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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 261/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 261/2021, promossa da in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, Dott. nato a [...] il [...], con sede in Ribera, Via Parte_2
Quasimodo, P. Iva. , elettivamente domiciliato in Sciacca in Via Vincenzo Lanza n. P.IVA_1
41/43 presso lo studio dell'avv. Calogero Termine, che la rappresenta e difende in virtù del mandato posto in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente procedimento
attore opponente contro con socio unico, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore e amministratore unico, sig. , P. Iva. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casteltermini, zona industriale Lotto 6/A rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Minnella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato Via Palach 66 in Casteltermini, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.1.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10/3/2021, ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data
12/3/2021, la formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2021 Parte_1 del 26.1.2021, notificato in data 29/1/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'am bito del procedimento portante n r.g. 1129/2020, con il quale su domanda della Controparte_1 veniva ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di € 128.621,63, oltre interessi moratori dalla domanda e alle spese del procedimento di ingiunzione, in forza delle fatture emesse e prodotte nel procedimento monitorio, in forza del contratto di appalto del 21/8/2019, con il quale 1 la medesima società opponente aveva affidato alla odierna società opposta “il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e della rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non abbandonati sull'area del complesso abitativo di Via Fani in Ribera.”.
A fondamento della spiegata opposizione, la rappresentava preliminarmente in punto Parte_1 di fatto che in data 21.6.2019 veniva stipulato tra l' Parte_3
Agrigento, il Comune di Ribera e la società partecipata interamente
[...] Parte_1 dal un protocollo di intesa al fine di fare eseguire la rimozione dei rifiuti ed i Controparte_2 lavori di pulizia riguardanti sia l'interno dei fabbricati sia l'area da adibire a servizi ed aree di parcheggio presso il complesso immobiliare di Largo Martiri di Via Fani a Ribera.
In ragione di tale accordo, la indiceva il bando per l'individuazione di un Parte_1 operatore economico per l'affidamento del servizio in oggetto, di cui risultava aggiudicataria la
Controparte_1
Nel merito, l'opponente deduceva:
- La nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa allegazione dei necessari elementi costitutivi della pretesa, non avendo la infatti, fornito la prova Controparte_1 di avere eseguito tutte le attività, indicate nel contratto di appalto;
- Che le fatture prodotte, seppur sufficienti in fase monitoria, costituiscono solo un mero indizio dell'esecuzione della prestazione e dunque non sono idonee a fornire la piena prova del credito in esso indicato;
- Che il diritto, della società opposta, al pagamento delle fatture oggetto della pretesa monitoria non è stato provato, atteso che la non ha rispettato le condizioni Controparte_1 contrattuali né ha ottemperato ai propri obblighi ivi previsti.
La formulava, dunque, eccezione di inadempimento contrattuale, per Parte_1 incompleta, parziale e tardiva esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto di appalto del
21.8.2019, formulando in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto, applicazione delle penali previste, unitamente al risarcimento dei danni.
L'odierna opponente concludeva pertanto chiedendo che “Voglia l'one Tribunale di Sciacca, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti, e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 42/2021; in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 21.8.2019, per grave inadempimento contrattuale della società opposta, B) determinare le Controparte_1 somme da porre a carico della società opposta, a titolo di penali, previste dal contratto di appalto,
a causa dell'incompleta, parziale e tardiva esecuzione dei lavori appaltati, oltre al ristoro dei danni conseguenti da tale inadempimento grave, da liquidarsi in via equitativa;
condannare la società opposta al pagamento delle predette determinande somme in favore della società opponente;
disporre la compensazione parziale tra le predette somme dovute dalla società opposta, maggiorate
2 degli interessi e della rivalutazione monetaria, e la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa del 25.5.2021, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 concludeva chiedendo che “voglia l'on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 42/2021 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c.; nel merito, rigettare l'avversaria opposizione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Tribunale Civile di Sciacca;
in via riconvenzionale nel merito, condannare la al pagamento della somma di € Parte_1
21.572,00 a titolo di prezzo per lo smaltimento dei rifiuti contaminati da amianto e descritti in narrativa e al pagamento della somma di € 12.800,00 ovvero in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della condannare in ogni caso controparte al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio.”
A fondamento della propria difesa, la odierna opposta deduceva di avere correttamente e totalmente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto del 21.8.2019 e che le prestazioni asseritamente non adempiute erano oggetto di un successivo accordo stipulato tra le parti, atteso che nel c orso delle opere di bonifica era emersa una ingente quantità di rifiuti pericolosi, eccedent e la quantità stabilita nel contratto, a fronte della quale infatti erano intercorsi ulteriori accordi tra le parti.
Aggiungeva, dunque, che nessun inadempimento vi era stato se non quello della stessa che aveva omesso di corrispondere quanto dovuto, pur a fronte del certificato Parte_1 di regolare esecuzione dei lavori, emesso dalla stessa odierna opponente.
In via riconvenzionale, richiedeva inoltre l'integrale pagamento di quanto dovuto per i lavori opzionali successivamente pattuiti e il risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere svolte.
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183
c.p.c. vecchia formulazione ed a seguito di rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17/1/2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
3 Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assum ere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Per poter meglio motivare le ragioni della presente decisione, giova brevemente riportare quanto emerso dalla documentazione versata in atti:
- In data 21/8/2019, la e la società Parte_1 Controparte_1 convenivano di affidare alla odierna opposta il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e di rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non , abbandonati sull'area del complesso abitativo di largo Martiri di Via Fani di estensione di circa 10.000 mq di proprietà dell' di Agrigento;
(allegato al fascicolo del monitorio Pt_4 della parte opposta)
- Quale oggetto del contratto veniva indicato all'articolo 2 del suddetto accordo contrattuale “i lavori oggetto del presente contratto riguardano il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e di rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non abbandonati sull'area del complesso abitativo di Largo Martiri di Via Fani in località di
Ribera AG di proprietà dell' di Agrigento”; Pt_4
- L'importo della prestazione oggetto del contratto veniva determinato tra le parti in €
70.683,23 ( di cui € 67.761,33 per i lavori ed € 3.101,90 per la sicurezza); inoltre, veniva già pattuito ed aggiunto l'importo di € 26.523,67 per l'esecuzione delle pre stazioni opzionali di conferimento, il tutto oltre Iva;
veniva altresì convenuto che l'importo delle prestazioni opzionali di conferimento sarebbe stato determinato dalla redazione di contabilità di cantiere eseguita sulla base dei quantitativi conferiti desumibili dai FIR e del prezzo di conferimento corrisposto da rendicontare con fattura a rimborso;
- In ordine ai pagamenti, veniva altresì pattuito all'articolo 11 che l'importo indicato sarebbe stato contabilizzato e fatturato previo ottenimento del certificato di buona esecuzione e che per la contabilizzazione dei servizi prestazionali sarebbero stati ritenuti idonei la 1° e la 4° copia del FIR per il trasporto e il conferimento dei rifiuti, da corrispondersi a 60 giorni dalla
4 fattura fine mese, tramite bonifico bancario;
- Preliminarmente, veniva redatto il Capitolo tecnico prestazionale del 5/7/2019, versato in atti;
- Con verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.7.2019, veniva emesso atto di sottomissione ex art. 22 comma 4 DM 49/2018 con cui la dava atto che “per Parte_1 il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'oper a in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto quali: l'apertur a di brecce nei piani terra di pertinenza di tutti gli edifici dell'immobile di interesse, lo sgombero dell'ingente quantità di beni durevoli e ingombranti….ed altro che richiedono ulteriori mezzi e persone per la loro rimozione per rendere completamente sgombra tutta l'area dell'immobile per i lavori di abbattimento di tutti e dieci gli edifici. Tale costo non è stato originariamente previsto nella procedura in testata, poiché le tamponature presenti nei piani terra ne hanno impedito la loro ispezione e quindi il rinvenimento della presenza dei rifiuti ivi insistenti per la loro quantificazione. È stato pertanto redatto il corrente atto di sottomissione, dell'importo per lavori: … per un importo netto complessivo dell'intervento pari a €
13.139,20”; (allegato al fascicolo monitorio della parte opposta)
- In data 26/7/2019 veniva redatto un secondo atto di sottomissione da parte della e la , prevedendo che “i lavori di scerbamento e Parte_1 Controparte_1 rimozione dei rifiuti presenti nell'area hanno messo in evidenza la presenza di circa 35/40 mc di sfabbricidi e detriti diversamente sparsi nelle aree di pertinenza degli immobili non evidenziate in fase di sopralluogo iniziale per la presenza della vegetazione spontanea e per la successione di abbandoni di rifiuti su rifiuti creando cumu li sovrapposti. Che la rimozione di tali rifiuti e l'imballaggio degli stessi in sacchi big bag per il loro conferimento si è pertanto redatto il corrente atto di sottomissione dell'importo per i lavori a corpo di €
2.760,00.”
- In data 6/8/2019, veniva redatta certificazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo
101 d. lgs. 50/2016 nel quale si legge che “considerato che la consegna del servizio indicato in epigrafe è stata effettuata il giorno 17.7.2019 a mezzo di verbale di consegna di pari data;
preso atto che a seguito della mail del martedi 6.8.2019 la ditta ha comunicato la fine lavori e che pertanto il sottoscritto ha proceduto ad un sopralluogo e ha potuto constatare che la ditta ha concluso utilmente i lavori in oggetto;
certifica che i lavor i in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 6.8.2019 e che gli stessi hanno rimosso la situazione di pericolo igienico sanitario per la quale erano stati avviati. I presenti constatano che rispetto alle lavorazioni previste non sono state apportate modifiche sostanziali e di rilievo.
Il Sig. legale rappresentante dell'impresa assicura che tutte le Controparte_1
5 lavorazioni previste sono state eseguite a perfetta regola d'arte, che le aree possono essere messa disposizione della proprietà per la prosecuzione della progettazione che Pt_4 sussiste sull'immobile; che resta da avviare a smaltimento circa 25 -30 mc di materiale inerte (posto all'interno di circa 50 sacchi big bag) potenzialmente contaminato da manufatti in sospetta matrice di cemento-amianto – in attesa di caratterizzazione e posti in deposito di circa 150 mq nella zona N-E dell'area interessata dall'intervento in epigrafe.
Del che si è redatto il presente verbale che , previa lettura, viene sottoscritto come segue”;
- Seguiva (all. 9 alla produzione di parte opposta) il primo certificato per il pagamento in favore della della prima rata di € 91.762,43 ed il secondo certificato (all. Controparte_1
10) per il pagamento della prima rata somme anticipate per € 35.85 9,20;
- Con nota del 20/9/2019 la comunicava che in data 6/8/2019 i lavori Controparte_1 erano stati ultimati e che il materiale contenente amianto posto all'interno di big -bag omologati rimaneva in cantiere in aria delimitata, in attesa di approvazione da parte della del piano economico per il loro smaltimento. (all. 12 produzione parte Parte_1 opposta);
- Con successiva comunicazione del 12/12/2019, la sollecitava il Controparte_1 pagamento delle fatture emesse, anche al fine di procedere allo smaltimento dei rifiuti ancora giacenti, evidenziando che il temposito preliminare nel luogo di produzione è ammesso per un periodo non superiore a mesi tre per i quantitativi di rifiuti pericolosi che superano i 30 mc.
- In data 18/6/2020 veniva redatto in contraddittorio tra le parti il certificato di regolare esecuzione parziale in cui si dava atto che “in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta
a € 128.206,93 di cui euro € 70.863,23 quale somma netta autorizzata per i lavori e precisamente: a) somme previste per i lavori € 67.761,33 e per oneri della sicurezza non soggette a ribasso € 3.101,90 B) somme a disposizione dell'Amministrazi one per premialità
€ 5.000,00; imprevisti giusti verbali n. 1 del 17.7.2019 e n. 2 del 26/7/2019 di concordamento nuovi prezzi per Euro complessivi di € 15.899,20; per rimborso oneri di conferimento dei rifiuti rimossi di € 35.859,20; per rimborso caratter izzazione rifiuti pari ad € 1000,00 ed Iva ed eventuali altre imposte per Euro 28.205,52…” seguiva… “i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 17/7/2019 il verbale di consegna
è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve od eccezione alcuna;
l'ultima dei lavori
è avvenuta in data 5/8/2019 e quindi entro il termine utile s opra riportato (35 giorni dalla consegna) con un anticipo di 16 giorni dalla scadenza, condizione che consente alla ditta di riscattare la premialità di € 5.000,00 come previsto dal punto 5 del verbale di consegna dell'aree e all'articolo 9 del contratto di appalto.” veniva altresì specificato che nessun
6 acconto era stato corrisposto e che “resta pertanto un redito netto per l'impresa di Euro
128.206,93 oltre Iva prevista per Euro 28.205,52..PER UN CREDITO TOTALE
COMPLESSIVO DI € 128.621,63 A TUTTI GLI IMPORTI PREDETTI VA PREVISTA L'IVA
AL 22%.”
- Si aggiungeva, infine, che “nel computo dei lavori di cui al redigendo certificato non è stato contemplato il servizio di trasporto e conferimento della frazione dei rifiuti derivanti dai lavori straordinari di cui al verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi. Si tratta di circa
30 mc di rifiuti costituiti da detriti e sfabbricidi contaminati da frammenti di manufatti in sospetta matrice di cemento amianto al momento depositati presso l'area di cantiere come da verbale di riconsegna delle aree al proprietario .” Parte_5
- Veniva pertanto certificata la regolare esecuzione dei lavori da parte della società
[...]
e si liquidava l'importo netto confermato dal conto finale per € Controparte_1
128.621,23.
Successivamente la in data 17/11/2020 presentava alla Controparte_1 Parte_1 un preventivo per il servizio di imballaggio di rifiuti contenenti amianto e trasporto e conferimento rifiuti (non previsti nel primo contratto) per un costo complessivo di € 28.950,00 oltre Iva che veniva accettato e sottoscritto in data 19/11/2019 dal legale rappresentante della Parte_1
ad eccezione della condizione per avvio del servizio bonifica anticipato del 50%.
[...]
La società a fronte di tali lavori (conclusi come da comunicazione versata Controparte_1 in atti in data 18.1.2021) provvedeva a depositare i formulari del 4.1.2021 e la relativa fattura per
€ 21.572,00 del 19/1/2021 (su un totale di € 26.317,84 de tratto acconto di € 5.000,00 già ricevuto).
Così ricostruiti i fatti di causa, e facendo applicazione dei principi sopra enunciati in punto di ripartizione dell'onere della prova tra le parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che la parte opposta ha ben dato prova della fondatezza della propria pretesa.
La , infatti, ha provato il titolo (ovvero il contratto di appalto e i successivi Controparte_1 atti di sottomissione, la certificazione di fine lavori e della loro regolare esecuzione, prevista quale condizione per il pagamento delle somme convenute in contratto – tanto che nel medesimo documento il responsabile del procedimento procedeva a liquidare in favore della ditta l'importo netto poi oggetto della ingiunzione in sede monitoria) ed ha allegato l'inadempimento di controparte, a fronte dei reiterati solleciti di pagamento delle fatture emesse.
Per altro verso, la non ha fornito la prova del proprio adempimento né la prova Parte_1 di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa altrui.
Sotto tale profilo, la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente di risoluzione del contratto per grave inadempimento della opposta appare infondata. Il presunto allegato inadempimento non è stato in alcun modo provato, atteso che è la stessa parte opponente ad avere rilasciato documentazione attestante (versata in atti) la regolare e completa esecuzione dei lavori
7 pattuiti, previo sopralluogo, evidenziando la presenza di ulteriori rifiuti (non emersi in fase di progettazione e di primo sopralluogo) che dovevano essere ancora smaltiti, ma che non costituivano oggetto del contratto stipulato e in relazione ai quali la lo aveva sollecitato il Parte_6 raggiungimento di un accordo economico.
Pertanto, non può dirsi che la circostanza della presenza di altri rifiuti da conferire fosse sconosciuta alla che rilasciava invero la certificazione di regolare esecuzione dei lavori Parte_1
“pattuiti”, a conferma del fatto che i rifiuti ancora da smaltire non costituivano oggetto dell'originaria pattuizione perché eccedenti nel quantitativo.
Sotto il profilo dell'asserito ritardo nell'esecuzione degli stessi, deve evidenziarsi che il termine utile per la consegna dei lavori da parte della riguardava i lavori oggetto Controparte_1 del contratto del luglio – agosto 2019, lavori che per stessa ammissione della parte appaltante (cfr documentazione in atti) erano stati consegnati in anticipo rispetto alla scadenza tanto da attribuire alla il diritto di riscattare la premialità di 5.000,00 € , come previsto in contratto. CP_1
Inoltre, tutte le doglianze mosse da parte opposta riguardavano i lavori straordinari non originariamente pattuiti, in relazione ai quali non pare che fosse stata fissata alcuna penalità nel ritardo.
Per quanto riguarda tale aspetto, dunque, l'opposizione non merita accoglimento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale formulata .
Venendo alle domande formulate in via riconvenzionale dalla opposta, giova evidenziare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della contro parte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della " reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro
"de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria). ” (Corte di Cassazione 5415/2019).
Ne discende che la domanda riconvenzionale formulata in questa sede da parte opposta va dichiarata inammissibile. Infatti, la ha chiesto in via riconvenzionale il Controparte_1
8 pagamento della fattura emessa nel 2021 per le ulteriori attività di smaltimento dei rifiuti eccedenti il quantitativo indicato nel contratto del 2019.
Invero, la causa petendi e il petitum di questa ulteriore domanda, formulata in via di riconvenzionale da parte opposta, non appare essere collegata causalmente alla domanda riconvenzionale a sua volta spiegata da parte opponente ma ha un titolo autonomo.
Ne deriva che a parere di questo decidente la domanda riconvenzionale in oggetto appare essere inammissibile.
In ordine alla ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell 'adempimento da parte della oltre a non essere previsto in contratto, si scontra con il dato normativo Parte_1 dell'articolo 1224 c.c., che dispone che “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se non è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”.
Gli interessi di mora, dunque, costituiscono essi stessi il “risarcimento” causato dalla mancata disponibilità di una somma di danaro, causata dal mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria o dal suo ritardato adempimento.
Gli interessi di mora (riconosciuti già in sede di decreto ingiuntivo in favore della odierna opposta ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001) hanno una chiara funzione risarcitoria.
Laddove il creditore domandi un risarcimento ulteriore, sullo stesso grava l'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c.
Nel caso che ci occupa, parte opposta si è limitata ad allegare il danno cagionato dal ritardo nell'adempimento di siffatta obbligazione pecuniaria ma non ne ha anche provato gli elementi costitutivi: per tali ragioni, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il ritardo non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla e per l'effetto Parte_1 conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 26.1.2021, notificato in data 29/1/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento portante n r.g. 1129/2020;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate dalle parti;
- Condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1
9 che si liquidano in € 10.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
e oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 8/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 261/2021, promossa da in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, Dott. nato a [...] il [...], con sede in Ribera, Via Parte_2
Quasimodo, P. Iva. , elettivamente domiciliato in Sciacca in Via Vincenzo Lanza n. P.IVA_1
41/43 presso lo studio dell'avv. Calogero Termine, che la rappresenta e difende in virtù del mandato posto in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente procedimento
attore opponente contro con socio unico, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore e amministratore unico, sig. , P. Iva. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casteltermini, zona industriale Lotto 6/A rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Minnella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato Via Palach 66 in Casteltermini, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17.1.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10/3/2021, ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data
12/3/2021, la formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2021 Parte_1 del 26.1.2021, notificato in data 29/1/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'am bito del procedimento portante n r.g. 1129/2020, con il quale su domanda della Controparte_1 veniva ingiunto alla odierna opponente il pagamento della somma di € 128.621,63, oltre interessi moratori dalla domanda e alle spese del procedimento di ingiunzione, in forza delle fatture emesse e prodotte nel procedimento monitorio, in forza del contratto di appalto del 21/8/2019, con il quale 1 la medesima società opponente aveva affidato alla odierna società opposta “il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e della rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non abbandonati sull'area del complesso abitativo di Via Fani in Ribera.”.
A fondamento della spiegata opposizione, la rappresentava preliminarmente in punto Parte_1 di fatto che in data 21.6.2019 veniva stipulato tra l' Parte_3
Agrigento, il Comune di Ribera e la società partecipata interamente
[...] Parte_1 dal un protocollo di intesa al fine di fare eseguire la rimozione dei rifiuti ed i Controparte_2 lavori di pulizia riguardanti sia l'interno dei fabbricati sia l'area da adibire a servizi ed aree di parcheggio presso il complesso immobiliare di Largo Martiri di Via Fani a Ribera.
In ragione di tale accordo, la indiceva il bando per l'individuazione di un Parte_1 operatore economico per l'affidamento del servizio in oggetto, di cui risultava aggiudicataria la
Controparte_1
Nel merito, l'opponente deduceva:
- La nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa allegazione dei necessari elementi costitutivi della pretesa, non avendo la infatti, fornito la prova Controparte_1 di avere eseguito tutte le attività, indicate nel contratto di appalto;
- Che le fatture prodotte, seppur sufficienti in fase monitoria, costituiscono solo un mero indizio dell'esecuzione della prestazione e dunque non sono idonee a fornire la piena prova del credito in esso indicato;
- Che il diritto, della società opposta, al pagamento delle fatture oggetto della pretesa monitoria non è stato provato, atteso che la non ha rispettato le condizioni Controparte_1 contrattuali né ha ottemperato ai propri obblighi ivi previsti.
La formulava, dunque, eccezione di inadempimento contrattuale, per Parte_1 incompleta, parziale e tardiva esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto di appalto del
21.8.2019, formulando in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto, applicazione delle penali previste, unitamente al risarcimento dei danni.
L'odierna opponente concludeva pertanto chiedendo che “Voglia l'one Tribunale di Sciacca, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti, e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 42/2021; in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 21.8.2019, per grave inadempimento contrattuale della società opposta, B) determinare le Controparte_1 somme da porre a carico della società opposta, a titolo di penali, previste dal contratto di appalto,
a causa dell'incompleta, parziale e tardiva esecuzione dei lavori appaltati, oltre al ristoro dei danni conseguenti da tale inadempimento grave, da liquidarsi in via equitativa;
condannare la società opposta al pagamento delle predette determinande somme in favore della società opponente;
disporre la compensazione parziale tra le predette somme dovute dalla società opposta, maggiorate
2 degli interessi e della rivalutazione monetaria, e la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con comparsa del 25.5.2021, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 concludeva chiedendo che “voglia l'on.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 42/2021 ai sensi dell'articolo 648 c.p.c.; nel merito, rigettare l'avversaria opposizione e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 42/2021 emesso dal Tribunale Civile di Sciacca;
in via riconvenzionale nel merito, condannare la al pagamento della somma di € Parte_1
21.572,00 a titolo di prezzo per lo smaltimento dei rifiuti contaminati da amianto e descritti in narrativa e al pagamento della somma di € 12.800,00 ovvero in quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale per fatto e colpa della condannare in ogni caso controparte al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio.”
A fondamento della propria difesa, la odierna opposta deduceva di avere correttamente e totalmente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto del 21.8.2019 e che le prestazioni asseritamente non adempiute erano oggetto di un successivo accordo stipulato tra le parti, atteso che nel c orso delle opere di bonifica era emersa una ingente quantità di rifiuti pericolosi, eccedent e la quantità stabilita nel contratto, a fronte della quale infatti erano intercorsi ulteriori accordi tra le parti.
Aggiungeva, dunque, che nessun inadempimento vi era stato se non quello della stessa che aveva omesso di corrispondere quanto dovuto, pur a fronte del certificato Parte_1 di regolare esecuzione dei lavori, emesso dalla stessa odierna opponente.
In via riconvenzionale, richiedeva inoltre l'integrale pagamento di quanto dovuto per i lavori opzionali successivamente pattuiti e il risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere svolte.
La causa veniva istruita documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183
c.p.c. vecchia formulazione ed a seguito di rinvii disposti per l'intervenuto trasferimento del giudice titolare del procedimento, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 17/1/2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, è opportuno precisare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme codicistiche per lo stesso dettate.
In particolare, nel giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla.
3 Con specifico riferimento alle regole di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, trova applicazione il principio generale in tema di prova secondo cui spetta a chi fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tuttavia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assum ere la propria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Per poter meglio motivare le ragioni della presente decisione, giova brevemente riportare quanto emerso dalla documentazione versata in atti:
- In data 21/8/2019, la e la società Parte_1 Controparte_1 convenivano di affidare alla odierna opposta il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e di rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non , abbandonati sull'area del complesso abitativo di largo Martiri di Via Fani di estensione di circa 10.000 mq di proprietà dell' di Agrigento;
(allegato al fascicolo del monitorio Pt_4 della parte opposta)
- Quale oggetto del contratto veniva indicato all'articolo 2 del suddetto accordo contrattuale “i lavori oggetto del presente contratto riguardano il servizio di bonifica con rimozione della vegetazione infestante e di rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non abbandonati sull'area del complesso abitativo di Largo Martiri di Via Fani in località di
Ribera AG di proprietà dell' di Agrigento”; Pt_4
- L'importo della prestazione oggetto del contratto veniva determinato tra le parti in €
70.683,23 ( di cui € 67.761,33 per i lavori ed € 3.101,90 per la sicurezza); inoltre, veniva già pattuito ed aggiunto l'importo di € 26.523,67 per l'esecuzione delle pre stazioni opzionali di conferimento, il tutto oltre Iva;
veniva altresì convenuto che l'importo delle prestazioni opzionali di conferimento sarebbe stato determinato dalla redazione di contabilità di cantiere eseguita sulla base dei quantitativi conferiti desumibili dai FIR e del prezzo di conferimento corrisposto da rendicontare con fattura a rimborso;
- In ordine ai pagamenti, veniva altresì pattuito all'articolo 11 che l'importo indicato sarebbe stato contabilizzato e fatturato previo ottenimento del certificato di buona esecuzione e che per la contabilizzazione dei servizi prestazionali sarebbero stati ritenuti idonei la 1° e la 4° copia del FIR per il trasporto e il conferimento dei rifiuti, da corrispondersi a 60 giorni dalla
4 fattura fine mese, tramite bonifico bancario;
- Preliminarmente, veniva redatto il Capitolo tecnico prestazionale del 5/7/2019, versato in atti;
- Con verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.7.2019, veniva emesso atto di sottomissione ex art. 22 comma 4 DM 49/2018 con cui la dava atto che “per Parte_1 il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'oper a in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto quali: l'apertur a di brecce nei piani terra di pertinenza di tutti gli edifici dell'immobile di interesse, lo sgombero dell'ingente quantità di beni durevoli e ingombranti….ed altro che richiedono ulteriori mezzi e persone per la loro rimozione per rendere completamente sgombra tutta l'area dell'immobile per i lavori di abbattimento di tutti e dieci gli edifici. Tale costo non è stato originariamente previsto nella procedura in testata, poiché le tamponature presenti nei piani terra ne hanno impedito la loro ispezione e quindi il rinvenimento della presenza dei rifiuti ivi insistenti per la loro quantificazione. È stato pertanto redatto il corrente atto di sottomissione, dell'importo per lavori: … per un importo netto complessivo dell'intervento pari a €
13.139,20”; (allegato al fascicolo monitorio della parte opposta)
- In data 26/7/2019 veniva redatto un secondo atto di sottomissione da parte della e la , prevedendo che “i lavori di scerbamento e Parte_1 Controparte_1 rimozione dei rifiuti presenti nell'area hanno messo in evidenza la presenza di circa 35/40 mc di sfabbricidi e detriti diversamente sparsi nelle aree di pertinenza degli immobili non evidenziate in fase di sopralluogo iniziale per la presenza della vegetazione spontanea e per la successione di abbandoni di rifiuti su rifiuti creando cumu li sovrapposti. Che la rimozione di tali rifiuti e l'imballaggio degli stessi in sacchi big bag per il loro conferimento si è pertanto redatto il corrente atto di sottomissione dell'importo per i lavori a corpo di €
2.760,00.”
- In data 6/8/2019, veniva redatta certificazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo
101 d. lgs. 50/2016 nel quale si legge che “considerato che la consegna del servizio indicato in epigrafe è stata effettuata il giorno 17.7.2019 a mezzo di verbale di consegna di pari data;
preso atto che a seguito della mail del martedi 6.8.2019 la ditta ha comunicato la fine lavori e che pertanto il sottoscritto ha proceduto ad un sopralluogo e ha potuto constatare che la ditta ha concluso utilmente i lavori in oggetto;
certifica che i lavor i in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 6.8.2019 e che gli stessi hanno rimosso la situazione di pericolo igienico sanitario per la quale erano stati avviati. I presenti constatano che rispetto alle lavorazioni previste non sono state apportate modifiche sostanziali e di rilievo.
Il Sig. legale rappresentante dell'impresa assicura che tutte le Controparte_1
5 lavorazioni previste sono state eseguite a perfetta regola d'arte, che le aree possono essere messa disposizione della proprietà per la prosecuzione della progettazione che Pt_4 sussiste sull'immobile; che resta da avviare a smaltimento circa 25 -30 mc di materiale inerte (posto all'interno di circa 50 sacchi big bag) potenzialmente contaminato da manufatti in sospetta matrice di cemento-amianto – in attesa di caratterizzazione e posti in deposito di circa 150 mq nella zona N-E dell'area interessata dall'intervento in epigrafe.
Del che si è redatto il presente verbale che , previa lettura, viene sottoscritto come segue”;
- Seguiva (all. 9 alla produzione di parte opposta) il primo certificato per il pagamento in favore della della prima rata di € 91.762,43 ed il secondo certificato (all. Controparte_1
10) per il pagamento della prima rata somme anticipate per € 35.85 9,20;
- Con nota del 20/9/2019 la comunicava che in data 6/8/2019 i lavori Controparte_1 erano stati ultimati e che il materiale contenente amianto posto all'interno di big -bag omologati rimaneva in cantiere in aria delimitata, in attesa di approvazione da parte della del piano economico per il loro smaltimento. (all. 12 produzione parte Parte_1 opposta);
- Con successiva comunicazione del 12/12/2019, la sollecitava il Controparte_1 pagamento delle fatture emesse, anche al fine di procedere allo smaltimento dei rifiuti ancora giacenti, evidenziando che il temposito preliminare nel luogo di produzione è ammesso per un periodo non superiore a mesi tre per i quantitativi di rifiuti pericolosi che superano i 30 mc.
- In data 18/6/2020 veniva redatto in contraddittorio tra le parti il certificato di regolare esecuzione parziale in cui si dava atto che “in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta
a € 128.206,93 di cui euro € 70.863,23 quale somma netta autorizzata per i lavori e precisamente: a) somme previste per i lavori € 67.761,33 e per oneri della sicurezza non soggette a ribasso € 3.101,90 B) somme a disposizione dell'Amministrazi one per premialità
€ 5.000,00; imprevisti giusti verbali n. 1 del 17.7.2019 e n. 2 del 26/7/2019 di concordamento nuovi prezzi per Euro complessivi di € 15.899,20; per rimborso oneri di conferimento dei rifiuti rimossi di € 35.859,20; per rimborso caratter izzazione rifiuti pari ad € 1000,00 ed Iva ed eventuali altre imposte per Euro 28.205,52…” seguiva… “i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 17/7/2019 il verbale di consegna
è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve od eccezione alcuna;
l'ultima dei lavori
è avvenuta in data 5/8/2019 e quindi entro il termine utile s opra riportato (35 giorni dalla consegna) con un anticipo di 16 giorni dalla scadenza, condizione che consente alla ditta di riscattare la premialità di € 5.000,00 come previsto dal punto 5 del verbale di consegna dell'aree e all'articolo 9 del contratto di appalto.” veniva altresì specificato che nessun
6 acconto era stato corrisposto e che “resta pertanto un redito netto per l'impresa di Euro
128.206,93 oltre Iva prevista per Euro 28.205,52..PER UN CREDITO TOTALE
COMPLESSIVO DI € 128.621,63 A TUTTI GLI IMPORTI PREDETTI VA PREVISTA L'IVA
AL 22%.”
- Si aggiungeva, infine, che “nel computo dei lavori di cui al redigendo certificato non è stato contemplato il servizio di trasporto e conferimento della frazione dei rifiuti derivanti dai lavori straordinari di cui al verbale n. 2 di concordamento nuovi prezzi. Si tratta di circa
30 mc di rifiuti costituiti da detriti e sfabbricidi contaminati da frammenti di manufatti in sospetta matrice di cemento amianto al momento depositati presso l'area di cantiere come da verbale di riconsegna delle aree al proprietario .” Parte_5
- Veniva pertanto certificata la regolare esecuzione dei lavori da parte della società
[...]
e si liquidava l'importo netto confermato dal conto finale per € Controparte_1
128.621,23.
Successivamente la in data 17/11/2020 presentava alla Controparte_1 Parte_1 un preventivo per il servizio di imballaggio di rifiuti contenenti amianto e trasporto e conferimento rifiuti (non previsti nel primo contratto) per un costo complessivo di € 28.950,00 oltre Iva che veniva accettato e sottoscritto in data 19/11/2019 dal legale rappresentante della Parte_1
ad eccezione della condizione per avvio del servizio bonifica anticipato del 50%.
[...]
La società a fronte di tali lavori (conclusi come da comunicazione versata Controparte_1 in atti in data 18.1.2021) provvedeva a depositare i formulari del 4.1.2021 e la relativa fattura per
€ 21.572,00 del 19/1/2021 (su un totale di € 26.317,84 de tratto acconto di € 5.000,00 già ricevuto).
Così ricostruiti i fatti di causa, e facendo applicazione dei principi sopra enunciati in punto di ripartizione dell'onere della prova tra le parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che la parte opposta ha ben dato prova della fondatezza della propria pretesa.
La , infatti, ha provato il titolo (ovvero il contratto di appalto e i successivi Controparte_1 atti di sottomissione, la certificazione di fine lavori e della loro regolare esecuzione, prevista quale condizione per il pagamento delle somme convenute in contratto – tanto che nel medesimo documento il responsabile del procedimento procedeva a liquidare in favore della ditta l'importo netto poi oggetto della ingiunzione in sede monitoria) ed ha allegato l'inadempimento di controparte, a fronte dei reiterati solleciti di pagamento delle fatture emesse.
Per altro verso, la non ha fornito la prova del proprio adempimento né la prova Parte_1 di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa altrui.
Sotto tale profilo, la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente di risoluzione del contratto per grave inadempimento della opposta appare infondata. Il presunto allegato inadempimento non è stato in alcun modo provato, atteso che è la stessa parte opponente ad avere rilasciato documentazione attestante (versata in atti) la regolare e completa esecuzione dei lavori
7 pattuiti, previo sopralluogo, evidenziando la presenza di ulteriori rifiuti (non emersi in fase di progettazione e di primo sopralluogo) che dovevano essere ancora smaltiti, ma che non costituivano oggetto del contratto stipulato e in relazione ai quali la lo aveva sollecitato il Parte_6 raggiungimento di un accordo economico.
Pertanto, non può dirsi che la circostanza della presenza di altri rifiuti da conferire fosse sconosciuta alla che rilasciava invero la certificazione di regolare esecuzione dei lavori Parte_1
“pattuiti”, a conferma del fatto che i rifiuti ancora da smaltire non costituivano oggetto dell'originaria pattuizione perché eccedenti nel quantitativo.
Sotto il profilo dell'asserito ritardo nell'esecuzione degli stessi, deve evidenziarsi che il termine utile per la consegna dei lavori da parte della riguardava i lavori oggetto Controparte_1 del contratto del luglio – agosto 2019, lavori che per stessa ammissione della parte appaltante (cfr documentazione in atti) erano stati consegnati in anticipo rispetto alla scadenza tanto da attribuire alla il diritto di riscattare la premialità di 5.000,00 € , come previsto in contratto. CP_1
Inoltre, tutte le doglianze mosse da parte opposta riguardavano i lavori straordinari non originariamente pattuiti, in relazione ai quali non pare che fosse stata fissata alcuna penalità nel ritardo.
Per quanto riguarda tale aspetto, dunque, l'opposizione non merita accoglimento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale formulata .
Venendo alle domande formulate in via riconvenzionale dalla opposta, giova evidenziare che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della contro parte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della " reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro
"de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria). ” (Corte di Cassazione 5415/2019).
Ne discende che la domanda riconvenzionale formulata in questa sede da parte opposta va dichiarata inammissibile. Infatti, la ha chiesto in via riconvenzionale il Controparte_1
8 pagamento della fattura emessa nel 2021 per le ulteriori attività di smaltimento dei rifiuti eccedenti il quantitativo indicato nel contratto del 2019.
Invero, la causa petendi e il petitum di questa ulteriore domanda, formulata in via di riconvenzionale da parte opposta, non appare essere collegata causalmente alla domanda riconvenzionale a sua volta spiegata da parte opponente ma ha un titolo autonomo.
Ne deriva che a parere di questo decidente la domanda riconvenzionale in oggetto appare essere inammissibile.
In ordine alla ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell 'adempimento da parte della oltre a non essere previsto in contratto, si scontra con il dato normativo Parte_1 dell'articolo 1224 c.c., che dispone che “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se non è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”.
Gli interessi di mora, dunque, costituiscono essi stessi il “risarcimento” causato dalla mancata disponibilità di una somma di danaro, causata dal mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria o dal suo ritardato adempimento.
Gli interessi di mora (riconosciuti già in sede di decreto ingiuntivo in favore della odierna opposta ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001) hanno una chiara funzione risarcitoria.
Laddove il creditore domandi un risarcimento ulteriore, sullo stesso grava l'onere probatorio di cui all'articolo 2697 c.c.
Nel caso che ci occupa, parte opposta si è limitata ad allegare il danno cagionato dal ritardo nell'adempimento di siffatta obbligazione pecuniaria ma non ne ha anche provato gli elementi costitutivi: per tali ragioni, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il ritardo non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla e per l'effetto Parte_1 conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 42/2021 del 26.1.2021, notificato in data 29/1/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento portante n r.g. 1129/2020;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate dalle parti;
- Condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore della Parte_1
9 che si liquidano in € 10.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
e oneri come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 8/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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