TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9560 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25101/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25101/2023
Oggi 11.12.2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. COMERIO CINZIA e l'attrice Parte_1
personalmente.
Per l'avv. CARMELI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
NO DR
Per l'avv. CAMARDA ROBERTA CP_1
Le parti si riportano alle rispettive difese e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Damiano Spera, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 25101/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CINZIA COMERIO del Foro di Milano ATTRICE contro
(cod. fisc. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO CARMELI del Foro di Milano CONVENUTA
p.i.. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA CAMARDA del Foro di Milano
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 28.10.2025, come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'associazione per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a Controparte_2 seguito del sinistro occorsole in data 11.07.2021, allorquando, in veste di volontaria presso il canile della suddetta associazione, veniva aggredita da un cane di razza pit bull, condotto e tenuto con guinzaglio dalla titolare del canile, signora Persona_1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale in via Controparte_2 pregiudiziale chiedeva il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della compagnia pagina 2 di 7 Assicurativa al fine di essere manlevata da quest'ultima per l'eventuale risarcimento dei CP_1 danni in favore dell'attrice e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con decreto del 05.10.2023, il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al 20.02.2024, autorizzando la convenuta alla chiamata in causa di Controparte_3
Si costituiva in giudizio la quale dava atto che la polizza n. Controparte_3
1/44392/119/167270043 sottoscritta dalla convenuta ha per oggetto Controparte_2 esclusivamente la garanzia per l'infortunio e malattia dei volontari;
pertanto, concludeva per il rigetto della domanda di manleva e garanzia in caso di eventuale condanna della convenuta Controparte_2 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
[...]
All'udienza del 20.02.2024 il Giudice interrogava liberamente le parti comparse personalmente e disponeva C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice. Esaurita l'indagine peritale, con ordinanza del 24.01.2025, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'udienza del 28.10.2025, parte convenuta e terza chiamata davano atto del pagamento di € 2.833,60 in favore dell'attrice e dichiaravano, pertanto, cessata tra di loro la materia del contendere con spese compensate. Su invito a precisare le conclusioni, le parti richiamavano le conclusioni già assunte in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare, circa la chiamata in causa della compagnia assicurativa si osserva CP_3 quanto segue. Dalla documentazione in atti (vedi condizioni di polizza sub doc. 1 e 2 , si ricava che la CP_3 polizza n. 1/44392/119/1672270043 è stata sottoscritta dalla convenuta a tutela esclusivamente dei volontari nel rispetto dei termini indicati dalla stessa e, previa applicazione, delle franchigie previste. La polizza non prevede, tra le garanzie, la responsabilità civile dell'associazione nei confronti dei terzi. La compagnia assicurativa, nel corso del giudizio, ha versato quanto dovuto a termine di polizza e l'attrice ha accettato la somma di € 2.833,60 in data 10.10.2025, quale acconto sul maggior dovuto. All'udienza del 28.10.2025, parte convenuta e parte chiamata hanno, pertanto, dichiarato cessata tra di loro la materia del contendere con spese compensate. In considerazione di quanto esposto, questo Giudice dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere tra la convenuta e la terza chiamata con integrale compensazione delle spese processuali tra queste parti.
3. Con riferimento all'an debeaturritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 11 luglio 2021, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, veniva improvvisamente aggredita da un cane di razza pit bull, condotto e tenuto con guinzaglio dalla titolare del canile, nonché educatrice cinofila, signora . Persona_1
Precisava, altresì, che il cane la aggrediva, mordendola prima al seno ed al fianco sinistro e, infine, le azzannava la mano, sempre sinistra. pagina 3 di 7 La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.., a tenore del quale: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide: “la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità. (Cass. Civ., Sez III, n. 7703/2015). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti, posto che: “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7260/2013). Fatte tali premesse di ordine generale, si osserva che, nel caso di specie è certamente sussistente il
“rapporto di uso” del cane CK da parte del canile della convenuta, come si evince dalla documentazione allegata in atti e, quindi, dell'affidamento in custodia del cane alla convenuta (sub doc. 1 comparsa di costituzione). Non rileva che il cane sia di proprietà di un altro soggetto;
infatti, in tema di danno cagionato da animali, l'art. 2052 cod. civ. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso (Cass. Civ., Sez. III. n. 979/2010). Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione, nonché il nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, devono ritenersi provati. All'udienza del 03.07.2025, nel rendere l'interrogatorio formale, l'attrice ha dichiarato: “l'incidente si verificò quando io stavo entrando dalla porta d'ingresso della zona dove ci sono i cani. Prendo visione delle foto prodotte da parte convenuta sub doc. 4 e preciso che l'incidente si verificò mentre io stavo entrando nel locale rappresentato nella foto 2 e quindi dalla zona esterna che si vede come giardino. Escludo quindi che l'incidente si verificò nella c.d. zona cambio. E' vero che la signora Per_1
in quel momento stava venendo verso di me per andare in giardino;
preciso che io ero entrata
[...] nella struttura per circa 1 metro e la signora si trovava a circa 3 metri avanti a me. Ribadisco Per_1 che la signora stava camminando davanti a me nel luogo che ho descritto”. Per_1
I testi escussi non hanno potuto verificare le modalità dell'aggressione in quanto al momento dell'incidente si trovavano in altre zone della struttura;
ma hanno appurato, subito dopo, che vi era stata un'aggressione da parte del cane. Tuttavia, le loro dichiarazioni hanno consentito di aggiungere nella ricostruzione indicata dall'attrice ulteriori dettagli al fine di definitivamente accertare la dinamica del sinistro dedotta in atto di citazione. In particolare, la teste ha dichiarato “io vidi passare davanti all'ufficio la signora con Tes_1 Per_1 il cane CK al guinzaglio e si diresse verso l'uscita per accompagnare il cane nel giardino. L'attrice si avvicinò alla e, un po' gesticolando con le mani, disse “posso aiutarti in qualche modo?”. Per_1
Io poi ritornai presso il corridoio che si vede nella foto 1 doc.
4. Subito dopo ho sentito gridare, ma non pagina 4 di 7 capii immediatamente che si trattasse di un'aggressione; quando tornai vidi la signora che nel Pt_1 locale cucina aveva il dito sotto il rubinetto e la che l'aiutava. [...] preciso che il cane in quel Per_1 momento non aveva la museruola”. La teste ha dichiarato: “Io non vidi l'aggressione, ma vidi la entrare nel centro Tes_2 Pt_1 dall'ingresso che si vede nella foto n.
2. Ricordo che pochi minuti dopo circa 5-10 minuti, non so meglio precisare, sentii delle urla a seguito dell'aggressione di cui è causa. [...] io vidi la signora
prima dell'incidente sulla porta d'ingresso ferma con il cane CK [...] il cane che avevo Per_1 visto prima dell'incidente non aveva la museruola, ma era al guinzaglio[...] l'aggressione si è verificata certamente per intero dentro la struttura altrimenti io l'avrei vista dal luogo in cui mi trovavo”. È emerso, dunque, che l'incidente sia occorso quando l'attrice stava entrando dalla porta dell'ingresso del rifugio e che il cane CK, al guinzaglio, con la signora stavano camminando verso Per_1
l'uscita, in direzione dell'attrice. Risulta provato, altresì, che il cane di razza pit bull, CK, fosse sprovvisto di museruola, nonostante la sua natura di cane potenzialmente pericoloso, come confermato dalla medesima teste “il Tes_1 pit bull è notoriamente una razza pericolosa”, nonché in virtù di quanto si evince dalla relazione in atti (sub doc. n. 7 parte convenuta), nella quale il medico veterinario, dott.ssa suggerisce Persona_2 per il cane CK di “lavorare sull'abituazione della museruola”, soprattutto nelle aree interne della struttura. Inoltre, il C.T.U. ha ritenuto che lesioni riportate dall'attrice “sono compatibili con la dinamica del trauma avvenuto in data 11.07.2021”. La convenuta nei suoi atti difensivi ha respinto ogni addebito di responsabilità ed ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice, deducendo, invece, che fosse stata quest'ultima ad agitare il cane e a provocare la sua reazione, perché era sopraggiunta velocemente e, saltellando, alle spalle dell'animale. Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria orale, non sono emerse tali circostanze. Né risulta dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e i morsi del cane. Risulta provato, al contrario, che il giorno dell'evento l'attrice si era recata presso il canile, come al solito, e stava entrando all'interno della struttura per svolgere le consuete attività a contatto con i cani. È di tutta evidenza che, alla luce delle esposte argomentazioni, sussistono tutti i presupposti per ravvisare la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo la stessa posto in essere una condotta colposa che ha determinato l'evento di cui è causa. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attrice meriti accoglimento.
4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott.
, con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_3
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 4;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 41;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30; pagina 5 di 7 grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea di grado lievissima. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9% con un grado di sofferenza soggettiva correlata lievissima. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta non sussistono circostanze particolari idonee a determinare un aumento o una diminuzione per personalizzazione degli importi standard e, pertanto, a titolo di danno biologico temporaneo stimasi equo liquidare la somma di euro 4.809,00 per la componente dinamico- relazionale ed euro 1.774,75 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, per un totale complessivo di euro 6.583,75; infatti, anche ai fini del parametro della sofferenza soggettiva, sebbene ritenuta lievissima dal C.T.U. sia per il danno biologico temporaneo sia per quello permanente, appaiono congrui i valori standard in considerazione del maggior patema d'animo conseguente al trauma subito per effetto dell'aggressione del cane pit bull. Anche per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene quindi il Tribunale che gli importi standard indicati dalla Tabella Milanese a titolo di sofferenza media presumibile e a titolo di danno biologico dinamico-relazionale siano adeguati alla fattispecie concreta. Peraltro, parte attrice all'udienza del 20.02.2024 ha precisato di aver chiesto la liquidazione del danno biologico secondo i parametri standard della Tabella Milanese e che i capitoli di prova sulla eventuale compromissione dell'attività dell'attrice quale volontaria, sono stati formulati al solo fine di contrastare le eccezioni di controparte. La Tabella Milanese, per un soggetto di anni 55, alla data della fine malattia (24.10.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari 9%, prevede gli importi standard di euro 16.019,00 per il danno biologico dinamico-relazionale ed euro 4.005,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attrice, a titolo di danno da lesione permanente del bene salute, la somma di € 20.024,00. Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, il C.T.U. ha ritenuto quali spese sostenute e congrue le spese documentate nel fascicolo attoreo (sub doc 31 e 32) che ammontano ad euro 1.012,95 e non ha ravvisato la necessità di spese future. Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la suddetta somma di euro 1.012,95 che rivalutata ad oggi è pari circa ad euro 1.181,00. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 27.788,75.
È pacifico tra le parti in causa, come emerge, altresì, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 28.10.2025, che l'attrice ha percepito dalla compagnia assicuratrice la somma di € 2.833,60 in data 10.10.2025. Tale somma già omogenea con le altre suesposte rivalutate ad oggi, deve essere scomputata dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Detraendo, dunque, l'acconto dall'importo liquidato all'attrice di euro 27.788.75 il residuo credito risarcitorio ancora dovuto ammonta ad euro 24.955,15.
pagina 6 di 7 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo dell'acconto e successivamente fino all'odierna liquidazione;
per entrambi i periodi gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 24.955,15 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.764,75 (danno biologico temporaneo + spese documentate) dalla data del sinistro al 10.10.2025 (data dell'acconto di euro 2.833,60);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 4.931,15 dal 10.10.2025 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 20.024,00 (danno biologico permanente) dalla data della fine malattia (24.10.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.955,15 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie e le ulteriori richieste reiterate dalle parti non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 24.955,15, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico della parte convenuta;
-dichiara cessata la materia del contendere tra parte convenuta e terza chiamata con compensazione delle spese di lite tra queste parti;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida per esborsi in euro 545,00 e per onorario di avvocato in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 11.12.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25101/2023
Oggi 11.12.2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. COMERIO CINZIA e l'attrice Parte_1
personalmente.
Per l'avv. CARMELI ALBERTO, oggi sostituito dall'avv. Parte_2
NO DR
Per l'avv. CAMARDA ROBERTA CP_1
Le parti si riportano alle rispettive difese e chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Damiano Spera, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. 25101/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CINZIA COMERIO del Foro di Milano ATTRICE contro
(cod. fisc. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTO CARMELI del Foro di Milano CONVENUTA
p.i.. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA CAMARDA del Foro di Milano
TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI I procuratori delle parti chiedono l'accoglimento delle conclusioni assunte all'udienza del 28.10.2025, come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'associazione per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a Controparte_2 seguito del sinistro occorsole in data 11.07.2021, allorquando, in veste di volontaria presso il canile della suddetta associazione, veniva aggredita da un cane di razza pit bull, condotto e tenuto con guinzaglio dalla titolare del canile, signora Persona_1 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale in via Controparte_2 pregiudiziale chiedeva il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa della compagnia pagina 2 di 7 Assicurativa al fine di essere manlevata da quest'ultima per l'eventuale risarcimento dei CP_1 danni in favore dell'attrice e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con decreto del 05.10.2023, il Giudice differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al 20.02.2024, autorizzando la convenuta alla chiamata in causa di Controparte_3
Si costituiva in giudizio la quale dava atto che la polizza n. Controparte_3
1/44392/119/167270043 sottoscritta dalla convenuta ha per oggetto Controparte_2 esclusivamente la garanzia per l'infortunio e malattia dei volontari;
pertanto, concludeva per il rigetto della domanda di manleva e garanzia in caso di eventuale condanna della convenuta Controparte_2 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.
[...]
All'udienza del 20.02.2024 il Giudice interrogava liberamente le parti comparse personalmente e disponeva C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice. Esaurita l'indagine peritale, con ordinanza del 24.01.2025, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'udienza del 28.10.2025, parte convenuta e terza chiamata davano atto del pagamento di € 2.833,60 in favore dell'attrice e dichiaravano, pertanto, cessata tra di loro la materia del contendere con spese compensate. Su invito a precisare le conclusioni, le parti richiamavano le conclusioni già assunte in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.12.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 11.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare, circa la chiamata in causa della compagnia assicurativa si osserva CP_3 quanto segue. Dalla documentazione in atti (vedi condizioni di polizza sub doc. 1 e 2 , si ricava che la CP_3 polizza n. 1/44392/119/1672270043 è stata sottoscritta dalla convenuta a tutela esclusivamente dei volontari nel rispetto dei termini indicati dalla stessa e, previa applicazione, delle franchigie previste. La polizza non prevede, tra le garanzie, la responsabilità civile dell'associazione nei confronti dei terzi. La compagnia assicurativa, nel corso del giudizio, ha versato quanto dovuto a termine di polizza e l'attrice ha accettato la somma di € 2.833,60 in data 10.10.2025, quale acconto sul maggior dovuto. All'udienza del 28.10.2025, parte convenuta e parte chiamata hanno, pertanto, dichiarato cessata tra di loro la materia del contendere con spese compensate. In considerazione di quanto esposto, questo Giudice dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere tra la convenuta e la terza chiamata con integrale compensazione delle spese processuali tra queste parti.
3. Con riferimento all'an debeaturritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 11 luglio 2021, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, veniva improvvisamente aggredita da un cane di razza pit bull, condotto e tenuto con guinzaglio dalla titolare del canile, nonché educatrice cinofila, signora . Persona_1
Precisava, altresì, che il cane la aggrediva, mordendola prima al seno ed al fianco sinistro e, infine, le azzannava la mano, sempre sinistra. pagina 3 di 7 La fattispecie de qua rientra nell'ambito di applicazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.., a tenore del quale: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide: “la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ha natura oggettiva, si fonda non già su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l'animale e trova limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità. (Cass. Civ., Sez III, n. 7703/2015). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti, posto che: “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 7260/2013). Fatte tali premesse di ordine generale, si osserva che, nel caso di specie è certamente sussistente il
“rapporto di uso” del cane CK da parte del canile della convenuta, come si evince dalla documentazione allegata in atti e, quindi, dell'affidamento in custodia del cane alla convenuta (sub doc. 1 comparsa di costituzione). Non rileva che il cane sia di proprietà di un altro soggetto;
infatti, in tema di danno cagionato da animali, l'art. 2052 cod. civ. impone l'obbligo di predisporre le necessarie cautele - fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito - indifferentemente sia al proprietario dell'animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso (Cass. Civ., Sez. III. n. 979/2010). Alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto dedotto in atto di citazione, nonché il nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, devono ritenersi provati. All'udienza del 03.07.2025, nel rendere l'interrogatorio formale, l'attrice ha dichiarato: “l'incidente si verificò quando io stavo entrando dalla porta d'ingresso della zona dove ci sono i cani. Prendo visione delle foto prodotte da parte convenuta sub doc. 4 e preciso che l'incidente si verificò mentre io stavo entrando nel locale rappresentato nella foto 2 e quindi dalla zona esterna che si vede come giardino. Escludo quindi che l'incidente si verificò nella c.d. zona cambio. E' vero che la signora Per_1
in quel momento stava venendo verso di me per andare in giardino;
preciso che io ero entrata
[...] nella struttura per circa 1 metro e la signora si trovava a circa 3 metri avanti a me. Ribadisco Per_1 che la signora stava camminando davanti a me nel luogo che ho descritto”. Per_1
I testi escussi non hanno potuto verificare le modalità dell'aggressione in quanto al momento dell'incidente si trovavano in altre zone della struttura;
ma hanno appurato, subito dopo, che vi era stata un'aggressione da parte del cane. Tuttavia, le loro dichiarazioni hanno consentito di aggiungere nella ricostruzione indicata dall'attrice ulteriori dettagli al fine di definitivamente accertare la dinamica del sinistro dedotta in atto di citazione. In particolare, la teste ha dichiarato “io vidi passare davanti all'ufficio la signora con Tes_1 Per_1 il cane CK al guinzaglio e si diresse verso l'uscita per accompagnare il cane nel giardino. L'attrice si avvicinò alla e, un po' gesticolando con le mani, disse “posso aiutarti in qualche modo?”. Per_1
Io poi ritornai presso il corridoio che si vede nella foto 1 doc.
4. Subito dopo ho sentito gridare, ma non pagina 4 di 7 capii immediatamente che si trattasse di un'aggressione; quando tornai vidi la signora che nel Pt_1 locale cucina aveva il dito sotto il rubinetto e la che l'aiutava. [...] preciso che il cane in quel Per_1 momento non aveva la museruola”. La teste ha dichiarato: “Io non vidi l'aggressione, ma vidi la entrare nel centro Tes_2 Pt_1 dall'ingresso che si vede nella foto n.
2. Ricordo che pochi minuti dopo circa 5-10 minuti, non so meglio precisare, sentii delle urla a seguito dell'aggressione di cui è causa. [...] io vidi la signora
prima dell'incidente sulla porta d'ingresso ferma con il cane CK [...] il cane che avevo Per_1 visto prima dell'incidente non aveva la museruola, ma era al guinzaglio[...] l'aggressione si è verificata certamente per intero dentro la struttura altrimenti io l'avrei vista dal luogo in cui mi trovavo”. È emerso, dunque, che l'incidente sia occorso quando l'attrice stava entrando dalla porta dell'ingresso del rifugio e che il cane CK, al guinzaglio, con la signora stavano camminando verso Per_1
l'uscita, in direzione dell'attrice. Risulta provato, altresì, che il cane di razza pit bull, CK, fosse sprovvisto di museruola, nonostante la sua natura di cane potenzialmente pericoloso, come confermato dalla medesima teste “il Tes_1 pit bull è notoriamente una razza pericolosa”, nonché in virtù di quanto si evince dalla relazione in atti (sub doc. n. 7 parte convenuta), nella quale il medico veterinario, dott.ssa suggerisce Persona_2 per il cane CK di “lavorare sull'abituazione della museruola”, soprattutto nelle aree interne della struttura. Inoltre, il C.T.U. ha ritenuto che lesioni riportate dall'attrice “sono compatibili con la dinamica del trauma avvenuto in data 11.07.2021”. La convenuta nei suoi atti difensivi ha respinto ogni addebito di responsabilità ed ha eccepito, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attrice, deducendo, invece, che fosse stata quest'ultima ad agitare il cane e a provocare la sua reazione, perché era sopraggiunta velocemente e, saltellando, alle spalle dell'animale. Ebbene, alla luce dell'espletata istruttoria orale, non sono emerse tali circostanze. Né risulta dimostrata la ricorrenza di una condotta dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e i morsi del cane. Risulta provato, al contrario, che il giorno dell'evento l'attrice si era recata presso il canile, come al solito, e stava entrando all'interno della struttura per svolgere le consuete attività a contatto con i cani. È di tutta evidenza che, alla luce delle esposte argomentazioni, sussistono tutti i presupposti per ravvisare la responsabilità della convenuta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avendo la stessa posto in essere una condotta colposa che ha determinato l'evento di cui è causa. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attrice meriti accoglimento.
4. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott.
, con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_3
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 4;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 41;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30; pagina 5 di 7 grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea di grado lievissima. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9% con un grado di sofferenza soggettiva correlata lievissima. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta non sussistono circostanze particolari idonee a determinare un aumento o una diminuzione per personalizzazione degli importi standard e, pertanto, a titolo di danno biologico temporaneo stimasi equo liquidare la somma di euro 4.809,00 per la componente dinamico- relazionale ed euro 1.774,75 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, per un totale complessivo di euro 6.583,75; infatti, anche ai fini del parametro della sofferenza soggettiva, sebbene ritenuta lievissima dal C.T.U. sia per il danno biologico temporaneo sia per quello permanente, appaiono congrui i valori standard in considerazione del maggior patema d'animo conseguente al trauma subito per effetto dell'aggressione del cane pit bull. Anche per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene quindi il Tribunale che gli importi standard indicati dalla Tabella Milanese a titolo di sofferenza media presumibile e a titolo di danno biologico dinamico-relazionale siano adeguati alla fattispecie concreta. Peraltro, parte attrice all'udienza del 20.02.2024 ha precisato di aver chiesto la liquidazione del danno biologico secondo i parametri standard della Tabella Milanese e che i capitoli di prova sulla eventuale compromissione dell'attività dell'attrice quale volontaria, sono stati formulati al solo fine di contrastare le eccezioni di controparte. La Tabella Milanese, per un soggetto di anni 55, alla data della fine malattia (24.10.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari 9%, prevede gli importi standard di euro 16.019,00 per il danno biologico dinamico-relazionale ed euro 4.005,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Alla luce di quanto esposto, deve essere riconosciuto in favore dell'attrice, a titolo di danno da lesione permanente del bene salute, la somma di € 20.024,00. Quanto ai danni patrimoniali di cui si duole l'attrice, il C.T.U. ha ritenuto quali spese sostenute e congrue le spese documentate nel fascicolo attoreo (sub doc 31 e 32) che ammontano ad euro 1.012,95 e non ha ravvisato la necessità di spese future. Il Tribunale ritiene, dunque, che può essere riconosciuta all'attrice la suddetta somma di euro 1.012,95 che rivalutata ad oggi è pari circa ad euro 1.181,00. In definitiva, il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma di euro 27.788,75.
È pacifico tra le parti in causa, come emerge, altresì, dalla documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 28.10.2025, che l'attrice ha percepito dalla compagnia assicuratrice la somma di € 2.833,60 in data 10.10.2025. Tale somma già omogenea con le altre suesposte rivalutate ad oggi, deve essere scomputata dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Detraendo, dunque, l'acconto dall'importo liquidato all'attrice di euro 27.788.75 il residuo credito risarcitorio ancora dovuto ammonta ad euro 24.955,15.
pagina 6 di 7 Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo dell'acconto e successivamente fino all'odierna liquidazione;
per entrambi i periodi gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 24.955,15 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.764,75 (danno biologico temporaneo + spese documentate) dalla data del sinistro al 10.10.2025 (data dell'acconto di euro 2.833,60);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla residua somma di euro 4.931,15 dal 10.10.2025 ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 20.024,00 (danno biologico permanente) dalla data della fine malattia (24.10.2021) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.955,15 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie e le ulteriori richieste reiterate dalle parti non risultano rilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 24.955,15, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico della parte convenuta;
-dichiara cessata la materia del contendere tra parte convenuta e terza chiamata con compensazione delle spese di lite tra queste parti;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida per esborsi in euro 545,00 e per onorario di avvocato in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 11.12.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 7 di 7