CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Rep. sul ricorso (iscritto al N.R.G. 01331/2019) proposto da: MAGIT s.a.s. DI MA ING. US & CO. (C.F.: 05688100584), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla "costituzione nuovo difensore", dagli Avv. Alessandro Diddi e Amanda De Cosmo, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 14 presso lo studio del primo difensore;
- ricorrente -
CONTRO RIZZANI DE ECCHER s.p.a. (p.iva IT00167700301), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta in calce al controricorso, dall'Avv. Andrea Cabrini ed -1- Civile Sent. Sez. 2 Num. 7228 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 13/03/2023 elettivamente dcvniciliati in Roma, via Paolo Emilio. N. 32, presso lo studio dell'Avv. Marco Feroci;
- controricorrenti -
avverso la senteuza della Corte di appello di Trieste n. 570/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal Consigliere relatore Milena Falaschi;
lette e sentite Ire conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati Alessandro Diddi, di parte ricorrente, e Andrea Cabrini, di parte controriGorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 17 febbraio 2014, NI de HE s.p.a. a proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2907 del 2013, emesso dal Tribunale di Udine, con il quale le aveva ordinato il pagamento della somma di euro 810.685,02 in favore di Magit s.a.s., somma pretesa sulla base di varie fatture relative ai lavori eseguiti in virtù del contratto di subappalto sottoicritto fra le parti il 24 luglio 2000, in forza del contratto di appalto stipulato il 23 giugno 2000 dalla medesima RdE con Terme di Saturnia s.p.a. per la realizzazione di un complesso termale, commissionati alla intimante la realizzazione di impianti meccanici e elettrici;
aggiungeva l'opponente che «on il contratto di subappalto l'ingiungente aveva accettato che gli obblighi e gli oneri derivanti dal contratto di appalto principale posti a carico della RdE risultassero trasferiti in capo alla subappaltatrice;
proseguiva di avere accertato che vi erano stati accordi diretti fra la Terme di Saturnia e la Nagit, in violazione dell'art. 38.2 della condizioni generali di contratto ed effettuato il collaudo delle opere subappaltate, con scrittura 16 febbraio 2004 la Magit aveva riconosciuto che i ritardi nell'ultimazione dei lavori erano dovuti a responsabilità di Terme di Saturnia, per cui la NI, - 2 - in accordo con l'intimante aveva sospeso i propri pagamenti in attesa della definizione della controversia con Terme di Saturnia s.p.a.; quest'ultima a seguito di collaudo definitivo delle opere aveva contestato alla NI vizi e difformità che riguardavano le opere di Magit, con la conseguenza che i crediti di cui alle fatture erano stati tutti contestati;
inoltre era stato instaurato fra la NI e la Terme di Saturnia un giudizio arbitrale, il cui esito, in base al contratto di subappalto, clausola 13.2, sarebbe stato vincolante anche per la Magit;
infine deduceva la circostanza che il credito ingiunto era stato dalla pretesa creditrice ceduto a Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a., con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta; tutto ciò premesso, chiedeva che il decreto fosse dichiarato nullo. Con sentenza n. 104 del 2017, il Tribunale di Udine, costituita la RdE, riteneva la validità della clausola n. 13.2 ed affermava che non vi era stata alcuna rinuncia alla stessa in seguito alla intervenuta scrittura del 16 febbraio 2004, rilevava però la fondatezza della richiesta di accertamento della cattiva gestione della lite con Terme di Saturnia s.p.a. sollevata da Magit nei confronti della opposta e per l'effetto dichiarava estinto il debito risa rcitorio. Sul gravame interposto dalla Magit, la Corte di appello di Trieste, nella resistenza di RdE - che proponeva anche appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione relativamente all'accertamento della propria mala gesti° di lite e la condanna di Magit s.a.s. al pagamento pro quota delle spese di arbitrato - con sentenza n. 570 del 2018, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava l'appellante al pagamento della somma complessiva di euro 85.903,07, oltre interessi legali della domanda al saldo e alle spese. Più esattamente, la Corte di appello, nel ricordare che i fatti oggetto di causa erano collegati alla questione relativa alla rinuncia da parte di Terme di Saturnia s.p.a. alla domanda relativa ai vizi dell'opera fatti valere innanzi al Tribunale di Grosseto nel parallelo contenzioso fra le parti, con conseguente "abbandono di ogni pretesa della committente principale rispetto ai difetti - 3 - delle opere eseguite in subappalto", riteneva che in quella sede la committente principale aveva rinunciato alla sola domanda e non all'azione, né al diritto sottostante. Inoltre, quanto alla decadenza di NI s.p.a. dalle contestazioni fatte ex art. 1670 c.c., la Corte territoriale condivideva quanto affermato dal Tribunale, secondo cui la Magit aveva preso piena visione della relazione preliminare di collaudo del febbraio 2004 e aveva svolto le proprie osservazioni, non essendo nemmeno possibile sostenere che il diritto fatto valere da NI s.p.a. (garanzia per vizi) fosse estinto per prescrizione, posto che nel caso di specie la prescrizione era quella decennale, trattandosi di lavori non completati, come da collaudo negativo. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Magrit, sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la RdE. Fissata pubblica udienza, in relazione alla quale il 9 settembre 2022 ha depositato le sue conclusioni nel senso del rigetto il Procuratore Generale, in persona del dott. Tommaso Basile, in data 08.07.2022 parte ricorrente ha presentato istanza di discussione orale. ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., oltre ad essere stata prodotta documentazione dalla RdE. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. da parte controricorrente, di cui va ritenuta l'utilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della sentenza di questa Corte n. 9733/2022 in quanto attiene a giudicato rilevante nella specie in relazione al lodo reso tra le parti in data 30.11.2007, all'esito del giudizio arbitrale promosso da Terme di Saturnia nei confronti di NI de HE s.p.a. in merito al contratto di appalto intercorso tra le parti, in virtù - 4 - del collegamento negoziale in merito al contratto di subappalto di cui alla somma richiesta in monitorio dalla Magit s.a.s. Del pari è pregiudiziale anche la questione dell'ammissibilità della eccezione di prescrizione dell'azione di inadempimento per i vizi dell'opera dedotta e discussa dalle parti solo in sede di trattazione orale avanti al Collegio, con la quale nella sostanza è stata prospettata la circostanza della mancata denuncia da parte della NI de HE dei difetti dell'opera realizzata alla Magit. Essa è infatti inammissibile, alla stregua del principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia n. 2568 del 2012, secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Passando al merito, con il primo motivo parte ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c., 2909 c.c. e 2945 c.c., e l'omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda e cessata materia del contendere. Più esattamente, con tale censura la società ricorrente afferma che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere che la rinunzia alla domanda, formulata dalla committente principale dinanzi al Tribunale di Grosseto, non avesse significato anche la rinuncia al diritto sottostante, per la sentenza con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere che avrebbe dovuto avere gli effetti di pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, suscettibile di divenire cosa giudicata ex art. 2909 c.c. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1670 c.c. per avere la Corte territoriale deciso in merito al motivo della - 5 - responsabilità del subappaltante seppure in presenza di rinunzia alla domanda del committente. Con il terzo punto parte ricorrente afferma - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c. (c.d. principio di lealtà) per aver il giudice di seconde cure deciso sulla "mala gestio", già decisa dal Tribunale in primo grado e su cui era venuto meno il suo potere-dovere di giudicare in merito al motivo di accertamento dei vizi e collaudo rinunciati dalla committente e appaltante. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, involgendo tutti la questione della natura, sostanziale o solo processuale, della intervenuta rinuncia del diritto da parte della committente principale. Essi sono privi di pregio giuridico. Questa Corte ha ripetutamente affermato i principi secondo cui la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda;
di converso, la rinuncia agli atti comporta solo una definizione in rito ed è per questo che mentre l'accettazione della controparte alla rinuncia della domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equiparabile alla reiezione, è richiesta nella diversa ipotesi di rinunzia agli atti del giudizio (Cass. n. 28146 del 2013), che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. In applicazione dei principi enunciati il Giudice di primo grado ha escluso con sentenza che la dichiarazione resa da parte di Terme di Saturnia nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, nel parallelo contenzioso fra le parti, integrasse la rinuncia alla domanda fatta valere relativamente ai vizi dell'opera realizzata dalla Magrit, con conseguente abbandono di ogni pretesa della committente principale rispetto ai difetti del manufatto eseguito in subappalto, per avere in quella sede la Terme rinunciato al solo giudizio e non già all'azione, come si evinceva chiaramente dallo stesso provvedimento del giudice toscano. Del resto fra le parti dell'appalto era - 6 - intervenuto solo un accordo di corretta gestione della lite, secondo cui se entro il 31.12.2004 non fosse stato attivato l'arbitrato, di cui alla pronuncia n. 9733/2022 di questa Corte, ciascuna delle parti avrebbe ripreso la propria libertà di iniziativa. Ed è proprio da siffatto accordo che la ricorrente fa discendere la tesi della estensione della rinuncia alla clausola di responsabilità derivata della subappaltatrice. I principi innanzi evocati, pertanto, non si attagliano alla fattispecie in esame nei termini esposti dalla ricorrente, nella quale non si è in presenza di una rinuncia alla domanda principale, bensì, come rilevato nella sentenza impugnata, di una rinuncia al giudizio proposto da Terme di Saturnio nei confronti di NI de HE in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 del contratto di appalto stipulato fra dette parti in data 23.06.2000 e dell'art. 8 dell'atto aggiuntivo del 04.10.2002, ulteriormente chiarita e precisata con la scrittura privata del 10.02.2005. Con il quarto ed ultimo motivo, parte ricorrente sostiene la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 e art. 92 c.p.c.", affermando che il giudice di appello avrebbe errato a non prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare sulle questioni già oggetto di rinunzia alla domanda formalizzata dalla committente principale e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto condannare alle spese la società RdE per aver riproposto una domanda rinunciata. Il motivo va disatteso quanto alla pretesa illegittimità della relativa condanna al rimborso delle spese processuali, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il rimborso delle spese di lite e la relativa condanna rappresentano la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass. n. 30729 del 2022; Cass. n. 16386 del 2018 che richiama Cass. n. 3093 del 1981). In conclusione il ricorso va rigettato. - 7 - Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2022.
- ricorrente -
CONTRO RIZZANI DE ECCHER s.p.a. (p.iva IT00167700301), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta in calce al controricorso, dall'Avv. Andrea Cabrini ed -1- Civile Sent. Sez. 2 Num. 7228 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FALASCHI MILENA Data pubblicazione: 13/03/2023 elettivamente dcvniciliati in Roma, via Paolo Emilio. N. 32, presso lo studio dell'Avv. Marco Feroci;
- controricorrenti -
avverso la senteuza della Corte di appello di Trieste n. 570/2018, pubblicata il 22 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal Consigliere relatore Milena Falaschi;
lette e sentite Ire conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti gli Avvocati Alessandro Diddi, di parte ricorrente, e Andrea Cabrini, di parte controriGorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 17 febbraio 2014, NI de HE s.p.a. a proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2907 del 2013, emesso dal Tribunale di Udine, con il quale le aveva ordinato il pagamento della somma di euro 810.685,02 in favore di Magit s.a.s., somma pretesa sulla base di varie fatture relative ai lavori eseguiti in virtù del contratto di subappalto sottoicritto fra le parti il 24 luglio 2000, in forza del contratto di appalto stipulato il 23 giugno 2000 dalla medesima RdE con Terme di Saturnia s.p.a. per la realizzazione di un complesso termale, commissionati alla intimante la realizzazione di impianti meccanici e elettrici;
aggiungeva l'opponente che «on il contratto di subappalto l'ingiungente aveva accettato che gli obblighi e gli oneri derivanti dal contratto di appalto principale posti a carico della RdE risultassero trasferiti in capo alla subappaltatrice;
proseguiva di avere accertato che vi erano stati accordi diretti fra la Terme di Saturnia e la Nagit, in violazione dell'art. 38.2 della condizioni generali di contratto ed effettuato il collaudo delle opere subappaltate, con scrittura 16 febbraio 2004 la Magit aveva riconosciuto che i ritardi nell'ultimazione dei lavori erano dovuti a responsabilità di Terme di Saturnia, per cui la NI, - 2 - in accordo con l'intimante aveva sospeso i propri pagamenti in attesa della definizione della controversia con Terme di Saturnia s.p.a.; quest'ultima a seguito di collaudo definitivo delle opere aveva contestato alla NI vizi e difformità che riguardavano le opere di Magit, con la conseguenza che i crediti di cui alle fatture erano stati tutti contestati;
inoltre era stato instaurato fra la NI e la Terme di Saturnia un giudizio arbitrale, il cui esito, in base al contratto di subappalto, clausola 13.2, sarebbe stato vincolante anche per la Magit;
infine deduceva la circostanza che il credito ingiunto era stato dalla pretesa creditrice ceduto a Banca Monte di Paschi di Siena s.p.a., con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta; tutto ciò premesso, chiedeva che il decreto fosse dichiarato nullo. Con sentenza n. 104 del 2017, il Tribunale di Udine, costituita la RdE, riteneva la validità della clausola n. 13.2 ed affermava che non vi era stata alcuna rinuncia alla stessa in seguito alla intervenuta scrittura del 16 febbraio 2004, rilevava però la fondatezza della richiesta di accertamento della cattiva gestione della lite con Terme di Saturnia s.p.a. sollevata da Magit nei confronti della opposta e per l'effetto dichiarava estinto il debito risa rcitorio. Sul gravame interposto dalla Magit, la Corte di appello di Trieste, nella resistenza di RdE - che proponeva anche appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione relativamente all'accertamento della propria mala gesti° di lite e la condanna di Magit s.a.s. al pagamento pro quota delle spese di arbitrato - con sentenza n. 570 del 2018, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava l'appellante al pagamento della somma complessiva di euro 85.903,07, oltre interessi legali della domanda al saldo e alle spese. Più esattamente, la Corte di appello, nel ricordare che i fatti oggetto di causa erano collegati alla questione relativa alla rinuncia da parte di Terme di Saturnia s.p.a. alla domanda relativa ai vizi dell'opera fatti valere innanzi al Tribunale di Grosseto nel parallelo contenzioso fra le parti, con conseguente "abbandono di ogni pretesa della committente principale rispetto ai difetti - 3 - delle opere eseguite in subappalto", riteneva che in quella sede la committente principale aveva rinunciato alla sola domanda e non all'azione, né al diritto sottostante. Inoltre, quanto alla decadenza di NI s.p.a. dalle contestazioni fatte ex art. 1670 c.c., la Corte territoriale condivideva quanto affermato dal Tribunale, secondo cui la Magit aveva preso piena visione della relazione preliminare di collaudo del febbraio 2004 e aveva svolto le proprie osservazioni, non essendo nemmeno possibile sostenere che il diritto fatto valere da NI s.p.a. (garanzia per vizi) fosse estinto per prescrizione, posto che nel caso di specie la prescrizione era quella decennale, trattandosi di lavori non completati, come da collaudo negativo. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Magrit, sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la RdE. Fissata pubblica udienza, in relazione alla quale il 9 settembre 2022 ha depositato le sue conclusioni nel senso del rigetto il Procuratore Generale, in persona del dott. Tommaso Basile, in data 08.07.2022 parte ricorrente ha presentato istanza di discussione orale. ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., oltre ad essere stata prodotta documentazione dalla RdE. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. da parte controricorrente, di cui va ritenuta l'utilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della sentenza di questa Corte n. 9733/2022 in quanto attiene a giudicato rilevante nella specie in relazione al lodo reso tra le parti in data 30.11.2007, all'esito del giudizio arbitrale promosso da Terme di Saturnia nei confronti di NI de HE s.p.a. in merito al contratto di appalto intercorso tra le parti, in virtù - 4 - del collegamento negoziale in merito al contratto di subappalto di cui alla somma richiesta in monitorio dalla Magit s.a.s. Del pari è pregiudiziale anche la questione dell'ammissibilità della eccezione di prescrizione dell'azione di inadempimento per i vizi dell'opera dedotta e discussa dalle parti solo in sede di trattazione orale avanti al Collegio, con la quale nella sostanza è stata prospettata la circostanza della mancata denuncia da parte della NI de HE dei difetti dell'opera realizzata alla Magit. Essa è infatti inammissibile, alla stregua del principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia n. 2568 del 2012, secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Passando al merito, con il primo motivo parte ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c., 2909 c.c. e 2945 c.c., e l'omessa pronuncia sulla rinuncia alla domanda e cessata materia del contendere. Più esattamente, con tale censura la società ricorrente afferma che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere che la rinunzia alla domanda, formulata dalla committente principale dinanzi al Tribunale di Grosseto, non avesse significato anche la rinuncia al diritto sottostante, per la sentenza con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere che avrebbe dovuto avere gli effetti di pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta, suscettibile di divenire cosa giudicata ex art. 2909 c.c. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1670 c.c. per avere la Corte territoriale deciso in merito al motivo della - 5 - responsabilità del subappaltante seppure in presenza di rinunzia alla domanda del committente. Con il terzo punto parte ricorrente afferma - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 88 c.p.c. (c.d. principio di lealtà) per aver il giudice di seconde cure deciso sulla "mala gestio", già decisa dal Tribunale in primo grado e su cui era venuto meno il suo potere-dovere di giudicare in merito al motivo di accertamento dei vizi e collaudo rinunciati dalla committente e appaltante. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, involgendo tutti la questione della natura, sostanziale o solo processuale, della intervenuta rinuncia del diritto da parte della committente principale. Essi sono privi di pregio giuridico. Questa Corte ha ripetutamente affermato i principi secondo cui la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda;
di converso, la rinuncia agli atti comporta solo una definizione in rito ed è per questo che mentre l'accettazione della controparte alla rinuncia della domanda è superflua poiché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito equiparabile alla reiezione, è richiesta nella diversa ipotesi di rinunzia agli atti del giudizio (Cass. n. 28146 del 2013), che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. In applicazione dei principi enunciati il Giudice di primo grado ha escluso con sentenza che la dichiarazione resa da parte di Terme di Saturnia nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, nel parallelo contenzioso fra le parti, integrasse la rinuncia alla domanda fatta valere relativamente ai vizi dell'opera realizzata dalla Magrit, con conseguente abbandono di ogni pretesa della committente principale rispetto ai difetti del manufatto eseguito in subappalto, per avere in quella sede la Terme rinunciato al solo giudizio e non già all'azione, come si evinceva chiaramente dallo stesso provvedimento del giudice toscano. Del resto fra le parti dell'appalto era - 6 - intervenuto solo un accordo di corretta gestione della lite, secondo cui se entro il 31.12.2004 non fosse stato attivato l'arbitrato, di cui alla pronuncia n. 9733/2022 di questa Corte, ciascuna delle parti avrebbe ripreso la propria libertà di iniziativa. Ed è proprio da siffatto accordo che la ricorrente fa discendere la tesi della estensione della rinuncia alla clausola di responsabilità derivata della subappaltatrice. I principi innanzi evocati, pertanto, non si attagliano alla fattispecie in esame nei termini esposti dalla ricorrente, nella quale non si è in presenza di una rinuncia alla domanda principale, bensì, come rilevato nella sentenza impugnata, di una rinuncia al giudizio proposto da Terme di Saturnio nei confronti di NI de HE in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 del contratto di appalto stipulato fra dette parti in data 23.06.2000 e dell'art. 8 dell'atto aggiuntivo del 04.10.2002, ulteriormente chiarita e precisata con la scrittura privata del 10.02.2005. Con il quarto ed ultimo motivo, parte ricorrente sostiene la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 e art. 92 c.p.c.", affermando che il giudice di appello avrebbe errato a non prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare sulle questioni già oggetto di rinunzia alla domanda formalizzata dalla committente principale e, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto condannare alle spese la società RdE per aver riproposto una domanda rinunciata. Il motivo va disatteso quanto alla pretesa illegittimità della relativa condanna al rimborso delle spese processuali, dovendo in questa sede trovare conferma il principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale il rimborso delle spese di lite e la relativa condanna rappresentano la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo, Cass. n. 30729 del 2022; Cass. n. 16386 del 2018 che richiama Cass. n. 3093 del 1981). In conclusione il ricorso va rigettato. - 7 - Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2022.