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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9509 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in qualità di eredi di e , con il C.F._2 Persona_1 Persona_2
proc. avv.to Vincenzo Iannucci, delega in atti
-attori- contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
e
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, con il proc. dom. avv.to Adele De Paula, delega in atti
-convenuti- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le attrici deducevano che il loro padre, , era stato sottoposto nel Persona_1
pagina 1 di 6 1982 ad una trasfusione di sangue nel corso di un ricovero presso l'ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore e che solo nel 2010 lo stesso aveva acquisito conoscenza di essere positivo al virus epatite C, tanto che la degenerazione del virus ne aveva causato la morte in data 26.11.2010.
Esponevano di aver agito, ai sensi della L. n. 210/1992, per ottenere l'indennizzo previsto una tantum in favore degli eredi dei soggetti deceduti a causa di infezione del virus epatite C a seguito di trasfusione di sangue infetto e che, in data 24.3.2012, la
Giunta Regionale della Campania aveva riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione subita e la positività all'epatite C, ma non il nesso causale tra detta positività e la morte del cuius.
Davano atto che però il certificato necroscopico attestante la morte di Per_1
indicava quale causa del decesso la “epatopatia cronica”, quale causa
[...]
intermedia la “cirrosi epatica” e quale causa finale la “leucemia”.
Deducevano quindi di aver patito, unitamente alla madre e moglie del de cuius, Per_2
, gravissimi danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali ed instavano per
[...]
il risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico subito da e del Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale patito da , nonché, iure proprio, Persona_2
del danno psicofisico riportato e del pretium doloris, oltre che, per la sola Parte_1
, del danno patrimoniale rappresentato dalle spese funerarie.
[...]
Allegavano poi la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del per Controparte_1
inosservanza dei propri doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria, richiamando la normativa di settore ed ampia giurisprudenza sul punto.
Citavano in giudizio anche l quale responsabile in solido, ex art. 2055 Parte_3
c.c., del e concludevano per la condanna degli enti convenuti al risarcimento CP_1
dei danni come sopra indicati.
Costituitosi, il eccepiva la propria totale estraneità alla concreta attività (la CP_1
trasfusione) che le controparti assumevano alla stregua di un fatto illecito ex artt. 2043
e 2050 c.c. Chiariva infatti di non poter intervenire direttamente a controllare,
pagina 2 di 6 nemmeno a campione, il plasma: e ciò in quanto l'attività di controllo sulla idoneità dei donatori e di verifica del sangue prelevato erano demandate ad altre strutture del servizio sanitario nazionale.
Quanto al profilo della colpa, precisava invece che non era ravvisabile alcun comportamento colposo ascrivibile all'Amministrazione statale, dal momento che, all'epoca dei fatti di causa, e, più precisamente, del contagio, le conoscenze tecnico- scientifiche maturate dalla comunità medica internazionale in relazione al virus purtroppo contratto dalla controparte (HCV) erano talmente scarse, se non addirittura inesistenti, da impedire anche in astratto l'adozione di misure preventive idonee a scongiurarne la trasmissione.
Il virus dell'epatite C era stato infatti scoperto soltanto nel 1989, ed i relativi test sierologici per la diagnostica erano stati disponibili verso la fine dello stesso anno.
Il eccepiva, infine, la c.d. “compensatio lucri cum damno” e chiedeva che, nella CP_1
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la liquidazione del danno da risarcire tenesse conto delle somme pagate dall'amministrazione statale a titolo di indennizzo.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_3
passiva, richiamando al riguardo la L. n. 2010/1992 e la L. n. 238/1997 che individuavano nel l'ente legittimato al risarcimento dei danni Controparte_1
ed al pagamento dell'indennizzo.
La convenuta eccepiva altresì la prescrizione del diritto avversario al risarcimento del danno ed evidenziava come fosse stata già acclarata, dalla Commissione Medica
Ospedaliera di Caserta, la non riconducibilità della causa del decesso del de cuius ad una evoluzione della epatite cronica da Virus C.
Contestava infine nel dettaglio la domanda risarcitoria avversaria e concludeva per il suo rigetto.
Disposta con ordinanza del 27.3.2019 l'estromissione dal giudizio della convenuta pagina 3 di 6 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 6.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
La causa va decisa facendo applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c, cfr. Cassazione n. 636/2019), rilevando che non è stata fornita la prova, il cui onere gravava sulle attrici, del nesso causale tra la causa del decesso di e l'infezione causata dalla trasfusione. Persona_1
Con indagine approfondita e priva di lacune logiche e metodologiche, il consulente incaricato ha infatti concluso nei termini che seguono (cfr. foglio 11 relazione dott. del 9.5.2021). Persona_3
Sulla base di una ricostruzione attenta dei dati fattuali e delle migliori evidenze scientifiche disponibili:
a. non è possibile confermare l'esistenza di un nesso causale tra le emotrasfusioni asseritamente ma non dimostratamente ricevute dal (nel 1982) e l'infezione cronica da HCV Per_1
riportata in epicrisi;
b. non può ritenersi determinante il comportamento negligente nell'attività di controllo, direttiva e vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati all'epoca dei fatti da parte del che, invero, non aveva predisposto linee guida, protocolli o direttive Controparte_1
né altre misure idonee a prevenire - secondo le cognizioni scientifiche dell'epoca - il contagio tramite la trasfusione di sangue o emoderivati. Sul punto, lungi del volersi intromettere, è noto
pagina 4 di 6 l'intervento della S.C. (da ultimo. Sez.
3 - Ordinanza n. 8495 del 06/05/2020) che ha ritenuto sussistente la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica degli agenti virali e all'apprestamento dei relativi test identificativi;
c. pur volendo - solo in ipotesi ammettere - l'infezione da HCV per emotrasfusioni, non si può ragionevolmente e legittimamente sostenere che essa abbia determinato in maniera diretta o indiretta lo sviluppo della leucosi linfocitica cronica e quindi causato l'obitus.
L'ausiliario, nel replicare alle osservazioni avanzate da parte attrice, ha anche precisato che in base alla documentazione prodotta, non risulta in alcun punto la pratica trasfusionale. Se non nel ricovero affatto precedente l'exitus. D'altronde, il verbale della detta
Commissione è incompleto e fa solo riferimento (cfr. pag. 3 punto 3 DOCUMENTAZIONE) alla epatopatia cronica HCV correlata senza precisare le origini dell'infezione. Nel testo è stato segnalato che non solo le trasfusioni sono causa dell'infezione da virus epatitico C.
Non potendosi effettivamente ammettere il nesso di causalità – non essendo comunque provato in alcun modo il primum movens - non sussiste (recte: non è documentato) alcun danno biologico etiopatogeneticamente collegato e connesso e comunque la correlazione causale tra epatopatia ed obitus (cfr. foglio 13 rel. cit.).
In definitiva, quindi, non residua alcuno spazio per l'accoglimento della domanda attorea.
Per completezza, va aggiunto, con riferimento all'ordinanza di estromissione dell' pronunciata in data 27.3.2019, che l'estromissione processuale, intesa come riduzione del numero delle parti del giudizio per effetto di un'ordinanza del giudice che accerti il sopraggiungere di circostanze di natura sostanziale, è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
Essa va pertanto tenuta distinta dalla diversa ipotesi in cui la parte convenuta eccepisca, in capo a sé, il difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere (c.d. difetto di legittimazione passiva), richiedendo tale ipotesi l'adozione di una sentenza parziale non definitiva e di merito, volta ad accertare l'insussistenza di pagina 5 di 6 corrispondenza tra la domanda proposta dal ricorrente e l'effettiva titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
L'ordinanza citata va quindi revocata, pronunciandosi in questa sede il rigetto della domanda attorea nei confronti dell convenuta per il riconosciuto (anche da CP_2
parte attrice) difetto di legittimazione passiva di questa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore del delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore dell delle spese di lite che si liquidano in € 2.905,00 per Parte_3
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 5.6.2021.
Così deciso in Salerno, lì 29.10.2025
IL GIUDICE
NI AR
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9509 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in qualità di eredi di e , con il C.F._2 Persona_1 Persona_2
proc. avv.to Vincenzo Iannucci, delega in atti
-attori- contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,
e
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale pro tempore, con il proc. dom. avv.to Adele De Paula, delega in atti
-convenuti- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le attrici deducevano che il loro padre, , era stato sottoposto nel Persona_1
pagina 1 di 6 1982 ad una trasfusione di sangue nel corso di un ricovero presso l'ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore e che solo nel 2010 lo stesso aveva acquisito conoscenza di essere positivo al virus epatite C, tanto che la degenerazione del virus ne aveva causato la morte in data 26.11.2010.
Esponevano di aver agito, ai sensi della L. n. 210/1992, per ottenere l'indennizzo previsto una tantum in favore degli eredi dei soggetti deceduti a causa di infezione del virus epatite C a seguito di trasfusione di sangue infetto e che, in data 24.3.2012, la
Giunta Regionale della Campania aveva riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione subita e la positività all'epatite C, ma non il nesso causale tra detta positività e la morte del cuius.
Davano atto che però il certificato necroscopico attestante la morte di Per_1
indicava quale causa del decesso la “epatopatia cronica”, quale causa
[...]
intermedia la “cirrosi epatica” e quale causa finale la “leucemia”.
Deducevano quindi di aver patito, unitamente alla madre e moglie del de cuius, Per_2
, gravissimi danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali ed instavano per
[...]
il risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico subito da e del Persona_1
danno da perdita del rapporto parentale patito da , nonché, iure proprio, Persona_2
del danno psicofisico riportato e del pretium doloris, oltre che, per la sola Parte_1
, del danno patrimoniale rappresentato dalle spese funerarie.
[...]
Allegavano poi la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del per Controparte_1
inosservanza dei propri doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria, richiamando la normativa di settore ed ampia giurisprudenza sul punto.
Citavano in giudizio anche l quale responsabile in solido, ex art. 2055 Parte_3
c.c., del e concludevano per la condanna degli enti convenuti al risarcimento CP_1
dei danni come sopra indicati.
Costituitosi, il eccepiva la propria totale estraneità alla concreta attività (la CP_1
trasfusione) che le controparti assumevano alla stregua di un fatto illecito ex artt. 2043
e 2050 c.c. Chiariva infatti di non poter intervenire direttamente a controllare,
pagina 2 di 6 nemmeno a campione, il plasma: e ciò in quanto l'attività di controllo sulla idoneità dei donatori e di verifica del sangue prelevato erano demandate ad altre strutture del servizio sanitario nazionale.
Quanto al profilo della colpa, precisava invece che non era ravvisabile alcun comportamento colposo ascrivibile all'Amministrazione statale, dal momento che, all'epoca dei fatti di causa, e, più precisamente, del contagio, le conoscenze tecnico- scientifiche maturate dalla comunità medica internazionale in relazione al virus purtroppo contratto dalla controparte (HCV) erano talmente scarse, se non addirittura inesistenti, da impedire anche in astratto l'adozione di misure preventive idonee a scongiurarne la trasmissione.
Il virus dell'epatite C era stato infatti scoperto soltanto nel 1989, ed i relativi test sierologici per la diagnostica erano stati disponibili verso la fine dello stesso anno.
Il eccepiva, infine, la c.d. “compensatio lucri cum damno” e chiedeva che, nella CP_1
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, la liquidazione del danno da risarcire tenesse conto delle somme pagate dall'amministrazione statale a titolo di indennizzo.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della domanda.
Si costituiva anche l eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_3
passiva, richiamando al riguardo la L. n. 2010/1992 e la L. n. 238/1997 che individuavano nel l'ente legittimato al risarcimento dei danni Controparte_1
ed al pagamento dell'indennizzo.
La convenuta eccepiva altresì la prescrizione del diritto avversario al risarcimento del danno ed evidenziava come fosse stata già acclarata, dalla Commissione Medica
Ospedaliera di Caserta, la non riconducibilità della causa del decesso del de cuius ad una evoluzione della epatite cronica da Virus C.
Contestava infine nel dettaglio la domanda risarcitoria avversaria e concludeva per il suo rigetto.
Disposta con ordinanza del 27.3.2019 l'estromissione dal giudizio della convenuta pagina 3 di 6 ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 6.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
La causa va decisa facendo applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c, cfr. Cassazione n. 636/2019), rilevando che non è stata fornita la prova, il cui onere gravava sulle attrici, del nesso causale tra la causa del decesso di e l'infezione causata dalla trasfusione. Persona_1
Con indagine approfondita e priva di lacune logiche e metodologiche, il consulente incaricato ha infatti concluso nei termini che seguono (cfr. foglio 11 relazione dott. del 9.5.2021). Persona_3
Sulla base di una ricostruzione attenta dei dati fattuali e delle migliori evidenze scientifiche disponibili:
a. non è possibile confermare l'esistenza di un nesso causale tra le emotrasfusioni asseritamente ma non dimostratamente ricevute dal (nel 1982) e l'infezione cronica da HCV Per_1
riportata in epicrisi;
b. non può ritenersi determinante il comportamento negligente nell'attività di controllo, direttiva e vigilanza sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati all'epoca dei fatti da parte del che, invero, non aveva predisposto linee guida, protocolli o direttive Controparte_1
né altre misure idonee a prevenire - secondo le cognizioni scientifiche dell'epoca - il contagio tramite la trasfusione di sangue o emoderivati. Sul punto, lungi del volersi intromettere, è noto
pagina 4 di 6 l'intervento della S.C. (da ultimo. Sez.
3 - Ordinanza n. 8495 del 06/05/2020) che ha ritenuto sussistente la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica degli agenti virali e all'apprestamento dei relativi test identificativi;
c. pur volendo - solo in ipotesi ammettere - l'infezione da HCV per emotrasfusioni, non si può ragionevolmente e legittimamente sostenere che essa abbia determinato in maniera diretta o indiretta lo sviluppo della leucosi linfocitica cronica e quindi causato l'obitus.
L'ausiliario, nel replicare alle osservazioni avanzate da parte attrice, ha anche precisato che in base alla documentazione prodotta, non risulta in alcun punto la pratica trasfusionale. Se non nel ricovero affatto precedente l'exitus. D'altronde, il verbale della detta
Commissione è incompleto e fa solo riferimento (cfr. pag. 3 punto 3 DOCUMENTAZIONE) alla epatopatia cronica HCV correlata senza precisare le origini dell'infezione. Nel testo è stato segnalato che non solo le trasfusioni sono causa dell'infezione da virus epatitico C.
Non potendosi effettivamente ammettere il nesso di causalità – non essendo comunque provato in alcun modo il primum movens - non sussiste (recte: non è documentato) alcun danno biologico etiopatogeneticamente collegato e connesso e comunque la correlazione causale tra epatopatia ed obitus (cfr. foglio 13 rel. cit.).
In definitiva, quindi, non residua alcuno spazio per l'accoglimento della domanda attorea.
Per completezza, va aggiunto, con riferimento all'ordinanza di estromissione dell' pronunciata in data 27.3.2019, che l'estromissione processuale, intesa come riduzione del numero delle parti del giudizio per effetto di un'ordinanza del giudice che accerti il sopraggiungere di circostanze di natura sostanziale, è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.
Essa va pertanto tenuta distinta dalla diversa ipotesi in cui la parte convenuta eccepisca, in capo a sé, il difetto di titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere (c.d. difetto di legittimazione passiva), richiedendo tale ipotesi l'adozione di una sentenza parziale non definitiva e di merito, volta ad accertare l'insussistenza di pagina 5 di 6 corrispondenza tra la domanda proposta dal ricorrente e l'effettiva titolarità passiva della situazione giuridica dedotta in giudizio.
L'ordinanza citata va quindi revocata, pronunciandosi in questa sede il rigetto della domanda attorea nei confronti dell convenuta per il riconosciuto (anche da CP_2
parte attrice) difetto di legittimazione passiva di questa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore del delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in Parte_1 Parte_2
favore dell delle spese di lite che si liquidano in € 2.905,00 per Parte_3
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 5.6.2021.
Così deciso in Salerno, lì 29.10.2025
IL GIUDICE
NI AR
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