Articolo 6 bis della Legge 11 maggio 1981, n. 213
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 luglio 1991
Art. 6-bis. (( 1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprieta' privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di piu' imprese.
2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario ))
Entrata in vigore il 13 luglio 1991