Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/07/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2025, proposto da
NI PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Pannuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Moscova n.46/9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Sara Francesca Simone, con domicilio eletto presso lo gli uffici dell’Ente in Milano, via della Guastalla 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Protocollo n. 676460 del 19.12.2024 emanato da Comune di Milano – Area Attività Commerciali e SUAP – Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche – Ufficio Extramercato, avente ad oggetto «Annullamento in autotutela del procedimento (sic) amministrativo di spostamento del posteggio da Corso Italia angolo Via Missori a Piazza del Carmine Via Ponte Vetero del 31/07/2024 PG N. 0418604/2024 notificato in data 31/07/2024 con autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.1362» e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente è titolare di un’autorizzazione, con concessione di posteggio, per lo svolgimento dell’attività commerciale di vendita di fiori freschi a mezzo trespolo, collocato sul territorio del Comune di Milano, in Corso Italia angolo Piazza Missori e in data 23 aprile 2024 presentava una richiesta di autorizzazione allo spostamento della sua attività commerciale da Corso Italia a Piazza del Carmine angolo Ponte Vetero.
L’istanza era giustificata dal fatto che “prossimamente” sarebbe iniziato il rifacimento della facciata del palazzo nelle cui adiacenze era collocato il trespolo. Inoltre, la ricorrente evidenziava che il trasferimento, da un lato, avrebbe evitato la competizione con altri tre fioristi, operanti nelle vicinanze, dall’altro, avrebbe consentito la presenza di un fiorista in una zona che ne era priva.
Con provvedimento datato 26 luglio 2024, l’amministrazione accoglieva l’istanza e disponeva “Lo spostamento definitivo del posteggio in Piazza Del Carmine angolo via Vetero con trespolo di mq 2(mt 2x1) tutta la settimana, per la vendita di fiori freschi e piante.
Il provvedimento dava atto che si era “verificato che il posteggio occupato ad oggi dovrà essere lasciato libero perché l’area sarà interessata da lavori di riqualificazione” e che nel luogo della nuova ubicazione esisteva un trespolo per la vendita dei fiori decaduto dall’autorizzazione commerciale in buono stato e non utilizzato da tempo e “che non ci sono controindicazioni allo spostamento richiesto”.
Con provvedimento n. 676460 del 19 dicembre 2024 – oggetto di impugnazione - il Comune annullava in autotutela l’autorizzazione allo spostamento, evidenziando che, in base all’istruttoria svolta, “non si è più ravvisata la necessità dello spostamento, in quanto alla data odierna ancora non è stata comunicata alcuna attività di riqualificazione/rifacimento della palazzina dell'INPS in Corso Italia, luogo in cui era ubicato originariamente il trespolo”.
L’istanza successivamente presentata dalla ricorrente e volta ad ottenere l’autoannullamento del provvedimento veniva respinta dall’amministrazione.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies della legge 1990 n. 241, evidenziando che l’atto impugnato non individua un vizio proprio del provvedimento autoannullato, né palesa le ragioni di interesse pubblico che dovrebbero giustificarlo, né tiene in considerazione l’interesse del destinatario.
Le censure sono fondate.
Vale premettere che le ragioni, fattuali e giuridiche, sottese all’adozione del provvedimento sono solo quelle emergenti dal suo contenuto motivazionale o dagli atti istruttori ad esso prodromici, mentre non possono essere prese in considerazione giustificazioni ulteriori espresse dall’amministrazione nelle memorie processuali, trattandosi di un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Il provvedimento impugnato si basa su un’unica considerazione, ossia il ritenuto venir meno della necessità dello spostamento, non essendo stato ancora comunicato l’inizio dei lavori di riqualificazione della palazzina dell'INPS, sita in Corso Italia, ove era ubicato originariamente il trespolo.
Si tratta di un’argomentazione che non manifesta un vizio del provvedimento di autorizzazione allo spostamento, che era basato sul fatto che il posteggio occupato avrebbe dovuto essere “lasciato libero perché l’area sarà interessata da lavori di riqualificazione”.
Il provvedimento non poneva limiti temporali, nel senso che non condizionava lo spostamento all’inizio dei lavori entro una certa data, ma si limitava a riconoscere che l’area sarebbe stata oggetto di lavori di riqualificazione, giustificando così lo spostamento.
Né è possibile sostenere che i lavori non siano più attuali, poiché l’Inps con nota datata 08.01.2025 ha comunicato che i lavori sulle facciate dell’edificio di sua proprietà, ove era addossato il trespolo, sarebbero stati “avviati, salvo proroghe, entro l’anno in corso e la sua durata impegnerà circa 10 mesi dall’inizio dell’intervento”.
Sotto altro profilo, va osservato che il provvedimento non indica, neppure in modo sintetico o ob relationem, quale interesse pubblico specifico legittimi l’intervento in autotutela; similmente, non vi è traccia di una qualche considerazione per l’interesse della ricorrente direttamente incisa dall’autoannullamento, in palese violazione dell’art. 21 nonies della legge 1990 n. 241.
Vale precisare che la disposizione citata subordina l’annullamento d’ufficio all’individuazione di specifiche illegittimità nel provvedimento caducato, alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, al rispetto di un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, nonché alla considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Con le difese processuali l’amministrazione deduce, da un lato, che lo spostamento autorizzato doveva intendersi come provvisorio, dall’altro, che l’autorizzazione presuppone degli atti programmatori, ai sensi dell’art. 21 del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, atti mancanti nel caso specifico.
Le due affermazioni non possono essere condivise e comunque non valgono a superare i vizi dedotti dalla ricorrente.
Quanto alla prima va osservato che il provvedimento di autorizzazione allo spostamento è inequivoco nel qualificarlo come “definitivo”, né vi sono elementi nel contesto complessivo dell’atto per ritenere che tale qualificazione, contenuta nella parte dispositiva, sia riconducibile ad un refuso.
L’amministrazione ha il potere di disporre trasferimenti definitivi delle attività commerciali su area pubblica e nel caso di specie, in coerenza con l’istanza presentata, ha ritenuto che la prevista esecuzione nell’area di lavori di riqualificazione giustificasse tale tipo di spostamento.
Del resto, l’amministrazione non ha rimosso la determinazione autorizzativa ritenendo illegittimo il carattere definitivo dello spostamento, ma si è limitata a considerare il mancato inizio dei lavori.
Insomma l’atto impugnato non valuta come illegittimo il carattere definitivo dello spostamento, contrariamente a quanto argomentato nelle memorie difensive.
L’amministrazione, sempre nelle difese processuali, considera che l’art. 21 del regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche impone che l’autorizzazione su posteggi extra-mercato sia rilasciata dal Comune in conformità agli atti programmatori in materia, atti che nel caso di specie non giustificherebbero lo spostamento.
L’argomentazione è irrilevante, sia perché l’atto impugnato non sviluppa simili argomentazioni per giustificare l’intervento in autotutela, sicché si tratta di motivazioni introdotte solo in sede processuale, sia perché la fattispecie non concerne il rilascio di una nuova autorizzazione, ma solo il trasferimento del luogo di esercizio dell’attività.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte, stante la difformità dell’atto impugnato dal paradigma normativo dettato dall’art. 21 nonies della legge 1990 n. 241.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Richard Goso |
IL SEGRETARIO