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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 13573/2025 RG TRA
nato il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Cascone unitamente Parte_1 all'Avv. Carmen Guerriero
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, nonché dagli Avvocati Giuliana
AL e AG Di EO
RESISTENTE
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti il Sig. esponeva: Parte_1 che con comunicazione del 20.09.2024, notificata il 04.10.2024, ad oggetto “Accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” - Protocollo n.
.5105.20/09/2024.0469602 - l' Napoli Vomero, comunicava al medesimo, in qualità di CP_2 CP_2 rappresentante legale della società il mancato versamento all' Parte_2 CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori, in riferimento ai mesi di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022 e aprile 2022, per un totale di
Euro 2.025,00 ; che nel prosieguo della comunicazione l' informava che “per non essere soggetto a sanzione CP_1 amministrativa” doveva procedere al pagamento entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione medesima;
che tramite il proprio commercialista, provvedeva al pagamento degli importi dovuti attraverso
Mod. F35 in data 26.10.2024, omettendo però di inviare copia del saldo alla sede;
CP_2 2
che in data 05.05.2025 l' notificava nuova comunicazione ad oggetto Controparte_3
“Ordinanza - ingiunzione n. OI-003125466 relativa ad atto di accertamento n.
5105.20/09/2024.0469602”, ingiungendo il pagamento della precedente somma maggiorata CP_2 della sanzione amministrativa e delle spese di notifica, per un totale di Euro 3.343,05 .
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, l'accertamento dell'effettivo pagamento nei termini delle somme richieste,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e la verifica dell'esistenza del diritto dell' a ricevere CP_2 la differenza relativa alla sanzione amministrativa e alle spese di notifica.
Si costituiva l' che deduceva che l'iter amministrativo Controparte_1 seguito dall' nell'adozione del provvedimento fosse corretto e immune da vizi, avendo l' CP_2 CP_1 emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale, che I versamenti rilevati nella comunicazione, effettuati dalla società e presenti in procedura, erano Contr stati imputati da su altre partite debitorie, contenute nei singoli avvisi di addebito, dovute a titolo di sanzioni civili, interessi di mora, aggi, spese;
Rilevava che il concessionario, in mancanza di espressa dichiarazione da parte del contribuente sull'imputazione dei versamenti, procede secondo quanto previsto dall'art. 1193 del codice civile, ossia imputando il pagamento al debito scaduto, tra più debiti scaduti a quello meno garantito, tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore, tra più debiti ugualmente onerosi al più antico .
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile l'azione e subordinatamente di rigettare il ricorso, eccependo in via gradata il difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'Agente per la Riscossione.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda fondata.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogata dall' ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito CP_2 con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ulteriormente modificato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Risulta pacifico tra le parti che il ricorrente abbia effettuato il versamento dell'importo di Euro
2.025,00, pari alle ritenute previdenziali accertate come non versate, mediante modello F35 in data
26.10.2024 . Parimenti incontestato è che tale pagamento sia stato effettuato entro il termine di tre 3
mesi dalla notifica dell'accertamento, avvenuta il 04.10.2024, e dunque nel pieno rispetto del termine previsto dalla legge per evitare l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La questione centrale della presente controversia attiene all'imputazione del pagamento effettuato.
L' sostiene che i versamenti, pur presenti in procedura, siano stati imputati dall' CP_2 [...]
su altre partite debitorie della società, in applicazione dei criteri di cui all'art. Controparte_5
1193 del codice civile.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha effettuato i pagamenti mediante due bollettini postali Mod. F35, rispettivamente di Euro 891,00 e di Euro 1.134,00, per un totale di Euro 2.025,00 . Tali bollettini recano l'indicazione specifica dei numeri identificativi cartella corrispondenti agli avvisi di addebito indicati nel prospetto inadempienze allegato all'accertamento , segnatamente i numeri 371-2022-00106845-20 e 371-2022-00165449-34 . CP_2
Ai sensi dell'art. 1193 del codice civile, chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha effettuato il pagamento indicando espressamente sui bollettini F35 i numeri identificativi degli avvisi corrispondenti alle partite debitorie oggetto dell'accertamento per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Tale indicazione CP_2 specifica costituisce manifestazione inequivoca della volontà del solvens di imputare il pagamento a tali specifiche partite debitorie, ai sensi del primo comma dell'art. 1193 c.c.
Ne consegue che l'eventuale diversa imputazione operata dall'Agente per la Riscossione non può ritenersi legittima in presenza di dichiarazione espressa del debitore.
L'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 configura una causa di non punibilità legata al tempestivo adempimento dell'obbligazione contributiva, escludendo l'irrogazione della sanzione amministrativa qualora si provveda al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento.
Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato di aver effettuato il pagamento dell'intero importo delle ritenute contestate (Euro 2.025,00) in data 26.10.2024, vale a dire ventidue giorni dopo la notifica dell'accertamento avvenuta il 04.10.2024. Il pagamento è stato dunque effettuato ampiamente entro il termine trimestrale previsto dalla legge.
La circostanza che il ricorrente abbia omesso di comunicare all' l'avvenuto pagamento non CP_2 incide sull'efficacia liberatoria del versamento né sulla operatività della causa scriminante. 4
L'accertamento comunicato dall' indicava espressamente le modalità di pagamento, ma non CP_1 prevedeva alcun obbligo di comunicazione dell'avvenuto saldo a pena di decadenza dal beneficio.
La mancata comunicazione può aver determinato l'erronea emissione dell'ordinanza-ingiunzione, ma non può precludere al ricorrente di far valere in sede giudiziale l'avvenuto tempestivo adempimento.
Infondata è l'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'
[...]
. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_5 ingiunzione emessa dall' ai sensi della legge n. 689/1981 e non una controversia relativa CP_2 all'imputazione dei pagamenti effettuati presso l'Agente della Riscossione. L' non è parte CP_6 necessaria del presente giudizio, nel quale viene in rilievo esclusivamente la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta e la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003125466;
CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00, CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli 9 dicembre 2025 Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 13573/2025 RG TRA
nato il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Cascone unitamente Parte_1 all'Avv. Carmen Guerriero
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, nonché dagli Avvocati Giuliana
AL e AG Di EO
RESISTENTE
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti il Sig. esponeva: Parte_1 che con comunicazione del 20.09.2024, notificata il 04.10.2024, ad oggetto “Accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” - Protocollo n.
.5105.20/09/2024.0469602 - l' Napoli Vomero, comunicava al medesimo, in qualità di CP_2 CP_2 rappresentante legale della società il mancato versamento all' Parte_2 CP_2 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori, in riferimento ai mesi di dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022 e aprile 2022, per un totale di
Euro 2.025,00 ; che nel prosieguo della comunicazione l' informava che “per non essere soggetto a sanzione CP_1 amministrativa” doveva procedere al pagamento entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione medesima;
che tramite il proprio commercialista, provvedeva al pagamento degli importi dovuti attraverso
Mod. F35 in data 26.10.2024, omettendo però di inviare copia del saldo alla sede;
CP_2 2
che in data 05.05.2025 l' notificava nuova comunicazione ad oggetto Controparte_3
“Ordinanza - ingiunzione n. OI-003125466 relativa ad atto di accertamento n.
5105.20/09/2024.0469602”, ingiungendo il pagamento della precedente somma maggiorata CP_2 della sanzione amministrativa e delle spese di notifica, per un totale di Euro 3.343,05 .
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, l'accertamento dell'effettivo pagamento nei termini delle somme richieste,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e la verifica dell'esistenza del diritto dell' a ricevere CP_2 la differenza relativa alla sanzione amministrativa e alle spese di notifica.
Si costituiva l' che deduceva che l'iter amministrativo Controparte_1 seguito dall' nell'adozione del provvedimento fosse corretto e immune da vizi, avendo l' CP_2 CP_1 emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale, che I versamenti rilevati nella comunicazione, effettuati dalla società e presenti in procedura, erano Contr stati imputati da su altre partite debitorie, contenute nei singoli avvisi di addebito, dovute a titolo di sanzioni civili, interessi di mora, aggi, spese;
Rilevava che il concessionario, in mancanza di espressa dichiarazione da parte del contribuente sull'imputazione dei versamenti, procede secondo quanto previsto dall'art. 1193 del codice civile, ossia imputando il pagamento al debito scaduto, tra più debiti scaduti a quello meno garantito, tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore, tra più debiti ugualmente onerosi al più antico .
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile l'azione e subordinatamente di rigettare il ricorso, eccependo in via gradata il difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'Agente per la Riscossione.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda fondata.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogata dall' ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito CP_2 con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ulteriormente modificato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Risulta pacifico tra le parti che il ricorrente abbia effettuato il versamento dell'importo di Euro
2.025,00, pari alle ritenute previdenziali accertate come non versate, mediante modello F35 in data
26.10.2024 . Parimenti incontestato è che tale pagamento sia stato effettuato entro il termine di tre 3
mesi dalla notifica dell'accertamento, avvenuta il 04.10.2024, e dunque nel pieno rispetto del termine previsto dalla legge per evitare l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La questione centrale della presente controversia attiene all'imputazione del pagamento effettuato.
L' sostiene che i versamenti, pur presenti in procedura, siano stati imputati dall' CP_2 [...]
su altre partite debitorie della società, in applicazione dei criteri di cui all'art. Controparte_5
1193 del codice civile.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha effettuato i pagamenti mediante due bollettini postali Mod. F35, rispettivamente di Euro 891,00 e di Euro 1.134,00, per un totale di Euro 2.025,00 . Tali bollettini recano l'indicazione specifica dei numeri identificativi cartella corrispondenti agli avvisi di addebito indicati nel prospetto inadempienze allegato all'accertamento , segnatamente i numeri 371-2022-00106845-20 e 371-2022-00165449-34 . CP_2
Ai sensi dell'art. 1193 del codice civile, chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha effettuato il pagamento indicando espressamente sui bollettini F35 i numeri identificativi degli avvisi corrispondenti alle partite debitorie oggetto dell'accertamento per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Tale indicazione CP_2 specifica costituisce manifestazione inequivoca della volontà del solvens di imputare il pagamento a tali specifiche partite debitorie, ai sensi del primo comma dell'art. 1193 c.c.
Ne consegue che l'eventuale diversa imputazione operata dall'Agente per la Riscossione non può ritenersi legittima in presenza di dichiarazione espressa del debitore.
L'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 configura una causa di non punibilità legata al tempestivo adempimento dell'obbligazione contributiva, escludendo l'irrogazione della sanzione amministrativa qualora si provveda al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento.
Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato di aver effettuato il pagamento dell'intero importo delle ritenute contestate (Euro 2.025,00) in data 26.10.2024, vale a dire ventidue giorni dopo la notifica dell'accertamento avvenuta il 04.10.2024. Il pagamento è stato dunque effettuato ampiamente entro il termine trimestrale previsto dalla legge.
La circostanza che il ricorrente abbia omesso di comunicare all' l'avvenuto pagamento non CP_2 incide sull'efficacia liberatoria del versamento né sulla operatività della causa scriminante. 4
L'accertamento comunicato dall' indicava espressamente le modalità di pagamento, ma non CP_1 prevedeva alcun obbligo di comunicazione dell'avvenuto saldo a pena di decadenza dal beneficio.
La mancata comunicazione può aver determinato l'erronea emissione dell'ordinanza-ingiunzione, ma non può precludere al ricorrente di far valere in sede giudiziale l'avvenuto tempestivo adempimento.
Infondata è l'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell'
[...]
. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_5 ingiunzione emessa dall' ai sensi della legge n. 689/1981 e non una controversia relativa CP_2 all'imputazione dei pagamenti effettuati presso l'Agente della Riscossione. L' non è parte CP_6 necessaria del presente giudizio, nel quale viene in rilievo esclusivamente la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta e la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003125466;
CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.000,00, CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli 9 dicembre 2025 Il Giudice