Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
L'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è necessaria per tutte le attività commerciali volte a mettere a disposizione del pubblico sostanze alimentari di ogni specie, che siano il frutto di un procedimento, sia pure elementare di produzione, preparazione e confezionamento. I sansifici non costituiscono attività produttive di sostanze destinate all'alimentazione umana giacché solo eventualmente,e in virtù di apposito processo di rettificazione e raffinazione da effettuare in appositi stabilimenti, la sansa può assumere tale destinazione. Ne deriva che l'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 della legge n. 283 del 1962 è necessaria solo al produttore che, mediante l'indicato processo, ottenga olio di sansa di oliva il quale riveste natura di sostanza alimentare. (Conf. Sez. III, C.C. 22 gennaio 1997, P.M. in proc. Safort, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 13538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13538 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ " N. 1236
3. " Piero MOCALI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe DE NARDO " N. 31549/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OL NS CL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Pretore circondariale di Benevento - sezione distaccata di Solopaca - in data 18.11.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Pretore - riuniti tre procedimenti a suo carico - dichiarava lo PA, quale legale rappresentante di un oleificio, colpevole di tre violazioni dell'art.674 c.p. (avendo depositato cumuli di sansa e che molestavano le persone con i loro effluvi), di contravvenzione all'art. 650 c.p. (per inottemperanza all'ordinanza del sindaco, che gli imponeva la loro rimozione), di due violazioni dell'art. 2 legge n. 283/1962 (per avere esercitato l'estrazione dell'olio di sansa, essendo privo della prescritta autorizzazione sanitaria). Applicata la disciplina del reato continuato e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di L.
1.000.000 di ammenda.
Lo assolveva invece dalle residue imputazioni perché il fatto non costituisce reato, così come assolveva il coimputato ES RE da tutte le imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto. Osservava il Pretore che l'accumulo dei residuati della lavorazione olearia lungo la pubblica via, era testimonialmente provato;
così come l'emissione di fumi ed odori molesti derivanti dagli accumuli della sansa nei cortili dello stabilimento situato in centro abitato, come anche le fotografie acquisite documentavano. Pacifica era anche l'inosservanza del provvedimento sindacale di rimozione;
mentre, producendo lo stabilimento rappresentato dallo PA una sostanza destinata all'alimentazione (cioè l'olio di sansa), sarebbe stata necessaria l'autorizzazione sanitaria, che qui invece mancava. Avvero tale pronuncia ricorreva per cassazione lo PA, che deduceva:
- con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 650 c.p.. L'ordinanza del sindaco non vietava l'accumulo della sansa nel piazzale antistante lo stabilimento, ma imponeva la rimozione del cumulo cui si riferiva, non dando prescrizioni ulteriori per il futuro. A ciò provvedevano di volta in volta gli operai addetti e quindi niente provava che il cumulo constatato dai testi escussi fosse ancora quello cui il provvedimento sindacale si riferiva;
- con il secondo motivo, violazione dell'art. 2 legge n. 283/1962. L'olio di sansa, pacificamente, non costituisce sostanza alimentare, in quanto, per poter divenire commestibile, necessita di ulteriore raffinazione;
ne derivava che non ricorreva l'obbligo dell'autorizzazione sanitaria;
- con il terzo motivo, violazione dell'art. 674 c.p., in relazione all'accumulo stradale. La generica contestazione del capo d'imputazione era stata colmata dal Pretore con il riferimento a due testimonianze, le quali, peraltro, concernevano la semplice parziale fuoriuscita, sulla strada, della sansa da un veicolo che ne effettuava il trasporto - fatto già sanzionato amministrativamente;
pertanto, per il principio di specialità, non sussisteva l'addebito penale;
- con il quarto motivo, violazione dell'art. 674 c.p., in relazione alla contestata emissione di fumi e odori atti ad offendere le persone. Per stabilire la sussistenza del reato, sarebbe stato necessario procedere ad analisi dirette a stabilire l'eventuale superamento dei valori stabiliti dal D.p.R. 24.5.1988 n. 203, dato che lo stabilimento sorgeva in zona classificata come industriale dal piano regolatore ed aveva ottenuto regolare autorizzazione all'emissione di fumi nell'atmosfera; a ciò non aveva provveduto il giudicante. Mentre un teste a difesa, che abitava nelle vicinanze, aveva escluso ogni disturbo provocato dalle contestate emissioni;
- con il quinto motivo, analogo vizio per il mancato accertamento della idoneità dei fumi e degli odori ad offendere o disturbare le persone.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione gravata di ricorso. Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi la insussistenza del fatto addebitato allo PA, in relazione alla previsione normativa dell'art. 2 legge n. 283/1962. Come lo stesso ricorrente evidenzia, la più recente giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di ritenere la necessità dell'autorizzazione sanitaria solo per chi svolga attività produttiva di sostanze destinate alla alimentazione umana;
ciò che è da escludere nel caso (come l'attuale) dei sansifici, giacché solo eventualmente e dietro un processo di rettificazione e raffinazione, da effettuare in appositi stabilimenti, la sansa può assumere tale destinazione. Con la ulteriore conseguenza che della detta autorizzazione necessiterà soltanto il produttore che, mediante l'indicato processo, ottenga olio di sansa di oliva, questo sì avente il carattere sopra richiamato (cfr. Sez. III, 22.1.1997, n. 173). Argomento, quest'ultimo, che si concilia con quella giurisprudenza, la quale aveva affermato la necessità dell'autorizzazione sanitaria anche per i prodotti destinati all'alimentazione solo previa lavorazione o trasformazione (cfr. Sez. VI, 25.6.1993, n. 1136), in quanto però l'intero ciclo produttivo si svolgesse in unico stabilimento e non prevedesse due fasi separate, come appare nella specie.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, sul punto, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Ma un annullamento si impone anche per gli altri capi che hanno affermato la responsabilità dello PA e, in ordine ai quali, i vizi argomentativi denunciati dal ricorrente sussistono appieno. La sentenza del Pretore, invero, è solo apparentemente motivata, in quanto, anziché esplicitare il contenuto delle fonti probatorie esaminate (consentendo quindi al giudice di legittimità di apprezzare la correttezza logico - giuridica dell'iter argomentativo), procede per generici rinvii e mere affermazioni, carenti di ogni riscontro motivazionale. E, ciò che più conta, senza indicare le ragioni per le quali le condotte così sommariamente individuate, sarebbero sussumibili ai paradigmi normativi di riferimento, integrando i reati contestati. Dei quali, va ripetuto, non viene esplicitato alcun elemento costitutivo, al di là di apodittiche affermazioni (tipo "è reato di pericolo", senza alcun argomento che sostenga l'integrazione del fatto e i suoi caratteri di antigiuridicità).
Ciò vale specificamente per la contravvenzione all'art. 650 c.p. - relativamente alla quale il Pretore non spende una parola per valutare la legalità e la finalità dell'ordine; ma anche per quelle all'art. 674 c.p. - in riferimento alle quali la colpevolezza è affermata in base alle fotografie attestanti l'emissione dei fumi, sena peraltro che ne sia argomentata la concreta idoneità a provocare gli effetti dannosi vietati dalla legge.
La sentenza va dunque annullata anche per tali capi;
il giudice del rinvio procederà a nuovo giudizio, tenendo presenti i principii generali sopra richiamati e colmando le accertate lacune argomentative.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 2 legge n. 283/1962 perché il fatto non sussiste;
annulla la stessa sentenza limitatamente ai reati di cui agli artt. 650 e 674 c.p. e rinvia per nuovo giudizio alla pretura circondariale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998