Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Scozzari, Pietro Alfano e Danilo Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’annullamento
- del provvedimento Divisione P.A.S.I.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Agrigento in data 5 febbraio 2024 con il quale è stato negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento depositato il 7 maggio 2024, con i documenti depositati in data 17 giugno 2024;
Vista la memoria difensiva del Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento depositata il 13 dicembre 2025;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 3 maggio 2024, -OMISSIS- ha impugnato, al fine dell’annullamento, il provvedimento della Questura di Agrigento, Divisione P.A.S.I.-OMISSIS- adottato il 5 febbraio 2024 e notificato il 5 marzo 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
L’interessato rappresenta di avere inoltrato un’istanza di rilascio del titolo di polizia in data 5 dicembre 2022.
La Questura di Agrigento, all’esito dell’istruttoria, con comunicazione del 19 settembre 2023 ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, aveva preannunciato il diniego, individuando quali motivi ostativi i dati emergenti dalla relazione informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Legione Carabinieri Sicilia, nota prot. n. -OMISSIS- ove erano stati riportati gli esiti dei controlli effettuati nel periodo 2017–2022 inerenti a frequentazioni con soggetti controindicati, nonché sul richiamo alla posizione del padre convivente, condannato dal Giudice di Pace di Agrigento, con sentenza divenuta definitiva nel 2018, per lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale, con irrogazione di una pena pecuniaria.
A seguito delle osservazioni endoprocedimentali, la Questura di Agrigento ha adottato il decreto di rigetto del 5 febbraio 2024, confermando i motivi ostativi già rappresentati e ribadendo la sussistenza di una situazione di inaffidabilità in materia di armi, sulla base dei principi generali in tema di natura eccezionale del porto d’armi e di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Nel provvedimento impugnato si precisa che i controlli di polizia hanno riguardato soggetti che si trovavano insieme al ricorrente a bordo della medesima autovettura, circostanza valorizzata dall’Autorità quale indice di non occasionalità della frequentazione e di conoscenza non meramente episodica dei predetti soggetti.
Con il primo motivo, rubricato “ eccesso di potere per assenza di motivazione – motivazione apparente ”, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da carenza e apparenza di motivazione, in quanto la Questura di Agrigento si sarebbe limitata a formule stereotipate e generiche, senza esplicitare le ragioni concrete e specifiche che avrebbero condotto al giudizio di inaffidabilità, né spiegare per quali motivi le osservazioni presentate in sede procedimentale sarebbero state ritenute non idonee a superare i motivi ostativi.
Con il secondo motivo, rubricato “ eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente approfondito le circostanze di tempo e di luogo relative ai controlli richiamati a fondamento del diniego, omettendo di valutare la natura occasionale delle frequentazioni contestate e la loro effettiva incidenza sul giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio del titolo di polizia.
Con il terzo motivo, rubricato “ eccesso di potere per carenza di istruttoria – assenza del pericolo di abuso delle armi ed in ogni caso assenza di attualità del pericolo di abuso delle armi ”, il ricorrente ha asserito che dagli atti istruttori non emergerebbe alcun elemento idoneo a fondare un giudizio di pericolosità o di inaffidabilità nell’uso delle armi, evidenziando la risalenza nel tempo degli episodi richiamati, l’assenza di precedenti penali o segnalazioni a proprio carico e l’irrilevanza, ai fini del giudizio di affidabilità, della condanna per lesioni colpose riportata dal padre, trattandosi di fatto colposo estraneo all’uso delle armi e privo di attitudine a fondare un pericolo attuale.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto che sia ordinata all’Amministrazione l’ostensione integrale dell’informativa dei Carabinieri del 2 febbraio 2023, priva delle omissioni relative ai nominativi dei soggetti terzi, al fine di consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che, con memoria depositata il 12 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e ribadendo che il giudizio di affidabilità in materia di armi ha natura preventiva e ampiamente discrezionale, potendo fondarsi anche su elementi indiziari quali le frequentazioni e il contesto socio-familiare dell’interessato.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la pacifica e condivisa giurisprudenza consolidatasi in materia di detenzione e porto d’armi, il rilascio del titolo non integra una posizione di diritto soggettivo pieno, ma costituisce un quid pluris subordinato al positivo esito di un giudizio prognostico ex ante sull’affidabilità del richiedente.
Il potere esercitato dall’Autorità di pubblica sicurezza ha natura eminentemente preventiva e discrezionale e non richiede l’accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di condotte penalmente rilevanti, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi (cfr. Cons. Stato, III, 2 marzo 2021, n. 1543; id . 18 marzo 2019, n. 2135; id . 19 settembre 2018, n. 4931).
È principio giurisprudenziale altrettanto consolidato che tale giudizio possa fondarsi anche su elementi indiziari e su frequentazioni con soggetti controindicati, nonché sul contesto relazionale e familiare dell’istante, purché valutati nel loro complesso, atteso che la finalità della disciplina è quella di prevenire situazioni di potenziale rischio e non di sanzionare fatti penalmente accertati (Cons. Stato, III, 12 giugno 2020, n. 3759).
In tale prospettiva, ciò che rileva non è l’identità nominativa dei soggetti frequentati, né la dimostrazione della consapevolezza in ordine alla loro posizione personale, ma il dato oggettivo dell’inserimento del richiedente in contesti relazionali connotati da controindicazioni sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, trattandosi di elementi sintomatici che, nel prudente apprezzamento dell’Autorità, possono incidere sul giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio del titolo.
Infine, è principio cardine in materia quello secondo il quale il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione (Cons. Stato, III, 30 ottobre 2012, n. 5678).
Ciò premesso in via generale, occorre procedere all’esame dei singoli motivi di ricorso.
Il primo motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato, letto unitariamente con la comunicazione ex art. 10- bis e con la relazione informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento (nota prot. n. 0213123/1-2 P del 2 febbraio 2023), rende intellegibile il percorso valutativo seguito.
In particolare, l’Amministrazione ha valorizzato:
– la pluralità di controlli effettuati nei confronti dell’istante nel periodo 2017–2022 in compagnia di soggetti segnalati in banca dati FF.PP.;
– la circostanza, espressamente indicata nel decreto, che taluni controlli siano avvenuti con soggetti trovatisi insieme al ricorrente all’interno della medesima autovettura, elemento ritenuto sintomatico di frequentazioni non occasionali;
– anche il contesto familiare.
La motivazione, pur sintetica, esplicita gli elementi fattuali reputati sintomatici e li collega al giudizio di inaffidabilità richiesto dalla normativa di settore, non potendosi pretendere una dimostrazione della pericolosità in senso penalistico, essendo sufficiente che l’Amministrazione abbia esplicitato gli elementi oggettivi ritenuti indicativi di una non piena affidabilità, attualizzati al momento dell’adozione del provvedimento attraverso una valutazione prognostica riferita alla situazione complessiva dell’interessato.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
L’Amministrazione ha fondato la propria valutazione su un compendio istruttorio formalmente individuato e cronologicamente circoscritto, costituito dalla relazione informativa del 2 febbraio 2023 e dai controlli ivi richiamati. La circostanza, espressamente evidenziata nel provvedimento impugnato, che i controlli abbiano riguardato soggetti trovatisi insieme al ricorrente all’interno della medesima autovettura costituisce, in tale ottica, un indice oggettivo di non occasionalità o non volontarietà della frequentazione, idoneo a sorreggere, sul piano logico, la valutazione prognostica operata dall’Autorità, in quanto espressivo di una relazione non meramente episodica o casuale sulla pubblica via.
Il giudizio prognostico infatti si fonda su una valutazione oggettivata del contesto relazionale nel quale il soggetto si inserisce, quale indice esterno e verificabile di affidabilità, indipendentemente dalla individualizzazione nominativa dei terzi coinvolti, senza che ciò comporti alcuna forma di responsabilità per fatto altrui, ma esclusivamente una valutazione preventiva del rischio desumibile dall’inserimento relazionale oggettivamente riscontrato, valutazione che non opera in via automatica, ma richiede – così come avvenuto nel caso di specie – un apprezzamento complessivo e non irragionevole degli elementi disponibili.
Ne consegue che la motivazione non si fonda su presunzioni generiche, bensì su elementi fattuali specificamente indicati e contestualizzati, idonei a rendere intellegibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione e ad escludere vizi di mera apparenza motivazionale o di travisamento dei fatti.
La censura di parte ricorrente, in realtà, è mirata a sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori, prospettando la natura occasionale delle frequentazioni.
Tuttavia, la valutazione circa il carattere non episodico delle frequentazioni – anche alla luce della circostanza della compresenza nella medesima autovettura – rientra nel prudente apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza e non appare manifestamente illogica o fondata su travisamento dei fatti.
Ne consegue che non ricorre il dedotto difetto di istruttoria, non risultando omessa la considerazione di elementi decisivi idonei a sovvertire il giudizio espresso.
Non è fondato il terzo motivo.
Il giudizio di affidabilità non postula la dimostrazione di un pericolo attuale in senso penalistico, ma si sostanzia in una valutazione prognostica preventiva.
Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dall’Amministrazione non risultano remoti, né privi di attualità, atteso che i controlli richiamati si estendono fino all’anno 2022, l’informativa è stata resa in data 2 febbraio 2023 e il provvedimento è stato adottato nel febbraio 2024, sicché il giudizio prognostico risulta fondato su un quadro istruttorio temporalmente prossimo all’adozione dell’atto e coerentemente riferito alla situazione dell’interessato al momento della decisione amministrativa.
Né assume rilievo decisivo, ai fini della legittimità del provvedimento, il richiamo alla condanna del padre convivente per lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale.
Tale circostanza, in sé non idonea a fondare un autonomo giudizio di inaffidabilità del ricorrente, non riveste carattere determinante nell’economia complessiva della motivazione, la quale risulta adeguatamente sorretta dagli ulteriori elementi valorizzati dall’Amministrazione, e segnatamente dalle frequentazioni ritenute non occasionali con soggetti controindicati.
Ne consegue che l’eventuale marginalità di tale riferimento non incide sulla ragionevolezza del provvedimento, che trova autonomo e adeguato fondamento negli ulteriori elementi posti a base della valutazione amministrativa.
Quanto all’istanza istruttoria di ostensione integrale dell’informativa dei Carabinieri, va ritenuta irrilevante ai fini della decisione, atteso che gli elementi posti a fondamento del provvedimento risultano già puntualmente indicati e conoscibili e non emergono profili di lesione del diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato non presenta i vizi dedotti, risultando sorretto da motivazione sufficiente e da un apprezzamento prognostico non manifestamente illogico, né irragionevole.
Il ricorso va pertanto rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a., non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione, attesa l’infondatezza delle censure proposte alla luce dei principi consolidati in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente
Anna AT, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AT | AN NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.