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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2092/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in
data 5.04.2019;
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2092/2018 R.G. promossa da:
[...]
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Vittoria Luciano ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale ( ; Email_1
Attore;
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Cardile ed elettivamente domiciliata presso lo studio
1 “Cardile Avv. Giuseppe e Associati”, sito in Messina, via Tommaso Cannizzaro
n. 233;
Convenuta;
Conclusioni: All'udienza del 2-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
…
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata dal Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, ed esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di “
1. Accertare e
dichiarare che il sinistro subito dal sig. per i fatti e motivi di cui è Parte_1
causa è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto
nera e non identificato;
2. Per l'effetto, accogliere la domanda e condannare la
convenuta al risarcimento del danno biologico e morale a favore del sig. Pt_1
, pari ad € 84.969,00, ed € 3.457.70 per spese documentate - oltre interessi
[...]
legali dal giorno del sinistro fino al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che
sarà accertata in corso di causa entro i limiti di competenza del Tribunale adito;
3.
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12-03-2019, si costituiva instando per “1) Ritenere e dichiarare Controparte_1
improponibili e/o inammissibili o, comunque rigettare perché infondate le domande
2 proposte dall'attore nei confronti della società deducente. 2) In via del tutto
subordinata, ridurre le pretese dell'attore nei limiti del giusto e del provato. 3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 7 maggio 2019, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'escussione dei testi ammessi giusta ordinanza del 28-01-2021 e mediante la nomina del consulente tecnico d'ufficio, dott. , il quale, in data 2- Persona_1
09-2022, depositava la propria relazione definitiva.
Da ultimo, con ordinanza del 30-01-2024, il G.I. “Ritenuta sufficiente la
produzione documentale depositata da parte attrice il 3-01-2024 e ritenuto, pertanto,
non doversi accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla compagnia
convenuta; Ritenuta, allora, la causa matura per la decisione…” la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2024.
Come accennato, all'udienza del 2-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-
10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2697 c.c., “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Trattasi, come noto, di una norma di rilievo centrale in materia di istruzione probatoria poiché contempla il principio generale secondo cui ogni
3 soggetto, che intende agire o resistere in giudizio, deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Il succitato rigore degli oneri probatori acquisisce peculiare pregnanza nella materia per cui è causa, atteso che “In materia di intervento del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 283, co. 1, lett. a), del D.lgs.
209/2005, per garantire il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione dei
veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo
sconosciuto, per regola generale, è onere del danneggiato dimostrare il fatto che ha
generato il danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e,
cioè, provare le modalità dell'occorso medesimo e la sua attribuibilità alla
condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro
veicolo e, inoltre, che quest'ultimo sia rimasto non identificato” (Tribunale
Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 19/05/2023, n.1990) e ancora che “Nel
giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subìti a
causa della condotta di un veicolo non identificato valgono le ordinarie regole in tema
di onere probatorio, per cui anche in questo caso, ove contraddittore è
il Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o
colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo
è rimasto ignoto” (Tribunale Messina sez. I, 11/01/2023, n.32).
Inoltre, ”In materia di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
di cui all'art. 283, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, per garantire il risarcimento
dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nelle
ipotesi di sinistro provocato da veicolo sconosciuto, comunque è onere del
danneggiato, per regola generale, dimostrare il fatto generatore del danno –ossia che il
4 sinistro è stato provocato dal veicolo in identificato- e, dunque, provare le modalità
del sinistro medesimo e la sua attribuibilità al comportamento doloso o colposo,
esclusivo o concorrente, del conducente dell'altro veicolo e, inoltre, che quest'ultimo
mezzo è rimasto non identificato” (Tribunale Bari sez. II, 29/07/2024, n.3538).
Peraltro, se il danneggiato non è tenuto a presentare necessariamente alcuna denuncia o querela contro ignoti, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime
della strada, “pur tuttavia il danneggiato deve provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di
altro veicolo” (Corte appello Messina sez. II, 04/02/2021, n.86).
3. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, quanto alla dinamica del sinistro, non ricorrono dubbi (anche per la compagnia convenuta – cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), che, come emerge dalla dichiarazione rilasciata il 2-5-2018 da in sede Persona_2
di istruttoria compiuta da questi, alla guida del proprio CP_1
automezzo, in data 28/08/2017, alle 18,30 circa, mentre percorreva la via che da Acquedolci conduce a San Fratello (S.P. 164 in detta direzione), giunto all'altezza della Contrada Nicetta, si avvedeva della presenza a terra di un ciclomotore e di una persona, che si rivelava essere (che il Parte_1
conosceva di vista). Per_2
Ora, , pur non avendo assistito all'incidente, prestava il Persona_2
primo soccorso all'infortunato e tutte le superiori circostanze sono state, di poi, confermate dal predetto anche in sede di escussione in giudizio Per_2
avvenuta all'udienza dell'8-10-2021.
5 Non ricorrono, quindi, valide ragioni per non ritenere attendibili le dichiarazioni del summenzionato testimone atteso che non si individuano profili contraddittori nella narrazione del fatto in quanto il , nella Per_2
dichiarazione del 2 maggio 2018, ha espressamente riferito che “dopo poco
tempo si avvicinavano altre persone e si fermavano altre macchine” e, nella dichiarazione testimoniale dell'8-10-2021, ha specificato che “…dopo qualche
minuto sono sopraggiunte la figlia del e la compagna del ma non Pt_1 Pt_1
ricordo con che mezzi e da che direzione” (rientrando tale ipotesi nella dicitura
“altre persone”).
Inoltre, avuto riguardo agli esiti traumatici riportati dall'attore, come accertati dalla consulenza medico legale in atti, l'evento descritto dal Pt_1
appare compatibile con un urto derivante da un sinistro stradale discendente da un tamponamento.
Pera di più, il dato per cui il primo soccorritore, , non Persona_2
abbia rinvenuto sul luogo la presenza di alcun veicolo corrobora il narrato di parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro ad opera di soggetti rimasti ignoti.
E ancora, l'evenienza del sopraggiungere della compagna dell'attore,
non è difforme da quanto riferito dalla stessa Controparte_2 CP_2
sentita come testimone all'udienza dell'8 ottobre del 2021.
La teste ha, inoltre, riportato i fatti sostanzialmente come descritti dall'attore, a nulla rilevando la sussistenza di talune incongruenze su cui s'è,
pure, soffermata parte convenuta, come il rilievo per cui il primo soccorso sia stato prestato dal e non dalla sopraggiunta di lì a poco. Per_2 CP_2
6 A ben vedere, allora, la presenza di talune discordanze, anche riconducibili alla rielaborazione mnemonica dell'accaduto, non appaiono, di per sé sole,
idonee a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali né consentono di approdare alla tesi della compagnia in merito alla non veridicità
dell'accaduto (cfr. sul tema Tribunale Taranto sez. I, 15/11/2021, n.1980).
Né assume rilevanza, ai soli fini dell'accoglimento della domanda, la contestazione di in ordine alla circostanza per cui la querela contro CP_1
ignoti sia stata sporta dal a distanza di quasi due mesi dal sinistro, Pt_1
considerato che “Nel caso di sinistro stradale provocato da un veicolo rimasto non
identificato, il danneggiato non è tenuto a presentare una denuncia o
una querela contro ignoti, atti che dunque non costituiscono condizione di
proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Inoltre, il danneggiato
non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento
giudiziale non ha ad oggetto la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione
del responsabile, ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da
un veicolo non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Corte appello Salerno sez. I, 31/08/2023, n.1080).
Cionondimeno, l'inerzia del danneggiato, nella presentazione della querela, assume, tuttavia, rilievo in sede di regolamentazione delle spese di lite (cfr. punto n. 5).
Conclusivamente, quindi, si ritiene raggiunta la prova dell'“an” dell'evento descritto nell'atto introduttivo ovvero delle modalità del sinistro, di cui al narrato del e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta, dolosa o Pt_1
colposa, del conducente di altro veicolo rimasto ignoto.
7 4. Con riferimento alla determinazione del quantum, giova precisare che le risultanze peritali del 2-09-2022 appaiono adeguatamente motivate sul piano scientifico.
Vanno, pertanto, condivise, poiché immuni da vizi logici e scientifici, le risultanze della relazione del 2-09-2022 del dott. il quale ha Per_1
concluso che:
‹1) La Natura È Stata Traumatica
2) I Postumi Sono Protesi Della Caviglia Sinistra con Perdita di Tutti i
Movimenti e Deficit Deambulatorio e Sempre a Sx un Plus Malleolare di 3 cm e 7 cm
al Collo Piede. Residuano Esiti Cicatriziali Superficie Anteriore 3° Distale di cm 8 x
un minimo di 5 mm e un massimo di 10 mm;
Alla Superficie Laterale 3° Distale
Gamba Sx Esito Cicatriziale Lineare con Area Discromica di circa 10 cm x 20 mm;
Alla Superficie Mediale Esito Cicatriziale di Forma Stellata Cute Tesa e Translucida
di circa cm 9 x 8.
3) L'Inabilità Totale È Stata di Giorni Dieci;
4) L'Inabilità Parziale È Stata di giorni 90 dei Quali 60 al 75% e 30 Al
25%.
5) L'Invalidità Permanente È del 15% Compreso il Deturpante Danno
Estetico. Vedi Ronchi Guida alla Valutazione Testimone_1
dell'Invalidità Permanente Seconda Edizione pag.309. 6) Gli Esiti Permanenti Non
Sono Suscettibili di Riduzione e/o Eliminazione con Qualunque Trattamento.”,
precisando ancora che: Questa la bozza inviata con pec alle parti in data
16/07/2022. In data 02/08/2022, oltre i termini di quindici giorni concessi dal
Magistrato, l'Avv.to Giulio Calabretta ha inviato al sottoscritto dei rilievi nei quali
chiede di valutare l'eventuale aumento dei giorni relativi all'ITT considerando i
8 giorni di ricovero;
chiede altresì una percentuale maggiore di quella stabilita per il
danno permanente considerando gli esiti cicatriziali.
Orbene il sottoscritto, dopo aver riconsiderato tutta la documentazione e dopo aver
riletto attentamente il proprio elaborato, conclude affermando che per mero errore di
battitura i giorni di Inabilità Totale devono essere considerati QUINDICI
mentre invece resta confermata l'invalidità permanente al 15%.›.
4.1. In merito ai criteri di quantificazione del danno biologico sofferto dal danneggiato, va fatta applicazione delle tabelle milanesi, atteso che “in
materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte
dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito
ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e
verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso
concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti
dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2018, n.17018), avuto riguardo a quelle vigenti al momento della liquidazione in quanto “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non
patrimoniale cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il
giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento
della decisione integrandosi in caso contrario un vizio di violazione di legge della
motivazione della sentenza” (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 25/06/2015, n.1076;
cfr. anche Cassazione civile sez. III, 13/12/2016, n.25485).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza
9 soggettiva, che prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008 veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. S.U. 26972/08), ferma restando, però, la facoltà del giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, di procedere alla personalizzazione del danno, considerato che “Nella liquidazione del danno non
patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano
circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari
elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al
calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le
componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata
separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa
nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento
equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di
specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata
dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le
percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente
conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento
meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata)
considerazione in termini monetari)” (Tribunale Catania sez. V, 12/02/2020,
n.587).
Nel caso di specie, però, l'attore si è limitato a chiedere l'incremento per sofferenza soggettiva (31%) e la personalizzazione massima (44%) del danno
10 biologico ma non ha né allegato né provato quelle specifiche circostanze di fatto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie del sinistro già
previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, avuto, anche, riguardo alla valutazione complessiva compiuta dal CTU il quale, nella determinazione della percentuale di invalidità permanente del 15%, ha espressamente ricompreso il “deturpante
danno estetico” riportato dal con la conseguenza che la richiesta Pt_1
avente per oggetto i superiori incrementi va disattesa.
4.2. Ne consegue, quindi, sotto il profilo della concreta quantificazione,
che, in applicazione delle tabelle milanesi, il complessivo danno non
patrimoniale subito dall'attore va quantificato, come di seguito rappresentato nel sottostante quadro sinottico che tiene conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti e delle risultanze dalla consulenza tecnica d'ufficio del dott. : Persona_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.721,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
11 Totale generale: € 41.483,50
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
33.721,00, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo (cfr.
Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di € 28.480,57,
mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€ 7.762,50) vanno devalutati alla data del sinistro (28-08-2017), discendendone l'importo di €
6.528,60.
L'importo complessivo così ottenuto, pari ad € 35.009,17 (€ 28.480,57+ €
6.528,60), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, secondo la seguente tabella:
Indice alla Decorrenza: 101,4
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,185
Totale Rivalutazione: € 6.476,70
Capitale Rivalutato: € 41.485,87
Totale Colonna Giorni: 2682
Totale Interessi: € 4.023,74
Rivalutazione + Interessi: € 10.500,44
Capitale Rivalutato + Interessi: € 45.509,61
Pertanto, la somma complessivamente dovuta a , a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale, è pari complessivamente ad € 45.509,61 (già
comprensiva di rivalutazione ed interessi), oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 3.457,70, di cui alla documentazione in atti;
oltre al rimborso delle spese di CTU se corrisposte;
oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo.
12 Conclusivamente, quindi, va condannata a Controparte_1
risarcire a le somme come sopra dettagliate. Parte_1
5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va premesso che, ex art. 292 C.d.A. (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Ciò presuppone, ovviamente, un esito favorevole delle ricerche su cui incide anche la tempestività della data di presentazione della denuncia-
querela.
Nella specie, il fatto è avvenuto il 28 agosto del 2017 e il ha sporto Pt_1
querela, non già nell'immediatezza, ma soltanto in data 26 ottobre 2017, ossia a quasi due mesi di distanza.
Si condivide, pertanto, il percorso argomentativo secondo cui “Il ritardo nel
compiere la denuncia-querela contro ignoti, nel caso di incidente stradale causato da
veicolo sconosciuto, violando il generale obbligo di correttezza e buona fede, di cui
all'art. 1175 c.c., posto in capo al soggetto che richiede il risarcimento dei danni ex
art. 283 comma 1 lett. a) d.lg. 209 del 2005, pregiudica colpevolmente un favorevole
esito delle ricerche, volto ad individuare ed accertare l'effettivo colpevole
dell'incidente e impedisce conseguentemente al Fondo di garanzia vittime della strada
di rivalersi economicamente nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, tale inerzia
determina, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., l'integrale compensazione
13 delle spese di lite” (Giudice di pace Palermo sez. VIII, 26/11/2010),
segnatamente sub specie di quelle “altre gravi e eccezionali ragioni” idonee alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti come da sentenza della
Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77 (cfr. sul tema Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Ne segue l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
6. Invece, le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente con separato decreto, vanno poste integralmente a carico della compagnia convenuta
(anche mediante rimborso di quelle eventualmente sostenute dall'attore)
siccome dirette alla determinazione del danno complessivamente subito da parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2092/2018 R.G.,
ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda risarcitoria proposta da : Parte_1
Condanna quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 45.509,61 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi), a titolo di danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 3.457,70, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione;
3. Pone integralmente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, anche mediante rimborso di
14 quelle eventualmente sostenute dall'attore.
Così deciso in Patti, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in
data 5.04.2019;
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2092/2018 R.G. promossa da:
[...]
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'avv. Vittoria Luciano ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale ( ; Email_1
Attore;
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Cardile ed elettivamente domiciliata presso lo studio
1 “Cardile Avv. Giuseppe e Associati”, sito in Messina, via Tommaso Cannizzaro
n. 233;
Convenuta;
Conclusioni: All'udienza del 2-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
…
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata dal Fondo Controparte_1
di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, ed esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di “
1. Accertare e
dichiarare che il sinistro subito dal sig. per i fatti e motivi di cui è Parte_1
causa è stato causato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Punto
nera e non identificato;
2. Per l'effetto, accogliere la domanda e condannare la
convenuta al risarcimento del danno biologico e morale a favore del sig. Pt_1
, pari ad € 84.969,00, ed € 3.457.70 per spese documentate - oltre interessi
[...]
legali dal giorno del sinistro fino al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che
sarà accertata in corso di causa entro i limiti di competenza del Tribunale adito;
3.
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12-03-2019, si costituiva instando per “1) Ritenere e dichiarare Controparte_1
improponibili e/o inammissibili o, comunque rigettare perché infondate le domande
2 proposte dall'attore nei confronti della società deducente. 2) In via del tutto
subordinata, ridurre le pretese dell'attore nei limiti del giusto e del provato. 3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
All'udienza di prima comparizione del 7 maggio 2019, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante l'escussione dei testi ammessi giusta ordinanza del 28-01-2021 e mediante la nomina del consulente tecnico d'ufficio, dott. , il quale, in data 2- Persona_1
09-2022, depositava la propria relazione definitiva.
Da ultimo, con ordinanza del 30-01-2024, il G.I. “Ritenuta sufficiente la
produzione documentale depositata da parte attrice il 3-01-2024 e ritenuto, pertanto,
non doversi accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla compagnia
convenuta; Ritenuta, allora, la causa matura per la decisione…” la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 dicembre 2024.
Come accennato, all'udienza del 2-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-
10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2697 c.c., “Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Trattasi, come noto, di una norma di rilievo centrale in materia di istruzione probatoria poiché contempla il principio generale secondo cui ogni
3 soggetto, che intende agire o resistere in giudizio, deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Il succitato rigore degli oneri probatori acquisisce peculiare pregnanza nella materia per cui è causa, atteso che “In materia di intervento del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 283, co. 1, lett. a), del D.lgs.
209/2005, per garantire il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione dei
veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo
sconosciuto, per regola generale, è onere del danneggiato dimostrare il fatto che ha
generato il danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e,
cioè, provare le modalità dell'occorso medesimo e la sua attribuibilità alla
condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro
veicolo e, inoltre, che quest'ultimo sia rimasto non identificato” (Tribunale
Santa Maria Capua Vetere, sez. III, 19/05/2023, n.1990) e ancora che “Nel
giudizio promosso dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subìti a
causa della condotta di un veicolo non identificato valgono le ordinarie regole in tema
di onere probatorio, per cui anche in questo caso, ove contraddittore è
il Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato provare le
modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o
colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo
è rimasto ignoto” (Tribunale Messina sez. I, 11/01/2023, n.32).
Inoltre, ”In materia di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
di cui all'art. 283, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, per garantire il risarcimento
dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nelle
ipotesi di sinistro provocato da veicolo sconosciuto, comunque è onere del
danneggiato, per regola generale, dimostrare il fatto generatore del danno –ossia che il
4 sinistro è stato provocato dal veicolo in identificato- e, dunque, provare le modalità
del sinistro medesimo e la sua attribuibilità al comportamento doloso o colposo,
esclusivo o concorrente, del conducente dell'altro veicolo e, inoltre, che quest'ultimo
mezzo è rimasto non identificato” (Tribunale Bari sez. II, 29/07/2024, n.3538).
Peraltro, se il danneggiato non è tenuto a presentare necessariamente alcuna denuncia o querela contro ignoti, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia delle Vittime
della strada, “pur tuttavia il danneggiato deve provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di
altro veicolo” (Corte appello Messina sez. II, 04/02/2021, n.86).
3. Fornite queste coordinate normative e giurisprudenziali, quanto alla dinamica del sinistro, non ricorrono dubbi (anche per la compagnia convenuta – cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), che, come emerge dalla dichiarazione rilasciata il 2-5-2018 da in sede Persona_2
di istruttoria compiuta da questi, alla guida del proprio CP_1
automezzo, in data 28/08/2017, alle 18,30 circa, mentre percorreva la via che da Acquedolci conduce a San Fratello (S.P. 164 in detta direzione), giunto all'altezza della Contrada Nicetta, si avvedeva della presenza a terra di un ciclomotore e di una persona, che si rivelava essere (che il Parte_1
conosceva di vista). Per_2
Ora, , pur non avendo assistito all'incidente, prestava il Persona_2
primo soccorso all'infortunato e tutte le superiori circostanze sono state, di poi, confermate dal predetto anche in sede di escussione in giudizio Per_2
avvenuta all'udienza dell'8-10-2021.
5 Non ricorrono, quindi, valide ragioni per non ritenere attendibili le dichiarazioni del summenzionato testimone atteso che non si individuano profili contraddittori nella narrazione del fatto in quanto il , nella Per_2
dichiarazione del 2 maggio 2018, ha espressamente riferito che “dopo poco
tempo si avvicinavano altre persone e si fermavano altre macchine” e, nella dichiarazione testimoniale dell'8-10-2021, ha specificato che “…dopo qualche
minuto sono sopraggiunte la figlia del e la compagna del ma non Pt_1 Pt_1
ricordo con che mezzi e da che direzione” (rientrando tale ipotesi nella dicitura
“altre persone”).
Inoltre, avuto riguardo agli esiti traumatici riportati dall'attore, come accertati dalla consulenza medico legale in atti, l'evento descritto dal Pt_1
appare compatibile con un urto derivante da un sinistro stradale discendente da un tamponamento.
Pera di più, il dato per cui il primo soccorritore, , non Persona_2
abbia rinvenuto sul luogo la presenza di alcun veicolo corrobora il narrato di parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro ad opera di soggetti rimasti ignoti.
E ancora, l'evenienza del sopraggiungere della compagna dell'attore,
non è difforme da quanto riferito dalla stessa Controparte_2 CP_2
sentita come testimone all'udienza dell'8 ottobre del 2021.
La teste ha, inoltre, riportato i fatti sostanzialmente come descritti dall'attore, a nulla rilevando la sussistenza di talune incongruenze su cui s'è,
pure, soffermata parte convenuta, come il rilievo per cui il primo soccorso sia stato prestato dal e non dalla sopraggiunta di lì a poco. Per_2 CP_2
6 A ben vedere, allora, la presenza di talune discordanze, anche riconducibili alla rielaborazione mnemonica dell'accaduto, non appaiono, di per sé sole,
idonee a inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali né consentono di approdare alla tesi della compagnia in merito alla non veridicità
dell'accaduto (cfr. sul tema Tribunale Taranto sez. I, 15/11/2021, n.1980).
Né assume rilevanza, ai soli fini dell'accoglimento della domanda, la contestazione di in ordine alla circostanza per cui la querela contro CP_1
ignoti sia stata sporta dal a distanza di quasi due mesi dal sinistro, Pt_1
considerato che “Nel caso di sinistro stradale provocato da un veicolo rimasto non
identificato, il danneggiato non è tenuto a presentare una denuncia o
una querela contro ignoti, atti che dunque non costituiscono condizione di
proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Inoltre, il danneggiato
non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento
giudiziale non ha ad oggetto la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione
del responsabile, ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da
un veicolo non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (Corte appello Salerno sez. I, 31/08/2023, n.1080).
Cionondimeno, l'inerzia del danneggiato, nella presentazione della querela, assume, tuttavia, rilievo in sede di regolamentazione delle spese di lite (cfr. punto n. 5).
Conclusivamente, quindi, si ritiene raggiunta la prova dell'“an” dell'evento descritto nell'atto introduttivo ovvero delle modalità del sinistro, di cui al narrato del e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta, dolosa o Pt_1
colposa, del conducente di altro veicolo rimasto ignoto.
7 4. Con riferimento alla determinazione del quantum, giova precisare che le risultanze peritali del 2-09-2022 appaiono adeguatamente motivate sul piano scientifico.
Vanno, pertanto, condivise, poiché immuni da vizi logici e scientifici, le risultanze della relazione del 2-09-2022 del dott. il quale ha Per_1
concluso che:
‹1) La Natura È Stata Traumatica
2) I Postumi Sono Protesi Della Caviglia Sinistra con Perdita di Tutti i
Movimenti e Deficit Deambulatorio e Sempre a Sx un Plus Malleolare di 3 cm e 7 cm
al Collo Piede. Residuano Esiti Cicatriziali Superficie Anteriore 3° Distale di cm 8 x
un minimo di 5 mm e un massimo di 10 mm;
Alla Superficie Laterale 3° Distale
Gamba Sx Esito Cicatriziale Lineare con Area Discromica di circa 10 cm x 20 mm;
Alla Superficie Mediale Esito Cicatriziale di Forma Stellata Cute Tesa e Translucida
di circa cm 9 x 8.
3) L'Inabilità Totale È Stata di Giorni Dieci;
4) L'Inabilità Parziale È Stata di giorni 90 dei Quali 60 al 75% e 30 Al
25%.
5) L'Invalidità Permanente È del 15% Compreso il Deturpante Danno
Estetico. Vedi Ronchi Guida alla Valutazione Testimone_1
dell'Invalidità Permanente Seconda Edizione pag.309. 6) Gli Esiti Permanenti Non
Sono Suscettibili di Riduzione e/o Eliminazione con Qualunque Trattamento.”,
precisando ancora che: Questa la bozza inviata con pec alle parti in data
16/07/2022. In data 02/08/2022, oltre i termini di quindici giorni concessi dal
Magistrato, l'Avv.to Giulio Calabretta ha inviato al sottoscritto dei rilievi nei quali
chiede di valutare l'eventuale aumento dei giorni relativi all'ITT considerando i
8 giorni di ricovero;
chiede altresì una percentuale maggiore di quella stabilita per il
danno permanente considerando gli esiti cicatriziali.
Orbene il sottoscritto, dopo aver riconsiderato tutta la documentazione e dopo aver
riletto attentamente il proprio elaborato, conclude affermando che per mero errore di
battitura i giorni di Inabilità Totale devono essere considerati QUINDICI
mentre invece resta confermata l'invalidità permanente al 15%.›.
4.1. In merito ai criteri di quantificazione del danno biologico sofferto dal danneggiato, va fatta applicazione delle tabelle milanesi, atteso che “in
materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte
dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito
ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e
verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso
concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti
dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2018, n.17018), avuto riguardo a quelle vigenti al momento della liquidazione in quanto “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non
patrimoniale cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il
giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento
della decisione integrandosi in caso contrario un vizio di violazione di legge della
motivazione della sentenza” (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 25/06/2015, n.1076;
cfr. anche Cassazione civile sez. III, 13/12/2016, n.25485).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza
9 soggettiva, che prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008 veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. S.U. 26972/08), ferma restando, però, la facoltà del giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, di procedere alla personalizzazione del danno, considerato che “Nella liquidazione del danno non
patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano
circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari
elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al
calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le
componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata
separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa
nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento
equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di
specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata
dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le
percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente
conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento
meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata)
considerazione in termini monetari)” (Tribunale Catania sez. V, 12/02/2020,
n.587).
Nel caso di specie, però, l'attore si è limitato a chiedere l'incremento per sofferenza soggettiva (31%) e la personalizzazione massima (44%) del danno
10 biologico ma non ha né allegato né provato quelle specifiche circostanze di fatto, che valgono a superare le conseguenze ordinarie del sinistro già
previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, avuto, anche, riguardo alla valutazione complessiva compiuta dal CTU il quale, nella determinazione della percentuale di invalidità permanente del 15%, ha espressamente ricompreso il “deturpante
danno estetico” riportato dal con la conseguenza che la richiesta Pt_1
avente per oggetto i superiori incrementi va disattesa.
4.2. Ne consegue, quindi, sotto il profilo della concreta quantificazione,
che, in applicazione delle tabelle milanesi, il complessivo danno non
patrimoniale subito dall'attore va quantificato, come di seguito rappresentato nel sottostante quadro sinottico che tiene conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti e delle risultanze dalla consulenza tecnica d'ufficio del dott. : Persona_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.721,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
11 Totale generale: € 41.483,50
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
33.721,00, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo (cfr.
Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di € 28.480,57,
mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€ 7.762,50) vanno devalutati alla data del sinistro (28-08-2017), discendendone l'importo di €
6.528,60.
L'importo complessivo così ottenuto, pari ad € 35.009,17 (€ 28.480,57+ €
6.528,60), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, secondo la seguente tabella:
Indice alla Decorrenza: 101,4
Indice alla Scadenza: 120,2
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,185
Totale Rivalutazione: € 6.476,70
Capitale Rivalutato: € 41.485,87
Totale Colonna Giorni: 2682
Totale Interessi: € 4.023,74
Rivalutazione + Interessi: € 10.500,44
Capitale Rivalutato + Interessi: € 45.509,61
Pertanto, la somma complessivamente dovuta a , a titolo di Parte_1
danno non patrimoniale, è pari complessivamente ad € 45.509,61 (già
comprensiva di rivalutazione ed interessi), oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 3.457,70, di cui alla documentazione in atti;
oltre al rimborso delle spese di CTU se corrisposte;
oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo.
12 Conclusivamente, quindi, va condannata a Controparte_1
risarcire a le somme come sopra dettagliate. Parte_1
5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, va premesso che, ex art. 292 C.d.A. (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Ciò presuppone, ovviamente, un esito favorevole delle ricerche su cui incide anche la tempestività della data di presentazione della denuncia-
querela.
Nella specie, il fatto è avvenuto il 28 agosto del 2017 e il ha sporto Pt_1
querela, non già nell'immediatezza, ma soltanto in data 26 ottobre 2017, ossia a quasi due mesi di distanza.
Si condivide, pertanto, il percorso argomentativo secondo cui “Il ritardo nel
compiere la denuncia-querela contro ignoti, nel caso di incidente stradale causato da
veicolo sconosciuto, violando il generale obbligo di correttezza e buona fede, di cui
all'art. 1175 c.c., posto in capo al soggetto che richiede il risarcimento dei danni ex
art. 283 comma 1 lett. a) d.lg. 209 del 2005, pregiudica colpevolmente un favorevole
esito delle ricerche, volto ad individuare ed accertare l'effettivo colpevole
dell'incidente e impedisce conseguentemente al Fondo di garanzia vittime della strada
di rivalersi economicamente nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, tale inerzia
determina, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., l'integrale compensazione
13 delle spese di lite” (Giudice di pace Palermo sez. VIII, 26/11/2010),
segnatamente sub specie di quelle “altre gravi e eccezionali ragioni” idonee alla compensazione integrale delle spese di lite tra le parti come da sentenza della
Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77 (cfr. sul tema Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Ne segue l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
6. Invece, le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente con separato decreto, vanno poste integralmente a carico della compagnia convenuta
(anche mediante rimborso di quelle eventualmente sostenute dall'attore)
siccome dirette alla determinazione del danno complessivamente subito da parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2092/2018 R.G.,
ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda risarcitoria proposta da : Parte_1
Condanna quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della strada della Sicilia, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 45.509,61 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi), a titolo di danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 3.457,70, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione;
3. Pone integralmente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, anche mediante rimborso di
14 quelle eventualmente sostenute dall'attore.
Così deciso in Patti, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15