TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1253/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via A. Migliorisi n. 4, Parte_1 C.F.: rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Laganà del C.F._1 foro di Ragusa, elett.me domiciliato presso il suo studio legale in Ragusa, via C. Colombo n. 8;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (PIVA ), rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Paolo Gallo;
CONVENUTA
, residente in [...], Corso Italia n. 197; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: revocazione straordinaria della sentenza ex art. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc revocare la sentenza n. 1213/2021 pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 12.10.2021 per i motivi di cui in narrativa e condannare la e al pagamento di quanto richiesto nel grado di CP_3 Controparte_2 appello pari ad € 2.500,00 in favore dell'attore o di quell'altra somma che il Parte_1 Giudice determinerà secondo i motivi della presente revocazione. - condannare le controparti al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso iva e c.p.a del triplo grado di giudizio ( I grado, II Grado e giudizio di revocazione)”. pagina 1 di 5 Parte convenuta: “rigettare l'atto di citazione per revocazione proposto dal sig. Parte_1 confermando l'impugnata sentenza. Con le spese ed i compensi difensivi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in revocazione, notificato in data 5.04.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, e chiedendo revocarsi, ex CP_3 Controparte_2 art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza di appello n. 1213/2021 pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 12.10.2021 nell'ambito del giudizio n. 2709/2016 R.G.
L'attore ha premesso che:
a. con atto di citazione in appello notificato in data 24.06.2016 aveva convenuto in giudizio la
[...] e chiedendo la riforma della sentenza n. 579/2015 resa del CP_3 Controparte_2 Giudice di Pace di Ragusa il 24.12.2015, pubblicata il 29.12.2015, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 860/2013, affinché gli appellati fossero condannati in solido al risarcimento in suo favore dell'importo di € 2.500,00 conseguentemente ad: a) errore nella valutazione della sussistenza della transazione;
b) errore di motivazione sulla decisione del quantum;
c) errore in procedendo;
d) errore nell'avere agito come se l'eccezione di transazione fosse rilevabile d'ufficio; e) nullità della sentenza ex art. 101 c.p.c.
b. che il giudizio così instaurato, iscritto al n. 2709/2016 si concludeva con la sentenza n. 1213/2021, pubblicata in data 12.10.2021, con la quale il giudice del gravame così statuiva:
“l'appello, con il quale viene chiesto al risarcimento in favore dell'appellante di euro 2.500,00 secondo i preventivi prodotti, già dedotto quanto percetto dalla cedente, non può comunque essere accolto. In accordo con quanto fatto dal giudice di prime cure, anche questo Giudice non può dare rilevanza probatoria ai preventivi prodotti dall'odierno appellante. Sul punto deve infatti essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:” il suddetto preventivo non può avere valore di prova perché effettuato da soggetto estraneo alla presente controversia;
(...); perché il medesimo preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativi ai pezzi di ricambio del motociclo e soprattutto dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del giudizio di primo grado o in appello, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel CID, ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso. Ciò anche fini della verifica del nesso causale tra l'evento e il danno (…)”(Corte di Cassazione , sezione III, sentenza 28 novembre 2013, n. 26693). In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente allegare un preventivo ma, affinché questo acquisti rilevanza probatoria, è necessario che sia accompagnato da un listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e dalle fotografie dello stesso, documenti questi che il non ha mai esibito, Parte_1 né nel giudizio di primo grado, né nell'attuale giudizio di appello, di tal che irrilevante sarebbe stata l'ammissione della prova testimoniale, né la ctu è mai stata chiesta in primo grado e nulla viene oggi detto dall'appellante sulla sua conducenza ai fini della decisione della stessa posto che il sinistro risale al 2012 e nulla si è mai riferito se l'autovettura incidentata sia ancora o meno nella disponibilità della danneggiata, se mai riparato o altro”.
La sentenza in oggetto sarebbe inficiata da un errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., consistito nella falsa percezione della realtà che, conseguentemente, avrebbe portato ad affermare l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dai medesimi documenti di causa, quest'ultimi allegati sin dal primo grado di giudizio. pagina 2 di 5 Segnatamente l'attore, lamentando che nonostante in entrambi i gradi di giudizio il preventivo di spesa allegato non era stato riconosciuto idoneo a provare il danno subito, rilevava che: “la produzione ex adverso della perizia del valore di stima di danno sul veicolo attoreo operata dal perito fiduciario della Compagnia datata 18.1.2013 contenuta nel fascicolo di primo grado di parte CP_4 convenuta e riprodotto nel grado di appello descrive[va] sia il danno che il valore ante sinistro del veicolo. A tale somma nel caso il danno dell'auto si intendesse liquidare a relitto andrebbe aggiunto il FRAM, cioè il costo del nuovo passaggio di proprietà di solito individuato in € 700,00. Tale documento nel costituire la ammissione del danno da liquidare da parte convenuta (anche se somma minima) costituisce la prova non contestata della somma ivi indicata. In ogni caso l'esistenza di tale produzione dà la prova del danno subito dall'auto attorea. Ove l'attore avesse provato i danni così come stimati dal preventivo da lui prodotto avrebbe avuto diritto ad un surplus rispetto alla valutazione della Compagnia. In difetto (di prova attorea) la valutazione dei danni se pur proveniente dalla Compagnia costituisce prova definitiva e punto di partenza del danno accertato. Nel detto documento che dà come valore al relitto € 1.700,00 (cioè, il valore del mezzo per riparazione antieconomica, nel caso in cui il relitto venga lasciato al danneggiato) va aggiunto il FRAM che chiaramente fa parte del danno subito. Ove invece, (visto che non è qui la sede per stabilire o dichiarare o provare se il mezzo fu riparato o meno, né introdurre elementi nuovi), si accedesse alla tesi che il danno vada pagato sull'effettivo costo della riparazione del mezzo come riparato o riparando, il danno sarebbe dato dal costo delle riparazioni, cioè € 2.046,10 ovviamente inclusa iva, giusta perizia . ”. CP_4
Concludeva, pertanto, come sopra indicato.
Mentre il convenuto irreperibile ai fini della notifica restava contumace, con Controparte_2 memoria depositata il 2.09.2022 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la reiezione CP_3 delle pretese avversarie sulla premessa della mancanza dei presupposti di legge per chiedere la revocazione.
A tal fine, oltre a dedurre che la voce di risarcimento a titolo di FRAM era stata formulata per la prima volta nel giudizio di revocazione – con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla inammissibilità della stessa - rilevava che nonostante essa assicurazione avesse corrisposto al , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 1.691,00, in entrambi i gradi di giudizio, parte attrice non aveva compiutamente documentato il maggior costo del ripristino accampato e per il quale, invece, aveva chiesto liquidarsi la somma di euro 2.500,00.
La predetta convenuta, inoltre, specificava che all'attore non poteva essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di IVA atteso che l'autovettura attorea non era stata riparata né era stata allegata fattura che giustificasse la corresponsione della relativa imposta.
All'udienza del 31.03.2025 la causa veniva introitata in decisione, con concessione dei termini per comparse e repliche.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
Ciò premesso, quanto alla formulata domanda di revocazione, appare opportuno premettere che la revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere “eccezionale”, che si affianca all'appello o al ricorso per cassazione. In particolare, viene definita come un'impugnazione a critica vincolata, poiché può proporsi solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Con riferimento al caso in esame, l'attore in revocazione lamenta il vizio di cui all'art. 395 comma 4 c.p.c., che prevede il caso del provvedimento giudiziario affetto da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore de quo si realizza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è
pagina 3 di 5 positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Deve, dunque, trattarsi di “errore nella percezione” e non di un “errore di valutazione”. Altro requisito del fatto male percepito è che lo stesso non abbia costituito un punto controverso della decisione;
tale circostanza distingue il rimedio del ricorso per revocazione dal ricorso per cassazione, il quale ultimo involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, dunque, integrano un errore di giudizio.
Caratteristica dell'errore di fatto è la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Sul punto va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26890 del 22 ottobre 2019). In sintesi, l'errore, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. sentenza n. 22080/2013; nello stesso senso Cass. sentenza n. 8828/2017).
Passando all'esame del caso concreto, l'attore in revocazione sostiene che la perizia del valore di stima del danno del 18/1/2013, a firma del perito fiduciario prodotta dalla Controparte_5 compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, sia più che sufficiente a dare la prova del lamentato danno. Sostiene inoltre che all'importo indicato nella perizia “andrebbe aggiunto il Fram ..di solito individuato in € 700,00”, voce di danno che per la prima volta, inammissibilmente, compare nella citazione per revocazione.
Ciò che tuttavia maggiormente rileva è che l'appellante omette di confrontarsi con le difese specificamente svolte dalla compagnia assicurativa sin dal primo atto difensivo (comparsa di costituzione e di risposta depositata avanti il Giudice di Pace in data 30/5/2013): “Svolti gli accertamento di rito, l'odierna concludente appurava la veridicità dei fatti ed il conseguente buon diritto dell'assicurato di essere risarcito del danno patito, danno ammontante a complessivi € 1.691,00 e pertanto trasmetteva in data 15.11.2012 un primo assegno di € 1.000,00 che veniva regolarmente incassato come si evince dalla contabile in tal senso che in copia si produce (doc. 2) e successivamente, in data 31.01.2013 con nota di pari data (doc.3) un secondo assegno di € 691,00 che veniva anch'esso regolarmente incassato come si evince dalla ulteriore contabile in tal senso (doc. 4). Con Il predetto importo veniva determinato sulla scorta degli accertamenti svolti dal perito fiduciario geom. sull'autovettura di proprietà della sig.ra , con l'elaborato del Controparte_5 Parte_1 18.01.2013 che in copia si produce (doc. n. 5), non provvedendosi al pagamento dell'IVA atteso che l'autovettura non era stata riparata. Nessun ulteriore importo era pertanto dovuto dalla
[...]
e di tanto veniva inviata comunicazione al legale di parte attrice con nota del CP_6 31.01.2013 che in copia si produce (doc. n. 6)”.
La circostanza dell'avvenuto pagamento del complessivo importo di € 1.691,00, oltre che documentalmente provato, non è stato mai contestato né dalla originaria attrice , né dal Parte_2
pagina 4 di 5 padre cessionario, intervenuto nel giudizio;
tanto è vero che nel petitum dell'atto di Parte_1 appello del , avverso la sentenza del G.d.P., datato 24/06/2016, viene esplicitato: “respinta Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa o per quegli altri che appariranno secondo giustizia, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata, n. 579/2015 (depositata e pubblicata il 29.12.2015 resa dal Giudice di Pace di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 860/2013), accogliendo la domanda attorea cosi come formulata in atti, condannando gli appellanti al risarcimento in favore dell'appellante di € 2.500,00 secondo i preventivi prodotti, già dedotto quanto percetto”.
Quindi non può darsi alcun errore tout court, tanto meno revocatorio, perchè non era oggetto del contendere il pagamento della somma ritenuta dalla compagnia assicurativa, ma il danno differenziale, ritenuto non provato.
Per tutto quanto sopra, la domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza dell'attore in revocazione e si liquidano d'ufficio in favore della con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati CP_3 con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
-dichiara la contumacia del convenuto per irreperibilità dello stesso;
Controparte_2
-rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 1213/2021 Reg. Sent. del Tribunale di Ragusa pubblicata il 12.10.2021 nell'ambito del giudizio n. 2709/2016;
-condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di revocazione in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 1.500.00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese CP_1 forfettario al 15%.
Ragusa, 16/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1253/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via A. Migliorisi n. 4, Parte_1 C.F.: rappr.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Laganà del C.F._1 foro di Ragusa, elett.me domiciliato presso il suo studio legale in Ragusa, via C. Colombo n. 8;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (PIVA ), rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Paolo Gallo;
CONVENUTA
, residente in [...], Corso Italia n. 197; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: revocazione straordinaria della sentenza ex art. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice: “in accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc revocare la sentenza n. 1213/2021 pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 12.10.2021 per i motivi di cui in narrativa e condannare la e al pagamento di quanto richiesto nel grado di CP_3 Controparte_2 appello pari ad € 2.500,00 in favore dell'attore o di quell'altra somma che il Parte_1 Giudice determinerà secondo i motivi della presente revocazione. - condannare le controparti al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso iva e c.p.a del triplo grado di giudizio ( I grado, II Grado e giudizio di revocazione)”. pagina 1 di 5 Parte convenuta: “rigettare l'atto di citazione per revocazione proposto dal sig. Parte_1 confermando l'impugnata sentenza. Con le spese ed i compensi difensivi del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in revocazione, notificato in data 5.04.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, e chiedendo revocarsi, ex CP_3 Controparte_2 art. 395 n. 4 c.p.c., la sentenza di appello n. 1213/2021 pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 12.10.2021 nell'ambito del giudizio n. 2709/2016 R.G.
L'attore ha premesso che:
a. con atto di citazione in appello notificato in data 24.06.2016 aveva convenuto in giudizio la
[...] e chiedendo la riforma della sentenza n. 579/2015 resa del CP_3 Controparte_2 Giudice di Pace di Ragusa il 24.12.2015, pubblicata il 29.12.2015, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. r.g. 860/2013, affinché gli appellati fossero condannati in solido al risarcimento in suo favore dell'importo di € 2.500,00 conseguentemente ad: a) errore nella valutazione della sussistenza della transazione;
b) errore di motivazione sulla decisione del quantum;
c) errore in procedendo;
d) errore nell'avere agito come se l'eccezione di transazione fosse rilevabile d'ufficio; e) nullità della sentenza ex art. 101 c.p.c.
b. che il giudizio così instaurato, iscritto al n. 2709/2016 si concludeva con la sentenza n. 1213/2021, pubblicata in data 12.10.2021, con la quale il giudice del gravame così statuiva:
“l'appello, con il quale viene chiesto al risarcimento in favore dell'appellante di euro 2.500,00 secondo i preventivi prodotti, già dedotto quanto percetto dalla cedente, non può comunque essere accolto. In accordo con quanto fatto dal giudice di prime cure, anche questo Giudice non può dare rilevanza probatoria ai preventivi prodotti dall'odierno appellante. Sul punto deve infatti essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:” il suddetto preventivo non può avere valore di prova perché effettuato da soggetto estraneo alla presente controversia;
(...); perché il medesimo preventivo non è corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativi ai pezzi di ricambio del motociclo e soprattutto dalle fotografie dello stesso, mai esibite nel corso del giudizio di primo grado o in appello, che avrebbero consentito sia di fissare lo stato del mezzo nei giorni immediatamente seguenti al sinistro, sia di verificare la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica dell'incidente descritta nel CID, ivi compresa l'eventuale esistenza di altri danni preesistenti al sinistro stesso. Ciò anche fini della verifica del nesso causale tra l'evento e il danno (…)”(Corte di Cassazione , sezione III, sentenza 28 novembre 2013, n. 26693). In buona sostanza, secondo la Corte di Cassazione, non è sufficiente allegare un preventivo ma, affinché questo acquisti rilevanza probatoria, è necessario che sia accompagnato da un listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo e dalle fotografie dello stesso, documenti questi che il non ha mai esibito, Parte_1 né nel giudizio di primo grado, né nell'attuale giudizio di appello, di tal che irrilevante sarebbe stata l'ammissione della prova testimoniale, né la ctu è mai stata chiesta in primo grado e nulla viene oggi detto dall'appellante sulla sua conducenza ai fini della decisione della stessa posto che il sinistro risale al 2012 e nulla si è mai riferito se l'autovettura incidentata sia ancora o meno nella disponibilità della danneggiata, se mai riparato o altro”.
La sentenza in oggetto sarebbe inficiata da un errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., consistito nella falsa percezione della realtà che, conseguentemente, avrebbe portato ad affermare l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dai medesimi documenti di causa, quest'ultimi allegati sin dal primo grado di giudizio. pagina 2 di 5 Segnatamente l'attore, lamentando che nonostante in entrambi i gradi di giudizio il preventivo di spesa allegato non era stato riconosciuto idoneo a provare il danno subito, rilevava che: “la produzione ex adverso della perizia del valore di stima di danno sul veicolo attoreo operata dal perito fiduciario della Compagnia datata 18.1.2013 contenuta nel fascicolo di primo grado di parte CP_4 convenuta e riprodotto nel grado di appello descrive[va] sia il danno che il valore ante sinistro del veicolo. A tale somma nel caso il danno dell'auto si intendesse liquidare a relitto andrebbe aggiunto il FRAM, cioè il costo del nuovo passaggio di proprietà di solito individuato in € 700,00. Tale documento nel costituire la ammissione del danno da liquidare da parte convenuta (anche se somma minima) costituisce la prova non contestata della somma ivi indicata. In ogni caso l'esistenza di tale produzione dà la prova del danno subito dall'auto attorea. Ove l'attore avesse provato i danni così come stimati dal preventivo da lui prodotto avrebbe avuto diritto ad un surplus rispetto alla valutazione della Compagnia. In difetto (di prova attorea) la valutazione dei danni se pur proveniente dalla Compagnia costituisce prova definitiva e punto di partenza del danno accertato. Nel detto documento che dà come valore al relitto € 1.700,00 (cioè, il valore del mezzo per riparazione antieconomica, nel caso in cui il relitto venga lasciato al danneggiato) va aggiunto il FRAM che chiaramente fa parte del danno subito. Ove invece, (visto che non è qui la sede per stabilire o dichiarare o provare se il mezzo fu riparato o meno, né introdurre elementi nuovi), si accedesse alla tesi che il danno vada pagato sull'effettivo costo della riparazione del mezzo come riparato o riparando, il danno sarebbe dato dal costo delle riparazioni, cioè € 2.046,10 ovviamente inclusa iva, giusta perizia . ”. CP_4
Concludeva, pertanto, come sopra indicato.
Mentre il convenuto irreperibile ai fini della notifica restava contumace, con Controparte_2 memoria depositata il 2.09.2022 si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la reiezione CP_3 delle pretese avversarie sulla premessa della mancanza dei presupposti di legge per chiedere la revocazione.
A tal fine, oltre a dedurre che la voce di risarcimento a titolo di FRAM era stata formulata per la prima volta nel giudizio di revocazione – con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla inammissibilità della stessa - rilevava che nonostante essa assicurazione avesse corrisposto al , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 1.691,00, in entrambi i gradi di giudizio, parte attrice non aveva compiutamente documentato il maggior costo del ripristino accampato e per il quale, invece, aveva chiesto liquidarsi la somma di euro 2.500,00.
La predetta convenuta, inoltre, specificava che all'attore non poteva essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di IVA atteso che l'autovettura attorea non era stata riparata né era stata allegata fattura che giustificasse la corresponsione della relativa imposta.
All'udienza del 31.03.2025 la causa veniva introitata in decisione, con concessione dei termini per comparse e repliche.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali.
Ciò premesso, quanto alla formulata domanda di revocazione, appare opportuno premettere che la revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere “eccezionale”, che si affianca all'appello o al ricorso per cassazione. In particolare, viene definita come un'impugnazione a critica vincolata, poiché può proporsi solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Con riferimento al caso in esame, l'attore in revocazione lamenta il vizio di cui all'art. 395 comma 4 c.p.c., che prevede il caso del provvedimento giudiziario affetto da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore de quo si realizza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è
pagina 3 di 5 positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Deve, dunque, trattarsi di “errore nella percezione” e non di un “errore di valutazione”. Altro requisito del fatto male percepito è che lo stesso non abbia costituito un punto controverso della decisione;
tale circostanza distingue il rimedio del ricorso per revocazione dal ricorso per cassazione, il quale ultimo involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, dunque, integrano un errore di giudizio.
Caratteristica dell'errore di fatto è la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Sul punto va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26890 del 22 ottobre 2019). In sintesi, l'errore, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. sentenza n. 22080/2013; nello stesso senso Cass. sentenza n. 8828/2017).
Passando all'esame del caso concreto, l'attore in revocazione sostiene che la perizia del valore di stima del danno del 18/1/2013, a firma del perito fiduciario prodotta dalla Controparte_5 compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, sia più che sufficiente a dare la prova del lamentato danno. Sostiene inoltre che all'importo indicato nella perizia “andrebbe aggiunto il Fram ..di solito individuato in € 700,00”, voce di danno che per la prima volta, inammissibilmente, compare nella citazione per revocazione.
Ciò che tuttavia maggiormente rileva è che l'appellante omette di confrontarsi con le difese specificamente svolte dalla compagnia assicurativa sin dal primo atto difensivo (comparsa di costituzione e di risposta depositata avanti il Giudice di Pace in data 30/5/2013): “Svolti gli accertamento di rito, l'odierna concludente appurava la veridicità dei fatti ed il conseguente buon diritto dell'assicurato di essere risarcito del danno patito, danno ammontante a complessivi € 1.691,00 e pertanto trasmetteva in data 15.11.2012 un primo assegno di € 1.000,00 che veniva regolarmente incassato come si evince dalla contabile in tal senso che in copia si produce (doc. 2) e successivamente, in data 31.01.2013 con nota di pari data (doc.3) un secondo assegno di € 691,00 che veniva anch'esso regolarmente incassato come si evince dalla ulteriore contabile in tal senso (doc. 4). Con Il predetto importo veniva determinato sulla scorta degli accertamenti svolti dal perito fiduciario geom. sull'autovettura di proprietà della sig.ra , con l'elaborato del Controparte_5 Parte_1 18.01.2013 che in copia si produce (doc. n. 5), non provvedendosi al pagamento dell'IVA atteso che l'autovettura non era stata riparata. Nessun ulteriore importo era pertanto dovuto dalla
[...]
e di tanto veniva inviata comunicazione al legale di parte attrice con nota del CP_6 31.01.2013 che in copia si produce (doc. n. 6)”.
La circostanza dell'avvenuto pagamento del complessivo importo di € 1.691,00, oltre che documentalmente provato, non è stato mai contestato né dalla originaria attrice , né dal Parte_2
pagina 4 di 5 padre cessionario, intervenuto nel giudizio;
tanto è vero che nel petitum dell'atto di Parte_1 appello del , avverso la sentenza del G.d.P., datato 24/06/2016, viene esplicitato: “respinta Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa o per quegli altri che appariranno secondo giustizia, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata, n. 579/2015 (depositata e pubblicata il 29.12.2015 resa dal Giudice di Pace di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 860/2013), accogliendo la domanda attorea cosi come formulata in atti, condannando gli appellanti al risarcimento in favore dell'appellante di € 2.500,00 secondo i preventivi prodotti, già dedotto quanto percetto”.
Quindi non può darsi alcun errore tout court, tanto meno revocatorio, perchè non era oggetto del contendere il pagamento della somma ritenuta dalla compagnia assicurativa, ma il danno differenziale, ritenuto non provato.
Per tutto quanto sopra, la domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza dell'attore in revocazione e si liquidano d'ufficio in favore della con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati CP_3 con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
-dichiara la contumacia del convenuto per irreperibilità dello stesso;
Controparte_2
-rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 1213/2021 Reg. Sent. del Tribunale di Ragusa pubblicata il 12.10.2021 nell'ambito del giudizio n. 2709/2016;
-condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di revocazione in Parte_1 favore della che liquida in complessivi € 1.500.00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese CP_1 forfettario al 15%.
Ragusa, 16/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5