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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6121 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
con gli avv.ti Dania Zattoni e Alessandra Parte_1
Cantore; appellante
e
Controparte_1
appellata-contumace
e
, con gli avv.ti Pietro Picozzi, Claudia Marchionni e Controparte_2
Francesco Schillaci
Appellata-appellante incidentale condizionato avverso sentenza Tribunale di Latina n. 739/2020 oggetto vizi compravendita conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Latina la esponendo di avere acquistato da detta Controparte_1
società, per allestire il proprio locale ove svolgeva attività di vendita di prodotti alimentari, alcuni arredi, con vetrine e frigoriferi;
in particolare un bancone frigorifero con tre vetrine, pagato euro 35.035,00; che detto bancone, destinato all'esposizione di prodotti alimentari deperibili, era stato installato dalla convenuta in data 17/5/2012 ma dopo pochi giorni una delle vetrine si frantumava e veniva sostituita in garanzia dalla successivamente si ripetevano Controparte_1
ulteriori sei rotture, riparate direttamente dalla convenuta o con l'intervento della
, quale azienda produttrice delle vetrine. CP_2
Chiedeva pertanto che, previo accertamento dei gravi difetti che rendevano i beni del tutto inidonei all'uso, il Tribunale dichiarasse la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo già versato, oltre accessori e al risarcimento del danno.
Si costituiva per resistere la società chiedendo di essere Controparte_1
Contr autorizzata a chiamare in causa divisione al fine di essere CP_2
manlevata.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Latina, in esito a istruttoria
(compreso acquisizione ATP e svolta ctu), rigettava la domanda attrice compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza insorgeva la società Parte_1
EV . Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_1 La causa passava quindi in decisione all'udienza dell' 8 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante fonda l'appello sostanzialmente su due motivi:
Primo motivo: ERRATA VALUTAZIONE E/O OMESSO ESAME DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE E/O PROBATORIE ACQUISITE NEL
PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - EVIDENTE CONTRADDITTORIETA'
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Secondo motivo: OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA OGGETTO DI GRAVAME
Con il primo motivo sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure non ha correttamente e adeguatamente valutato le risultanze emerse nel corso dell'istruttoria della causa, con riferimento alle seguenti questioni:
A.1) relativamente alle cause delle rotture dei beni oggetto della compravendita intervenuta tra l' e la Parte_1
nonché all'assenza di ogni responsabilità a carico Controparte_1
dell'odierna appellante nella determinazione dei fatti per cui è causa.
Viene censurato espressamente il capo della sentenza laddove il Giudice afferma quanto segue: “rilevato che le dette indagini peritali del CTU Ing. non Per_1
hanno permesso di evidenziare con sufficiente certezza l'esistenza di eventuali vizi e/o difetti dei beni controversi (vizi di produzione, fabbricazione, formazione, conservazione e/o installazione ecc.) deve concludersi per il rigetto delle domande attoree” (pag. 13).
Parte appellante sostiene che il Giudice perviene a tale conclusione senza aver minimamente considerato circostanze fondamentali indicate nell'elaborato peritale dal CTU Ing. , il quale ipotizza due diverse possibili cause di Per_1
rottura dei vetri, oggetto di compravendita tra le parti : - la prima dovuta all'assenza di tempra sui lati dei vetri, che in tal modo non risultano protetti e sono quindi soggetti ad esplosione;
- la seconda riconducibile a stress meccanici dovuti al peso proprio del vetro ed alla leva di 22 cm esistente tra le cerniere e i pistoni a gas di sollevamento del vetro, che comporta sollecitazioni, quali torsione e flessione delle vetrine. Inoltre omette di considerare che dalla ctu risulta che la rottura dei vetri non è in alcun modo addebitabile ad un uso improprio da parte degli addetti del locale.
A.2) In relazione alle risultanze istruttorie con riferimento alla consulenza tecnica a firma dell'Ing. espletata nel corso della fase di Persona_2
accertamento tecnico preventivo.
Si impugna altresì la parte della sentenza in cui il Giudice afferma quanto segue:
“il ctu Ing. risulta anche aver tenuto in considerazione le osservazioni Per_1
delle parti rispetto alla bozza della propria relazione scritta … e risulta aver preso in esame pure la relazione peritale predisposta in sede di ridetto ATP con
RG n. 1511/2015 – Trib. Latina. (pag. 12/13 sentenza).
In realtà anche su questo punto la pronuncia del Giudice è censurabile, posto che il CTU Ing. non entra nel merito delle considerazioni svolte nel Per_1
precedente accertamento tecnico preventivo introdotto dall'attrice, prima dell'instaurazione della fase di merito, dinanzi al Tribunale di Latina, limitandosi ad asserire di averla visionata “per completezza di informazione” e “di esser potuto giungere alle proprie conclusioni senza l'influenza di precedenti valutazioni”.
3) Relativamente alla errata e/o omessa valutazione della documentazione prodotta da parte attrice in ordine ai danni patiti dall'odierna appellante in conseguenza del grave inadempimento della nonché alla Controparte_1
mancata ammissione delle prove orali. La sentenza è ingiusta e dovrà essere riformata anche nei punti che seguono: “Del resto, anche alla luce della natura squisitamente tecnica degli accertamenti richiesti in ordine ai fatti di causa, non
è apparsa e non appare necessaria né opportuna l'eventuale assunzione di prove orali, diversamente da intendere come valutative sul punto (le restanti prove orali articolate da parte attrice in sede di proprie memorie ex n. 2 del comma 6 dell'art.
183 c.p.c. depositate in telematico il 08.03.2017 appaiono vertere su circostanze in parte documentali ed in parte negative, fra l'altro). Le pretese avanzate ad opera di parte attrice nel presente giudizio, dunque, non possono trovare accoglimento.” (pagina 13 sentenza oggetto di gravame.) Ed ancora, laddove il
Giudice di prime cure afferma che “nel caso de quo parte odierna attrice, fermo restando tutto quanto precede, non ha comunque compiutamente allegato ovvero adeguatamente provato od offerto di provare (risultano mancare, invero e tra
l'altro, eventuali relative idonee articolazioni probatorie, anche orali) i lamentati danni (patrimoniali e non;
ad esempio, danni all'immagine) anche in rapporto al relativo quantum.” (Pagina 15 sentenza impugnata).
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale, dopo aver esattamente riportato i principi giurisprudenziali secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta l'onere della prova dei difetti
, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e gli altri è a carico del compratore, mentre la prova liberatoria è a carico del venditore, perviene a rigettare la domanda nonostante dall'istruttoria svolta fossero emersi tutti gli elementi per ritenere, al contrario, fondata la domanda.
Ed invero la circostanza- posta a fondamento della domanda attrice- che il banco frigo acquistato fosse inidoneo all'uso per le ripetute rotture dei vetri delle vetrine e che detti vetri fossero difettosi, è risultata provata dalla documentazione acquisita e dalle due ctu svolte ( una in sede di ATP) e l'altra nel presente giudizio.
In primo luogo va osservato che non è contestato che subito dopo l'acquisto del banco frigorifero ci fu una prima rottura dei vetri, cui fecero seguito ben otto rotture e che tutte le volte fu la stessa società venditrice direttamente o tramite Con l' ( azienda costruttrice) ad intervenire per la sostituzione della vetrina rotta.
Va inoltre considerata la CTU, svolta in sede di ATP ( alla quale non partecipò Con
ma acquisita regolarmente al giudizio, dalla quale si evince che i vetri erano difettosi e che la rottura non dipendeva da uso improprio degli addetti al negozio dell'attrice.
Rileva inoltre il collegio che dalla ctu svolta in contraddittorio di tutte le parti tali conclusioni hanno trovato piena conferma. Il ctu, ing. , Persona_3
nella descrizione dello stato dei luoghi evidenzia che il pavimento dove poggiano i banchi non presenta anomalie, che anche i banchi superiori sono installati correttamente, che non ci sono fonti di calore in prossimità dei vetri tali da poterne causare la rottura ( v. pag. 21 della ctu).
Il ctu, quindi dopo avere esaminato tutte le possibili cause esterne, con ragionamento logico e correttamente motivato, conclude ritenendo che le più probabili cause della rottura siano due: che i vetri non essendo temprati sono più fragili, con la conseguenza che un urto o una scheggiatura può innescare un processo di esplosione e che il peso del vetro non sia adeguato rispetto al sistema di apertura installato.
In sostanza risulta dall'elaborato peritale che in ogni caso il banco frigorifero acquistato non è idoneo all'utilizzo se non si riesce ad evitare la rottura dei vetri. Ora il fatto acclarato che la società venditrice sia intervenuta innumerevoli volte sostituendo le vetrine rotte senza alcun risultato dimostra inequivocabilmente che sussiste il grave difetto denunciato.
Ne consegue che la domanda attrice va accolta e, trattandosi di difetti tali da rendere inidoneo il banco frigorifero all'uso cui è destinato va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita. Deve essere inoltre condannata la società venditrice alla restituzione della somma pagata come prezzo di euro
35.035,00.
La società va inoltre condannata al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dalla società appellante, avendo quest'ultima provato l'entità dei danni patiti per la perdita della merce esposta sul bancone mediante deposito della documentazione( v. fatture) nella misura complessiva di euro 10.198,84.
L'appellante ha poi chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale all'immagine.
Va richiamata la sentenza della Cassazione che nell'esaminare una fattispecie simile ha così argomentato. "... Quanto alla richiesta risarcitoria proposta tanto con riferimento al danno esistenziale ed alle altre voci di danno non patrimoniale osserva il Collegio come la stessa non risulti adeguatamente sorretta dal relativo supporto probatorio: risulta omessa la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente di e del nesso di causalità giuridica (ossia la prova CP_2
delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa: per tutte, in argomento, Cass. 26/07/2017, n. 18392).
Va ulteriormente precisato: 6 Rg n. 22735-2016 PU del 7/12/2018 — quanto al danno non patrimoniale, che, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio
(Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26792), id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente (Cass. 16/11/2017,
n. 27229); — che la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n.11698)”. Nessuna prova è stata fornita dall'appellante e tale domanda, del tutto generica, non può essere accolta.
La somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno di euro 10.198,84 va rivalutata secondo gli indici ISTAT del maggio 2012. Essa ammonta a euro12.595,00. Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, esclusa l'istruttoria per la fase di appello, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario Dania
Zattoni.
Quanto alla posizione della , non essendo stata Controparte_2
proposta alcuna domanda nel presente giudizio nei suoi confronti da parte dell'appellante ed essendo rimasta contumace la società ( che Controparte_1
pertanto non ha riproposto la domanda di manleva, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato), l'appello incidentale condizionato deve ritenersi assorbito e le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 739/2020 del Tribunale di Latina così provvede in riforma della sentenza:
a) dichiara la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra l'appellante e la avente ad oggetto il banco frigorifero per cui è causa;
Controparte_1
b) condanna a restituire alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 35.035,00 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo;
c) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni della Controparte_1
somma di euro 12.595,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
d) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro
7.616,00 e per il presente grado in complessivi euro 6.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario
Dania Zattoni;
e) pone a carico di le spese delle ctu: Controparte_1
f) compensa le spese di lite tra e le altre parti. Controparte_2
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6121 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
con gli avv.ti Dania Zattoni e Alessandra Parte_1
Cantore; appellante
e
Controparte_1
appellata-contumace
e
, con gli avv.ti Pietro Picozzi, Claudia Marchionni e Controparte_2
Francesco Schillaci
Appellata-appellante incidentale condizionato avverso sentenza Tribunale di Latina n. 739/2020 oggetto vizi compravendita conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Latina la esponendo di avere acquistato da detta Controparte_1
società, per allestire il proprio locale ove svolgeva attività di vendita di prodotti alimentari, alcuni arredi, con vetrine e frigoriferi;
in particolare un bancone frigorifero con tre vetrine, pagato euro 35.035,00; che detto bancone, destinato all'esposizione di prodotti alimentari deperibili, era stato installato dalla convenuta in data 17/5/2012 ma dopo pochi giorni una delle vetrine si frantumava e veniva sostituita in garanzia dalla successivamente si ripetevano Controparte_1
ulteriori sei rotture, riparate direttamente dalla convenuta o con l'intervento della
, quale azienda produttrice delle vetrine. CP_2
Chiedeva pertanto che, previo accertamento dei gravi difetti che rendevano i beni del tutto inidonei all'uso, il Tribunale dichiarasse la risoluzione del contratto di compravendita, con conseguente condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo già versato, oltre accessori e al risarcimento del danno.
Si costituiva per resistere la società chiedendo di essere Controparte_1
Contr autorizzata a chiamare in causa divisione al fine di essere CP_2
manlevata.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Latina, in esito a istruttoria
(compreso acquisizione ATP e svolta ctu), rigettava la domanda attrice compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la detta sentenza insorgeva la società Parte_1
EV . Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_1 La causa passava quindi in decisione all'udienza dell' 8 maggio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante fonda l'appello sostanzialmente su due motivi:
Primo motivo: ERRATA VALUTAZIONE E/O OMESSO ESAME DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE E/O PROBATORIE ACQUISITE NEL
PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - EVIDENTE CONTRADDITTORIETA'
DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.
Secondo motivo: OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA OGGETTO DI GRAVAME
Con il primo motivo sostiene l'appellante che il Giudice di prime cure non ha correttamente e adeguatamente valutato le risultanze emerse nel corso dell'istruttoria della causa, con riferimento alle seguenti questioni:
A.1) relativamente alle cause delle rotture dei beni oggetto della compravendita intervenuta tra l' e la Parte_1
nonché all'assenza di ogni responsabilità a carico Controparte_1
dell'odierna appellante nella determinazione dei fatti per cui è causa.
Viene censurato espressamente il capo della sentenza laddove il Giudice afferma quanto segue: “rilevato che le dette indagini peritali del CTU Ing. non Per_1
hanno permesso di evidenziare con sufficiente certezza l'esistenza di eventuali vizi e/o difetti dei beni controversi (vizi di produzione, fabbricazione, formazione, conservazione e/o installazione ecc.) deve concludersi per il rigetto delle domande attoree” (pag. 13).
Parte appellante sostiene che il Giudice perviene a tale conclusione senza aver minimamente considerato circostanze fondamentali indicate nell'elaborato peritale dal CTU Ing. , il quale ipotizza due diverse possibili cause di Per_1
rottura dei vetri, oggetto di compravendita tra le parti : - la prima dovuta all'assenza di tempra sui lati dei vetri, che in tal modo non risultano protetti e sono quindi soggetti ad esplosione;
- la seconda riconducibile a stress meccanici dovuti al peso proprio del vetro ed alla leva di 22 cm esistente tra le cerniere e i pistoni a gas di sollevamento del vetro, che comporta sollecitazioni, quali torsione e flessione delle vetrine. Inoltre omette di considerare che dalla ctu risulta che la rottura dei vetri non è in alcun modo addebitabile ad un uso improprio da parte degli addetti del locale.
A.2) In relazione alle risultanze istruttorie con riferimento alla consulenza tecnica a firma dell'Ing. espletata nel corso della fase di Persona_2
accertamento tecnico preventivo.
Si impugna altresì la parte della sentenza in cui il Giudice afferma quanto segue:
“il ctu Ing. risulta anche aver tenuto in considerazione le osservazioni Per_1
delle parti rispetto alla bozza della propria relazione scritta … e risulta aver preso in esame pure la relazione peritale predisposta in sede di ridetto ATP con
RG n. 1511/2015 – Trib. Latina. (pag. 12/13 sentenza).
In realtà anche su questo punto la pronuncia del Giudice è censurabile, posto che il CTU Ing. non entra nel merito delle considerazioni svolte nel Per_1
precedente accertamento tecnico preventivo introdotto dall'attrice, prima dell'instaurazione della fase di merito, dinanzi al Tribunale di Latina, limitandosi ad asserire di averla visionata “per completezza di informazione” e “di esser potuto giungere alle proprie conclusioni senza l'influenza di precedenti valutazioni”.
3) Relativamente alla errata e/o omessa valutazione della documentazione prodotta da parte attrice in ordine ai danni patiti dall'odierna appellante in conseguenza del grave inadempimento della nonché alla Controparte_1
mancata ammissione delle prove orali. La sentenza è ingiusta e dovrà essere riformata anche nei punti che seguono: “Del resto, anche alla luce della natura squisitamente tecnica degli accertamenti richiesti in ordine ai fatti di causa, non
è apparsa e non appare necessaria né opportuna l'eventuale assunzione di prove orali, diversamente da intendere come valutative sul punto (le restanti prove orali articolate da parte attrice in sede di proprie memorie ex n. 2 del comma 6 dell'art.
183 c.p.c. depositate in telematico il 08.03.2017 appaiono vertere su circostanze in parte documentali ed in parte negative, fra l'altro). Le pretese avanzate ad opera di parte attrice nel presente giudizio, dunque, non possono trovare accoglimento.” (pagina 13 sentenza oggetto di gravame.) Ed ancora, laddove il
Giudice di prime cure afferma che “nel caso de quo parte odierna attrice, fermo restando tutto quanto precede, non ha comunque compiutamente allegato ovvero adeguatamente provato od offerto di provare (risultano mancare, invero e tra
l'altro, eventuali relative idonee articolazioni probatorie, anche orali) i lamentati danni (patrimoniali e non;
ad esempio, danni all'immagine) anche in rapporto al relativo quantum.” (Pagina 15 sentenza impugnata).
L'appello è fondato alla luce delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale, dopo aver esattamente riportato i principi giurisprudenziali secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta l'onere della prova dei difetti
, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e gli altri è a carico del compratore, mentre la prova liberatoria è a carico del venditore, perviene a rigettare la domanda nonostante dall'istruttoria svolta fossero emersi tutti gli elementi per ritenere, al contrario, fondata la domanda.
Ed invero la circostanza- posta a fondamento della domanda attrice- che il banco frigo acquistato fosse inidoneo all'uso per le ripetute rotture dei vetri delle vetrine e che detti vetri fossero difettosi, è risultata provata dalla documentazione acquisita e dalle due ctu svolte ( una in sede di ATP) e l'altra nel presente giudizio.
In primo luogo va osservato che non è contestato che subito dopo l'acquisto del banco frigorifero ci fu una prima rottura dei vetri, cui fecero seguito ben otto rotture e che tutte le volte fu la stessa società venditrice direttamente o tramite Con l' ( azienda costruttrice) ad intervenire per la sostituzione della vetrina rotta.
Va inoltre considerata la CTU, svolta in sede di ATP ( alla quale non partecipò Con
ma acquisita regolarmente al giudizio, dalla quale si evince che i vetri erano difettosi e che la rottura non dipendeva da uso improprio degli addetti al negozio dell'attrice.
Rileva inoltre il collegio che dalla ctu svolta in contraddittorio di tutte le parti tali conclusioni hanno trovato piena conferma. Il ctu, ing. , Persona_3
nella descrizione dello stato dei luoghi evidenzia che il pavimento dove poggiano i banchi non presenta anomalie, che anche i banchi superiori sono installati correttamente, che non ci sono fonti di calore in prossimità dei vetri tali da poterne causare la rottura ( v. pag. 21 della ctu).
Il ctu, quindi dopo avere esaminato tutte le possibili cause esterne, con ragionamento logico e correttamente motivato, conclude ritenendo che le più probabili cause della rottura siano due: che i vetri non essendo temprati sono più fragili, con la conseguenza che un urto o una scheggiatura può innescare un processo di esplosione e che il peso del vetro non sia adeguato rispetto al sistema di apertura installato.
In sostanza risulta dall'elaborato peritale che in ogni caso il banco frigorifero acquistato non è idoneo all'utilizzo se non si riesce ad evitare la rottura dei vetri. Ora il fatto acclarato che la società venditrice sia intervenuta innumerevoli volte sostituendo le vetrine rotte senza alcun risultato dimostra inequivocabilmente che sussiste il grave difetto denunciato.
Ne consegue che la domanda attrice va accolta e, trattandosi di difetti tali da rendere inidoneo il banco frigorifero all'uso cui è destinato va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita. Deve essere inoltre condannata la società venditrice alla restituzione della somma pagata come prezzo di euro
35.035,00.
La società va inoltre condannata al risarcimento dei danni Controparte_1
subiti dalla società appellante, avendo quest'ultima provato l'entità dei danni patiti per la perdita della merce esposta sul bancone mediante deposito della documentazione( v. fatture) nella misura complessiva di euro 10.198,84.
L'appellante ha poi chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale all'immagine.
Va richiamata la sentenza della Cassazione che nell'esaminare una fattispecie simile ha così argomentato. "... Quanto alla richiesta risarcitoria proposta tanto con riferimento al danno esistenziale ed alle altre voci di danno non patrimoniale osserva il Collegio come la stessa non risulti adeguatamente sorretta dal relativo supporto probatorio: risulta omessa la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta inadempiente di e del nesso di causalità giuridica (ossia la prova CP_2
delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa: per tutte, in argomento, Cass. 26/07/2017, n. 18392).
Va ulteriormente precisato: 6 Rg n. 22735-2016 PU del 7/12/2018 — quanto al danno non patrimoniale, che, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio
(Cass., sez. un., 11/11/2008, n. 26792), id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente (Cass. 16/11/2017,
n. 27229); — che la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n.11698)”. Nessuna prova è stata fornita dall'appellante e tale domanda, del tutto generica, non può essere accolta.
La somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno di euro 10.198,84 va rivalutata secondo gli indici ISTAT del maggio 2012. Essa ammonta a euro12.595,00. Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, esclusa l'istruttoria per la fase di appello, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario Dania
Zattoni.
Quanto alla posizione della , non essendo stata Controparte_2
proposta alcuna domanda nel presente giudizio nei suoi confronti da parte dell'appellante ed essendo rimasta contumace la società ( che Controparte_1
pertanto non ha riproposto la domanda di manleva, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato), l'appello incidentale condizionato deve ritenersi assorbito e le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 739/2020 del Tribunale di Latina così provvede in riforma della sentenza:
a) dichiara la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra l'appellante e la avente ad oggetto il banco frigorifero per cui è causa;
Controparte_1
b) condanna a restituire alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 35.035,00 oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo;
c) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni della Controparte_1
somma di euro 12.595,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
d) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_1
entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in complessivi euro
7.616,00 e per il presente grado in complessivi euro 6.900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario
Dania Zattoni;
e) pone a carico di le spese delle ctu: Controparte_1
f) compensa le spese di lite tra e le altre parti. Controparte_2
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il Presidente estensore