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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, deposi- tate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza di discussione del
18.11.2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1516/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GALLIERA, 2 Parte_1 C.F._1
40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. STRAZZARI GIACOMO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla memoria C.F._2 integrativa ex art. 426 c.p.c.
- RICORRENTE
E
(c.f.: E C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2
, elett.te dom.ti alla VIA ARIENTI 26 BOLOGNA presso lo studio C.F._4 dell'Avv. BONDI DANIELA (c.f.: dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù C.F._5 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di sfratto n.
RG 15646.2024
- CONVENUTI
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE voglia Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejiectis,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Rigettare la spiegata opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale, rigettare
l'irrituale rinuncia al processo, rigettare la richiesta di compensazione delle spese legali, in quanto tali domande risultano infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiaran- do la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori/Intimati/opponenti e con- fermando la condanna al rilascio dell'immobile;
1
Condannare conduttori/Intimati/opponenti al pagamento in favore della proprietà Pt_1
dei canoni/indennità di occupazione senza titolo scaduti sino al rilascio (in data
[...]
7/7/2025), quantificati, nella somma di € 5.320,00, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2025, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento si- no all'effettivo saldo;
Condannare al pagamento/rimborso in favore della proprietà Parte_3
delle spese condominiali scadute sino al rilascio quantificate in € 8.605,00, come Parte_1 da riparto in atti, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo;
Valutare il comportamento degli opponenti, ai sensi dell'art. 116, II co., cpc e dell'art 96 cpc e prendere gli opportuni provvedimenti, comportamenti quali la mancata adesione alla media- zione delegata dal Giudice e l'irrituale rinuncia depositata in causa in data 12/04/2025, rinuncia priva dell'accettazione della controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e per l'effetto condannarli al pagamento/rimborso di € 909,32 titolo di costi sostenuti dall'opposta per l'introduzione della me- diazione delegata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio, della mediazione delegata, del proce- dimento di convalida di sfratto, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, valutando an- che il comportamento degli opponenti per la mancata adesione alla mediazione delegata dal Giudice, ai sensi dell'art. 116, II co., cpc e dell'art 96 cpc e prendere gli opportuni provvedimenti, come meglio sopra quantificati.
Applicando la maggiorazione fino al 30% prevista per legge, stante la redazione dell'atto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in partico- lare, miranti a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso e tutte le successive occorrende, comprensive della tassa di registrazione del provvedimento.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere in ordine all'opposizione e alla domanda riconvenzionale, stante la rinuncia agli atti del giu- dizio formulata dagli opponenti con memoria del 12/04/2025 e l'avvenuto rilascio dell'immobile;
- Per l'effetto, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase di opposizione (R.G. 1516/2025) e del relativo procedimento di mediazione, stante il comportamento
2
processuale della parte opposta, la quale ha ingiustificatamente rifiutato la rinuncia agli atti, pro- lungando la lite per motivi meramente economici;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di mancata compensazione integrale, disporre la compensazione parziale delle spese di lite e, in ogni caso, liquidare i compensi dovuti a controparte nella misura dei minimi tariffari previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della ridotta attività processuale svolta successi- vamente alla rinuncia e della non complessità della controversia;
IN OGNI CASO:
- Condannare gli opponenti al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute a titolo di in- dennità di occupazione e oneri condominiali sino al rilascio, previa detrazione del deposito cauzio- nale versato;
- Rigettare ogni altra domanda formulata da parte opposta, in particolare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che:
- la locatrice e i conduttori e stipulavano in data Parte_1 Parte_2 CP_1
21.12.2022 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in Bologna (BO),
Via Savigno n. 1 piano terzo e locale garage (doc. 1 parte intimante fasc. sfratto);
- il contratto in questione veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 12 gennaio 2023 (doc. 1 parte intimante fasc. sfratto);
- il canone mensile convenuto in contratto ammontava ad Euro 760,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese (si veda art. 2 del contratto). Il conduttore assumeva poi l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri accessori e delle spese così come previsto nell'art. 4 del mede- simo contratto;
- la parte conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di settembre e ottobre 2024 e delle spese condominiali contrattualmente dovute, per un totale di € 5.682,00, di cui €. 1520,00 per ca- noni insoluti ed € 4162,00 per spese condominiali documentate in atti (doc. 3 parte intimante fasc. sfratto);
- veniva instaurato il procedimento di sfratto per morosità nell'ambito del quale la parte conduttrice svolgeva opposizione;
3
- dopo l'emissione, in data 7 febbraio 2025, dell'ordinanza di rilascio all'esito del procedimento di sfratto veniva esperita la procedura di mediazione obbligatoria che si concludeva con verbale nega- tivo per mancata partecipazione dei conduttori;
- mutato il rito, la parte convenuta dichiarava di rinunciare all'opposizione ed alle domande ricon- venzionali svolte e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. In subordine, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle sole somme ma- turate dall'intimata a titolo di canoni e spese condominiali, con integrale compensazione delle spese di lite per la fase di opposizione, e contenimento nei minimi edittali del procedimento di sfratto per morosità ed, eventualmente, della mediazione, solo per l'attività effettivamente svolta;
- la parte ricorrente si opponeva all'istanza di estinzione e, preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 7 luglio 2025, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni scaduti ed impagati, delle spese condominiali e delle spese di lite e di mediazione;
- in particolare, all'udienza di discussione del 18.11.2025 la parte ricorrente precisava il proprio credito in € 13.925,00, di cui € 5.320,00 per canoni di locazione scaduti e non pagati da gennaio
2025 fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo sal- do;
€ 8.605,00 per spese condominiali maturate fino al 30 giugno 2025, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo. Riconosceva, inoltre, di non aver ancora re- stituito alla controparte il deposito cauzionale per € 1.520,00 che chiedeva di decurtare dal maggior credito a lei spettante.
***
Tanto premesso in fatto, e preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile (cfr. verbale di rilascio di cui al doc. 12 della ricorrente), occorre osservare che i convenuti non hanno coltivato l'opposizione e la domanda riconvenzionale svolta in sede di sfratto, rinunciando di fatto ad inte- grare e dimostrare le allegazione poste a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenziona- le e che la parte ricorrente, di conseguenza, ha abbandonato la domanda di rilascio originariamente svolta.
Ancora, non risulta che la parte convenuta abbia provveduto a pagare le spese condominiali indicate in atto di intimazione, né quelle successivamente maturate ed i canoni di locazione da gennaio 2025 fino al rilascio, nell'ammontare da ultimo indicato da parte ricorrente.
La parte conduttrice si è resa, quindi, gravemente inadempiente alle obbligazioni dedotte in contrat- to, omettendo di provvedere al pagamento di diverse mensilità e degli oneri accessori. Ciò anche in considerazione del combinato disposto degli articoli 5 e 55 L.392/78, che consente di determinare a
4
priori senza giudizio di sindacabilità, la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di riso- luzione del contratto, individuando la morosità nel termine di venti giorni dalla scadenza del paga- mento e l'entità in due mensilità di canone..
Rilievo, poi, va anche attribuito al fatto che dopo l'instaurazione della procedura di sfratto non ri- sulta che la parte conduttrice abbia provveduto ad adempiere correttamente l'obbligazione di paga- mento sulla stessa gravante.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per inadem- pimento della parte conduttrice.
Merita accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna dei convenuti al pagamento dei canoni dovuti dal gennaio 2025 al rilascio e delle spese condominiali dovute dal novembre 2024 al rila- scio, per un importo pari, detratta la somma ricevuta dalla parte locatrice a titolo di deposito cau- zionale, ad € 12.405,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite e le anticipazioni documentate, comprese quelle relative alla procedura di mediazio- ne, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e delle tariffe minime per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell' attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contrad- dittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento dei con- duttori e;
Parte_2 CP_1
- condanna e al pagamento in favore di della som- Parte_2 CP_1 Parte_1 ma di € 12.405,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna e al pagamento in favore di delle spese Parte_2 CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 4.668,00 per compenso ( di cui € 441,00 per la mediazione- fase di attiva- zione), oltre il 15% del compenso per spese forfettarie , C.P.A. e I.V.A., oltre € 402,06 ( di cui €
187,74 per la procedura di sfratto ed € 214,32 per mediazione obbligatoria) per spese documenta- te.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, deposi- tate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in previsione dell'udienza di discussione del
18.11.2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1516/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA GALLIERA, 2 Parte_1 C.F._1
40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. STRAZZARI GIACOMO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla memoria C.F._2 integrativa ex art. 426 c.p.c.
- RICORRENTE
E
(c.f.: E C.F. CP_1 C.F._3 Parte_2
, elett.te dom.ti alla VIA ARIENTI 26 BOLOGNA presso lo studio C.F._4 dell'Avv. BONDI DANIELA (c.f.: dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù C.F._5 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento di sfratto n.
RG 15646.2024
- CONVENUTI
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE voglia Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis rejiectis,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Rigettare la spiegata opposizione, rigettare la domanda riconvenzionale, rigettare
l'irrituale rinuncia al processo, rigettare la richiesta di compensazione delle spese legali, in quanto tali domande risultano infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiaran- do la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei conduttori/Intimati/opponenti e con- fermando la condanna al rilascio dell'immobile;
1
Condannare conduttori/Intimati/opponenti al pagamento in favore della proprietà Pt_1
dei canoni/indennità di occupazione senza titolo scaduti sino al rilascio (in data
[...]
7/7/2025), quantificati, nella somma di € 5.320,00, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2025, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento si- no all'effettivo saldo;
Condannare al pagamento/rimborso in favore della proprietà Parte_3
delle spese condominiali scadute sino al rilascio quantificate in € 8.605,00, come Parte_1 da riparto in atti, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo;
Valutare il comportamento degli opponenti, ai sensi dell'art. 116, II co., cpc e dell'art 96 cpc e prendere gli opportuni provvedimenti, comportamenti quali la mancata adesione alla media- zione delegata dal Giudice e l'irrituale rinuncia depositata in causa in data 12/04/2025, rinuncia priva dell'accettazione della controparte ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e per l'effetto condannarli al pagamento/rimborso di € 909,32 titolo di costi sostenuti dall'opposta per l'introduzione della me- diazione delegata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese di lite del presente giudizio, della mediazione delegata, del proce- dimento di convalida di sfratto, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, valutando an- che il comportamento degli opponenti per la mancata adesione alla mediazione delegata dal Giudice, ai sensi dell'art. 116, II co., cpc e dell'art 96 cpc e prendere gli opportuni provvedimenti, come meglio sopra quantificati.
Applicando la maggiorazione fino al 30% prevista per legge, stante la redazione dell'atto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in partico- lare, miranti a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso e tutte le successive occorrende, comprensive della tassa di registrazione del provvedimento.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere in ordine all'opposizione e alla domanda riconvenzionale, stante la rinuncia agli atti del giu- dizio formulata dagli opponenti con memoria del 12/04/2025 e l'avvenuto rilascio dell'immobile;
- Per l'effetto, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase di opposizione (R.G. 1516/2025) e del relativo procedimento di mediazione, stante il comportamento
2
processuale della parte opposta, la quale ha ingiustificatamente rifiutato la rinuncia agli atti, pro- lungando la lite per motivi meramente economici;
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata ipotesi di mancata compensazione integrale, disporre la compensazione parziale delle spese di lite e, in ogni caso, liquidare i compensi dovuti a controparte nella misura dei minimi tariffari previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della ridotta attività processuale svolta successi- vamente alla rinuncia e della non complessità della controversia;
IN OGNI CASO:
- Condannare gli opponenti al pagamento delle sole somme che risulteranno dovute a titolo di in- dennità di occupazione e oneri condominiali sino al rilascio, previa detrazione del deposito cauzio- nale versato;
- Rigettare ogni altra domanda formulata da parte opposta, in particolare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Dagli atti e documenti di causa è emerso che:
- la locatrice e i conduttori e stipulavano in data Parte_1 Parte_2 CP_1
21.12.2022 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo all'immobile sito in Bologna (BO),
Via Savigno n. 1 piano terzo e locale garage (doc. 1 parte intimante fasc. sfratto);
- il contratto in questione veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 12 gennaio 2023 (doc. 1 parte intimante fasc. sfratto);
- il canone mensile convenuto in contratto ammontava ad Euro 760,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese (si veda art. 2 del contratto). Il conduttore assumeva poi l'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri accessori e delle spese così come previsto nell'art. 4 del mede- simo contratto;
- la parte conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di settembre e ottobre 2024 e delle spese condominiali contrattualmente dovute, per un totale di € 5.682,00, di cui €. 1520,00 per ca- noni insoluti ed € 4162,00 per spese condominiali documentate in atti (doc. 3 parte intimante fasc. sfratto);
- veniva instaurato il procedimento di sfratto per morosità nell'ambito del quale la parte conduttrice svolgeva opposizione;
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- dopo l'emissione, in data 7 febbraio 2025, dell'ordinanza di rilascio all'esito del procedimento di sfratto veniva esperita la procedura di mediazione obbligatoria che si concludeva con verbale nega- tivo per mancata partecipazione dei conduttori;
- mutato il rito, la parte convenuta dichiarava di rinunciare all'opposizione ed alle domande ricon- venzionali svolte e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. In subordine, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle sole somme ma- turate dall'intimata a titolo di canoni e spese condominiali, con integrale compensazione delle spese di lite per la fase di opposizione, e contenimento nei minimi edittali del procedimento di sfratto per morosità ed, eventualmente, della mediazione, solo per l'attività effettivamente svolta;
- la parte ricorrente si opponeva all'istanza di estinzione e, preso atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 7 luglio 2025, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni scaduti ed impagati, delle spese condominiali e delle spese di lite e di mediazione;
- in particolare, all'udienza di discussione del 18.11.2025 la parte ricorrente precisava il proprio credito in € 13.925,00, di cui € 5.320,00 per canoni di locazione scaduti e non pagati da gennaio
2025 fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo sal- do;
€ 8.605,00 per spese condominiali maturate fino al 30 giugno 2025, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo. Riconosceva, inoltre, di non aver ancora re- stituito alla controparte il deposito cauzionale per € 1.520,00 che chiedeva di decurtare dal maggior credito a lei spettante.
***
Tanto premesso in fatto, e preso atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile (cfr. verbale di rilascio di cui al doc. 12 della ricorrente), occorre osservare che i convenuti non hanno coltivato l'opposizione e la domanda riconvenzionale svolta in sede di sfratto, rinunciando di fatto ad inte- grare e dimostrare le allegazione poste a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenziona- le e che la parte ricorrente, di conseguenza, ha abbandonato la domanda di rilascio originariamente svolta.
Ancora, non risulta che la parte convenuta abbia provveduto a pagare le spese condominiali indicate in atto di intimazione, né quelle successivamente maturate ed i canoni di locazione da gennaio 2025 fino al rilascio, nell'ammontare da ultimo indicato da parte ricorrente.
La parte conduttrice si è resa, quindi, gravemente inadempiente alle obbligazioni dedotte in contrat- to, omettendo di provvedere al pagamento di diverse mensilità e degli oneri accessori. Ciò anche in considerazione del combinato disposto degli articoli 5 e 55 L.392/78, che consente di determinare a
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priori senza giudizio di sindacabilità, la gravità dell'inadempimento ai fini della pronuncia di riso- luzione del contratto, individuando la morosità nel termine di venti giorni dalla scadenza del paga- mento e l'entità in due mensilità di canone..
Rilievo, poi, va anche attribuito al fatto che dopo l'instaurazione della procedura di sfratto non ri- sulta che la parte conduttrice abbia provveduto ad adempiere correttamente l'obbligazione di paga- mento sulla stessa gravante.
Ne deriva l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di risoluzione del contratto per inadem- pimento della parte conduttrice.
Merita accoglimento anche l'ulteriore domanda di condanna dei convenuti al pagamento dei canoni dovuti dal gennaio 2025 al rilascio e delle spese condominiali dovute dal novembre 2024 al rila- scio, per un importo pari, detratta la somma ricevuta dalla parte locatrice a titolo di deposito cau- zionale, ad € 12.405,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite e le anticipazioni documentate, comprese quelle relative alla procedura di mediazio- ne, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio, introduttiva e trattazione/istruttoria e delle tariffe minime per la fase decisionale, in ragione della non complessità dell' attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contrad- dittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento dei con- duttori e;
Parte_2 CP_1
- condanna e al pagamento in favore di della som- Parte_2 CP_1 Parte_1 ma di € 12.405,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna e al pagamento in favore di delle spese Parte_2 CP_1 Parte_1 di lite che liquida in € 4.668,00 per compenso ( di cui € 441,00 per la mediazione- fase di attiva- zione), oltre il 15% del compenso per spese forfettarie , C.P.A. e I.V.A., oltre € 402,06 ( di cui €
187,74 per la procedura di sfratto ed € 214,32 per mediazione obbligatoria) per spese documenta- te.
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Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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