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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/11/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A Nella causa 7247/2025 del RG;
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sardella;
OPPONENTE
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Tarallo ed CP_1
TO SS;
OPPOSTO Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €1.169,00, per la mensilità di gennaio 2025, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e le spese del procedimento. Allegava che “…..Il contratto di appalto della con il Comune di Cardito per Parte_1
l'espletamento del servizio di igiene urbana, per il quale l'opposto afferma di aver lavorato, era stato prorogato per cinque mesi dal Comune con deliberazione n.510 del 18 dicembre 2024 in attesa dell'espletamento del nuovo bando di gara. La , però, il 20 dicembre 2024 Parte_1 comunicava di non accettare la proroga perché la riteneva antieconomica ai prezzi stabiliti dal Comune, tanto che quest'ultimo aveva interpellato altre ditte per l'espletamento del servizio che non aveva dato l'adesione. La , quindi, chiedeva al di provvedere direttamente Parte_1 CP_2 al servizio e al pagamento dei costi e delle retribuzioni degli addetti al servizio. Il CP_3
, con la delibera n.27 del 16 gennaio 2025 decideva di sostituirsi alla nel
[...] Parte_1 servizio e nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appalto ed il successivo 12 febbraio 2025, con la delibera n.81, approvava e pubblicava l'avviso pubblico per trovare un operatore commerciale che svolgesse per un mese il servizio di igiene pubblica e raccolta rifiuti al posto della . Queste informazioni si possono evincere leggendo le citate delibere. Appare Parte_1 evidente, quindi, che il si è sostituito alla nell'esecuzione del Controparte_3 Parte_1 servizio per il mese di gennaio 2025 e nel conseguente pagamento di tutte le competenze retributive, anche per il TFR. In conseguenza, nulla è dovuto dalla in favore Parte_1
1 dell'opposto, il quale dovrà rivolgere la richiesta di pagamento al .” Controparte_3
Deduceva che “Si realizzava, di fatto, indipendentemente dalla forma utilizzata, una cessione di ramo d'azienda in favore del la quale comporta, ai sensi dell'art.2112 c.c., che Controparte_3 il rapporto di lavoro prosegua immutato con il datore di lavoro cessionario senza alcuna soluzione di continuità, anche per il pagamento del TFR… ” Allegava inoltre che la non ha aveva mai autorizzato l'emissione del prospetto della Parte_1 retribuzione, in forza di cui l'opposto afferma di essere creditore della somma ingiunta, essendo stato il prospetto predisposto senza l'approvazione dell'opponente. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'opposto esponendo non si era realizzata alcuna cessione d'azienda; che la Determina n. 27 del 16.01.2025 del comune di Cardito ha ad oggetto solo il pagamento degli stipendi del mese di dicembre 2024, laddove il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto le somme indicate nella busta paga di gennaio 2025 emessa dalla società opponente (cfr. doc, in atti). Specificava infatti che il passaggio di cantiere tra la e la decorre dal Parte_1 Controparte_4
01.02.2025 (cfr. verbale allegato al n. 6). Specificava inoltre che la stessa aveva predisposto e Parte_1 consegnato all'odierno opposto il cedolino posto a fondamento del presente giudizio. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999). Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Non è fondata la prospettazione dell'opponente secondo cui vi sarebbe stata una cessione d'azienda tra l'opponente ed il in forza del quale quest'ultimo è obbligato ad Controparte_3 erogare all'opposto le spettanze inerenti alla mensilità di gennaio 2025. La giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. un., 25/03/2022, n.9775) afferma con orientamento interpretativo consolidato che i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta a pena di nullità. Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Come detto, ai fini della individuazione della forma
2 dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. Il citato R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 1, contempla la c.d. "forma pubblica amministrativa" ("I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento"). Il successivo art. 17, disciplina la stipulazione dei "contratti a trattativa privata", i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, "possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam. La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684).” Orbene nessuna prova scritta dell'anzidetta cessione d'azienda è stata prodotta in atti dall'opponente, dovendosi pertanto accertare – in ragione della determina n. 510 del 18.12.2024, della comunicazione datata 28.1.2025 della società opponente indirizzata Parte_2 inerente al passaggio di gestione e del verbale di passaggio di cantiere del 30.1.2025 (cfr. doc. in atti) – che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della società opponente anche nel mese di gennaio 2025. Nella suddetta determina n. 510 del 18.12.2024 si legge infatti: “Ritenuto… Di dover prorogare per mesi quattro il servizio di raccolta differenziata a smaltimento del secco indifferenziato e umido, oltre al solo trasporto agli impianti dei rifiuti riciclabili alla ditta Green Link S.r.l. Società Benefit…. DETERMINA 1- Prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Prorogare il Servizio di raccolta differenziata a smaltimento del secco indifferenziato e umido, oltre al solo trasporto agli impianti dei rifiuti riciclabili, in favore della ditta Green Link S.r.l. Società Benefit…”. Inoltre nel verbale di passaggio di cantiere del 30.1.2025 si espone “il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune di Cardito è gestito dalla – A seguito di Parte_1 manifestazione di interesse espletata il medesimo interesse espletata il medesimo servizio è stato aggiudicato alla con decorrenza dal 01/02/2025….”. Parte_2
Emerge, inoltre, che la stessa società opponente nella comunicazione datata 28.1.2025 della società opponente indirizzata ed al comune di Cardito, in merito Parte_2 all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, affermava testualmente: “..Si resta a
3 disposizione per eventuali ulteriori richieste al fine di garantire la massima disponibilità nel passaggio di gestione”, dando atto di essere ancora alla data del 28.1.2025 impegnata nella gestione del suddetto servizio. Pertanto, avendo l'opponente gestito il servizio anche nel mese di gennaio 2025 ed avendo il lavoratore opposto lavorato al fine di garantire l'espletamento del servizio anche a gennaio 2025, circostanza non specificamente contestata dall'opponente, deve accertarsi che l'opposto, in quanto lavoratore alle dipendenze della società opponente, ha diritto a percepire le somme indicate nella busta paga di gennaio 2025, emessa dalla stessa società opponente.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione della busta paga elaborata dalla società opponente (cfr. copia della busta paga di gennaio 2025 in atti allegata al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In memoria l'opposto ha specificato che la stessa Parte_1 aveva predisposto e consegnato all'odierno opposto il cedolino posto a fondamento del presente giudizio. In merito deve rilevarsi che la suddetta circostanza – inerente alla consegna al lavoratore della busta paga relativa alle spettanze della mensilità di gennaio 2025 da parte del datore di lavoro – non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato
“16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.” La società opponente, invero, ha affermato di non ha aver mai autorizzato l'emissione del prospetto della retribuzione e che il prospetto era stato predisposto senza l'approvazione dell'opponente. In merito deve rilevarsi che le suddette circostanze (mancata autorizzazione all'emissione, mancata approvazione) non valgono ad escludere la natura di confessione stragiudiziale della busta paga depositata in atti e consegnata al lavoratore opposto. Parte ricorrente, infatti, a fronte della circostanza non contestata inerente alla consegna della busta paga, non ha specificato quali dati registrati nella suddetta busta non sono corrispondenti all'attività lavorativa espletata dal lavoratore e quali compensi siano stati erroneamente calcolati e per quale motivo.
4 Deve rilevarsi che gli artt. 1 e 2 Legge 5 gennaio 1953, n. 4 prevedono per quanto qui interessa:
“Art. 1. È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci….. Art.
2. Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.”
In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.” Pertanto nella concreta fattispecie in esame la busta paga prodotta in atti, costituente documentazione elaborata dalla società opponente, costituente riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante che assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, ed il cui contenuto – a fronte degli obblighi previsti gli artt. 1 e 2 Legge 5 gennaio 1953, n. 4 – è stato contestato in giudizio in maniera generica, costituisce prova documentale del diritto del lavoratore a percepire la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.. Inoltre l'opponente non ha fornito la prova del pagamento delle somme spettanti.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in
5 €1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi Così deciso il 29.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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S E N T E N Z A Nella causa 7247/2025 del RG;
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sardella;
OPPONENTE
E nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Tarallo ed CP_1
TO SS;
OPPOSTO Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €1.169,00, per la mensilità di gennaio 2025, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e le spese del procedimento. Allegava che “…..Il contratto di appalto della con il Comune di Cardito per Parte_1
l'espletamento del servizio di igiene urbana, per il quale l'opposto afferma di aver lavorato, era stato prorogato per cinque mesi dal Comune con deliberazione n.510 del 18 dicembre 2024 in attesa dell'espletamento del nuovo bando di gara. La , però, il 20 dicembre 2024 Parte_1 comunicava di non accettare la proroga perché la riteneva antieconomica ai prezzi stabiliti dal Comune, tanto che quest'ultimo aveva interpellato altre ditte per l'espletamento del servizio che non aveva dato l'adesione. La , quindi, chiedeva al di provvedere direttamente Parte_1 CP_2 al servizio e al pagamento dei costi e delle retribuzioni degli addetti al servizio. Il CP_3
, con la delibera n.27 del 16 gennaio 2025 decideva di sostituirsi alla nel
[...] Parte_1 servizio e nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appalto ed il successivo 12 febbraio 2025, con la delibera n.81, approvava e pubblicava l'avviso pubblico per trovare un operatore commerciale che svolgesse per un mese il servizio di igiene pubblica e raccolta rifiuti al posto della . Queste informazioni si possono evincere leggendo le citate delibere. Appare Parte_1 evidente, quindi, che il si è sostituito alla nell'esecuzione del Controparte_3 Parte_1 servizio per il mese di gennaio 2025 e nel conseguente pagamento di tutte le competenze retributive, anche per il TFR. In conseguenza, nulla è dovuto dalla in favore Parte_1
1 dell'opposto, il quale dovrà rivolgere la richiesta di pagamento al .” Controparte_3
Deduceva che “Si realizzava, di fatto, indipendentemente dalla forma utilizzata, una cessione di ramo d'azienda in favore del la quale comporta, ai sensi dell'art.2112 c.c., che Controparte_3 il rapporto di lavoro prosegua immutato con il datore di lavoro cessionario senza alcuna soluzione di continuità, anche per il pagamento del TFR… ” Allegava inoltre che la non ha aveva mai autorizzato l'emissione del prospetto della Parte_1 retribuzione, in forza di cui l'opposto afferma di essere creditore della somma ingiunta, essendo stato il prospetto predisposto senza l'approvazione dell'opponente. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'opposto esponendo non si era realizzata alcuna cessione d'azienda; che la Determina n. 27 del 16.01.2025 del comune di Cardito ha ad oggetto solo il pagamento degli stipendi del mese di dicembre 2024, laddove il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto le somme indicate nella busta paga di gennaio 2025 emessa dalla società opponente (cfr. doc, in atti). Specificava infatti che il passaggio di cantiere tra la e la decorre dal Parte_1 Controparte_4
01.02.2025 (cfr. verbale allegato al n. 6). Specificava inoltre che la stessa aveva predisposto e Parte_1 consegnato all'odierno opposto il cedolino posto a fondamento del presente giudizio. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999). Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Non è fondata la prospettazione dell'opponente secondo cui vi sarebbe stata una cessione d'azienda tra l'opponente ed il in forza del quale quest'ultimo è obbligato ad Controparte_3 erogare all'opposto le spettanze inerenti alla mensilità di gennaio 2025. La giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. un., 25/03/2022, n.9775) afferma con orientamento interpretativo consolidato che i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta a pena di nullità. Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Come detto, ai fini della individuazione della forma
2 dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. Il citato R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 1, contempla la c.d. "forma pubblica amministrativa" ("I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento"). Il successivo art. 17, disciplina la stipulazione dei "contratti a trattativa privata", i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, "possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam. La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684).” Orbene nessuna prova scritta dell'anzidetta cessione d'azienda è stata prodotta in atti dall'opponente, dovendosi pertanto accertare – in ragione della determina n. 510 del 18.12.2024, della comunicazione datata 28.1.2025 della società opponente indirizzata Parte_2 inerente al passaggio di gestione e del verbale di passaggio di cantiere del 30.1.2025 (cfr. doc. in atti) – che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della società opponente anche nel mese di gennaio 2025. Nella suddetta determina n. 510 del 18.12.2024 si legge infatti: “Ritenuto… Di dover prorogare per mesi quattro il servizio di raccolta differenziata a smaltimento del secco indifferenziato e umido, oltre al solo trasporto agli impianti dei rifiuti riciclabili alla ditta Green Link S.r.l. Società Benefit…. DETERMINA 1- Prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- Prorogare il Servizio di raccolta differenziata a smaltimento del secco indifferenziato e umido, oltre al solo trasporto agli impianti dei rifiuti riciclabili, in favore della ditta Green Link S.r.l. Società Benefit…”. Inoltre nel verbale di passaggio di cantiere del 30.1.2025 si espone “il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune di Cardito è gestito dalla – A seguito di Parte_1 manifestazione di interesse espletata il medesimo interesse espletata il medesimo servizio è stato aggiudicato alla con decorrenza dal 01/02/2025….”. Parte_2
Emerge, inoltre, che la stessa società opponente nella comunicazione datata 28.1.2025 della società opponente indirizzata ed al comune di Cardito, in merito Parte_2 all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, affermava testualmente: “..Si resta a
3 disposizione per eventuali ulteriori richieste al fine di garantire la massima disponibilità nel passaggio di gestione”, dando atto di essere ancora alla data del 28.1.2025 impegnata nella gestione del suddetto servizio. Pertanto, avendo l'opponente gestito il servizio anche nel mese di gennaio 2025 ed avendo il lavoratore opposto lavorato al fine di garantire l'espletamento del servizio anche a gennaio 2025, circostanza non specificamente contestata dall'opponente, deve accertarsi che l'opposto, in quanto lavoratore alle dipendenze della società opponente, ha diritto a percepire le somme indicate nella busta paga di gennaio 2025, emessa dalla stessa società opponente.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione della busta paga elaborata dalla società opponente (cfr. copia della busta paga di gennaio 2025 in atti allegata al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In memoria l'opposto ha specificato che la stessa Parte_1 aveva predisposto e consegnato all'odierno opposto il cedolino posto a fondamento del presente giudizio. In merito deve rilevarsi che la suddetta circostanza – inerente alla consegna al lavoratore della busta paga relativa alle spettanze della mensilità di gennaio 2025 da parte del datore di lavoro – non è stata specificamente contestata nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., di tal che deve ritenersi provata. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato
“16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n. 26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n. 20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.” La società opponente, invero, ha affermato di non ha aver mai autorizzato l'emissione del prospetto della retribuzione e che il prospetto era stato predisposto senza l'approvazione dell'opponente. In merito deve rilevarsi che le suddette circostanze (mancata autorizzazione all'emissione, mancata approvazione) non valgono ad escludere la natura di confessione stragiudiziale della busta paga depositata in atti e consegnata al lavoratore opposto. Parte ricorrente, infatti, a fronte della circostanza non contestata inerente alla consegna della busta paga, non ha specificato quali dati registrati nella suddetta busta non sono corrispondenti all'attività lavorativa espletata dal lavoratore e quali compensi siano stati erroneamente calcolati e per quale motivo.
4 Deve rilevarsi che gli artt. 1 e 2 Legge 5 gennaio 1953, n. 4 prevedono per quanto qui interessa:
“Art. 1. È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci….. Art.
2. Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.”
In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.” Pertanto nella concreta fattispecie in esame la busta paga prodotta in atti, costituente documentazione elaborata dalla società opponente, costituente riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante che assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, ed il cui contenuto – a fronte degli obblighi previsti gli artt. 1 e 2 Legge 5 gennaio 1953, n. 4 – è stato contestato in giudizio in maniera generica, costituisce prova documentale del diritto del lavoratore a percepire la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.. Inoltre l'opponente non ha fornito la prova del pagamento delle somme spettanti.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 247 del 2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in
5 €1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Si comunichi Così deciso il 29.11.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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