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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 940 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cesidio d'Aloisio e Claudia d'Aloisio
appellante
contro
(c.f. ,); AR C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo di Bonaventura
appellato-appellante incidentale
nonché
(c.f. ); AR C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Romeo Prosciutti e Alfredo Caso (c.f. ; Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Maria Vittoria Caso
appellati
OGGETTO: appello avverso le sentenze non definitive nn. 1080/2019, 551/2020 e
1059/2022 del Tribunale di Pescara.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di venti giorni per comparse conclusionali e ulteriori venti per repliche.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante (come nelle note di trattazione scritta del 10.3.2025, per come richiamate all'udienza dell'11.3.2025):
“in caso di esito sfavorevole del prestato giuramento decisorio:
<< - A) nel merito, ritenere e decidere:
- 1) che la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da nei Parte_1 confronti di TO è ammissibile, disponendo per l'effetto la AR reintegrazione della medesima nella sua quota di legittima e rimettendo Parte_1 gli atti al Tribunale di Pescara per gli accertamenti e le determinazioni sul “quantum” della domanda stessa;
- 2) che la compravendita intercorsa tra il “de cuius” e il figlio AR
con atto per notar del 20 giugno 2006 è simulata, dissimulando essa
[...] Per_1 una donazione, e che, pertanto, i beni immobili che ne sono oggetto vanno conferiti, in natura o per valore, all'asse ereditario;
- 3) in ipotesi di ritenuta inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima, che la dispensa dalla collazione e dall'imputazione disposta nelle due donazioni per notar del 20 settembre 2007 non è revocabile e, comunque, non è Per_1
pag. 2/37 stata revocata, e che, pertanto, i beni immobili oggetto delle donazioni stesse vanno tenuti “fuori” del patrimonio ereditario da dividere;
- 4) che, per contro, tali medesimi beni immobili donati vanno imputati alla quota disponibile e che, pertanto, non essendo rimasto alcunché della stessa, la clausola testamentaria che l'assegna a è divenuta priva di effetti, per AR cui l'assegnatario parteciperà con gli altri due coeredi alla AR divisione per la pari quota di un terzo (1/3);
- 5) che il credito di euro 140.000,00 vantato nei confronti del “de cuius” dal nipote
non sussiste;
Parte_2
- 6) che, invece, ricadono nella massa ereditaria anche i 660.000,00 euro di cui all'atto del 27/06/2005 per notar (in relazione all'atto del 12.01.2005 per notar Per_2
; Per_3
in ogni caso con vittoria di delle spese processuali;
Parte_1
- B) in via istruttoria, ammettere la produzione delle già depositate sentenze della
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia e della Commissione Tributaria
Regionale di Bari tra e l'Agenzia delle Entrate”. AR
Per l'appellato-appellante incidentale (come da comparsa AR di costituzione):
” piaccia alla corte d'Appello di l'Aquila adita , adversiis rejectis :
in via istruttoria:
ammettere le prove come articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
nel merito:
a) riformare le sentente di primo grado non definitive nei confronti si e' proposta riserva di appello;
pag. 3/37 b) accogliere le conclusioni contenute nell'atto di citazione introduttiva del
TO ovvero : CP_1
a) “accertare e dichiarare che vi è stata una lesione della quota di legittima ai danni dell'esponente TO come esposte nelle argomentazioni del presente CP_1 atto;
b) accertare e dichiarare che le compravendite , che si impugnano, delle seguenti proprietà immobiliari :
1. appezzamenti di terreno di Lucera alla contrada
Centrogalli della superficie di ga 46 , are 15 e centiare 90 distinto al nct del detto comune al foglio 112 con le particelle 7.13.17.19.22.23.25.26 e 158 per il prezzo di euro 686.000,00 ( meglio descritti al sub a) del presente atto [ … atto di citazione] );
2. fondi rustici , porzione abitativa e da un fabbrica destinato ad attività agricolo oltre a dei ruderi di fabbricato ( censito come unità collabenti ) il tutto sito in
Lucera alla contrada centrogallo della superficie di ha 23 are 69 e centiare 53 distinti al nct del detto comune al foglio 113 con le particelle 1,11/aa , 22/ab e 8 foglio 115 con le particelle 263 sub 1 , 263 sub 2 , 261 per il prezzo dichiarato di euro 550.000,00 ( meglio descritto al sub b) dell'atto di citazione ) ;
3. fondi rustici così descritti :
• terreno della superficie di ha 2.4562 confinante con proprietà , Per_4 proprietà di , eredi e strada comunale TA IA , salvo altri, censito Per_5 Per_6 in catasto terreni al foglio 101 mappale 9 di ha 02 are 45 centiare 62 ra euro 76,11 rd euro 107,82;
• terreno della superficie di ha 0.38.22 confinante con torrente GA , proprietà acquisenti a due lati , salvo altri censito al catasto terreni al foglio 113 , mappali 2 di are 04 e centiare 96 ra euro 0.64 rd euro 1,16 ; 3 di are 33 centiare 37 ra euro 5,61 , rd euro 9.32;
• • terreno della superficie di ha 0.35.42 confinante con torrente OL, proprietà acquirente proprietà olivieri , salvo altri , censito al catasto terreni al foglio
113 mappali 4 di are 35 centiare 42 ra euro 3.07 rd 5.46 ;
pag. 4/37 • • terreno della superficie di ha 13.81.22 confinante con torrente OL , strada comunale reggente ,
• trattura , proprietà tutolo , salvo altri , censito al catasto terreni al foglio 113 , mappali : 5 di are 38 e centiare 83 ra euro 1,30 rd euro 2.29 ; 11 di ettari , 13 are , 23
e centiare 16 ra euro 410,01 ,rd euro 580,85;
• terreno della superficie di ha 0.43.20 confinante con proprietà acquirente , trattura comunale reggente , proprietà franchino , salvo altri, censito al catasto terreni al foglio 133 mappale 19 di are , 43 e centiare 20 ra euro 13,39 , rd 18.96 ;
• terreno della superficie di ha.
0.15.00 confinante con la proprietà acquirente a più lati , fratturato comunale reggente , salvo altri , censito al catasto terreno al foglio
113 mappale 34 di are 15 , ra euro 4,65 , rd euro 6,58 ;
• • terreno della superficie di ha 25.9199 confinante con torrente UL , altra proprietà dell'acquirente in più lati , fratturato comunale di acqua morta , salvo altri , censito al catasto terreni al foglio 114 mappali;
1 di ettari , 24 di are 75 e centiare 00 ra euro 766,94 rd euro 1086,50; 2 di are 20 centiare 71 ra euro 0,53 , rd euro 0.32 ; 3 di are 28 e centiare 30 ra euro 0.73 , rd euro 044 ; 4 di are 67 e centiare 98 ra euro
5,79 ; rd euro 10,34 ;
• • terreno della superfici di ha 9.95.43 confinante con torrente UL, altra proprietà dell'acquirente , restante proprietà del venditore salvo altri,
• censito al catasto terreni al foglio 144 mappali , 6 di are 06 e centiare 90 ra euro 0.89 , rd euro 1.63 ; 7 are 12 e centiare 14 ra euro 1,35 rd euro 2.26 ; 10 di are ,
21 e centiare 88 , ra euro 0,86 , rd euro 1,66 ; 30 di ettari 09 are 44 e centiare 55 ra euro 292,70 rd euro 414,66;
• • terreno della superficie di ha 0.08.15 confinante con torrente UL a più lati restante proprietà del venditore , salvo altri, censito al catasto terreni al foglio 114 mappale 19 di are 08 e centiare 15 ra euro 1.64 , rd euro 1,05 ;
pag. 5/37 • • terreno della superficie di ha 0.05.90 confinante con torrente UL , restante proprietà UR IO a più lati , censito al catasto terreni al foglio 114 mappale 14 di are 05, e centiare 90 ra euro 0,36 rd euro 0,60;
• • terreno della superficie di ha 0.07.57 confinante con torrente UL , proprietà UR a più lati , salvo altri, censito al catasto terreni al foglio 114 mappale
15 di are 07 , e centiare 57 ra euro 0,78 rd euro 1.56;
• • terreno della superficie di ha 0.24.08 confinante con proprietà UR , ente riforma o eventi a più lati , salvo latri, censito al catasto terreni al foglio 115 mappale
16 , di are 24 , e centiare 08 , ra euro 6,22 rd euro 7,46;
• • terreno della superficie di ha 3.00.09 confinante con eredi , fratturato Per_7 comunale acqua morta a due lati , salvo altri , censito al catasto terreni al foglio 15 mappale 13 di ettari 03 e centiare 0,9 ra euro 92,99 rd euro 131,74 ;
• • terreno della superficie di ha 1.09.65 confinante con proprietà UR GI
, fratturato comunale di reggente , salvo altri , censito al catasto terreni al foglio n. 133 mappale 234 , di ettari 01, are 09 e centiare 65 ra euro 33,98 , rd euro 48,14;
• • terreno della superficie di ha 14.54,85 confinante con ente riforma o eventi causa, proprietà di , ex strada statale 16 LU IA , salvo altri, censito al Per_7 catasto terreni al foglio 111 mappali 141 di are , 09 e centiare 60 ra euro 2,97 rd euro
4,21 ; 224 di ettari 02 are 32 e centiare 88 ra euro 72,16 rd euro 102,23 ; 226 di are 41
e centiare 60 ra euro 12,89 , rd euro 18,26 ; 228 di ettari 04 are 36 e centiare 87 ra euro 135,37 , rd euro 191,97 ; 41 di are 07 e centiare 35 ra euro 2,28 , rd euro 3,28 , 87 di ettari , 03 di are 72 e centiare 76 ra euro 115,51 , rd euro 163,64 ; 225 di are 30 e centiare 60 ra euro 11,78 rd euro 16,69 ; 145 di are 18 e centiare 40 ra euro 11,78 ; rd euro 16,69 ; 171 di ettari 02 are 66 e centiare 78 ra euro 82,67 rd euro 117,11;
• • terreno della superficie di ha. 2.51,26 confinante con ex riforma aventi causa , proprietà UR GI e proprietà UR , salvo altri , censito al Pt_2
• catasto terreni al foglio n. 111 mappale 126 di ettari 02 are 51 e centiare 26 ra euro 81,300 rd euro 149,69 ;
pag. 6/37 • • terreno della superficie di ha 7.89.15 confinante con ex entro riforma o aventi causa, UR GI , strada comunale LU . reggente salvo altri , censito al catasto terreni al f oglio n. 115 mappale 262 di ettari 07 are 89 , e centiare 15 ra euro
244,54 , rd euro 448,32 ; il tutto ad un prezzo dichiarato nell'atto che ammonta alla somma di euro 871.000,000 ( come meglio precisato alla lettera c) dell'atto di citazione introduttiva ) “ , costituiscono un atto simulato , dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negotium mistum com donationedegli immobili da parte di UR IO in favore di UR e per l'effetto dichiarare la nullità e/o P_ inefficacia e/o annullabilità ( totale e/o parziale ) della compravendite immobiliari stipulate da de cuius perché dissimulanti una donazione diretta e/o indiretta e/o negozio misto a donazione;
• c) accertare e dichiarare avvenuta la donazione , da parte del UR IO in favore del figlio UR degli immobile sopra meglio descritti sub c) delle P_ premesse [ dell'atto di citazione ] :4. “ diritti di nuda proprietà , riservandosi in maniera vitalizia l'usufrutto, le unità immobiliari che compongono l'intero fabbricato da cielo a terra ( comprensivo anche del piano interrato ) conosciuto come “ palazzo UR “ sito in comune di LU alla piazza san giacomo e precisamente l'intera nuda proprietà della particelle 906 , sub 9 , sub 11 , sub 31 , sub 31 , sub 6 , sub 29 e sub 30 del foglio 29 “;
5. i diritti di un mezzo ( ½) di nuda proprietà sull'unità facente parte del medesimo fabbricato distinta al foglio al foglio 29 con le particelle 906 sub 12 per il valore dichiarato ai fini fiscali di euro 286.500,00 , nonché la nuda proprietà dell'abi0tazione sita in comune di LU a vicolo pergola n. 60 descritta al nceu del suddetto comune al foglio 29 con la particella n. 1624 sub 5-6 per il valore dichiarato ai fini fiscale di euro
11.550,00 ;
6. i diritti di un mezzo ( ½) di nuda proprietà su due unità abitative sito sempre in comune a LU al vicolo pergola n. 56-58 distinte al nceu del suddetto comune al foglio 29 con le particelle 1624 sub 8 e sub 9 per il valore dichiarato ai fini fiscale di euro 8.900,00 nonché la nuda proprietà di un capannone sito in comune di LU
pag. 7/37 allavia de deo n. 2 distinto al nceu del suddetto comune al foglio 29 particella 1097 sub 1 e sub 2 ( così come risulta da rettifica effettuata con atto rogito notaio del Per_1
25 ottobre 2007 rep. n. 53166 sopra citato ) per il valore successivamente rettificato ed aumentato ad euro 72.800,00 e quindi per un valore dichiarato ai soli fini fiscali in complessivi euro 379.750 ( a seguito della successiva rettifica ) e per l'effetto , dichiarare UR , non dispensato dalla collazione , tenuto a rendere alla P_ massa ereditaria gli immobili di natura oppure imputare il valore della propria porzione dell'immobile al tempo del'apertura della successione , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 737, 746 e 747 c.c. ;
d) accertare e dichiarare avvenuta la donazione da parte di UR IO in favore della figlio UR UC dell'immobile meglio descritto sub d) della premesse [ … citazione introduttiva];
7. diritti di nuda proprietà , riservandosi in maniera vitalizia l'usufrutto, alcune unità immobiliari che compongono il fabbricato sopra descritto conosciuto come “ palazzo UR “ sito nel comune di LU alla via piazza san giacomo e precisamente l'intera nuda proprietà della particelle 906 sub 13 ( appartamentino composto da una solo vano
e quindi avente una consistenza complessiva di circa mq. 20 ) nonché i diritti di un mezzo ( ½ ) di nuda proprietà sull'unità facente parte del medesimo fabbricato distinta al foglio n 29 con la particella 906 sub 12 ( appartamento di vani 3,5 ossia per complessivi mq. 60 circa ) per il valore dichiarato ai fini fiscali di euro 53.000,00 e per pl'effetto, dichiarare UR UC , non dispensata dalla collazione tenuta a rendere alla massa ereditaria l'immobile in natura oppure imputare il valore della porzione dell'immobile , in quest'ultimo caso , avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione , ai sensi e per gli effetti degli artt.li 737 , 746 e 747
c.c.;
e) ricostruire la massa ereditaria del sig. UR IO , computando il relictum al donatum, tenendo conto , oltre che del bene costituito dalla legittima spettante al sig. UR FR , anche dei ben oggetto di vendita e di donazione ai fini della massa ereditaria , in quanto rispetto agli atti impugnati , vi è una lesione di legittimari del sig.
pag. 8/37 UR , riducendo , quindi, le donazioni dirette e/o indirette , anche a CP_1 seguito di dichiarazione di simulazione degli atti di vendita , per la lesione della legittima , in quanto esse ledono la quota di riserva del sig. UR FR , con valutazione dell'effettivo valore dei beni e computo dei relativi frutti dei beni alla data della loro fittizia compravendita , da imputare alla quota di legittima del sig. UR FR e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota disponibile del sig. e/o in riduzione della quota ereditaria della AR sig.ra ; Parte_1
f) calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile mediate la riunione fittizia fra i beni relitti , al netto di eventuali debiti , e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole negli articoli
747 e 750 c.c. ed accertare la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la riduzione delle donazioni e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore;
g) procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando un ctu per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote , previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti;
h) ordinare la divisione in relazione alle singole quote e , in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili , ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva si separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
i) assegnare all'attore l'esatta quota spettante anche mediante vendita di tutti i beni oggetto della presente controversia con la liquidazione della quota in favore dell'attore ;
j) emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale per legge;
k) vittoria nelle spese diritti ed onorario di legale per il presente giudizio da porre a carico degli eredi in caso di opposizioneal presente atto ai sensi dell'art. 91
c.p.c. in favore del proURre dichiaratosi antistatario”.
pag. 9/37
Conclusioni dell'appellato (come da note di precisazione AR delle conclusioni depositate il 3 luglio 2024):
“Conclusioni per l'appello principale di , senza accettare il Parte_1 contraddittorio sulle domande nuove, così come argomentato nella comparsa di costituzione in appello del 18/12/2022 e senza insistere sulla eccezione di mancato rispetto del termine a comparire ai sensi dell'art 163 bis cpc, come esposto con le note del 12 1 2023 ( redatte in ossequio della trattazione scritta in occasione della prima udienza).
C o n c l u s i o n i
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila:
1. Rigettare l'appello promosso da e confermare in ogni sua parte le tre Parte_1 sentenze non definitive del Tribunale di Pescara
2. In via subordinata, ai sensi dell'art 346 cpc, l'appellato chiede che AR venga rigettata nel merito l'azione di riduzione promossa da in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, cap ed iva
Conclusioni per quanto concerne la costituzione di TO appello CP_1 incidentale.
C o n c l u s i o n i
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila:
1. In via preliminare chiede che venga dichiarata tardiva la AR costituzione dell'appellato del 9/1/2023 per violazione del termine AR perentorio stabilito dall'art 343 cpc e per l'effetto venga dichiarato inammissibile
l'appello incidentale spiegato da quest'ultimo avverso le n 3 sentenze non definitive
pag. 10/37 emesse in primo grado dal Tribunale di Pescara nel giudizio civile recante il nr
1335/2014;
2. In via subordinata ove la Corte non dovesse dichiarare de plano inammissibile
l'appello incidentale spiegato da , si chiede il differimento AR dell'udienza anche al fine di consentire a di poter proporre a sua AR volta appello incidentale avverso quello spiegato da . AR
3. In via ancora subordinata e ferma restando l'eccezione processuale di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da AR dichiarare inammissibile la costituzione di , così come proposta, AR attesa la tardività della stessa, non potendo esplicare eccezioni in senso stretto e per indeterminatezza e genericità dei motivi per quanto attiene all'impugnazione della terza sentenza non definitiva del Tribunale di Pescara,
come esposto in parte narrativa;
4. In via ulteriormente gradata chiede che vengano rigettate le richieste, eccezioni e deduzioni formulate da con la comparsa di costituzione poiché AR infondate in fatto ed in diritto e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione di , ai sensi dell'art 346 cpc, ripropone l'eccezione AR contenuta nella comparsa di costituzione e ribadita al momento della precisazione delle conclusioni di rigetto nel merito dell'azione di riduzione promossa da
[...]
, essendo il relictum sicuramente idoneo a soddisfare la sua quota legittima CP_1 di 2/9.
5. Dichiarare, inoltre, irrituali ed inammissibili le richieste istruttorie così come formulate dall'appellato , in quanto non specificatamente indicate ed AR argomentate;
6. Condannare al pagamento delle spese e competenze legali del AR doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato (come da comparsa di costituzione e da note Parte_2 di trattazione scritta del 14 gennaio 2023):
pag. 11/37 “ Voglia la Corte adita così provvedere:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza non definitiva n.
1059/2022, emessa dal Tribunale di Pescara, con ogni altra conseguenza di legge;
- condannare controparte soccombente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso forfettario, oltre IVA e CAP come per legge del presente giudizio.
- Sempre in via principale: accertare e ritenere inammissibile l'appello incidentale proposto da , per tardività dell'appello per intervenuta AR decadenza ex art 343 co 1° cpc.;
- in via subordinata: accertare e ritenere nullo ed inammissibile l'appello incidentale proposto da TO per difetto di motivazione ex art. 342 cpc, e, per AR
l'effetto dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 1059/22 nei suoi confronti;
- in via ulteriormente gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello incidentale proposto da , accertare e dichiarare AR acquiescenza impropria o parziale alla sentenza n. 1059/22 da parte di quest'ultimo relativamente ai capi n. 1), 3) e d) richiamati nel corpo del presente atto e comunque relativi alla pretesa creditoria di Parte_3
- in ogni caso, condannare TO al pagamento delle spese di lite, AR compensi del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CAP come per legge”.
Le sentenze impugnate.
1. Sentenza non definitiva n. 1080/2019. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n.
1080/2019, pubblicata in data 2 luglio 2019, così provvedeva:
pag. 12/37 << 1) dichiara inammissibili le domande di riduzione per lesione di legittima proposte da e da;
AR Parte_1
2) dichiara aperta la successione di TO , deceduto in data 22.9.2013, e Pt_2 dichiara suoi eredi testamentari TO NC, TO LU e TO P_
;
[...]
3) dichiara che sono state vergate da le sottoscrizioni al medesimo Parte_2 riferibili apposte in calce alle scritture private prodotte dal convenuto TO P_
con la seconda memoria ex art. 183, secondo comma, c.p.c., sub 22
[...]
(dichiarazione di TO data 10 luglio 2003), 23 (atto di transazione datato 14 Pt_2 giugno 2006), 27 (dichiarazione di datata 3 ottobre 2009), 32 (lettera di Parte_2
al figlio datata 30 marzo 2012), 35 (lettera di al Parte_2 P_ Parte_2 figlio datata 15 marzo 2013) e 42 (lettera di al figlio P_ Parte_2 P_ priva di data);
4) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza>>.
1.1 Riteneva, in particolare, il Tribunale che nell'esercitare l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima ad essi spettante a seguito del decesso del padre
TO in data 22 settembre 2013, e TO non Pt_2 Parte_1 CP_1 avessero assolto all'onere sugli stessi incombente di allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, fosse avvenuta la lesione della quota di riserva.
1.2 In particolare, premesso che la successione ereditaria era governata dal testamento di TO del 2.4.2012 in notaio , con Pt_2 Persona_8 il quale il de cuius aveva così disposto: “Revoco e annullo ogni altra mia disposizione testamentaria.
Nomino miei eredi universali i miei tre figli e e attribuisco P_ Pt_1 CP_1 loro la quota di legittima, mentre a mio figlio attribuisco anche la mia quota P_ disponibile. Questa è la mia ultima volontà che voglio sia da tutti rispettata e fatta
pag. 13/37 rispettare”, riteneva il Tribunale che avesse omesso di elencare i beni AR facenti parte dell'asse ereditario e di allegare il valore della massa ereditaria, il valore della quota di legittima violata dal testatore e in quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva;
allo stesso modo, si era limitata ad aderire all'azione di Parte_1 riduzione, rinunciando alla donazione fatta in suo favore dal de cuius TO con Pt_2
l'atto notarile del 20.9.2017 (rinuncia da intendersi, secondo quanto dalla stessa specificato in sede di precisazione delle conclusioni, quale conferimento del bene donatole), deducendo che dell'asse ereditario facevano parte i depositi di diversi conti correnti, oltre che i beni pervenuti a TO con l'atto in notar del P_ Per_2
27.6.2011, costituiti da sette appartamenti oltre a pertinenze, oltre la quota del 50% della ISIA s.a.s., omettendo tuttavia anch'ella di allegare il valore della massa ereditaria, il valore della quota di legittima lesa dal testatore e in quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di riserva.
1.3 Dichiarava, quindi, aperta la successione di , deceduto in data 22 Parte_2 settembre 2013, in favore degli eredi testamentari , AR
e . Parte_1 AR
1.4 A seguito di disposta CTU accertava e dichiarava l'autenticità delle scritture private prodotte da , come meglio specificate nel AR riportato dispositivo.
2. Sentenza non definitiva n. 551/2020.
2.1 Con la seconda sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara rigettava le azioni di simulazione esercitate da e da , con riferimento agli atti AR Parte_1 di compravendita intercorsi tra il de cuius e il figlio Parte_2 AR
il 20 giugno 2006, con atto in Notaio di Lucera Rep. 52028, il 4 giugno
[...] Per_1
2006, con atto in Notaio di Lucera Rep. n. 54464, e il 29 dicembre 2011, con Per_1 atto in Notaio di Pescara Rep. 170498, che nelle prospettazioni di Persona_8
, oltre che, ai soli fini dell'azione di riduzione, di , AR Parte_1 avrebbero dissimulato delle donazioni, nonché degli atti in Notaio del 12 Per_3 gennaio 2005 e in Notaio di Roma del 26 giugno 2011, che secondo IA Per_2
pag. 14/37 TO avrebbero dissimulato una permuta di cosa presente (il fondo della I.S.I.A. s.a.s.) contro beni futuri (unità immobiliari realizzate dalla
[...] su detto fondo), beni futuri che, quindi, avrebbero Controparte_3 dovuto appartenere alla I.S.I.A. s.a.s., di cui il de cuius era socio con la quota del 50%, anziché a . AR
2.2 Riteneva, in particolare, il Tribunale, quanto alla simulazione degli atti in Notaio del 12 gennaio 2005 e in Notaio di Roma del 26 giugno 2011: che Per_3 Per_2 avendo IA TO formulato la domanda in via incidentale, e al fine dello scioglimento della comunione ereditaria, segnatamente per accertare che i beni immobili descritti nell'atto in Notaio fossero ricompresi nel patrimonio della Per_2
I.S.I.A. s.a.s., l'esito negativo del giuramento decisorio dalla stessa deferito a P_
TO costituisse prova legale insuperabile ai sensi degli artt. 2736 n. 1 e 2738
[...] co. 1 c.c., anche volendo apprezzare liberamente ex art. 2738 ultimo comma c.c. il giuramento prestato da uno dei litisconsorti necessari nella causa di scioglimento della comunione ereditaria (art. 784 c.p.c.).
2.3. Inoltre evidenziava, in applicazione nei principi in tema di onere della prova che governano l'azione di simulazione, che se il coerede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione della donazione in ipotesi dissimulata, per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra i coeredi, subentra nella posizione del de cuius ed è dunque soggetto alle limitazioni della prova sancite dagli artt. 1417,
2721, 2729 c.c., che non operano laddove il coerede, nella veste di terzo è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, allorquando agisca per la tutela della quota di riserva.
2.4 Nel caso di specie le azioni di riduzione proposte da e da AR Pt_1
erano state dichiarate inammissibili, pertanto, con riferimento agli atti in Notaio
[...] del 12 gennaio 2005 e in Notaio di Roma del 26 giugno 2011, Per_3 Per_2 Pt_1
, agendo per lo scioglimento della comunione, previo accertamento incidentale
[...] della affermata simulazione, era subentrata nella posizione del de cuius e risultava soggetta ai menzionati limiti probatori. In mancanza di prova scritta della simulazione pag. 15/37 dei due atti e della ipotizzata dissimulazione della permuta ed avendo AR
, in sede di giuramento decisorio, negato l'esistenza di quest'ultima, la domanda
[...] veniva rigettata.
2.5 In applicazione dei medesimi principi, e ritenuta inoltre in via preliminare l'inammissibilità della produzione in giudizio delle sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia del 15.11.2010, e della Commissione Tributaria
Regionale di Bari dell'8.10.2010, in quanto tardivamente depositate oltre i termini ex art. 186 co. VI n. 2 c.p.c., venivano rigettate anche le azioni di simulazione esercitate da con riferimento agli atti di compravendita intercorsi tra il de cuius AR
e il figlio il 20 giugno 2006, con atto in Notaio Parte_2 AR di Lucera Rep. 52028, il 4 giugno 2006, con atto in Notaio di Lucera Per_1 Per_1
Rep. n. 54464, e il 29 dicembre 2011, con atto in Notaio di Pescara Persona_8
Rep. 170498, in mancanza di prova scritta della simulazione ed avendo
[...]
affermato, in sede di giuramento decisorio, che gli atti in questione P_ erano stati delle vere compravendite e non delle donazioni. Evidenziava, infine, come anche la disposta consulenza tecnica d'ufficio avesse accertato la sostanziale congruità dei prezzi indicati negli atti di compravendita rispetto ai prezzi di mercato, come pure contrastante con le prospettazioni attoree doveva ritenersi il contenuto delle scritture private, la cui autenticità era stata accertata con la prima sentenza non definitiva, contenenti riconoscimento di debito per euro 400.000,00 del de cuius nei confronti del figlio TO, atto di transazione e quietanza. P_
2.6 Conseguentemente al rigetto delle azioni di simulazione, veniva dichiarata l'inefficacia ex art. 669 novies terzo comma c.p.c. del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 9.10.2014 con riferimento agli immobili oggetto delle compravendite del
20.6.2006, 4.6.2009 e 20.12.2011.
2.7 Veniva, infine, dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda riconvenzionale proposta da , volta ad accertare che AR Pt_1
non era titolare della quota del 25% della società I.S.I.A. e che i beni del de
[...]
pag. 16/37 cuius, al netto delle passività dell'eredità, erano rappresentati, tra l'altro, dalla quota del
75% della società, compresa dunque la quota del 25% vantata da . Parte_1
3. Sentenza non definitiva n. 1059/2022.
3.1 Con la terza pronuncia in questa sede impugnata il Tribunale di Pescara dichiarava revocate dal de cuius, con il testamento pubblico in Notaio
[...]
del 2.4.2012, le dispense dalla collazione espresse in favore di Persona_8
e AN TO negli atti di donazione in Notaio Parte_1 [...] del 20 settembre 2007 e, per l'effetto, dichiarava soggetti a Controparte_4 collazione i beni oggetto di tali atti di donazione.
3.2 Evidenziava in proposito ed in linea generale che la dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione medesima, sicché essa può essere effettuata anche nel successivo testamento del donante (Cass. n. 2207/2015), come può essere revocata con il testamento. Nel caso di specie riteneva il Tribunale che con il testamento pubblico per Notaio del 2.4.2012 Persona_8
(“Revoco e annullo ogni altra mia disposizione testamentaria.
Nomino miei eredi universali i miei tre figli e e attribuisco P_ Pt_1 CP_1 loro la quota di legittima, mentre a mio figlio attribuisco anche la mia quota P_ disponibile. Questa è la mia ultima volontà che voglio sia da tutti rispettata e fatta rispettare”) il de cuius avesse inteso revocare le precedenti dispense da collazione e stabilire che fossero rispettate le quote di legittima per i suoi tre figli e che a P_
spettasse pure la disponibile, ciò anche in quanto nel testamento non venivano
[...] menzionati specifici beni, facendosi riferimento alle quote ideali spettanti ai legittimari.
3.3 Il Tribunale, previa declaratoria di ammissibilità dell'intervento in giudizio di
(nato a [...] il [...]), accertava che il patrimonio ereditario Parte_2 lasciato da era così composto: Parte_2
pag. 17/37 a) dai beni donati dal de cuius a e con gli atti Parte_1 AR per notar del 20 settembre 2007, comprensivi dei Controparte_4 relativi frutti dal giorno dell'apertura della successione;
b) dal credito costituito dal residuo dovuto da al de AR cuius del prezzo indicato nell'atto per notar del 29.12.2011 Persona_8
(€ 871.000), detratte le somme di € 168.661,31 (giusta quietanza datata
30.3.2012 rilasciata dal de cuius e prodotta da sub AR
32 con la seconda memoria ex art. 186 comma 6 c.p.c.) e di € 30.000,00
(come da ricevute di bonifici bancari prodotte da sub 29 e AR
30 con la seconda memoria ex art. 186 comma 6 c.p.c.); debito residuo di
TO verso il de cuius disciplinato dall'art. 724 comma AR
2 c.p.c.;
c) dalla quota del 50% della I.S.I.A. s.a.s., con i relativi frutti dal giorno dell'apertura della successione;
d) dal debito di € 140.000 nei confronti dell'intervenuto;
e) dal debito di € 400.000 verso TO . AR
Dichiarava, infine, improcedibile la domanda di scioglimento della comunione relativamente al 50% della quota della I.S.I.A. s.a.s. e dei relativi frutti, e riteneva non provata la circostanza che la somma di € 660.000,00, costituita dal prezzo di vendita da
ISIA s.a.s. a , con atto Controparte_3 notarile del 27 giugno 2011, d'un sito edificatorio, fosse stata incassata da
[...]
per sé anziché per la società alienante, atteso che in realtà la vendita era P_ del 12.1.2005 e risultava posta in essere dal de cuius quale accomandatario della ISIA
s.a.s.
Restituiva la causa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio attraverso l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
pag. 18/37
4. L'appello. Avverso le tre sentenze non definitive di primo grado ha proposto appello . Parte_1
4.1 Con riferimento alla sentenza n. 1080/2019, ha lamentato l'appellante che erroneamente il Tribunale di Pescara avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'azione di riduzione esercitata da sul presupposto della Parte_1 genericità delle allegazioni a fondamento della domanda, avendo invece l'attrice adeguatamente indicato sia il valore dell'asse ereditario, che il valore dei beni ricevuti in donazione da , oltre che l'esiguo valore del AR bene ricevuto in donazione dalla stessa appellante, così allegando la consistenza del patrimonio del de cuius e l'entità della lesione della quota di riserva nei termini essenziali, sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità dell'azione.
4.2 Con riferimento alla sentenza n. 551/2020, ha sostenuto l'appellante l'erroneità della decisione del giudice di prima istanza laddove aveva dichiarato inammissibile la produzione in giudizio dele sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia del 15.11.2010 e della Commissione Tributaria
Regionale di Bari dell'8/10/2012, in quanto versate in atti in copia dal consulente tecnico di parte di in sede di consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, dovendosi nella prospettazione dell'appellante giustificare la tardiva produzione in ragione della sopravvenuta conoscenza dei documenti, utili a comprovare la gratuità dell'atto di compravendita del 20 giugno 2006 in Notaio
Rep. n. 52028. Per_1
In subordine ha deferito giuramento decisorio nei confronti di Parte_1 [...]
sulle seguenti circostanze: P_
- 1) <giuro e giurando nego (o affermo) che, prima davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia, che accoglieva il mio ricorso, e poi, in sede
d'appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, che confermava la sentenza di primo grado a me favorevole, io a sostenere, Controparte_5 dandone la prova con mezzi sia documentali che logici, che l'atto di compravendita per
pag. 19/37 notar del 20 giugno 2006, Rep. n. 52028, recante il prezzo di € 686.000, Per_1 costituiva in realtà non un atto di vera vendita bensì di donazione dissimulata>>;
-2) <giuro e giurando nego (o affermo) che negli anni dal 2005 al 2010, io
[...]
ebbi a denunciare all'Agenzia delle Entrate i seguenti redditi: € 6.200 P_ per l'anno 2005, € 20.300 per il 2006, € 14.000 per il 2007, € 19.000 per il 2008, €
24.000 per il 2009 ed € 29.000 per il 2010>>.
4.3 Con riferimento alla sentenza n. 1059/2022, ha articolato i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione.
4.3.1 Ha contestato, in primo luogo, la sentenza nella parte in cui, pur dopo aver dichiarato, con precedente sentenza non definitiva, l'inammissibilità della proposta azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, ha incoerentemente ed erroneamente ritenuto che le disposizioni testamentarie avessero implicitamente revocato la dispensa dalla collazione contenuta nelle donazioni effettuate in vita da in favore dei Parte_2 figli e , ritenendo di conseguenza i relativi beni oggetto di Pt_1 CP_1 collazione, nonostante la Corte Suprema abbia chiaramente affermato che la dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, si configura come una clausola accessoria al contratto, che, come tale, non può essere eliminata per atto unilaterale di volontà di uno solo dei contraenti.
Sostiene, inoltre, l'appellante che tali donazioni, in quanto escluse dalla collazione, avrebbero dovuto essere al contrario imputate ex lege ( art. 737 II comma, c.c.) alla porzione disponibile, con la conseguenza che la clausola testamentaria che prevedeva l'attribuzione a anche della quota disponibile doveva ritenersi AR inattuabile, avendo il de cuius già disposto irrevocabilmente della disponibile con le due menzionate donazioni. Di conseguenza, nella prospettazione dell'appellante, il restante patrimonio ereditario doveva ritenersi costituito dalla sola quota indisponibile, da dividere in quote eguali di un terzo ciascuno in favore dei tre figli.
pag. 20/37 4.3.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'impugnata pronuncia nella parte in cui ha ammesso l'intervento in giudizio di , Parte_2 omonimo e nipote del “de cuius”, riconoscendolo creditore nei confronti della massa ereditaria della somma di € 140.000 in forza di “verbale di conciliazione” dell'1/12/2010 redatto dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Lucera. Ha dedotto, in particolare, che l'interveniente non avrebbe fornito adeguata prova dalla attuale titolarità del credito, sostenendo inoltre che in mancanza di prova della procura speciale da parte del de cuius in favore dell'avv. , quest'ultima in Parte_4 sede di conciliazione fosse priva dei necessari poteri rappresentativi.
4.3.3 Con il terzo motivo di gravame ha affermato che erroneamente il Parte_1 primo Giudice avrebbe ritenuto che il patrimonio ereditario sarebbe gravato dal debito di € 400.000 verso TO sui rilievi che, da una parte, <con la AR scrittura privata riconosciuta del 10.7.2003 il “de cuius” ha riconosciuto tale debito verso il figlio ; e che, dall'altra, <le altre parti processuali non AR hanno dimostrato l'insussistenza del rapporto [sottostante]>>, nonostante non potesse ritenersi credibile da un lato che in ventuno anni, dal gennaio del 1982 al maggio 2003,
avesse prestato al genitore l'iperbolica somma di £ 774.508.000, AR artificiosamente fatta coincidere con i richiesti € 400.000, non avendone egli la disponibilità economica, e dall'altro che non vi fosse alcun documento che, almeno per gli ultimi tempi, stante i limiti di legge nella circolazione del danaro, dimostrasse un esborso di danaro, e ancor meno credibile che il “de cuius” fosse rimasto debitore per un tale importo nei confronti del figlio sino alla morte, nonostante le AR cospicue vendite effettuate successivamente alla contrazione del debito stesso.
4.3.4 Con il quarto motivo di gravame ha lamentato, sempre in ordine Parte_1 alla formazione del patrimonio ereditario da dividere, che il Tribunale, correttamente escludendo che vi fosse stata una permuta, negata con il giuramento, ha tuttavia ritenuto erroneamente di dover escludere, per supposta assenza di prova, anche che la somma di
€ 660.000 ricavata dalla vendita, per atto del notar del 12 gennaio 2005, di siti Per_3 edificatori da “ , CP_6 Controparte_3 fosse stata poi compensata con la corrispondente parte del prezzo di € 814.000
pag. 21/37 dell'acquisto di dalla stessa “ AR Controparte_3
”, con atto per notar del
[...] Per_2
27/06/2011, di unità immobiliari realizzati su quei medesimi siti edificatori. Ha sostenuto, in proposito, l'appellante che si sia trattato d'una donazione, diretta o indiretta, del “de cuius” al figlio e che, pertanto, la stessa rientrasse AR quale credito nella massa ereditaria.
5. Si è costituito in giudizio TO proponendo appello AR incidentale avverso le tre sentenze non definitive oggetto di impugnazione principale, chiedendone la riforma nella parte in cui avevano dichiarato inammissibili o infondate le domande dallo stesso proposte nel giudizio di primo grado.
6. Si sono costituiti in giudizio i restanti appellati contestato nel merito la fondatezza del proposto gravame.
7. All'udienza dell'11 marzo 2025, fissata per il giuramento decisorio di
[...]
e per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso e P_ la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e del termine abbreviato di ulteriori venti per repliche, ex art. 190 c.p.c.
8. Motivi della decisione.
8.1. In via preliminare occorre valutare la questione di ammissibilità dell'appello incidentale, considerato che nel merito lo stesso involge talune questioni oggetto dell'appello principale, che andrebbero pertanto esaminate congiuntamente.
Prevedeva l'art. 343 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. n. 149/2022, che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”.
pag. 22/37 L'art. 166 c.p.c., in tema di “costituzione del convenuto”, prescriveva che la stessa dovesse avvenire “almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione..”.
Nella fattispecie in esame la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale risulta depositata da il 9 gennaio 2023, tardivamente dunque non solo AR rispetto alla data indicata nell'atto di citazione nel 10 gennaio 2023, ma anche, sebbene la circostanza inversa non avrebbe avuto rilievo, con riguardo all'udienza slittata al 17 gennaio 2023 ex art. 168-bis comma IV c.p.c.
Né ricorre, come sostenuto dall'interessato, l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art. 343 c.p.c. (“Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione”), difettando nel caso di specie impugnazioni riconducibili ai restanti appellati.
L'appello incidentale, tardivamente proposto, è dunque inammissibile.
8.2 Venendo all'esame dell'appello principale, con riferimento alla sentenza n.
1080/2019 si duole della pregiudiziale pronuncia di inammissibilità Parte_1 dell'azione di riduzione dalla stessa esercitata. In particolare afferma che erroneamente il Tribunale di Pescara avrebbe ravvisato nella genericità delle allegazioni a fondamento della domanda una preclusione all'esame del merito delle questioni prospettate, e ciò nonostante l'attrice avesse invece adeguatamente indicato sia il valore dell'asse ereditario, che il valore dei beni ricevuti in donazione da , AR oltre che l'esiguo valore del bene ricevuto in donazione dalla stessa appellante, così allegando la consistenza del patrimonio del de cuius, delle disposizioni effettuate e l'entità della lesione della quota di riserva nei termini essenziali, sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità dell'azione.
Pare opportuno in proposito dare atto, innanzitutto, dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità in tema di oneri di allegazione gravanti sull'erede legittimario che agisce in riduzione.
pag. 23/37 Com'è noto, il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e provare, oltre la propria qualità di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima, nonché
l'esistenza degli atti da ridurre, precisandone l'ordine cronologico.
Secondo un più risalente orientamento, allegare la lesione della legittima implicherebbe definirne il suo valore e a tal fine occorrerebbe individuare esattamente il patrimonio relitto (sia avendo riguardo alla sua composizione, sia al suo valore calcolato al momento del decesso del de cuius), individuare le disposizioni lesive da riunire fittiziamente, cioè contabilmente, al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) nonché precisare le donazioni e i legati ricevuti e per cui non vi sia stata dispensa (art. 564, comma 2, c.c.).
Quanto appena allegato ha trovato in passato conforto nella giurisprudenza della Corte
Suprema di Cassazione a mente della quale: “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva,
l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass. n. 14473/11; cfr. ex multis anche Sent. Sez. II n. 20830/16;
Sent. Sez. II n. 1357 /17).
I più recenti arresti paiono, tuttavia, mitigare tale rigore in ordine agli oneri di allegazione, affermando che “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (Cass. n. 17926/2020 e successivamente, in termini Cass. n. 7551/2022).
pag. 24/37 Deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie a difettare non sia già solo la puntuale allegazione del valore dell'asse ereditario, composto da relictum e donatum, oltre che delle disposizioni in ipotesi lesive e della misura della lesione della quota di riserva;
ciò che difetta è la delimitazione della rappresentazione patrimoniale prospettata. Ed invero l'attrice in riduzione non si è limitata ad indicare i beni che, in quanto oggetto di compravendite in ipotesi dissimulanti donazioni in favore del figlio AR andrebbero ricompresi fittiziamente nell'asse ereditario, aggiungendo ad essi i beni dalla stessa e dal fratello ricevuti in donazione, e i depositi di Parte_1 CP_1 alcuni conti correnti intestati al de cuius, oltre alla quota del 50% della società ISIA
s.a.a., ma ha fatto altresì generico riferimento in sede di conclusioni contenute nella comparsa di costituzione di risposta contenente domanda riconvenzionale, depositata nel giudizio di primo grado, ai “restanti beni di proprietà di anche relativi Parte_2
a conti e depositi bancari”, così allegando l'esistenza di altri non precisati beni del de cuius, ulteriori rispetto a quelli elencati. A ciò si aggiunga che il carattere già indefinito della consistenza patrimoniale dell'asse ereditario risulta ulteriormente ed irrimediabilmente aggravato dal rinvio operato da alle allegazioni Parte_1 contenute nell'atto di citazione di , a sostegno dell'azione di riduzione AR dallo stesso parimenti esercitata. Ebbene, come puntualmente evidenziato dal collegio di prime cure, , dopo aver indicato i beni trasferiti a TO con AR P_ le tre vendite, oggetto delle domande di simulazione, ipotizzando che dissimulassero donazioni, e i beni oggetto di donazione in favore dello stesso attore e della sorella
, “ha, poi, dedotto, che nel patrimonio ereditario rientrano la quota del Parte_1
51% della società immobiliare I.S.I.A. s.a.s. – società che in data 12.01.2005 aveva ceduto “i diritti per intero di un appezzamento di terreno al prezzo di euro 660.000,00 oltre all'IVA”-(punti 12 e 18 dell'atto di citazione), i diritti di proprietà ricevuti da
“dalla morte della moglie in TO” (punti Parte_2 Controparte_7
13, 14 e 18 dell'atto di citazione), e quanto “risultante dall'inventario eseguito ad opera del Cancelliere del Tribunale di Pescara” (punto 17 dell'atto di citazione), inventario che, tuttavia, non risulta versato in atti;
ha, tuttavia, omesso di elencare i beni ereditari che sarebbero elencati in tale inventario ..“.
pag. 25/37 E' in tale ottica che l'omessa allegazione del valore della massa ereditaria, oltre che della quota di legittima spettante all'attrice in riduzione e alla lesione in ipotesi subita assume una valenza tutt'altro che formale, non consentendo in astratto neppure di prospettare la lamentata lesione, nel momento in cui viene fatto espresso ed indefinito riferimento a restanti beni appartenuti al de cuius e neppure genericamente individuati.
8.3 Con riferimento alla sentenza n. 551/2020, ha sostenuto, l'appellante l'erroneità della decisione del giudice di prima istanza laddove aveva dichiarato inammissibile la produzione in giudizio dele sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia del 15.11.2010 e della Commissione Tributaria Regionale di Bari dell'8/10/2012 (che, peraltro, sembrerebbero non ancora passate in giudicato), in quanto versate in atti in copia dal consulente tecnico di parte di in Parte_1 sede di consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi nella prospettazione dell'appellante giustificare la tardiva produzione in ragione della sopravvenuta conoscenza dei documenti, utili a comprovare la gratuità dell'atto di compravendita del 20 giugno
2006 in Notaio Rep. n. 52028. Per_1
In subordine ha deferito giuramento decisorio nei confronti di Parte_1 [...]
sulle seguenti circostanze: P_
- 1) <giuro e giurando nego (o affermo) che, prima davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia, che accoglieva il mio ricorso, e poi, in sede
d'appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, che confermava la sentenza di primo grado a me favorevole, io a sostenere, Controparte_5 dandone la prova con mezzi sia documentali che logici, che l'atto di compravendita per notar del 20 giugno 2006, Rep. n. 52028, recante il prezzo di € 686.000, Per_1 costituiva in realtà non un atto di vera vendita bensì di donazione dissimulata>>;
-2) <giuro e giurando nego (o affermo) che negli anni dal 2005 al 2010, io
[...]
ebbi a denunciare all'Agenzia delle Entrate i seguenti redditi: € 6.200 P_ per l'anno 2005, € 20.300 per il 2006, € 14.000 per il 2007, € 19.000 per il 2008, €
24.000 per il 2009 ed € 29.000 per il 2010>>.
pag. 26/37 Anche l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva in Parte_1 oggetto è infondato.
E' sufficiente a tal fine rammentare come l'azione di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 20 giugno 2006 in Notaio recante Rep.n. 52028, Per_1 in ipotesi dissimulante una donazione da parte del de cuius TO in favore del Pt_2 figlio , risulta formulata da solo in funzione AR Parte_5 dell'azione di riduzione della donazione in ipotesi dissimulata, come emerge dalla chiara lettura della comparsa di costituzione, contenente domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio di primo grado e come già evidenziato dal Tribunale di Pescara.
Ne consegue che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'azione di riduzione, priva di rilievo diviene l'eventuale prova della simulazione e dunque sia la sollecitata acquisizione in giudizio delle sentenze tributarie sia il deferimento del giuramento decisorio dal cui esito non potrebbe dipendere la decisione totale o parziale della causa, come invece prescritto dall'art. 2736 n. 1) c.c.
Né rilievo alcuno le richieste istruttorie potrebbero assumere in relazione all'azione di simulazione esercitata da in via principale con riferimento al AR medesimo atto, essendo stato l'appello incidentale da quest'ultimo proposto dichiarato inammissibile.
8.4 Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1059/22.
8.4.1 Con il primo motivo di gravame TO contesta la sentenza nella parte in Pt_1 cui, pur dopo aver dichiarato, con precedente sentenza non definitiva, l'inammissibilità della proposta azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva, avrebbe incoerentemente ed erroneamente ritenuto che le disposizioni testamentarie avessero implicitamente revocato la dispensa dalla collazione contenuta nelle donazioni effettuate in vita da TO in favore dei figli e con gli atti in Pt_2 Pt_1 P_ notaio del 20 settembre 2007, ritenendo di conseguenza i Controparte_4 relativi beni oggetto di collazione, nonostante la Corte di legittimità abbia affermato che la dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, si configura come una clausola pag. 27/37 accessoria al contratto, che, come tale, non può essere eliminata per atto unilaterale di volontà di uno solo dei contraenti.
Sostiene, inoltre, l'appellante che tali donazioni, in quanto escluse dalla collazione, avrebbero dovuto essere al contrario imputate ex lege (art. 737 II comma c.c.) alla porzione disponibile, con la conseguenza che la clausola testamentaria che prevedeva l'attribuzione a TO anche della quota disponibile doveva ritenersi P_ inattuabile, avendo il de cuius già disposto irrevocabilmente di detta quota con le due menzionate donazioni. Di conseguenza, nella prospettazione dell'appellante, il restante patrimonio ereditario doveva ritenersi costituito dalla sola quota indisponibile, da dividere in quote eguali di un terzo ciascuno in favore dei tre figli.
Il motivo di appello è infondato.
In fatto non è oggetto di contestazione ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che le due donazioni effettate dal de cuius in favore dei figli e Parte_1 P_
con gli atti per notar del 20 settembre 2007 contengano
[...] Controparte_4 la “dispensa dalla collazione e dalla imputazione”.
Il Tribunale di Pescara ha ritenuto che con il testamento pubblico per Notaio
[...]
del 2.4.2012 (“Revoco e annullo ogni altra mia disposizione Persona_8 testamentaria. Nomino miei eredi universali i miei tre figli e P_ Pt_1
e attribuisco loro la quota di legittima, mentre a mio figlio CP_1 P_ attribuisco anche la mia quota disponibile. Questa è la mia ultima volontà che voglio sia da tutti rispettata e fatta rispettare”) il de cuius abbia inteso revocare le precedenti dispense da collazione e stabilire il rispetto delle quote di legittima per i suoi tre figli, lasciando a pure la disponibile, ciò anche in quanto nel testamento AR non venivano menzionati specifici beni, facendosi riferimento alle quote ideali spettanti ai legittimari.
Sostiene l'appellante, nel contestare tale statuizione, che essendo la prevista dispensa una clausola accessoria alla donazione, e dunque ad un negozio bilaterale, non potrebbe validamente configurarsene una revoca unilaterale attraverso le disposizioni testamentarie.
pag. 28/37 Tale assunto non coglie nel segno. A fare definitiva chiarezza sulla natura giuridica della dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, confermando precedente pronuncia n. 22097 del 2015, è di recente intervenuta, in fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di legittimità che, con la sentenza n.
3352 del 2024 ha affermato che, “costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente”, detta dispensa “può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento)”.
Ed invero, continua la Corte, “Ai sensi della specifica previsione dell'art. 564 co. 2 cod. civ., la dispensa dall'imputazione deve essere espressa e ciò richiede, come statuito da
Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3852 (Rv. 428771-01), che la volontà sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione, restando esclusa l'utilizzabilità di elementi extranegoziali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito;
necessariamente tali caratteristiche deve avere anche la revoca della dispensa dall'imputazione, in quanto atto successivo e di contenuto contrario a quello per il quale è previsto il requisito della forma espressa”.
Ritenuta, pertanto, l'astratta revocabilità della dispensa dalla imputazione della donazione attraverso la successiva disposizione testamentaria, sembrerebbe ostare tuttavia nel caso di specie al ritenere manifestata dal de cuius una tale volontà per mezzo del testamento in forza del quale si è aperta la sua successione, la mancanza di una revoca esplicita,
pag. 29/37 Pur in mancanza, nel caso di specie di una revoca esplicita, occorre tuttavia verificare la compatibilità delle disposizioni di ultima volontà con il permanere della prevista dispensa.
Nel caso di specie, infatti, a differenza dell'ipotesi concreta in esame nella richiamata pronuncia di legittimità, tale compatibilità va esclusa a fronte dell'entità del patrimonio ereditario oggetto di divisione.
Come concretamente accertato nel corso del giudizio di primo grado, l'asse ereditario comprensivo dei beni oggetto di collazione e dei debiti ereditari, risulta così composto:
a) dai beni donati dal de cuius a e TO con gli atti per Parte_1 P_ notar del 20 settembre 2007 (o del valore della piena proprietà Controparte_4 di tali beni all'epoca dell'apertura della successione, se TO e Pt_1 P_
non intendono conferirli in natura), comprensivi dei relativi frutti dal giorno
[...] dell'apertura della successione;
b) dal credito costituito dal residuo dovuto da al de cuius del AR prezzo indicato nell'atto per notar del 29/12/2011 (€ 871.000), Persona_8 detratte le somme di € 168.661,31 (giusta quietanza datata 30.3.2012 rilasciata dal de cuius e prodotta da
[...]
sub 32 con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e di € AR
30.000,00 (come da ricevute di bonifici bancari prodotte da AR sub 29 e 30 con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.); debito residuo di
TO verso il de cuius disciplinato dall'art. 724 comma 2 c.c.; AR
c) dal debito di € 140.000 nei confronti dell'intervenuto TO;
Pt_2
d) dal debito di € 400.000 verso TO ”. AR
Nel caso di specie la incompatibilità tra le disposizioni si prospetta con evidenza, in quanto l'attribuzione con il testamento della quota disponibile al figlio non P_ poteva convivere con la precedente dispensa dall'imputazione a favore dei figli Pt_1
e che avrebbe comportato l'aggiunta dei beni donati alla quota di legittima ad P_ essi spettante con conseguente sottrazione dalla quota disponibile lasciata a P_
pag. 30/37 in tal modo non già meramente diminuita, come nella fattispecie all'esame della
Suprema Corte, bensì esautorata, avuto riguardo al valore complessivo dell'asse che, sulla base di una valutazione sommaria, condotta attraverso le risultanze di CTU, presenta un attivo di circa euro 1308.204,00 - avuto riguardo a relictum e donatum e sottratti i debiti gravanti sul de cuius-, con conseguente esautorazione della quota disponibile, pari a circa euro 436.068,00, ove dalla stessa sottratto il valore di circa euro
1.175.866 dei beni oggetto di donazione in conto disponibile.
Si configura, pertanto, con evidenza una incompatibilità materiale tra la dispensa dall'imputazione contenuta nelle donazioni a favore dei figli e con Pt_1 CP_1
l'attribuzione della quota disponibile nel successivo testamento al figlio P_
“tale da rendere di fatto impossibile la contemporanea esecuzione delle diverse disposizioni e da giustificare l'applicazione dell'art. 682 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2 11-
5-2017 n. 11587 Rv. 644023-01, per l'applicazione dell'art. 682 cod. civ. in caso di incompatibilità oggettiva tra il testamento precedente e quello successivo allorché sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute in entrambi gli atti)” Cass n. 3352 del 2024.
Ciò comporta che il motivo di appello deve ritenersi infondato.
8.4.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata pronuncia nella parte in cui ha ammesso l'intervento in giudizio di , omonimo e Parte_2 nipote del “de cuius”, riconoscendolo creditore nei confronti della massa ereditaria della somma di € 140.000 in forza di “verbale di conciliazione” dell'1/12/2010 redatto dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Lucera. Sostiene, in particolare, che l'interveniente non avrebbe fornito adeguata prova della attuale titolarità del credito ed inoltre che in mancanza di prova del rilascio di procura speciale da parte del de cuius in favore dell'avv. , quest'ultima in sede di conciliazione fosse priva Parte_4 dei necessari poteri rappresentativi.
Il motivo di appello risulta infondato.
Deve in primo luogo osservarsi che la contestazione basata sul difetto di procura speciale a conciliare in capo all'avv. , legale del de cuius Parte_4 Pt_2
pag. 31/37 TO costituito nel giudizio poi esitato con la conciliazione in discorso, è tempestiva poiché sollevata da TO in primo grado per la prima volta all'udienza Pt_1 dell'08.07.2021, prima udienza utile successiva all'intervento in giudizio di Pt_2
TO del 3.11.2020.
La doglianza è tuttavia inammissibile dovendosi ritenere che l'odierna appellante, che in questa sede agisce nella qualità di erede del de cuius, fosse comunque decaduta dalla possibilità di impugnare per difetto di procura il verbale di conciliazione che in data 1 dicembre 2010 aveva posto fine alla controversia in corso tra il de cuius e l'omonimo nipote dinanzi al Tribunale del lavoro di Lucera n. 2585/2010, come ben noto al de cuius che non ha mai sollevato contestazione sul punto.
La volontà del de cuius di riconoscere in favore del nipote la somma di euro
140.000,00, in ottemperanza all'accordo raggiunto in sede giudiziale, risulta, anzi, ribadita e confermata dalla successiva dichiarazione contenuta nella lettera del
15.03.2013 - prodotta quale doc. n. 35 allegato alla memoria n. 2 ex art 183 cpc da
– con riferimento alla quale è stato effettuato positivamente il AR procedimento di verificazione della sottoscrizione.
Né l'appellante ha fornito prova dell'avvenuto pagamento satisfattorio da parte del de cuius o degli eredi, validamente, per conto della massa ereditaria di un tale debito.
8.4.3. Con il terzo motivo di gravame afferma che erroneamente il primo Parte_1
Giudice avrebbe ritenuto che il patrimonio ereditario sarebbe gravato dal debito di €
400.000 verso TO sui rilievi che, da una parte, <con la scrittura AR privata riconosciuta del 10.7.2003 il “de cuius” ha riconosciuto tale debito verso il figlio ; e che, dall'altra, <le altre parti processuali non hanno AR dimostrato l'insussistenza del rapporto
[sottostante]>>, nonostante non fosse credibile da un lato che in ventuno anni, dal gennaio del 1982 al maggio 2003, TO avesse prestato al genitore la P_ somma di £ 774.508.000, artificiosamente fatta coincidere con i richiesti € 400.000, non avendone egli la disponibilità economica, e dall'altro che non vi fosse alcun documento che, almeno per gli ultimi tempi, stante i limiti di legge nella circolazione pag. 32/37 del danaro, dimostrasse un esborso di danaro, e ancor meno credibile che il “de cuius” fosse rimasto debitore per un tale importo del figlio P_
sino alla morte nonostante i ricavi provenienti dalle vendite effettuate.
[...]
L'appellante ha deferito a tal fine giuramento decisorio a sui AR seguenti capitoli e circostanze:
“- 3) effettuato a mio padre prestiti di denaro ammontanti a complessive £ Parte_2
774.508.000, pari ad attuali € 400.000,00, come da dichiarazione a sua firma datata 10 luglio 2003>>;
- 4) <<giuro e giurando affermo (o nego) che tale somma di € 400.000,00 non mi è stata da mio padre mai restituita con lo stesso neppure compensata il prezzo delle sue vendite in favore, né interamente solo parzialmente>>.
All'esito del giuramento decisorio ( sul capitolo n. 3 del AR giuramento decisorio, previa lettura avutane, così risponde: “Giuro e giurando affermo essere vero”.
sul capitolo n. 4 del giuramento decisorio, previa lettura AR avutane, così risponde: “Giuro e giurando affermo essere vero”), all'udienza dell'11 marzo 2025 l'appellante ha dichiarato di riportarsi “.. alle conclusioni depositate telematicamente richiamandosi in particolare a quelle relative all'esito del giuramento sfavorevole all'appellante”, rinunciando dunque al motivo di appello in esame (“in caso di esito sfavorevole del prestato giuramento decisorio: << - A) nel merito, ritenere
e decidere: - 1) che la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da
nei confronti di è ammissibile, disponendo per Parte_1 AR
l'effetto la reintegrazione della medesima nella sua quota di legittima e Parte_1 rimettendo gli atti al Tribunale di Pescara per gli accertamenti e le determinazioni sul
“quantum” della domanda stessa;
- 2) che la compravendita intercorsa tra il “de cuius” e il figlio con atto per notar del 20 giugno AR Per_1
2006 è simulata, dissimulando essa una donazione, e che, pertanto, i beni immobili che
pag. 33/37 ne sono oggetto vanno conferiti, in natura o per valore, all'asse ereditario;
- 3) in ipotesi di ritenuta inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima, che la dispensa dalla collazione e dall'imputazione disposta nelle due donazioni per notar del 20 settembre 2007 non è revocabile e, comunque, non è stata Per_1 revocata, e che, pertanto, i beni immobili oggetto delle donazioni stesse vanno tenuti
“fuori” del patrimonio ereditario da dividere;
- 4) che, per contro, tali medesimi beni immobili donati vanno imputati alla quota disponibile e che, pertanto, non essendo rimasto alcunché della stessa, la clausola testamentaria che l'assegna a
[...]
è divenuta priva di effetti, per cui l'assegnatario P_ AR
parteciperà con gli altri due coeredi alla divisione per la pari quota di un terzo
[...]
(1/3); - 5) che il credito di euro 140.000,00 vantato nei confronti del “de cuius” dal nipote non sussiste;
- 6) che, invece, ricadono nella massa ereditaria Parte_2 anche i 660.000,00 euro di cui all'atto del 27/06/2005 per notar (in relazione Per_2 all'atto del 12.01.2005 per notar : in ogni caso con vittoria di Per_3 Parte_1 delle spese processuali;
- B) in via istruttoria, ammettere la produzione delle già depositate sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia e della
Commissione Tributaria Regionale di Bari tra e l'Agenzia AR delle Entrate>>)”.
8.4.4. Con il quarto motivo di gravame ha infine censurato la sentenza n. Parte_1
1059/2022 sempre in ordine alla formazione del patrimonio ereditario da dividere laddove il Tribunale, pur correttamente escludendo che vi fosse stata una permuta, negata con il giuramento deferito a TO, ha tuttavia erroneamente ritenuto P_ di dover escludere, per assenza di prova, anche che la somma di € 660.000 ricavata dalla vendita, per atto del notar del 12 gennaio 2005, di siti edificatori da ISIA S.a.s. Per_3
a , fosse stata poi compensata Controparte_3 con la corrispondente parte del prezzo di € 814.000,00 dell'acquisto di
[...]
dalla stessa “ ”, con P_ Controparte_3 atto per notar del 27/06/2011, di unità immobiliari realizzati su quei Per_2 medesimi siti edificatori.
pag. 34/37 Sostiene, invece, l'appellante che si sia trattato d'una donazione, diretta o indiretta, del
“de cuius” al figlio e che, pertanto, la stessa rientrerebbe quale AR credito nella massa ereditaria.
A tal fine nel presente grado di giudizio ha deferito a Parte_1 AR
giuramento decisorio sul seguente capitolo: - 5) <giuro e giurando nego (o
[...] affermo) che la somma di € 660.000 ricavata dalla vendita, con atto per notar Per_3 del 12 gennaio 2005, di siti edificatori da a “ Parte_6 [...]
sia stata compensata, per la Controparte_3
CP_ corrispondente parte, con il prezzo di € 814.000 del mio acquisto dalla stessa “
delle unità immobiliari di cui Controparte_3 all'atto per notar del 27/06/2011, che erano state costruite su quei medesimi Per_2 siti>>.
Tale giuramento deve ritenersi, tuttavia, irrilevante e il motivo di appello infondato per le ragioni che seguono.
Nel corso del giudizio di primo grado ha deferito a TO Parte_1 P_ giuramento decisorio sul seguente capitolo: “giuro e giurando nego che i beni pervenuti
a TO per il rogito del Notar in data 27/6/2011 erano, invece, di P_ Per_2 spettanza della Società Isia Sas, in quanto avrebbero dovuto essere ad essa stessa Isia
Sas in permuta “. Il TO ha negato la circostanza e tanto ha consentito al Tribunale, con la sentenza non definitiva n. 551/2020, di escludere necessariamente la natura simulata dell'atto per notar di Roma del 27/06/2011, in ipotesi dissimulante Per_2 una permuta di cosa presente (il fondo edificatorio della I.S.I.A. s.a.s.) contro beni futuri
(unità immobiliari realizzate dalla Controparte_8 su detto fondo), beni futuri che, quindi, dovrebbero appartenere alla I.S.I.A. s.a.s.,
[...] di cui TO era socio con quote del 50%, anziché a TO , CP_3 AR ma anche la simulazione di una donazione diretta o indiretta delle somme in favore di
TO, tanto che la conseguente statuizione di rigetto contenuta nella P_ sentenza n. 551/2020 ha interessato integralmente la domanda “di accertamento incidentale di simulazione relativa di cui alle conclusioni sub 3) della comparsa di
pag. 35/37 costituzione di TO ” che vedeva la richiesta di inclusione nell'asse delle Pt_1 somme pari al valore del compendio immobiliare formulata in via subordinata rispetto al conferimento del bene in natura (“3°)- Accertata e dichiarata incidenter tantum la simulazione relativa degli atti a Notar 12 gennaio 2005 ed a Notar di Per_3 Per_2
Roma del 27 Giugno 2011 dissimulanti una permuta di cosa presente (il fondo edificatorio Isia) contro beni futuri (gli appartamenti dichiarare ricompresi CP_3 nel patrimonio Isia i beni descritti nel rogito 27 Giugno 2011 od in subordine Per_2 condannare il convenuto TO a riversare all'asse il valore di tali P_ appartamenti come risulterà dalla espletanda Consulenza Tecnica ed a rendere il conto dal 2011 alla divisione anche a titolo risarcitorio e/o di indebito arricchimento;
ciò previa ricomprensione nell'asse delle quote della soc. ISIA pari al 50% del capitale sociale di detta società” ), ma sempre quale conseguenza dell'eventuale esito positivo dell'accertamento della simulazione della permuta, domanda questa respinta con statuizione non fatta oggetto di impugnazione.
Ciò consente dunque anche di escludere e ritenere superfluo il giuramento deferito con l'atto di appello da a al capitolo 5) di pag. 17 dell'atto Parte_1 Pt_1 P_ di appello.
9. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, con la conseguenza che le stesse possono dichiararsi compensate tra e Parte_1 AR
TO, mentre entrambi saranno tenuti a rifonderle a AR
e a . Parte_2
10. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto sia l'appellante principale che l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 36/37
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro le sentenze non definitive del Tribunale di Pescara n. Parte_1
1080/2019, n. 551/2020 e n. 1059/2022, nei confronti di AR
e e sull'appello incidentale proposto da AR Parte_2
, AR
così provvede:
• rigetta l'appello principale;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da AR
;
[...]
• dichiara compensate le spese di lite tra e Parte_1 AR
;
[...]
• condanna l'appellante e l'appellante incidentale al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati e AR Parte_2 liquidandole in favore di ciascuno in euro 14.317,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante e parte appellante incidentale tenute al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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