio dell'attività lavorativa e facendo ricorso, ove si rendesse necessario, all'aiuto di una baby-sitter a suo esclusivo carico, di accompagnare i figli a scuola al mattino e di predisporre la cena.
I coniugi prevedono espressamente che, qualora sopraggiungano variazioni nelle rispettive attività lavorative, sia in termini di turnazione che di luogo di lavoro, regoleranno concordemente variazioni sia del sistema di affidamento che di mantenimento dei figli minori, fermo restando la facoltà di ciascuno di rivolgersi al Tribunale per una modifica delle condizioni di affidamento.
Ciascun genitore avrà inoltre facoltà di tenere i figli in via esclusiva per due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera.
Compatibilmente con le ferie maturate e concesse, i genitori potranno trascorrere con i figli, in via esclusiva, 15 giorni durante le vacanze estive, con obbligo di comunicare il periodo scelto entro il mese di giugno. La facoltà di scelta di tale periodo spetterà ai coniugi ad anni alterni;
per il primo anno la facoltà di scelta spetterà alla NOa Pt_2
In merito alle vacanze per le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà delle vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre, e con l'altro la seconda metà, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua i figli staranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle stesse alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per il primo anno la facoltà di scelta del periodo spetterà al NO . Resta nella facoltà dei genitori concordare di trascorrere insieme Pt_1 il giorno di Natale;
pagina 3 di 4 5. ciascuno dei genitori sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
6. si dà atto che la NOa si impegna a corrispondere mensilmente al NO Parte_2 la somma di euro 90,00 quale rimborso della rata mensile di Parte_1 finanziamento Finitalia per impianto Fotovoltaico;
7. si dà atto che il NO si impegna a corrispondere alla NOa Parte_1 [...] il 50% del rimborso annuale ricevuto per l'istallazione dei pannelli solari;
Pt_2
8. si dà atto che i contributi ricevuti per la vendita dell'energia elettrica prodotta saranno ripartiti tra i NOi e nella misura del 50% ciascuno Parte_2 Parte_1 così come gli eventuali costi di manutenzione dell'impianto predetto;
9. si dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e Per_1 Pt_1
10. si dà atto che i coniugi ricorrenti sono economicamente autosufficienti e dunque non ricorrono le condizioni per il versamento di alcun assegno divorzile;
11. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 961/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvador (El Salvador) il 09/01/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Salvador (El Salvador) il 09/04/1991 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
06/05/2011 e 27/08/2015, entrambi ancora minori.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 68 del 22/04/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 29 novembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Casale Monferrato (AL) il Parte_1 Parte_2
16/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2016, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. i figli minori e vengono Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
2. il NO ha trasferito la propria residenza in Casale M.to, Via De Vecchi Parte_3
n. 2 pertanto è venuto meno l'obbligo dello stesso di corrispondere il 50% delle utenze del precedente alloggio;
3. il padre, NO , verserà alla madre NOa a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 100,00 (€ 50,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NOa
[...] anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio Pt_2
2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Sono da ritenere escluse dal mantenimento le spese relative alla cancelleria scolastica e all'abbigliamento, così come la spesa relativa alla ricarica della scheda telefonica in uso alla figlia, che saranno pertanto sostenute dai genitori in parti uguali. A fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento il NO rinuncia, sempre a decorrere dal gennaio 2025, al 50% Parte_1 dell'Assegno Unico che verrà pertanto integralmente percepito dalla NOa
[...]
Pt_2
4. i genitori stabiliscono concordemente orari e giorni di alternanza nella gestione dei figli minori, calendarizzati sulla base dei rispettivi orari lavorativi. In particolare, posto che il NO , lavora esclusivamente al mattino, dal lunedì al sabato e con orario Pt_1
6.00/12.20, si occuperà dei bambini al pomeriggio, preoccupandosi di attenderli all'uscita da scuola e di predisporre il pranzo. Qualora i figli usufruiscano del servizio mensa il costo relativo sarà a suo esclusivo carico.
La NOa svolge invece attività lavorativa su turni settimanali dal lunedì Parte_2 al sabato, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 o dalle ore 12.20 alle ore 19.10.
Sarà sua cura preoccuparsi, indipendentemente dall'orario di inizio dell'attività lavorativa e facendo ricorso, ove si rendesse necessario, all'aiuto di una baby-sitter a suo esclusivo carico, di accompagnare i figli a scuola al mattino e di predisporre la cena.
I coniugi prevedono espressamente che, qualora sopraggiungano variazioni nelle rispettive attività lavorative, sia in termini di turnazione che di luogo di lavoro, regoleranno concordemente variazioni sia del sistema di affidamento che di mantenimento dei figli minori, fermo restando la facoltà di ciascuno di rivolgersi al Tribunale per una modifica delle condizioni di affidamento.
Ciascun genitore avrà inoltre facoltà di tenere i figli in via esclusiva per due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera.
Compatibilmente con le ferie maturate e concesse, i genitori potranno trascorrere con i figli, in via esclusiva, 15 giorni durante le vacanze estive, con obbligo di comunicare il periodo scelto entro il mese di giugno. La facoltà di scelta di tale periodo spetterà ai coniugi ad anni alterni;
per il primo anno la facoltà di scelta spetterà alla NOa Pt_2
In merito alle vacanze per le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore la prima metà delle vacanze scolastiche, dal 23 al 30 dicembre, e con l'altro la seconda metà, dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze di Pasqua i figli staranno, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio delle stesse alla domenica di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Per il primo anno la facoltà di scelta del periodo spetterà al NO . Resta nella facoltà dei genitori concordare di trascorrere insieme Pt_1 il giorno di Natale;
pagina 3 di 4 5. ciascuno dei genitori sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
6. si dà atto che la NOa si impegna a corrispondere mensilmente al NO Parte_2 la somma di euro 90,00 quale rimborso della rata mensile di Parte_1 finanziamento Finitalia per impianto Fotovoltaico;
7. si dà atto che il NO si impegna a corrispondere alla NOa Parte_1 [...] il 50% del rimborso annuale ricevuto per l'istallazione dei pannelli solari;
Pt_2
8. si dà atto che i contributi ricevuti per la vendita dell'energia elettrica prodotta saranno ripartiti tra i NOi e nella misura del 50% ciascuno Parte_2 Parte_1 così come gli eventuali costi di manutenzione dell'impianto predetto;
9. si dà atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e Per_1 Pt_1
10. si dà atto che i coniugi ricorrenti sono economicamente autosufficienti e dunque non ricorrono le condizioni per il versamento di alcun assegno divorzile;
11. si dà atto che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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