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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg9069 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9069 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LEPERINO ETTORE presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. LEPERINO ETTORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 11/07/1988 e che dalla loro unione nascevano due figli
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti: il 05.08.1989 Per_1
e il 18.09.1991, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I) la casa coniugale sita in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, di proprietà comune agli istanti, viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra , che la utilizzerà come abitazione personale. L'unità Parte_1
immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 91 e il garage sito in
Marano di Napoli alla via Garigliano, Parco del Sole, restano di proprietà comune agli istanti. L'unità immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 51 resta di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_1
II) la IG.ra provvederà, dalla data di omologazione del presente Parte_1
accordo di separazione, a pagare tutti gli oneri relativi alle utenze, le quote condominiali ordinarie e le spese di manutenzione ordinaria relative all'unità immobiliare sita in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, mentre le eventuali spese straordinarie graveranno su entrambe le parti al
50%.
In ordine a tutti gli oneri e le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative all'immobile sito in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 51, le stesse resteranno
a carico della sola IG.ra in quanto proprietaria esclusiva dello Parte_1
stesso.
In ordine all'unità immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 91, di proprietà comune, gli eventuali frutti andranno riconosciuti in via esclusiva alla
2 IG.ra su cui graveranno tutti gli oneri e le spese, sia ordinarie che Parte_1
straordinarie.
Restano a carico esclusivo del IG. tutti gli oneri e le spese, sia Controparte_1
ordinarie che straordinarie, relative al garage di proprietà comune sito in Marano di
Napoli alla via Garigliano, Parco del Sole;
III)il IG. continuerà a pagare le rate del mutuo acceso sull'immobile Controparte_1
sito in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, fino alla sua estinzione;
IV) il IG. lascerà la predetta casa coniugale nel termine di 30 Controparte_1
giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione del presente atto di separazione consensuale;
V) quanto agli arredi dell'abitazione di via Domenico Fontana n. 21 e a quanto giacente anche nella cantinola le parti convengono che non saranno sottoposti a divisione coniugale, ma rimarranno nell'immobile attualmente abitato dalla IG.ra
; Parte_1
VI) il IG. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento Controparte_1
mensile pari ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla IG.ra Parte_1
attualmente priva di una occupazione. Tale assegno sarà versato entro il
[...]
primo giorno di ogni mese, con l'adeguamento ISTAT previsto ex lege;
VII) la IG.ra rinuncia alla sua quota del 50% sulla quota di Parte_1
partecipazione societaria del IG. del 68,33% del capitale sociale Controparte_1
delle “AUTOSCUOLE MICILLO DI MICILLO CRESCENZO & C.
S.A.S.” nonché agli utili medio tempore maturati.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.271, Parte_2
parte II, s. A, ufficio 5, reg. Atti Matrimonio anno
1988);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9069 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. LEPERINO ETTORE presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. LEPERINO ETTORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 11/07/1988 e che dalla loro unione nascevano due figli
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti: il 05.08.1989 Per_1
e il 18.09.1991, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I) la casa coniugale sita in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, di proprietà comune agli istanti, viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra , che la utilizzerà come abitazione personale. L'unità Parte_1
immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 91 e il garage sito in
Marano di Napoli alla via Garigliano, Parco del Sole, restano di proprietà comune agli istanti. L'unità immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 51 resta di proprietà esclusiva della IG.ra ; Parte_1
II) la IG.ra provvederà, dalla data di omologazione del presente Parte_1
accordo di separazione, a pagare tutti gli oneri relativi alle utenze, le quote condominiali ordinarie e le spese di manutenzione ordinaria relative all'unità immobiliare sita in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, mentre le eventuali spese straordinarie graveranno su entrambe le parti al
50%.
In ordine a tutti gli oneri e le spese, sia ordinarie che straordinarie, relative all'immobile sito in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 51, le stesse resteranno
a carico della sola IG.ra in quanto proprietaria esclusiva dello Parte_1
stesso.
In ordine all'unità immobiliare sita in Marano di Napoli alla via San Rocco n. 91, di proprietà comune, gli eventuali frutti andranno riconosciuti in via esclusiva alla
2 IG.ra su cui graveranno tutti gli oneri e le spese, sia ordinarie che Parte_1
straordinarie.
Restano a carico esclusivo del IG. tutti gli oneri e le spese, sia Controparte_1
ordinarie che straordinarie, relative al garage di proprietà comune sito in Marano di
Napoli alla via Garigliano, Parco del Sole;
III)il IG. continuerà a pagare le rate del mutuo acceso sull'immobile Controparte_1
sito in Napoli alla via Domenico Fontana n. 21 - interno 6 – frazione: palaz. 2, fino alla sua estinzione;
IV) il IG. lascerà la predetta casa coniugale nel termine di 30 Controparte_1
giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione del presente atto di separazione consensuale;
V) quanto agli arredi dell'abitazione di via Domenico Fontana n. 21 e a quanto giacente anche nella cantinola le parti convengono che non saranno sottoposti a divisione coniugale, ma rimarranno nell'immobile attualmente abitato dalla IG.ra
; Parte_1
VI) il IG. si impegna a corrispondere un assegno di mantenimento Controparte_1
mensile pari ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla IG.ra Parte_1
attualmente priva di una occupazione. Tale assegno sarà versato entro il
[...]
primo giorno di ogni mese, con l'adeguamento ISTAT previsto ex lege;
VII) la IG.ra rinuncia alla sua quota del 50% sulla quota di Parte_1
partecipazione societaria del IG. del 68,33% del capitale sociale Controparte_1
delle “AUTOSCUOLE MICILLO DI MICILLO CRESCENZO & C.
S.A.S.” nonché agli utili medio tempore maturati.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.271, Parte_2
parte II, s. A, ufficio 5, reg. Atti Matrimonio anno
1988);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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