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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1520/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VI MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16536/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400079390 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07/11/24 la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 2400079390 relativo all'anno 2022, notificato al ricorrente in data 07.08.2024 ed emesso da Roma Capitale per un importo di euro 5.223,76.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio il 17/01/25, ha concluso per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento TARI n. 2400079390 relativo all'anno 2022, notificato al ricorrente in data 07.08.2024 ed emesso da Roma Capitale per un importo di euro 5.223,76.
Con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere stata destinataria di un avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/insufficiente pagamento TARI nel periodo d'imposta 2018 –2021, datato 01.12.2023 per un importo pari ad Euro 136,68 impugnato mediante ricorso a questa Corte di Giustizia presso cui è pendente il relativo giudizio recante RG 7477/2024, prospetta l'illegittimità dell'atto impugnato evidenziando testualmente che:
“appare immediatamente evidente anzitutto la mancanza nell'atto dell'elemento imprescindibile della motivazione, anche e soprattutto in virtù del fatto che, precedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, il ricorrente era stato destinatario della notificazione di un altro avviso relativo al medesimo tributo, per il medesimo immobile e avente ad oggetto lo stesso lasso di tempo conteggiato nella pretesa tributaria impugnata.
Per tale motivo, appare illogica e pretestuosa la richiesta avanzata attraverso l'atto impugnato sia per un evidente mancanza di motivazione sia in virtù del fatto che il ricorrente aveva già provveduto in un momento precedente all'assolvimento dei propri obblighi contributivi, come da documentazione prodotta in allegato ed idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento.
Quanto sostenuto in precedenza assume maggior rilievo in considerazione del fatto che il ricorrente è stato, precedentemente alla notifica dell'atto impugnato, destinatario di un ulteriore avviso di accertamento esecutivo d'ufficio.
Tale secondo avviso reca l'intestazione “anni 2020-2021” ed in quanto tale deve riferirsi necessariamente a queste annualità contributive.
Essendo stato adempiuto l'obbligo tributario, come documentato, mediante il pagamento delle somme dovute avvenuto in data 02.09.2020, appare evidente l'errore nel quale è incorsa la Pubblica Amministrazione applicando la sanzione di cui all'art.72 D.Lgs.507/1993 che comporta una maggiorazione del 30% degli importi dovuti dal contribuente”.
I motivi sono infondati. Parte ricorrente non contesta di essere proprietaria dell'immobile in riferimento al quale il gravato avviso di accertamento richiede i tributi ivi indicati;
pertanto, non si comprende sotto quale profilo verrebbe in rilievo il prospettato deficit motivazionale posto che l'atto impugnato indica specificatamente le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria e relative al mancato pagamento, per l'annualità 2022, della TARI conseguente al possesso dell'immobile ivi indicato.
Nessuna rilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, assume la prospettata esistenza del contenzioso indicato nell'atto introduttivo che riguarda un'altra annualità e che parte ricorrente non deduce essere stato definito.
Parte ricorrente, poi, benché, in quanto debitrice, fosse suo onere secondo i noti principi di cui all'art. 2697
c.c., non ha fornito prova alcuna del dedotto adempimento dell'obbligazione tributaria del 02/09/2020 che, per altro, si riferisce ad un periodo di imposta diverso da quello indicato nell'atto impugnato.
Solo per esigenza di completezza la Corte rileva che la sanzione risulta correttamente irrogata in attuazione delle disposizioni richiamate alle pagine 2 e 3 dell'atto impugnato.
Per questi motivi
il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo anche tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata dall'ente resistente.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese di lite che si liquidano in euro cinquecento/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VI MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16536/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400079390 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07/11/24 la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 2400079390 relativo all'anno 2022, notificato al ricorrente in data 07.08.2024 ed emesso da Roma Capitale per un importo di euro 5.223,76.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio il 17/01/25, ha concluso per la reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Ricorrente_1 s.r.l. impugna l'avviso di accertamento TARI n. 2400079390 relativo all'anno 2022, notificato al ricorrente in data 07.08.2024 ed emesso da Roma Capitale per un importo di euro 5.223,76.
Con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere stata destinataria di un avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/insufficiente pagamento TARI nel periodo d'imposta 2018 –2021, datato 01.12.2023 per un importo pari ad Euro 136,68 impugnato mediante ricorso a questa Corte di Giustizia presso cui è pendente il relativo giudizio recante RG 7477/2024, prospetta l'illegittimità dell'atto impugnato evidenziando testualmente che:
“appare immediatamente evidente anzitutto la mancanza nell'atto dell'elemento imprescindibile della motivazione, anche e soprattutto in virtù del fatto che, precedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, il ricorrente era stato destinatario della notificazione di un altro avviso relativo al medesimo tributo, per il medesimo immobile e avente ad oggetto lo stesso lasso di tempo conteggiato nella pretesa tributaria impugnata.
Per tale motivo, appare illogica e pretestuosa la richiesta avanzata attraverso l'atto impugnato sia per un evidente mancanza di motivazione sia in virtù del fatto che il ricorrente aveva già provveduto in un momento precedente all'assolvimento dei propri obblighi contributivi, come da documentazione prodotta in allegato ed idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento.
Quanto sostenuto in precedenza assume maggior rilievo in considerazione del fatto che il ricorrente è stato, precedentemente alla notifica dell'atto impugnato, destinatario di un ulteriore avviso di accertamento esecutivo d'ufficio.
Tale secondo avviso reca l'intestazione “anni 2020-2021” ed in quanto tale deve riferirsi necessariamente a queste annualità contributive.
Essendo stato adempiuto l'obbligo tributario, come documentato, mediante il pagamento delle somme dovute avvenuto in data 02.09.2020, appare evidente l'errore nel quale è incorsa la Pubblica Amministrazione applicando la sanzione di cui all'art.72 D.Lgs.507/1993 che comporta una maggiorazione del 30% degli importi dovuti dal contribuente”.
I motivi sono infondati. Parte ricorrente non contesta di essere proprietaria dell'immobile in riferimento al quale il gravato avviso di accertamento richiede i tributi ivi indicati;
pertanto, non si comprende sotto quale profilo verrebbe in rilievo il prospettato deficit motivazionale posto che l'atto impugnato indica specificatamente le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria e relative al mancato pagamento, per l'annualità 2022, della TARI conseguente al possesso dell'immobile ivi indicato.
Nessuna rilevanza, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, assume la prospettata esistenza del contenzioso indicato nell'atto introduttivo che riguarda un'altra annualità e che parte ricorrente non deduce essere stato definito.
Parte ricorrente, poi, benché, in quanto debitrice, fosse suo onere secondo i noti principi di cui all'art. 2697
c.c., non ha fornito prova alcuna del dedotto adempimento dell'obbligazione tributaria del 02/09/2020 che, per altro, si riferisce ad un periodo di imposta diverso da quello indicato nell'atto impugnato.
Solo per esigenza di completezza la Corte rileva che la sanzione risulta correttamente irrogata in attuazione delle disposizioni richiamate alle pagine 2 e 3 dell'atto impugnato.
Per questi motivi
il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo anche tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata dall'ente resistente.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese di lite che si liquidano in euro cinquecento/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti.