Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 13538
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è necessaria per tutte le attività commerciali volte a mettere a disposizione del pubblico sostanze alimentari di ogni specie, che siano il frutto di un procedimento, sia pure elementare di produzione, preparazione e confezionamento. I sansifici non costituiscono attività produttive di sostanze destinate all'alimentazione umana giacché solo eventualmente,e in virtù di apposito processo di rettificazione e raffinazione da effettuare in appositi stabilimenti, la sansa può assumere tale destinazione. Ne deriva che l'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 della legge n. 283 del 1962 è necessaria solo al produttore che, mediante l'indicato processo, ottenga olio di sansa di oliva il quale riveste natura di sostanza alimentare. (Conf. Sez. III, C.C. 22 gennaio 1997, P.M. in proc. Safort, non massimata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1998, n. 13538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13538
    Data del deposito : 17 novembre 1998

    Testo completo