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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 54 R.G.A.C., anno 2025, decisa il 1 dicembre 2025 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1
con sede in Piazza Municipio 82037, Parte_2
rapp.to e difeso dall'avv. Emanuela Ciarleglio, giusta determinazione conferimento incarico n. 178 Reg.Serv. del
04.10.2024 nonché procura conferita in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Castelvenere (BN), alla via F. Tosto
n. 10.
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Trotta Controparte_1
e avv. Grazia Borzaro, el.te dom.to presso il suo studio in
ER AN (BN) alla via M. Ungaro n. 96.
APPELLATO
E pagina 1 di 5 n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Barletta con studio in Milano alla via Manara n. 11
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 1.12.25
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi N. 239/
2024, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso gli avvisi di intimazione n. Controparte_1
202400018963 e n. 202400019151, emessi in relazione all'ingiunzione fiscale ex art. 22 ss L. 689/81 e 32 D.Lgs.
150/2011, n. 20170134300000172 e n. 2017134300001592, emesse a seguito di iscrizione a ruolo dei verbali di contestazione di violazione CdS n. elevati dal
[...]
. L'opponente aveva impugnato le intimazioni per Parte_1
omessa notifica degli atti prodromici;
aveva infatti evidenziato che le notifiche delle ingiunzioni erano nulle in assenza delle
CAD. Aveva quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
in via gradata aveva chiesto dichiarare non dovute le somme attribuite come maggiorazioni.
A sostegno del gravame il riproponeva le Pt_1
argomentazioni addotte in primo grado
All'udienza del 1 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
pagina 2 di 5 Il ha sostenuto l'avvenuta notifica delle ingiunzioni Pt_1
sottese alle impugnate intimazioni, a suo dire notificate per compiuta giacenza in data 29.09.2017 e 18.01.2018.
L'assunto è infondato;
invero, deve preliminarmente rilevarsi che correttamente l'opposizione è stata ritenuta ammissibile in assenza di notifica degli atti prodromici;
è pur vero che l'intimazione di pagamento è sindacabile soltanto per vizi propri, ma tale principio non è invocabile nel caso in cui l'opponente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
L'opposizione appare fondata anche nel merito, poiché il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non dimostrata la rituale notifica delle ingiunzioni sottese alle impugnate intimazioni.
Dall'esame degli atti emerge infatti che le menzionate ingiunzioni sarebbero state notificate per compiuta giacenza;
nondimeno, dagli atti, non emerge la prova della spedizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuto deposito, non risultando prodotte le relative CAD.
In proposito, la Suprema Corte ha, anche di recente (Cass. 16 maggio 2025, n. 13039) sostenuto (sul solco della sent. N.
12332/17) che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito determina la radicale invalidità del procedimento notificatorio e, con essa,
l'irrimediabile decadenza dell'autorità amministrativa dal potere sanzionatorio;
la Corte, premettendo che l'onere probatorio incombe sull'ente notificante, ha confutato tutte le pagina 3 di 5 interpretazioni della normativa che ritengono sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata informativa.
Secondo la Corte, dunque, la produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'unica prova di perfezionamento della procedura notificatoria, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Acclarata dunque la omessa notifica degli atti presupposti, appare certamente intervenuta la prescrizione quinquennale: invero, emerge dagli atti che dalla data di notifica dei verbali d'accertamento (15.12.2012 e 28.05.2013) a quella degli avvisi di intimazione impugnati (n. 202400018963 e n.
202400019151) sono trascorsi più di cinque anni, periodo cui far riferimento per le contravvenzioni derivanti da violazioni al
Codice della Strada.
La S.C. (sent. n. 6388/ 2025), in tema di termini di prescrizione applicabili all'esecuzione coattiva di crediti vantati dagli enti locali (in particolare per quanto riguarda sanzioni amministrative e attività di recupero) ha chiarito l'applicazione della prescrizione quinquennale in tali contesti, risolvendo i precedenti contrasti e ribadendo l'orientamento espresso con ord. 2946/20, cioè il principio della prescrizione quinquennale per l'esecuzione basata su crediti di natura tributaria locale, estendendolo anche alle sanzioni amministrative. Il menzionato termine quinquennale decorre dalla definitività del titolo esecutivo.
pagina 4 di 5 Nella specie non risulta intervenuto altro atto interruttivo, data la omessa notifica delle ingiunzioni e l'assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi nel periodo intermedio
L'appello va dunque respinto rimanendo assorbite tutte le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza
P Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 239/24, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione in favore degli avv.G.Borzaro e F. Trotta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 54 R.G.A.C., anno 2025, decisa il 1 dicembre 2025 vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. Dott. Parte_1
con sede in Piazza Municipio 82037, Parte_2
rapp.to e difeso dall'avv. Emanuela Ciarleglio, giusta determinazione conferimento incarico n. 178 Reg.Serv. del
04.10.2024 nonché procura conferita in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Castelvenere (BN), alla via F. Tosto
n. 10.
APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Trotta Controparte_1
e avv. Grazia Borzaro, el.te dom.to presso il suo studio in
ER AN (BN) alla via M. Ungaro n. 96.
APPELLATO
E pagina 1 di 5 n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Claudio Barletta con studio in Milano alla via Manara n. 11
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale del 1.12.25
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi N. 239/
2024, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta da
[...]
avverso gli avvisi di intimazione n. Controparte_1
202400018963 e n. 202400019151, emessi in relazione all'ingiunzione fiscale ex art. 22 ss L. 689/81 e 32 D.Lgs.
150/2011, n. 20170134300000172 e n. 2017134300001592, emesse a seguito di iscrizione a ruolo dei verbali di contestazione di violazione CdS n. elevati dal
[...]
. L'opponente aveva impugnato le intimazioni per Parte_1
omessa notifica degli atti prodromici;
aveva infatti evidenziato che le notifiche delle ingiunzioni erano nulle in assenza delle
CAD. Aveva quindi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
in via gradata aveva chiesto dichiarare non dovute le somme attribuite come maggiorazioni.
A sostegno del gravame il riproponeva le Pt_1
argomentazioni addotte in primo grado
All'udienza del 1 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
pagina 2 di 5 Il ha sostenuto l'avvenuta notifica delle ingiunzioni Pt_1
sottese alle impugnate intimazioni, a suo dire notificate per compiuta giacenza in data 29.09.2017 e 18.01.2018.
L'assunto è infondato;
invero, deve preliminarmente rilevarsi che correttamente l'opposizione è stata ritenuta ammissibile in assenza di notifica degli atti prodromici;
è pur vero che l'intimazione di pagamento è sindacabile soltanto per vizi propri, ma tale principio non è invocabile nel caso in cui l'opponente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
L'opposizione appare fondata anche nel merito, poiché il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non dimostrata la rituale notifica delle ingiunzioni sottese alle impugnate intimazioni.
Dall'esame degli atti emerge infatti che le menzionate ingiunzioni sarebbero state notificate per compiuta giacenza;
nondimeno, dagli atti, non emerge la prova della spedizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti la comunicazione di avvenuto deposito, non risultando prodotte le relative CAD.
In proposito, la Suprema Corte ha, anche di recente (Cass. 16 maggio 2025, n. 13039) sostenuto (sul solco della sent. N.
12332/17) che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito determina la radicale invalidità del procedimento notificatorio e, con essa,
l'irrimediabile decadenza dell'autorità amministrativa dal potere sanzionatorio;
la Corte, premettendo che l'onere probatorio incombe sull'ente notificante, ha confutato tutte le pagina 3 di 5 interpretazioni della normativa che ritengono sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata informativa.
Secondo la Corte, dunque, la produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'unica prova di perfezionamento della procedura notificatoria, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Acclarata dunque la omessa notifica degli atti presupposti, appare certamente intervenuta la prescrizione quinquennale: invero, emerge dagli atti che dalla data di notifica dei verbali d'accertamento (15.12.2012 e 28.05.2013) a quella degli avvisi di intimazione impugnati (n. 202400018963 e n.
202400019151) sono trascorsi più di cinque anni, periodo cui far riferimento per le contravvenzioni derivanti da violazioni al
Codice della Strada.
La S.C. (sent. n. 6388/ 2025), in tema di termini di prescrizione applicabili all'esecuzione coattiva di crediti vantati dagli enti locali (in particolare per quanto riguarda sanzioni amministrative e attività di recupero) ha chiarito l'applicazione della prescrizione quinquennale in tali contesti, risolvendo i precedenti contrasti e ribadendo l'orientamento espresso con ord. 2946/20, cioè il principio della prescrizione quinquennale per l'esecuzione basata su crediti di natura tributaria locale, estendendolo anche alle sanzioni amministrative. Il menzionato termine quinquennale decorre dalla definitività del titolo esecutivo.
pagina 4 di 5 Nella specie non risulta intervenuto altro atto interruttivo, data la omessa notifica delle ingiunzioni e l'assenza di prova di rituale notifica di atti interruttivi nel periodo intermedio
L'appello va dunque respinto rimanendo assorbite tutte le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza
P Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 239/24, così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione in favore degli avv.G.Borzaro e F. Trotta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
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